Marzo 2007
Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno: un confronto
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INTERDIZIONE |
INABILITAZIONE |
Amministrazione di sostegno |
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Chi |
414. Persone che possono essere interdette. |
415. Persone che possono essere inabilitate. |
404. Amministrazione di sostegno. |
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Ricorso |
417. Istanza d’interdizione o di inabilitazione. L’interdizione [414] o l’inabilitazione possono essere promosse Se l’interdicendo o l’inabilitando si trova sotto la potestà dei genitori o ha per curatore uno dei genitori [332], l’interdizione o l’inabilitazione non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero. |
417. Istanza d’interdizione o di inabilitazione. idem |
406. Soggetti. Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell’articolo 417. Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all’istanza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione davanti al giudice competente per quest’ultima. I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all’articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero. 418. Poteri dell’autorità giudiziaria. Promosso il giudizio di interdizione [c.p.c. 712], può essere dichiarata anche d’ufficio l’inabilitazione per infermità di mente [4151] . Se nel corso del giudizio d’inabilitazione si rivela l’esistenza delle condizioni richieste per l’interdizione, il pubblico ministero fa istanza al tribunale di pronunziare l’interdizione, e il tribunale provvede nello stesso giudizio, premessa l’istruttoria necessaria [c.p.c. 714] . Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l’amministrazione di sostegno, il giudice, d’ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l’interdizione o per l’inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell’articolo 405. |
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Procedimento |
419. Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori. Non si può pronunziare l’interdizione o l’inabilitazione senza che si sia proceduto all’esame dell’interdicendo o dell’inabilitando. Il giudice può in questo esame farsi assistere da un consulente tecnico. Dopo l’esame, qualora sia ritenuto opportuno, può essere nominato un tutore provvisorio all’interdicendo o un curatore provvisorio all’inabilitando [422, 423, 427; c.p.c. 716, 717, 719]. |
419. Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori. idem |
407. Procedimento. Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell’amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario. Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa. Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all’articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d’ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno. In ogni caso, nel procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero. |
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Effetti |
427. Atti compiuti dall’interdetto e dall’inabilitato. Nella sentenza che pronuncia l’interdizione o l’inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell’autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’interdetto senza l’intervento ovvero con l’assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l’ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’inabilitato senza l’assistenza del curatore. Gli atti compiuti dall’interdetto dopo la sentenza di interdizione [421] possono essere annullati su istanza del tutore, dell’interdetto o dei suoi eredi o aventi causa. Sono del pari annullabili gli atti compiuti dall’interdetto dopo la nomina del tutore provvisorio [419], qualora alla nomina segua la sentenza di interdizione. Possono essere annullati su istanza dell’inabilitato o dei suoi eredi o aventi causa gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione fatti dall’inabilitato, senza l’osservanza delle prescritte formalità, dopo la sentenza d’inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio, qualora alla nomina sia seguita l’inabilitazione. Per gli atti compiuti dall’interdetto prima della sentenza d’interdizione o prima della nomina del tutore provvisorio si applicano le disposizioni dell’articolo seguente. |
427. Atti compiuti dall’interdetto e dall’inabilitato. idem |
409. Effetti dell’amministrazione di sostegno. |
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Durata dell’ufficio |
426. Durata dell’ufficio |
426. Durata dell’ufficio |
410. Doveri dell’amministratore di sostegno. L’amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti. |
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Gratuità |
379. Gratuità della tutela. L’ufficio tutelare è gratuito. Il giudice tutelare tuttavia, considerando l’entità del patrimonio e le difficoltà dell’amministrazione, può assegnare al tutore un’equa indennità. Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell’amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, da una o più persone stipendiate [357]. |
379. Gratuità della tutela. idem |
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Scelta |
348. Scelta del tutore. Se manca la designazione ovvero se gravi motivi si oppongono alla nomina della persona designata, la scelta del tutore avviene preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti o affini [78] del minore, i quali, in quanto sia opportuno, devono essere sentiti. Vale anche per il protutore |
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408. Scelta dell’amministratore di sostegno. La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall’autore con le stesse forme. Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario. Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l’opportunità, e nel caso di designazione dell’interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all’incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l’ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo. |
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Giuramento |
349. Giuramento del tutore. Il tutore, prima di assumere l’ufficio, presta davanti al giudice tutelare giuramento di esercitarlo con fedeltà e diligenza. Vale anche per il protutore |
349. Giuramento del tutore. idem (cfr. art. 411. sugli articoli del c.c. applicabili anche all'AdS, ovvero:
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Funzioni e doveri |
357. Funzioni del tutore. Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni. 382. Responsabilità del tutore e del protutore. Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri. Nella stessa responsabilità incorre il protutore per ciò che riguarda i doveri del proprio ufficio. 360. Funzioni del protutore. |
410. Doveri dell’amministratore di sostegno. Nello svolgimento dei suoi compiti l’amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. L’amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l’interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all’articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti. L’amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti. |
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Funzioni del giudice tutelare. |
344. Funzioni del giudice tutelare. Il giudice tutelare può chiedere l’assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni. |
344. Funzioni del giudice tutelare. |
344. Funzioni del giudice tutelare. |
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Urgenze |
361. Provvedimenti urgenti. Prima che il tutore o il protutore abbia assunto le proprie funzioni, spetta al giudice tutelare di dare, sia d’ufficio sia su richiesta del pubblico ministero, di un parente o di un affine [78] del minore, i provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura del minore o per conservare e amministrare il patrimonio. Il giudice può procedere, occorrendo, alla apposizione dei sigilli [c.p.c. 752], nonostante qualsiasi dispensa. |
405. Decreto di nomina dell’amministratore di sostegno. Durata dell’incarico e relativa pubblicità. (…) (…) |
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Provvedimenti |
371. Provvedimenti circa l’educazione e l’amministrazione. Compiuto l’inventario, il giudice tutelare, su proposta del tutore e sentito il protutore, delibera: sul luogo dove il minore deve essere allevato e sul suo avviamento agli studi o all’esercizio di un’arte, mestiere o professione, sentito lo stesso minore se ha compiuto gli anni dieci [2], e richiesto, quando è opportuno, l’avviso dei parenti prossimi e del comitato di patronato dei minorenni; Nel caso in cui il giudice stimi evidentemente utile per il minore la continuazione dell’esercizio dell’impresa, il tutore deve domandare l’autorizzazione del tribunale [disp. att. 38, 208]. In pendenza della deliberazione del tribunale il giudice tutelare può consentire l’esercizio provvisorio dell’impresa. |
405. Decreto di nomina dell’amministratore di sostegno. Durata dell’incarico e relativa pubblicità. Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell’amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell’articolo 406. Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell’ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta. Se l’interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione. Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d’ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l’amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere. Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve contenere l’indicazione: Se la durata dell’incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d’ufficio prima della scadenza del termine. Il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell’amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell’apposito registro. Il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all’atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell’incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.
411. Norme applicabili all’amministrazione di sostegno. |
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Contabilità |
380. Contabilità dell’amministrazione. |
380. Contabilità dell’amministrazione. idem |
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Responsabilità |
382. Responsabilità del tutore e del protutore. |
382. Responsabilità del tutore e del protutore. idem |
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Investimenti di capitali |
372. Investimento di capitali. I capitali del minore devono, previa autorizzazione [disp. att. 43, 451] del giudice tutelare, essere dal tutore investiti (1): in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato; Il giudice, sentito il tutore e il protutore, può autorizzare il deposito presso altri istituti di credito [disp. att. 251], ovvero, per motivi particolari, un investimento diverso da quelli sopra indicati. |
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Incapacità all’ufficio |
350. Incapacità all’ufficio tutelare. Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall’ufficio: Vale anche per protutore |
350. Incapacità all’ufficio tutelare. idem
408. Scelta dell’amministratore di sostegno. (…) Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario. |
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Dispensa dall’ufficio |
351. Dispensa dall’ufficio tutelare. Vale anche per protutore 352. Dispensa su domanda. 353. Domanda di dispensa. La domanda di dispensa per le cause indicate nell’articolo precedente deve essere presentata al giudice tutelare prima della prestazione del giuramento, salvo che la causa di dispensa sia sopravvenuta. Il tutore è tenuto ad assumere e a mantenere l’ufficio fino a quando la tutela non sia stata conferita ad altra persona [360]. |
351. Dispensa dall’ufficio tutelare.
352. Dispensa su domanda.
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Violazione codice civile |
377. Atti compiuti senza l’osservanza delle norme dei precedenti articoli. 427. Atti compiuti dall’interdetto e dall’inabilitato. Nella sentenza che pronuncia l’interdizione o l’inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell’autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’interdetto senza l’intervento ovvero con l’assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l’ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’inabilitato senza l’assistenza del curatore. Gli atti compiuti dall’interdetto dopo la sentenza di interdizione [421] possono essere annullati su istanza del tutore, dell’interdetto o dei suoi eredi o aventi causa. Sono del pari annullabili gli atti compiuti dall’interdetto dopo la nomina del tutore provvisorio [419], qualora alla nomina segua la sentenza di interdizione. Possono essere annullati su istanza dell’inabilitato o dei suoi eredi o aventi causa gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione fatti dall’inabilitato, senza l’osservanza delle prescritte formalità, dopo la sentenza d’inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio, qualora alla nomina sia seguita l’inabilitazione. Per gli atti compiuti dall’interdetto prima della sentenza d’interdizione o prima della nomina del tutore provvisorio si applicano le disposizioni dell’articolo seguente [428]. 428. Atti compiuti da persona incapace d’intendere o di volere. Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta [414], si provi essere stata per qualsiasi causa (2), anche transitoria, incapace d’intendere o di volere (3) al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all’autore. L’annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d’intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell’altro contraente. L’azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l’atto o il contratto è stato compiuto [1442]. Resta salva ogni diversa disposizione di legge. |
427. Atti compiuti dall’interdetto e dall’inabilitato. idem |
377. Atti compiuti senza l’osservanza delle norme dei precedenti articoli.
412. Atti compiuti dal beneficiario o dall’amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice. |
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Revoca dell’ufficio |
429. Revoca dell’interdizione e dell’inabilitazione. Quando cessa la causa dell’interdizione [414] o dell’inabilitazione [415], queste possono essere revocate su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado [74, 76] o degli affini entro il secondo grado [78], del tutore dell’interdetto [424], del curatore dell’inabilitato o su istanza del pubblico ministero. Il giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa dell’interdizione o dell’inabilitazione continui. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico ministero. Se nel corso del giudizio per la revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall’amministratore di sostegno, il tribunale, d’ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare. |
429. Revoca dell’interdizione e dell’inabilitazione. idem |
413. Revoca dell’amministrazione di sostegno. Quando il beneficiario, l’amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all’articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell’amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell’amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare. L’istanza è comunicata al beneficiario ed all’amministratore di sostegno. Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori. Il giudice tutelare provvede altresì, anche d’ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell’amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi provveda. In questo caso l’amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell’articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione. |
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Autorizzazioni Giudice tutelare |
374. Autorizzazione del giudice tutelare. Il tutore non può senza l’autorizzazione del giudice tutelare [disp. att. 43, 451]: |
374. Autorizzazione del giudice tutelare. idem |
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Autorizzazioni tribunale |
375. Autorizzazione del tribunale. Il tutore non può senza l’autorizzazione del tribunale [c.p.c. 732; disp. att. 38]: L’autorizzazione è data su parere del giudice tutelare [c.p.c. 732]. 376. Vendita di beni. Nell’autorizzare la vendita dei beni, il tribunale determina se debba farsi all’incanto [c.p.c. 534 ss.] o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo [c.p.c. 733]. Quando nel dare l’autorizzazione [375] il tribunale non ha stabilito il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il giudice tutelare [disp. att. 43, 45]. |
375. Autorizzazione del tribunale. Idem
376. Vendita di beni. Idem |
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Divieti |
378. Atti vietati al tutore e al protutore. Il tutore e il protutore non possono, neppure all’asta pubblica [c.p.c. 534, 733] rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore. Non possono prendere in locazione i beni del minore senza l’autorizzazione [disp. att. 43, 45] e le cautele fissate dal giudice tutelare. Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono essere annullati su istanza delle persone indicate nell’articolo precedente, ad eccezione del tutore e del protutore che li hanno compiuti. Il tutore e il protutore non possono neppure diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore. |
378. Atti vietati al tutore e al protutore. idem |
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Esonero dall’ufficio |
383. Esonero dall’ufficio. |
383. Esonero dall’ufficio. idem |
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Rimozione |
384. Rimozione e sospensione del tutore. Il giudice tutelare può rimuovere [disp. att. 43, 45] dall’ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell’adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell’ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente. Il giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato; può tuttavia sospenderlo dall’esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazione. |
384. Rimozione e sospensione del tutore. idem |
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Inventario |
362. Inventario. Il tutore, nei dieci giorni successivi a quello in cui ha avuto legalmente notizia della sua nomina, deve procedere all’inventario [c.p.c. 769 ss.] dei beni del minore, nonostante qualsiasi dispensa [disp. att. 46]. L’inventario deve essere compiuto nel termine di trenta giorni, salva al giudice tutelare la facoltà di prorogare [disp. att. 43, 45] il termine se le circostanze lo esigono. 363. Formazione dell’inventario. L’inventario [362] si fa col ministero del cancelliere del tribunale o di un notaio a ciò delegato dal giudice tutelare [344], con l’intervento del protutore [360] e, se è possibile, anche del minore che abbia compiuto gli anni sedici, e con l’assistenza di due testimoni scelti preferibilmente fra i parenti o gli amici della famiglia [disp. att. 46]. Il giudice può consentire che l’inventario sia fatto senza ministero di cancelliere o di notaio, se il valore presumibile del patrimonio non eccede euro 7,75. L’inventario è depositato presso il tribunale. Nel verbale di deposito il tutore e il protutore ne dichiarano con giuramento la sincerità [367, 368]. 364. Contenuto dell’inventario. Nell’inventario si indicano gli immobili, i mobili, i crediti e i debiti e si descrivono le carte, note e scritture relative allo stato attivo e passivo del patrimonio, osservando le formalità stabilite nel codice di procedura civile [c.p.c. 769 ss.]. 365. Inventario di aziende. Se nel patrimonio del minore esistono aziende commerciali o agricole [2195, 2555], si procede con le forme usate nel commercio o nell’economia agraria alla formazione dell’inventario dell’azienda, con l’assistenza e l’intervento delle persone indicate nell’articolo 363. Questi particolari inventari sono pure depositati presso il tribunale e il loro riepilogo è riportato nell’inventario generale. 366. Beni amministrati da curatore speciale. Il tutore deve comprendere nell’inventario generale del patrimonio del minore anche i beni, la cui amministrazione è stata deferita a un curatore speciale. Se questi ha formato un inventario particolare di tali beni, deve rimetterne copia al tutore, il quale lo unirà all’inventario generale. Il curatore deve anche comunicare al tutore copia dei conti periodici della sua amministrazione, salvo che il disponente lo abbia esonerato. 367. Dichiarazione di debiti o crediti del tutore. Il tutore, che ha debiti, crediti o altre ragioni verso il minore, deve esattamente dichiararli prima della chiusura dell’inventario. Il cancelliere o il notaio hanno l’obbligo di interpellarlo al riguardo. Nel caso di inventario senza opera di cancelliere o di notaio, il tutore è interpellato dal giudice tutelare all’atto del deposito [disp. att. 46, 48]. In ogni caso si fa menzione dell’interpellazione e della dichiarazione del tutore nell’inventario o nel verbale di deposito. 368. Omissione della dichiarazione. Se il tutore, conoscendo il suo credito o le sue ragioni, espressamente interpellato non li ha dichiarati, decade da ogni suo diritto. Qualora, sapendo di essere debitore, non abbia dichiarato fedelmente il proprio debito, può essere rimosso dalla tutela. 369. Deposito di titoli e valori. Il tutore deve depositare il denaro, i titoli di credito [1992, 2003] al portatore e gli oggetti preziosi esistenti nel patrimonio del minore presso un istituto di credito [disp. att. 251] designato dal giudice tutelare, salvo che questi disponga diversamente per la loro custodia. Non è tenuto a depositare le somme occorrenti per le spese urgenti di mantenimento e di educazione del minore e per le spese di amministrazione. 370. Amministrazione prima dell’inventario. Prima che sia compiuto l’inventario, la amministrazione del tutore deve limitarsi agli affari che non ammettono dilazione. |
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Conto finale |
385. Conto finale. Il tutore che cessa dalle funzioni deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell’amministrazione al giudice tutelare. Questi può concedere una proroga. 386. Approvazione del conto. Il giudice tutelare invita il protutore, il minore divenuto maggiore [2] o emancipato, [390] ovvero, secondo le circostanze, il nuovo rappresentante legale a esaminare il conto e a presentare le loro osservazioni. Se non vi sono osservazioni, il giudice che non trova nel conto irregolarità o lacune lo approva; in caso contrario nega l’approvazione [disp. att. 43, 452]. Qualora il conto non sia stato presentato o sia impugnata la decisione del giudice tutelare, provvede l’autorità giudiziaria nel contraddittorio degli interessati [disp. att. 38, 45]. 387. Prescrizione delle azioni relative alla tutela. Le azioni del minore contro il tutore e quelle del tutore contro il minore relative alla tutela si prescrivono in cinque anni dal compimento della maggiore età [2] o dalla morte del minore. Se il tutore ha cessato dall’ufficio e ha presentato il conto prima della maggiore età o della morte del minore, il termine decorre dalla data del provvedimento col quale il giudice tutelare pronunzia sul conto stesso [disp. att. 43, 45]. Le disposizioni di quest’articolo non si applicano all’azione per il pagamento del residuo che risulta dal conto definitivo. 388. Divieto di convenzioni prima dell’approvazione del conto. Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore [2] può aver luogo prima che sia decorso un anno dall’approvazione del conto della tutela [295, 386, 596, 779]. La convenzione può essere annullata [1425, 1441] su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa. |
385. Conto finale. idem Idem
idem
idem. |
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