Abrogazione dell’ interdizione e dell’ inabilitazione
Bozza Cendon 2007
(testo provvisorio)SOMMARIO
Parte A – Relazione
Sez. I – Generalità 1.1. Progetto abrogativo: finalità - 1.2. La categoria dei c.d. deboli non comprende solo i "matti" – 1.3. Continuità con la disciplina sull’ amministrazione di sostegno
Sez. II – Linee-guida 2.1. L’ interdizione e l’ inabilitazione vanno abrogate - 2.2. Anche l’interdizione legale va cancellata - 2.3. La categoria dell’incapacità legale riguarda ormai solo i minori - 2.4. Un neo-modello privatistico: l’ "inadeguatezza gestionale" - 2.5. Rapporti fra inadeguatezza gestionale (A.d.S.) e incapacità naturale (annullamento del contratto) - 2.6. Tutto quello che si fa con l’interdizione si può fare anche con l’amministrazione di sostegno - 2.7. Persone da non ‘incapacitare’ mai (quelle del tutto inerti, quelle colpite da meri deficit fisico/sensoriali) e persone ‘incapacitabili’ (quelle esposte a rischi di sperpero/autolesionismo) – 2.8. Scelte terminologiche riguardo all’ ‘incapacitazione’: meglio rimetterle al legislatore - 2.9. Contemperamento tra libertà e protezione - 2.10. Talvolta sarà opportuno che il beneficiario non possa sposarsi, né fare testamento, etc. - 2.11. Il disabile potrà essere ammesso/aiutato a fare testamento e donazioni – 2.12. Il problema è, spesso, la passività dell’interessato, nel qual caso si impone una protezione di tipo "dinamico’ - 2.13. Talune operazioni devono poter essere compiute anche contro la volontà del beneficiario - 2.14. Decide il giudice tutelare - 2.15. Nuove funzioni di ‘tutoraggio’ nell’amministrazione di sostegno - 2.16. Contratto concluso dall’incapace naturale: "pregiudizio" sì, "mala fede" (dell’ altra parte) no - 2.17. Anche l’incapace naturale risponde dei danni - 2.18. Pure al minore va riconosciuta una limitata capacità d’agire - 2.19. Sovranità/autosufficienza processuale dell’interessato (in relazione al procedimento di A.d.S.) - 2.20. L’avvocato occorrerà solo quando sia in gioco la compressione di diritti fondamentali della persona - 2.21. Diritto ‘dal basso’ significa minori ossessioni di completezza legislativa - 2.22. Soluzioni nuove per il "dopo-di-noi": il patrimonio con vincolo di destinazione - 2.23. Uno sguardo all’Europa.
Sez. III – Modifiche alle disposizioni contenute nel codice civile, nel codice di procedura civile, nel codice penale, nel codice di procedura penale, e in leggi speciali 3.1. Interdizione e inabilitazione – 3.2. Amministrazione di sostegno – 3.3. Attività negoziale dell’incapace – 3.3.1. Contratto in generale – 3.3.2. Singoli contratti – 3.3.3. Pagamento e indebito – 3.3.4. Titoli di credito – 3.4. Atti ‘personalissimi’ – 3.4.1. Matrimonio – 3.4.1.a. Separazione e divorzio – 3.4.2. Filiazione – 3.4.2.a. Adozione di minore d’età - 3.4.3. Accettazione di eredità - 3.4.4. Testamento - 3.4.5. Legati - 3.4.6. Donazione – 3.5. Un nuovo istituto: il patrimonio con vincolo di destinazione - 3.6. Responsabilità civile dell’incapace – 3.7. Impresa - 3.8. Società – 3.9. Limitata capacità di agire del minore d’età – 3.10. Prescrizione – 3.11. Disposizioni di attuazione del codice civile - 3.12. Norme transitorie e di chiusura – 3.13. Disciplina processuale dell’ amministrazione di sostegno - 3.14. Interdizione legale - 3.15. Disposizioni del codice di procedura penale - 3.16. Disposizioni contenute in leggi speciali
Parte B – disposizioni legislative
1. articolato
2. Tavole sinottiche
3. Appendice – quadro europeo
Parte c – ADESIONI
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Parte A – Relazione
Sez. I – Generalità
1.1. Progetto abrogativo: finalità
A un triennio dall’entrata in vigore della legge n. 6 del 2004, sembrano maturi i tempi per la messa in cantiere del progetto abrogativo dell’interdizione e dell’inabilitazione, da anni invocato/annunciato a vari livelli: non sussiste alcuna seria ragione che giustifichi, in effetti, l’ulteriore conservazione nel c.c. dei due vecchi modelli ‘incapacitanti’.
Alla scelta abolizionista si associa d’altronde, nella presente proposta (il cui editing è stato coordinato da
Rita Rossi; hanno contribuito Lorenza Morello, Angelo Venchiarutti), un sistema di ulteriore definizione del ‘diritto dei soggetti deboli’ - ricerca di cui l’avvento dell’ amministrazione di sostegno ha rappresentato, pochi anni fa, un primo fondamentale suggello.Proprio con l’ introduzione di siffatto strumento, a ben vedere, il diritto delle fasce meno fortunate (realtà in nuce nell’ ordinamento da qualche decennio) ha ricevuto una prima sistemazione d’insieme; il che non poteva certamente affermarsi riguardo ai precedenti interventi del nostro legislatore, spesso di carattere settoriale e frastagliato.
Basta pensare alla riforma (e ai vari provvedimenti regionali) sull’ handicap, alla riformulazione del collocamento obbligatorio, alla disciplina sulla tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, a quella sull’adozione, ai provvedimenti a favore dei non vedenti, alle normative attinenti ad altri tipi di disabilità; e si potrebbero ricordare, ancora, leggi come la 180, la 194, la 104, la 328: interventi spesso disomogenei l’uno dall’altro, inerenti a settori di notevole rilievo politico/sociale, comunque lontani fra loro sotto più punti di vista – tanto che riesce arduo immaginare, in proposito, un trait d’union soddisfacente
In regime di crescente diffusione dell’ amministrazione di sostegno, qual è quello attuale, è sempre più chiaro come residuino, nel continente della debolezza, spazi disciplinari non coperti, alla cui ricomposizione occorrerebbe porre mano, in vista di una più attenta salvaguardia da fornire agli interessati – anche sotto il profilo privatistico.
Si potrebbe parlare, è stato detto, di un diritto parzialmente diverso per la categoria dei ‘diversi’ (un tempo si parlava di ‘devianti’), volto a rendere ciascuno di essi meno disuguale rispetto agli altri consociati, nella gestione dei momenti individuali e collettivi che l’esistenza comporta.
Perciò non sarebbero immaginabili, formalmente, destinazioni o logistiche differenti dal codice civile: un corpo di regole concepito in relazione agli interessi di tipo economico, che sempre più è venuto assumendo, nel corso del tempo, le vesti di presidio/santuario per i dritti della persona - e che non potrebbe sottrarsi all’imperativo di divenire, ai giorni nostri, la cittadella delle più importanti indicazioni giuridiche circa l’umana fragilità.
Il passo ulteriore, nonché l’ aspirazione finale per il ‘debolologo’ (per lo studioso alieno dagli approcci nominalistici, attento alle cronache più minute della sofferenza), dovrebbe essere la fondazione di un vero e proprio bill of rights dei disabili. Si è parlato anzi, a tale proposito, di un VII° libro del c.c., atto a raccordare unitariamente tutte le disposizioni che sono riportabili alle creature in esame - con l’approntamento di congrue soluzioni in merito ai più importanti passaggi che costellano l’esistenza, sotto il profilo del diritto privato.
I problemi relativi, ad esempio, alle modalità di conclusione del contratto, oppure alla responsabilità contrattuale e precontrattuale, alla buona fede, alla correttezza, alla colpa, all’abusività, agli oneri di informazione, alla vessatorietà; oancora i nodi inerenti al significato di errore, di dolo, di prevedibilità, di stato di bisogno, di sorpresa, di impossibilità sopravvenuta, e via dicendo.
È tempo di mettere in rete, si è rilevato, le varie indicazioni che il diritto italiano ha visto sbocciare, quasi sempre in via separata, rispetto ai diversi comparti della debolezza(opportunità rimediali, parole d’ordine, valori, modalità difensive, legittimazioni, strumenti trasversali, etc.) – in particolare per quanto concerne minori, infermi di mente, handicappati, anziani, oppure consumatori, immigrati, lavoratori subordinati, vittime di dipendenze, diversi, detenuti, e così via.
Nell’ ottica della presente proposta, le ipotesi di rinnovamento statutario restano affidate, per intanto, ad una serie di disposizioni che si collocano lungo i singoli libri del codice civile - e che attengono ( come verrà illustrato nella II Sezione) ai vari settori non toccati esplicitamente dalla riforma del 2004: matrimonio e istituti connessi alla filiazione, capacità d’agire del minore, regime di annullabilità dei contratti, negozi mortis causa, donazione, titoli di credito, fatti illeciti.
1.2. La categoria dei c.d. deboli non comprende solo i "matti"
Quanto sopra rimanda, allora, ad una delle questioni di fondo per l’interprete – ossia alla ricerca di una nozione (se si vuole, alla messa a punto di standard antropologico/funzionali) in grado di orientare nella individuazione specifica dei "soggetti deboli".
E’ palese la necessità di aver ben chiaro, in effetti, a quali specifiche creature si intenda fare riferimento con la proposta in esame.
Un punto va, allora, sottolineato.
A venir prese in considerazione non saranno qui, esclusivamente, le persone intrinsecamente fragili/svantaggiate - magari i "diversi" e gli infelici di sapore lombrosiano: gli individui versanti in condizione di disagio per effetto di patologie cliniche, vere e proprie, oppure a causa dei problemi di natura fisica o psichica che li affliggano.
Occorre fare riferimento, più ampiamente, alle ‘persone indebolite’, ovvero agli esseri che figurino poveri di cittadinanza, precari, segregati o isolati, abbandonati a se stessi, manchevoli o eterodipendenti dall’esterno; vale a dire agli individui che, impossibilitati a "farcela" da soli quanto alla gestione dei passaggi della vita quotidiana (in quanto toccati da impedimenti di carattere fisico, o psichico, o sensoriale, o logistico, o anagrafico), continuano a non trovare, all’intorno, da parte della comunità organizzata, supporti idonei a consentire la realizzazione del progetto di vita loro proprio, più o meno complesso o ambizioso.
In tale ottica, finisce per smarrire centralità sul terreno applicativo (Sez. II, § 2.4), la tradizionale nozione di ‘capacità d’intendere e di volere’ - nozione affiancata e sopravanzata, sul terreno strategico/disciplinare, dalle categorie che s’intonano alla ‘inadeguatezza gestionale’ o alla ‘fragilità negoziale’: ed è palese come si tratti di figure dai contorni ben più ampi e frastagliati, di stampo pan-basagliano, in grado di abbracciare anche condizioni non patologiche, sul terreno fisio-psichico, e tuttavia caratterizzate dalla presenza di intralci organizzativo/funzionali di un certo peso.
E’ come dire che la categoria dei ‘soggetti deboli’ appare destinata a comprendere, di qui in poi, non soltanto gli svantaggiati psichici o fisici in sensi stretto, ma più in generale tutte le persone che stanno "così così" - l’insieme degli esseri che si trovino privi cioè, per ragioni di varia natura, dell’autonomia relazionale e della ‘fragranza burocratica’ necessaria a condurre appropriatamente la vita quotidiana.
Di qui la necessità di un’interpretazione estensiva per lo stesso art. 404 c.c., rispetto ai riferimenti testuali all’infermità e alla menomazione, in vista di una lettura idonea ad abbracciare anche tipi di occlusioni "mondane", apnee contabili, micro-spaesamenti di civiltà, blocchi e rallentamenti "organizzativo/funzionali" della persona - con aspetti di marcata gravità o cronicità, ma non necessariamente originati da fattori di ordine medico/clinico.
A questa vasto insieme di esseri bisognosi di una salvaguardia privatistico si rivolge il sistema di protezione qui delineato; come risulta palese, in particolare, dall’attribuzione di una salvaguardia alla sovranità individuale, sul terreno testamentario e in materia di donazione, a favore del beneficiario di AdS ‘incapacitato’ dal g.t. relativamente a tali atti, e – più in generale – a vantaggio del disabile, ovvero nei confronti della persona che, pur non sottoposta alla misura di protezione, si trovi nelle condizioni contemplate dall’ art. 404 c.c. (artt. 591 bis, 775 bis c.c), e così pure a tener conto del riconoscimento di una limitata capacità d’agire a favore del minore d’età.
1.3. Continuità con la disciplina sull’ amministrazione di sostegno.
Si è visto (§ 1.1.) come la messa in cantiere di un progetto abrogativo, e gli ulteriori interventi che si delineano, costituiscano nel loro insieme una tappa non più rinviabile nella creazione di un sistema organico di protezione dei soggetti deboli.
Si è detto, altresì, come la pietra miliare del percorso sia rappresentata dalla riforma sull’ amministrazione di sostegno, di cui l’odierno progetto rappresenta la naturale prosecuzione.
(a) Così, in primo luogo, quanto all’estensione dell’area dei soggetti presidiabili dal diritto privato (come si è detto nel precedente paragrafo).
Sappiamo come la riforma-madre abbia avuto il grande merito di introdurre una nuova prerogativa soggettiva, di rango costituzionale, definibile quale "diritto al sostegno": prerogativa individuale complessa, riferibile alla persona non autosufficiente, e tale da interessare tutti quanti i soggetti deboli – comprendente, dunque, non soltanto i disabili gravi (ai quali si rivolgeva il vecchio sistema di ‘protezione’, con le misure incapacitanti dell’interdizione e dell’ inabilitazione).
Ecco allora il superamento di un grave limite nel sistema codicistico del 1942, che si occupava, com’è noto, solamente degli individui più seriamente colpiti dal destino, soprattutto a livello mentale; e si disinteressava, invece, della massa dei c.d. borderline (lasciati a galleggiare ognuno per conto proprio: soggetti ‘non conciati’ abbastanza male, psichicamente, da poter essere interdetti o inabilitati, e privi, peraltro, della possibilità di far ricorso a qualche misure - nell’armamentario del codice – per risolvere i loro problemi). Su questa direttrice si muove il raggio di intervento del nuovo impianto riformatore, oggi proposto.
(b) Sotto altro profilo, la continuità (del progetto de iure condendo) rispetto alla riforma dell’AdS si coglie nel rafforzamento del principio di tendenziale capacità d’agire della persona. Tale direttrice viene portata, anzi, alla sua piena e definitiva attuazione, mediante l’ abrogazione delle misure ‘protettive’ di vecchio stampo, nonché attraverso il superamento della concezione su cui queste si reggevano - rappresentata dall’ idea della generale deminutio formale del soggetto "protetto", del quale veniva sacrificata ogni stilla di sovranità.
Pur non essendosi optato - con la precedente riforma - per l’opzione di tipo schiettamente abrogativo, è opportuno sottolineare come le modifiche apportate dalla legge n. 6 agli artt. 414-432 c.c. abbiano determinato un parziale ammorbidimento dei vecchi istituti, oltre che il ‘contingentamento’ della loro potenzialità applicativa. Quanto poi alle ragioni dell’ opzione ‘conservatrice’, le stesse possono sintetizzarsi, com’è noto, in una scelta di accortezza tattica, che ispirò i redattori del tempo, durante una fase in cui i tempi ancora non apparivano maturi per il cambiamento più radicale. A quell’epoca l’interdizione non poteva che rimanere presente (nel progetto e) nel c.c., seppur alleggerita di qualche spina – pena il rischio di una bocciatura per l’intera manovra riformatrice, ad opera dei settori più retrivi del paese.
E’ giunto il momento, tuttavia, per un ‘no’ più esplicito e irreversibile, in ordine alla figura in esame. E le ragioni di ciò, in estrema sintesi, così indicarsi:
taglio espropriativo dell’interdizione: un regime che comporta la morte civile della persona, che tradisce valenze cripto-punitive, che dà luogo a un eccesso di impedimenti anche di natura non patrimoniale;
mancanza di valore terapeutico: inidoneità a prestarsi ad un progetto personalizzato di risocializzazione per il disabile;
enfasi solo economicistica, impostazione di favore nei riguardi dei familiari o dei terzi, frequenza statistica per i casi di sciacallaggio;
costosità, scarsa trasparenza delle procedure, debolezza delle garanzie formali e politiche, complessità delle revoche e delle modifiche.
(c) La continuità tra la riforma del 2004 e il presente progetto de iure condendo si coglie, ulteriormente, nei ritocchi che vengono proposti, ora, riguardo alla disciplina dell’amministrazione di sostegno – al fine di superare i dubbi interpretativi emersi in questi primi anni di vigenza.
A tale scopo - va sottolineato - si è scelto di utilizzare il contenitore delle norme processuali che figurano, attualmente, dedicate alla disciplina del procedimento per interdizione (artt. 712-720 c.p.c.) - e ciò per meglio disegnare i passaggi rituali dell’ amministrazione di sostegno.
Sez. II – Linee-guida
Ecco allora le scelte fondamentali da cui è sorretta la presente proposta di riforma – e che trovano riscontro, sul piano disciplinare, nella successiva Sez. III della relazione.
2.1. L’ interdizione e l’ inabilitazione vanno abrogate
La scelta centrale, perno del sistema che si propone, è quella – ampiamente preannunciata - dell’ abrogazione definitiva delle anacronistiche misure dell’interdizione e dell’ inabilitazione.
E’ appena il caso di ricordare come già nel 1986 venisse evidenziata, dagli estensori, la necessità di valutare l’interdizione quale "risposta eccessivamente severa, frutto di concezioni ormai superate in sede psichiatrica, funzionale prevalentemente agli interessi dei familiari o dei terzi e che finisce per comprimere o per annullare alcuni tra i diritti fondamentali della persona, risultando sicuramente sproporzionata rispetto alle necessità di salvaguardia della grande maggioranza dei sofferenti psichici" (bozza Cendon 1986).
E va sottolineato ancora come la prima fase applicativa della legge n. 6/2004 sia valsa, sempre più, a far superare i dubbi in proposito; tanto che da parte della stessa Corte di Cassazione, in una decisione recente (Cass., sez. I, 12 giugno 2006 n. 13584), è stato precisato come "l’ordito normativo esclude che si faccia luogo all’interdizione tutte le volte in cui la protezione del soggetto abitualmente infermo di mente, e perciò incapace di provvedere ai propri interessi, sia garantita dallo strumento dell’amministrazione di sostegno", concludendosi nel senso del carattere affatto residuale dell’ interdizione - misura cui (si è precisato) sarà ammissibile far ricorso soltanto quando si tratti di gestire un’ "attività di una certa complessità", o quando occorra di contrastare il rischio che il soggetto compia "atti pregiudizievoli per sé".
Occorre, a tale proposito, rilevare come la sopravvivenza (positiva) dei due istituti codicistici, ormai agonizzanti, non possa - in realtà – trovare serie giustificazioni neppure entro il ristretto e residuale spazio di operatività che la Cassazione sembra loro riconoscere; e ciò in quanto la neo-figura dell’amministrazione di sostegno si atteggia (ecco il punto) quale misura di in grado di far fronte adeguatamente, nelle mani del giudice, pure alle situazioni che appaiono richiamate dalla Suprema Corte.
Vedremo subito come il ruolo della neo-figura risulti ulteriormente valorizzato dal presente progetto. Il punto è che, già nell’attuale fase applicativa, essa si presenta quale mezzo duttile, modulabile in relazione alle esigenze specifiche dell’interessato (persona priva, in tutto o in parte, di autonomia) - nonché strumento difensivo applicabile, in quanto tale, ad ampio raggio: anche cioè in quelle situazioni in cui si tratti, cioè, di far fronte ad un rischio di autolesionismo della persona, o ad attività gestorie particolarmente complesse e delicate.
A ciò va aggiunta la considerazione che l’amministrazione di sostegno si atteggia, sulla carta, come una risposta non avvilente - al contrario di quanto non si debba dire delle misure che ci si propone, oggi, di abrogare (e basta rinviare, in proposito, all’ormai amplissima dottrina e giurisprudenza in argomento).
"Non abbandonare" e "non mortificare" sono (è stato scritto) i due principi cardine della riforma del 2004. Di qui la necessità di eliminare dall’ordinamento i vecchi "ordigni incapacitanti", se si vuole evitare che il principio del ‘non mortificare’ rimanga imbrigliato nelle secche del sistema – con il salvacondotto (assicurato a monte) per una fonte di seri attentati alla dignità personale.
Non si può non prendere atto, a tale riguardo, di un elemento non troppo incoraggiante: e ci si riferisce all’ ostinazione che è rinvenibile presso alcune (per fortuna poche) sedi giudiziarie del nostro paese, ove, soprattutto per neghittosità e scarsa diligenza, qualche magistrato insiste tutt’oggi nel far ricorso all’interdizione - accampando trattarsi di un istituto ancora previsto nel nostro ordinamento.
2.2. Anche l’ interdizione legale va cancellata
L’interdizione legale, pena accessoria contemplata dagli artt. 19 e 32 c.p., non può neppur essa conservarsi nell’ordinamento penalistico - data la sua indubbia valenza (ecco i doveri della coerenza) di svilimento per la dignità della persona.
La scelta abrogativa a livello di c.c. non può, cioè, non riguardare anche l’ interdizione legale – tenuto conto, oltretutto, che l’eliminazione dell’istituto ha già formato oggetto di vari progetti di riforma, nel corso degli ultimi quindici anni, relativi alla revisione generale del codice penale.
Può ricordarsi, al riguardo, che una prima proposta venne presentata nel 1991, seguita da progetti di riforma del 2000 e del 2001 (
http://www.giustizia.it/studierapporti/comm_studio_1999-2001.htm), tutti decaduti.In data 27 luglio 2006 – merita aggiungere - è stata istituita poi una Commissione per lo studio della riforma del codice penale, (
http://www.giustizia.it/commissioni_studio/commissioni/xvleg/comm_pisapia.htm), sulla premessa della necessità di procedere ad una riforma del codice penale, volta ad approfondire, tra l’altro, il tema delle sanzioni, in una prospettiva tendente alla loro razionalizzazione (nel quadro del contemperamento delle esigenze di prevenzione generale e di prevenzione speciale).Nessun dubbio, pertanto, circa l’opportunità di completare il presente progetto abrogativo, inerente al c.c., includendovi anche la misura accessoria interdittiva - la quale (sebbene non pregiudichi la possibilità, per il condannato, di compiere gli atti di natura personale) più non si giustifica oggigiorno, stante il carattere in ogni caso svilente per la dignità della persona.
Collegata all’abrogazione della pena accessoria è, altresì, la modifica di due norme del codice di procedura penale, contemplanti il divieto - per l’interdetto e per l’inabilitato - di assumere le funzioni di perito e di interprete.
2.3. La categoria dell’incapacità legale riguarda ormai solo i minori
Con l’abrogazione dell’ interdizione giudiziale e dell’inabilitazione, quella dell’incapacità legale rimane entro il sistema, abbiamo detto, come una figura dotata di senso solo con riferimento ai minori.
Per quanto riguarda i soggetti maggiorenni, ad un tipo di espropriazione sul piano negoziale, a tutto campo, viene a sostituirsi la possibilità di un’incapacitazione funzionale, depersonalizzata; nulla che possa implicare, cioè, un etichettamento dell’interessato quale incapace di agire, una volta per sempre, bensì (I) una mera e contingente sospensione di poteri, (II) giustificata da specifici pericoli sul terreno gestionale, e comunque (III) circoscritta, secondo la modulazione che verrà stabilita dal giudice tutelare, nel caso concreto, ad uno o a più (in limitatissimi casi, a tutti quanti gli) atti e operazioni da compiersi.
Vale la pena sottolineare che anche l’eventuale approdo a un’ ‘incapacitazione’ totale, estesa cioè all’insieme degli atti personali e patrimoniali (esclusi quelli della vita quotidiana), avrà natura prettamente funzionale, essendo revocabile o ritoccabile - oltre tutto in qualsiasi momento.
I casi in cui potrà addivenirsi ad ‘incapacitazione piena’ dovranno essere pur essi contingentati - circoscritti, rigorosamente, alle situazioni di malessere psichico tali da comportare seri rischi di autolesionismo: e si può pensare, abbiamo detto, al disabile intenzionato a porre in essere atti di tipo rovinoso/autodistruttivo, o all’individuo del tutto inerte/ostile rispetto al compimento di un negozio necessario per fronteggiare qualche necessità.
2.4. Un neo-modello privatistico: l’ "inadeguatezza gestionale"
Ridimensionata, riguardo al soggetto maggiorenne, la categoria dell’ incapacità di agire, il sistema di protezione delle persone deboli viene a imperniarsi sulla neo-figura dell’ ‘inadeguatezza gestionale’.
Tutti coloro i quali presentino difficoltà più o meno estese, sul piano organizzativo e gestionale, potranno, di qui in poi, beneficiare del ‘nuovo’ assetto protettivo che offre l’ amministrazione di sostegno - compresi i ‘clienti’ dei tradizionale modelli incapacitanti.
Sarà l’ ‘inadeguatezza gestionale’, come già detto sopra (Sez. I, § 1.2), a fornire i tratti delle persone aventi titolo all’intervento di protezione, e ciò mediante il riscontro (non necessariamente di una patologia fisio-psichica, bensì) di una mancanza di autonomia sul versante del "fare", quand’anche riferibile alle cause più eterogenee - non necessariamente, valga ripeterlo, di rilievo clinico/positivistico.
In tale contesto, lo stesso art. 404 c.c. finisce per postulare nuove chiavi di lettura - non più riduttivamente letteralistica (con un’ accentuazione dai riferimenti all’infermità e alla menomazione), quanto incardinata sulla nozione di ‘impossibilità/difficoltà di fare’.
Riferendosi a condizioni personali anche fortemente disomogenee e variegate, l’inadeguatezza gestionale assume una connotazione dai contorni inevitabilmente sfumati; è dubbio se essa si presti ad essere inserita nel codice civile come categoria formale (sostitutiva - in un certo senso- della svuotata incapacità d’agire); diventa, comunque, una nozione-guida per identificare le situazioni in cui si richieda l’ intervento di protezione.
Un esempio indicativo lo si può ritrovare nella previsione - della presente bozza - relativa al testamento e alla donazione della persona disabile. Come meglio illustrato oltre (cfr. Sez. III), gli artt. 591 bis e 775 bis c.c. rendono possibile alla persona disabile redigere un testamento, o compiere una donazione, mediante forme e modalità atte a salvaguardare l’operazione negoziale contro il rischio di future impugnazioni, da parte dei parenti.
2.5. Rapporti fra inadeguatezza gestionale (AdS) e incapacità naturale (annullamento del contratto)
Accanto alla più ampia figura dell’inadeguatezza gestionale, rimane in vita nel sistema la categoria dell’ incapacità naturale. Figura - può osservarsi - di stampo giuridico/naturalistico, in quanto facente riferimento alla condizione del soggetto il quale risulti privo in tutto o in parte (in via transitoria o stabile, per ragioni generalmente di ordine clinico) delle attitudini cognitive e volitive.
Oggi, in una parola, l’infermo di mente non interdetto, e neppure beneficiario dell’amministrazione di sostegno, oppure beneficiario ma incapace naturale solo a sprazzi.
Con riferimento a tale più circoscritta cerchia di ‘soggetti deboli’, si sa come l’ordinamento appresti uno strumento di protezione di natura occasionale e reattiva, costituito dalla disciplina dell’annullabilità degli atti e dei contratti (artt. 120, 428, 1425 c.c.) - disciplina sulla quale la presente proposta interviene con integrazioni e modifiche correttive.
La categoria dell’incapacità d’intendere e di volere continuerà, pertanto, a reggere una parte minore del sistema di protezione dei soggetti deboli, accanto al sistema, di impronta generale e preventiva, che è costituito dall’amministrazione di sostegno.
In definitiva, accanto al modello generale di soluzione dei problemi gestionali della stragrande maggioranza delle persone disabili (da intendere nell’accezione ampia suggerita dalla nozione di inadeguatezza gestionale) si pone uno strumento di natura reattiva, volto cioè a salvaguardare l’incapace di intendere e di volere (il quale non risulti già protetto dall’AdS) rispetto ad un atto o ad un contratto per sé pregiudizievole.
Può di conseguenza concludersi, per quanto concerne il diritto privato, che il sistema di protezione dei ‘soggetti deboli’ si reggerà – essenzialmente - su un doppio binario: quello principale, costituito dal sistema dell’amministrazione di sostegno, e quello secondario, rappresentato dall’annullabilità degli atti e dei contratti compiuti dall’incapace naturale.
2.6. Tutto quello che si fa con l’interdizione si può fare anche con l’amministrazione di sostegno
Abrogate le misure di vecchio stampo, l’asse del sistema di protezione verrà definitivamente a incentrarsi sull’amministrazione di sostegno, quale misura di protezione applicabile a 360°.
Non costituisce certo un dato nuovo che l’amministrazione di sostegno – per la duttilità da cui la figura è contrassegnata - è in grado, all’occorrenza, di assicurare un intervento ad amplissimo raggio, e ciò sia sotto il profilo soggettivo (riguardo, cioè, al target di clientela presidiabile), sia sotto il profilo oggettivo (ovvero, con riferimento all’estensione del potere rappresentativo e sostitutivo dell’amministratore di sostegno).
Il dato nuovo, che emerge in modo chiaro dal progetto, è l’estendersi della sfera d’azione dell’ AdS anche all’area residua fin qui conservata all’ interdizione e all’inabilitazione; area residua identificata dalla Corte di Cassazione (con la sentenza n. 13584 del 12 giugno 2006) nelle situazioni in cui debba essere compiuta un’ attività particolarmente complessa, o in cui debba contrastarsi il rischio che il soggetto compia atti per sé pregiudizievoli.
Nella prospettiva riformatrice, dunque, l’ incapacitazione formale (e ghettizzante) - riconducibile, de iure condito, negli stampi dell’interdizione e dell’inabilitazione - diverrà mera ‘incapacitazione funzionale’: relativa cioè non già alla persona, bensì ad uno o a più atti (in limitatissimi casi a tutti gli atti), cui attingere, quando necessario, nel contenitore stesso dell’ amministrazione di sostegno.
Quanto alla possibilità di incapacitazione totale, o comunque, estesa alla maggior parte degli atti, occorre precisare che la stessa dovrà costiuire un tipo di intervento soltanto eventuale, che spetterà al giudice disporre, volta per volta, più o meno ampiamente, a seconda che vi sia o meno il concreto pericolo di un cattivo uso dei propri poteri e diritti, da parte dell’interessato; laddove tale pericolo manchi, come accade in effetti nella maggioranza dei casi, l’ amministrazione sarà al 100% non incapacitante.
Ci troviamo, dunque, di fronte ad una "filosofia" opposta a quella dell’interdizione, dato che l’ incapacitazione (vale ribadire) riguarda solo gli atti specificamente menzionati (magari uno soltanto), mentre, per tutto il resto, il beneficiario conserva intatta la propria sovranità; qualora, poi – in limitatissimi casi – l’incapacitazione dovesse essere totale, si tratterà di una sospensione disposta non già una volta per sempre, bensì in via revocabile e rimodellabile a seconda dei bisogni della persona, e compatibilmente con gli interessi di questa.
Vedremo, poi – ulteriore aspetto di valorizzazione dell’amministrazione di sostegno – che l’ ‘incapacitazione’ potrà riguardare anche atti di natura personale (v. in questa Sez. il § 2.10).
2.7. Persone da non ‘incapacitare’ mai (quelle del tutto inerti, quelle colpite da meri deficit fisico/sensoriali) e persone ‘incapacitabili’ (quelle esposte a rischi di sperpero/autolesionismo)
Ma in quali casi e a quali condizioni occorrerà fare luogo ad un’ incapacitazione più o meno estesa in sede negoziale ?
Il discrimen va individuato nelle caratteristiche stesse dell’ ‘inadeguatezza gestionale’ dalla quale risulti affetto, volta a volta, l’interessato.
Tre le situazioni che possono affacciarsi.
(i) La prima è quella dei soggetti impossibilitati, per motivi di ordine fisico o neurologico, a fare/decidere alcunché da soli: creature bisognose di un pieno soccorso legale, ridotte contingentemente o irriducibilmente al "lumicino" e tenute al riparo- dalla stessa gravità della condizione in cui versano- contro la possibilità di errori contrattuali o di approfittamenti altrui.
Si considerino, per esempio, i soggetti in coma, o colpiti da gravi forme di ictus, i malati terminali, i pazienti ‘attaccati’ ad una macchina, i portatori di sindromi estreme di oligofrenia o di demenza: in tutti questi casi, proprio per l’estrema gravità della condizione fisio-psichica, la persona si trova nell’impossibilità assoluta di fare alcunché, compresi eventuali atti pregiudizievoli per sé o per altri.
Nei loro confronti, pertanto, si impone il ricorso ad un vero e proprio alter ego, dotato di piena rappresentatività negoziale, con l’attivazione di un regime di A.d.S. ad ampio raggio sotto il profilo oggettivo, esteso cioè, fin dall’origine, all’intera fascia della straordinaria ed ordinaria amministrazione.
D’altra parte, la condizione di totale inerzia in cui si trovano tali soggetti rende del tutto inutile il ricorso a qualsivoglia forma di ablazione di poteri: ciò che potrà fare l’amministratore continuerà, dunque, a poter essere fatto anche dal beneficiario. Nessuna forma di incapacitazione, dunque, riguardo a tali soggetti.
(ii) Seconda tipologia da considerare – rispetto alla quale (analogamente a quanto sopra) non trova giustificazione un provvedimento di amministrazione di sostegno incapacitante- è quella delle persone che, pur trovandosi in condizioni psichiche rassicuranti, accusino deficit fisico/sensoriali tali da far temere intralci o ristagni di vario genere nella coltivazione di rapporti con i terzi e nel compimento di atti necessari alla cura dei loro interessi: si pensi ad un soggetto non vedente, o sordomuto, o costretto ad una sedia a rotelle, privo, peraltro, di una rete familiare efficiente e affezionata, disponibile a prendersi cura di lui; si consideri, ancora, un adulto non in grado di farsi capire bene poiché affetto da dislessie, balbuzie, tic, o sofferente di epilessia, o affetto da morbo di Parkinson; e, non da ultimo, un neo-immigrato da un paese lontano, spaesato ed incerto sul da farsi, nonché l’anziano della quarta età pur pienamente lucido e consapevole.
Anche qui, benché vengano in considerazione situazioni opposte, per tanti versi, rispetto alle prime considerate, la soluzione andrà cercata in un provvedimento di AdS non incapacitante, conservandosi in capo al beneficiario una sovranità piena in ordine agli atti da compiere, compresi quelli affidati al vicario.
(iii) Terza categoria, in ordine alla quale soltanto potrà giustificarsi un intervento ablativo, più o meno esteso sotto il profilo oggettivo, è quella dei soggetti afflitti da malanni psichici abbastanza insidiosi e/o radicati da trovarsi esposti a rischi di sperpero/autolesionismo qualora venisse conservata la loro sovranità gestionale; è il caso degli schizofrenici, dei malati avanzati di Alzheimer, dei paranoici acuti, dei depressi gravi, di coloro che si trovino in stati deliranti, paranoici, o affetti da disturbi profondi della personalità, inclinazioni al suicidio, forme gravi di dipendenza da alcool o droghe: in definitiva, il vecchio target dell’interdizione. In tali casi, l’attivazione della misura di protezione dovrà essere accompagnata da un’incapacitazione negoziale strettamente limitata, peraltro, alla gamma delle operazioni realmente minacciose per l’interessato, a quegli atti, cioè, che risulterebbero rovinosi, se compiuti, per il beneficiario.
Correlativamente, i poteri da attribuirsi all’amministratore potranno, in tali situazioni, venire estesi al ventaglio delle iniziative tali da non sopportare neghittosità o dilazioni temporali, quelle, cioè, che il disabile non assumerebbe e che, pur tuttavia, si rendessero necessarie per la cura della sua persona o dei suoi interessi.
2.8. Scelte terminologiche riguardo all’ ‘incapacitazione’: meglio rimetterle al legislatore
Si impone, riguardo all’ ‘incapacitazione’, un motivo di riflessione sul piano terminologico.
In sede di formulazione della presente proposta, si è a lungo discusso circa l’opportunità e possibilità di introdurre nel codice civile i termini ‘incapacitare’, ‘incapacitato’, ‘incapacitazione’.
Farlo semplificherebbe un po’ le cose, dal momento che la perdita o la deminutio della sovranità negoziale avverrà di qui in poi solo ‘dal basso’, per espressa indicazione del giudice tutelare. E non è facile, a ben vedere, riuscire a esprimere un concetto del genere se non ricorrendo a perifrasi tipo "qualora si tratti di atti rientranti nella sfera di rappresentanza esclusiva dell’amministratore di sostegno", "di atti rispetto ai quali era stato adottato dal giudice tutelare nei confronti del beneficiario un impedimento, o un divieto a contrarre", e via dicendo; si tratta – come è evidente – di locuzioni non in grado di evocare il concetto in modo snello né immediato.
Al contrario, l’adozione – anche nel testo normativo – dei termini sopra suggeriti, ed ampiamente impiegati in questa relazione, si rivelerebbe soluzione efficace a sfrondare le singole disposizioni dal peso delle perifrasi alle quali si è dovuto fare ricorso.
Ha prevalso, infatti, la scelta rinunciataria rispetto all’ adozione, nell’ambito del codice, dei termini suindicati per la semplice considerazione che tali termini non figurano nei dizionari della lingua italiana, e, dunque, trattandosi di neologismi, non ci si è sentiti autorizzati ad inserirli ex novo nel codice civile.
Si è preferito, in definitiva, rimettere la valutazione di tale scelta al legislatore.
2.9. Contemperamento tra libertà e protezione
E’ facile cogliere, nella costruzione così delineata (si vedano i precedenti §§), una chiara linea di continuità con il principio ispiratore della riforma del 2004, quello cioè dell’apprestare protezione alla persona disabile limitandone gli spazi di sovranità nelle sole evenienze in cui ciò sia indispensabile per la cura e salvaguardia del suo interesse.
Come noto, la proclamazione del suddetto principio di contemperamento tra libertà e protezione è contenuta nell’art. 1 della legge n. 6/2004: "finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive, in tutto o in parte, di autonomia"; ed è, correlativamente, rinvenibile nella previsione dell’ art. 409 c.c., per il quale "il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno".
L’equilibrio tra rispetto della sovranità del beneficiario e intervento di protezione viene perseguito, nel progetto de iure condendo, in vario modo:
(i) attraverso la previsione, all’interno di una varietà di disposizioni del codice civile, dell’ assistenza/affiancamento dell’amministratore di sostegno per il compimento di atti di natura personale.
Si tratta di una forma di assistenza che non si identifica con l’assistenza necessaria contemplata dall’art. 409 c.c., e che rivela invece contorni più morbidi; siamo di fronte, per meglio dire, una sorta di ‘tutoraggio’ che è apprestato dall’amministratore di sostegno – dietro indicazione del g.t. - ai fini del compimento dell’atto stesso da parte dell’interessato, il quale resta l’unico facoltizzato al compimento dello stesso (si rinvia, per l’illustrazione di tali casi, alla Sez. III § 4 e ss.);
(ii) introducendo spazi di capacità d’agire per il minore, seppure limitatamente agli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana e prevedendo, al contempo, una intensificazione dei doveri del tutore del minore, sulla falsariga dei doveri genitoriali contemplati dall’art. 147 c.c. (si veda il nuovo testo degli artt. 382 e 384 c.c.);
(iii)
salvaguardando la sovranità testamentaria, e in materia di donazione, del disabile, nonché del beneficiario dell’ads pur ‘incapacitato’ rispetto a tali atti, con l’ introdurre modalità e forme ad hoc, atte a preservarlo dal rischio di impugnazione da parte dei parenti o di terzi (in tal senso gli artt. 591 bis e 775 bis c.c.);(iv) ancora – sul piano processuale – optando per una soluzione di compromesso tra il motivo della sovranità/autosufficienza dell’interessato, e quello della salvaguardia dei principi costituzionali di difesa e del contraddittorio; si veda, a tal proposito, la nuova disciplina processuale dell’amministrazione di sostegno, e, in particolare, le integrazioni che vengono apportate agli artt. 406 e 407 c.c. e all’ art. 716 c.p.c. (sull’argomento, più diffusamente, in questa Sez., cfr. § 2.20).
2.10. Talvolta sarà opportuno che il beneficiario non possa sposarsi, né fare testamento, etc.
Sorretta dalla medesima filosofia è, d’altra parte, la scelta compiuta di formulare specifiche ipotesi di ‘incapacitazione’ riguardo agli atti di natura personale.
Tutto sommato, il problema poteva essere superato mediante il semplice rinvio alla possibilità di ‘incapacitazione’ contemplata dall’art. 409 c.c., senza necessità, cioè, di introdurre ulteriori specifiche previsioni in tal senso.
La motivazione di tale scelta va ricercata nel cambiamento radicale che l’abrogazione dei vecchi istituti determinerà riguardo agli atti personali. Scompariranno, infatti, gli impedimenti personali automatici (stabiliti per gli interdetti), come, per esempio, il divieto di sposarsi, di riconoscere un figlio naturale, di fare testamento o donazione, e via dicendo; e, al tempo stesso, non sarà più possibile fare capo allo strumento offerto dall’art. 411 ult. co. c.c., trattandosi di una disposizione che rinvia alle limitazioni oggi vigenti previste per l’interdetto; quelle stesse, dunque, che scompariranno.
Ecco, allora, che, siccome gli atti di natura personale (cd. atti personalissimi) ‘non più proibiti’ sono assai diversi ed eterogenei fra loro, e, pertanto, non ascrivibili ad una categoria dogmatica unitaria collaudata, tale da poterli abbracciare tutti, il giudice tutelare dovrà elencare, di volta in volta, lo specifico atto (o gli specifici atti) impedito/i al beneficiario nel suo stesso interesse.
D’altra parte, la disposizione contenuta nell’art. 411, ult. co., c.c. viene sostituita da una serie di previsioni sparpagliate nelle opportune sedi, ove si prevede la possibilità che il g.t. vieti, via via, al beneficiario di sposarsi, oppure di esercitare impugnative familiari, di fare testamento o donazioni, etc., salvo qua e là la possibilità di farlo con l’aiuto di un amministratore di sostegno.
Soltanto allorché la valutazione dell’interesse del beneficiario conduca a ravvisare la necessità di un divieto al compimento della totalità degli atti personali, il giudice potrà adottare una formula onnicomprensiva facente riferimento, cioè, in via generale, a tutti gli atti di tal natura. Riesce difficile, peraltro, immaginare una situazione che giustifichi l’adozione di tale formula da parte del g.t., dovendo abbandonarsi la logica del ‘tutto in una volta e per sempre’ che caratterizzava il vecchio sistema.
Del tutto sporadiche saranno, infatti, le situazioni in cui il beneficiario si trovi a dover compiere, in un unico momento, tutti gli atti di natura personale, o quelle in cui il rischio di autolesionismo si presenti rispetto alla totalità di tali atti.
Considerata, d’altra parte, la collocazione in ordine sparso delle singole disposizioni incapacitanti, e il venir meno dell’art. 411 u.c., si è ritenuto di dover introdurre un riferimento alla possibilità di ‘incapacitazione’ all’interno della disciplina dell’AdS, collocandola nell’ambito dell’art. 409 c.c. con un comma 2 di nuova formulazione e del seguente tenore: "Egli conserva, altresì, la capacità di compiere i singoli atti di natura personale riguardo ai quali il giudice tutelare non abbia stabilito un impedimento con l’atto istitutivo dell’amministrazione di sostegno o successivamente".
2.11. Il disabile potrà essere ammesso/aiutato a fare testamento e donazioni
Abbiamo già detto sopra (al § 2.9) che attraverso la previsione di modalità specificamente dedicate alla redazione del testamento e della donazione, viene salvaguardata la sovranità - sia del disabile sia del beneficiario dell’amministrazione di sostegno ‘incapacitato’ riguardo a tali atti – rispetto agli atti dispositivi dei propri beni, vuoi mortis causa, vuoi tra vivi (v. artt. 591 bis e 775 bis c.c.).
Si tratta di una innovazione di rilievo, chiara espressione di una scelta di contemperamento tra libertà e protezione della persona disabile.
2.12. Il problema è, spesso, la passività dell’interessato, nel qual caso si impone una protezione di tipo "dinamico"
Il progetto de iure condendo interviene, poi, sulle situazioni in cui l’ immobilismo dell’interessato si rivela per sé pregiudizievole, tanto da giustificare e, anzi, imporre una protezione attiva, consistente nella previsione del ‘fare sostitutivo’ dell’amministratore.
Si spiegano, così, le disposizioni - contenute negli artt. 471, 650 e 780 c.c. – che prevedono la rappresentanza esclusiva dell’amministratore di sostegno, su disposizione del g.t., nel compimento di un atto necessario alla salvaguardia degli interessi della persona, che, tuttavia, questa trascura o rifiuta di compiere.
Tale situazione di rischio è prospettabile e, conseguentemente, è stata prevista riguardo al rifiuto di accettare un’eredità o una donazione che risultino vantaggiose per il beneficiario, o all’inerzia nell’esprimere il rifiuto del legato di un bene immobile che risulti gravato da ipoteca (inerzia che, come noto, comporta l’accettazione tacita del legato). Ovviamente, anche per tali situazioni l’ intervento ‘impositivo’ del g.t. e il conseguente ‘fare sostitutivo’ dell’amministratore di sostegno dovrà essere contingentato, riservato, cioè, ai soli casi in cui si tratti di evitare al beneficiario il pregiudizio che verrebbe prodotto dalla propria inerzia o rifiuto di fare.
2.13. Talune operazioni devono poter essere compiute anche contro la volontà del beneficiario
Si rende opportuna la seguente considerazione, relativamente a quanto esposto nel precedente paragrafo.
Nonostante l’ opzione prescelta nella direzione di una protezione anche attiva/sostitutiva del disabile, riguardo ad atti necessari che egli trascuri o rifiuti di compiere, possa apparire contrastante con il rispetto della libertà della persona, essa trova ragione – come già detto - nella necessità di apprestare una protezione effettiva ed efficace, quando siano in gioco interessi legati al sostentamento, e alla cura del disabile.
La finalità di realizzare un giusto equilibrio tra presa in carico e conservazione, quanto più possibile, di spazi di sovranità e autonomia in capo alla persona protetta deve, dunque, continuare (come, peraltro, già spicca dal testo del 2004) nel segno di una presa di distanza rispetto ad ormai anacronistiche, e al limite nocive, suggestioni antipsichiatriche.
Se, infatti, è pacifica, in generale, la necessità che le aspettative del beneficiario vengano presidiate scrupolosamente (e che egli sia, anzi, incoraggiato a coltivare i propri sogni, piccoli e grandi: art. 410 c.c.); se è indubbio che occorrerà tollerare – quanto a stile di vita- capricci, fughe in avanti e bizzarrie di varia sorta (escludendo, di norma contro-interventi idonei a generare frustrazioni o sconforto); altrettanto netta è la necessità di non oltrepassare certe soglie di normalità/civiltà, nell’accudimento dei disabili.
In nessun caso, dunque, potrebbe giustificarsi la comprensione per filosofie anti-conformiste o selvagge tali da poter compromettere la stessa sopravvivenza alimentare, sanitaria, economica, logistica, o gli standard di un sia pur minimo benessere dell’interessato e delle persone con lui conviventi.
2.14. Decide il giudice tutelare
Ulteriore aspetto da sottolineare consiste nel rafforzamento, che la proposta ha di mira, del ruolo affidata al giudice tutelare.
Già oggi- può osservarsi - il g.t. rappresenta uno dei principali protagonisti del sistema di protezione dei disabili, essendo a lui affidato il delicato ruolo di stabilire le direttive di base e di introdurre gli aggiustamenti e le revisioni che, via via, si imporranno a seconda dell’evoluzione concreta della situazione.
Nello svolgimento del suo ruolo, il giudice tutelare è chiamato a ritagliare soluzioni improntate al principio cardine che è espresso dall’art. 1 della l. n. 6, del "non abbandonare e non mortificare"; e, dunque, ad evitare ogni deminutio, ogni sacrificio dell’ autonomia dell’interessato che non possa dirsi giustificato, effettivamente, dal bisogno di protezione.
In definitiva, il g.t., investito in pieno del compito valutativo in ordine al bisogno di protezione e al corrispondente tasso di salavaguardia da attivare, è chiamato a fare da riferimento costante ed immancabile, ai fini della decisione, alla stella polare rappresentata dal presidio della massima dignità/sovranità della persona.
La rilevanza del ruolo affidato al g.t. spicca, in modo particolare – nel presente progetto – per quanto concerne l’ incapacitazione eventuale del beneficiario; questa costituirà, in effetti, un dato da stabilirsi dal giudice tutelare, volta per volta, e più o meno ampiamente, a seconda che vi sia oppure non vi sia il concreto pericolo di un cattivo uso dei propri poteri e diritti, da parte dell’interessato; laddove tale pericolo manchi, come accade nella maggioranza dei casi, il giudice tutelare sarà chiamato ad attivare un’amministrazione al cento per cento "non incapacitante".
La valorizzazione del ruolo del g.t. si coglie, poi, sotto un ulteriore profilo; ed esattamente, riguardo alle funzioni che gli vengono affidate (nella presente proposta) ai fini della predisposizione e redazione di un testamento e, altresì, di un atto di donazione, da parte del disabile o del beneficiario al quale sia stato vietato di fare testamento o donazione. Tali norme, infatti, affidano al giudice tutelare una pluralità di funzioni alquanto delicate: e così, la sorveglianza rispetto alla predisposizione e formazione dell’atto; la fissazione delle modalità da adottare; la scelta tra curatore e amministratore di sostegno cui affidare la redazione dell’atto.
E, ancora, non può sottacersi del potere di attivare una protezione ‘attiva’, consistente, cioè, nell’attribuire all’amministratore di sostegno la rappresentanza esclusiva riguardo all’ accettazione di un’eredità, o di una donazione, o, ancora, alla manifestazione del rifiuto di accettare un legato, di cui si è detto nel § 2.12.
2.15. Nuove funzioni di ‘tutoraggio’ nell’amministrazione di sostegno
Specularmente, il ruolo del ‘vicario’ risulta valorizzato anch’esso dall’ impostazione qui proposta.
Si è già parlato sopra - (§ 2.10 - dei poteri di ‘affiancamento’ che potranno attribuirsi, all’amministratore di sostegno, riguardo al compimento di atti di natura personale (del beneficiario): una forma di ‘tutoraggio’che, pure non si sostanziandosi tecnicamente nell’ "assistenza necessaria", di cui al’art. 409 co. I c.c., diverrà imprescindibile per la messa in opera dell’atto da parte dell’interessato.
Non va trascurato, ulteriormente, il ruolo attivo di cui l’amministratore di sostegno potrà essere investito - secondo la nuova previsione degli artt. 591 bis e 775 bis - consistente nell’ accompagnare per mano il beneficiario relativamente alla predisposizione e alla redazione del testamento o di un atto di donazione.
Così pure, non va dimenticata la funzione di protezione ‘attiva’ (in via non esclusiva o meno) cui l’amministratore di sostegno potrà essere chiamato dal g.t., nei casi di inerzia e di immobilismo del beneficiario, riguardo al compimento di atti necessari alla cura dei propri interessi (si veda, sopra, il § 2.12).
2.16. Contratto concluso dall’incapace naturale: "pregiudizio" sì, "mala fede" (dell’ altra parte) no
Nonostante il raggio di copertura, a 360°, che è proprio dell’amministrazione di sostegno, occorreva preoccuparsi della condizione dell’incapace naturale il quale non sia stato protetto mediante l’AdS.
Si è visto, a tal proposito (retro, § 2.5), come la disciplina dell’incapacità naturale attenga a un versante ben preciso – seppur minoritario – del sistema di protezione dei soggetti deboli.
Orbene, le innovazioni apportate nel progetto riguardano, soprattutto, il regime di annullabilità degli atti e dei contratti posti in essere dall’incapace naturale (art. 428 c.c.; v. nella Sez. III, i §§ 3 e ss.):
- è stato previsto, in particolare, quale elemento necessario e sufficiente a legittimare l’azione di annullamento del contratto (come già contemplato nell’art.428 relativamente agli atti unilaterali), il pregiudizio per l’incapace;
- si è, d’altra parte, eliminato l’ulteriore presupposto della ‘mala fede’ dell’altro contraente (da intendere come consapevolezza dello stato di incapacità), che era contemplato nell’attuale formulazione della norma.
L’innovazione consente di superare il motivo di possibile remora alla contrattazione con l’incapace, rapresentato – nell’assetto vigente- dal rischio di subire un’azione per annullamento del contratto a motivo della propria ‘mala fede’. Soprattutto, diventano annullabili anche i contratti, pregiudizievoli, che siano stati conclusi in circostanze tali da non consentire al partner il riconoscimento dello stato di incapacità.
Se il contratto non è stato pregiudizievole, non basterà invece - ai fini dell’annullamento - la dimostrazione dell’essersi il partner avveduto della condizione di incapacità del disabile. Il contraente ‘abile’ sarà, conseguentemente, portato/tranquillizzato a concludere contratti con un soggetto che egli pur sappia essere incapace, senza (paventare di) rischiare l’ annullamento negoziale in ragione di ciò.
Sulla stessa linea appare la proposta di inserire nell’art. 1993 c.c. (riguardante le eccezioni opponili dal debitore al possessore di un titolo di credito) un comma di nuova formulazione, ove si prevede che la possibilità per il debitore incapace naturale di opporre al possessore del titolo l’eccezione della propria incapacità, sarà subordinata alla sussistenza e prova del dato del ‘pregiudizio’ per l’incapace stesso.
2.17. Anche l’incapace naturale risponde dei danni.
Viene proposto ulteriormente un riassetto del sistema di responsabilità civile dell’incapace, attraverso il ritocco degli artt. 2046 e 2047 c.c.
La scelta compiuta – e suggerita fin dalla bozza Cendon del 1986 - è nel senso della tendenziale responsabilizzazione dell’incapace, ossia della salvaguardia del pieno diritto al risarcimento per la vittima dell’illecito aquiliano. Si tratta, a ben vedere, di un’opzione coerente con la filosofia di fondo dell’ intero disegno, costituita dalla massima (nei limiti della ragionevolezza) valorizzazione della sovranità del disabile psichico.
Il nucleo fondamentale della nuova ipotesi è rappresentato dalla sostituzione della regola di piena responsabilità, a quella oggi vigente di irresponsabilità dell’incapace (in linea di principio) per l’illecito commesso.
Le ragion di fondo sono note: da tempo il diritto comparato mostra, quale orientamento crescente negli ordinamenti stranieri, quello della responsabilizzazione dell’infermo di mente (si sa come, in Francia, una modifica del code civil, approvata nel 1968, abbia introdotto il principio secondo cui anche l’infermo di mente dovrà risarcire per intero i danni extracontrattuali da lui arrecati ad altri); né mancano d’altronde, nella scienza psichiatrica moderna, indicazioni circa i frequenti riflessi antiterapeutici di qualsiasi forma di deresponsabilizzazione.
2.18. Pure al minore va riconosciuta una limitata capacità d’agire
Per quanto riguarda il minore d’età si è ritenuto di riproporre l’ indicazione, anch’essa già contenuta nella bozza Cendon del 1986, volta a prevedere una limitata capacità di agire, relativamente agli atti della vita quotidiana.
E’ una scelta coerente con il più generale progetto di liberazione degli incapaci dalle strettoie che ancora si frappongono rispetto al percorso di realizzazione personale; e corrisponde anche ad una delle direttrici di fondo del nuovo impianto, ossia all’idea che l’ordinamento non debba, nel tratteggiare lo statuto delle persone, mostrare eccessivo ossequio verso le categorie formali della tradizione, per aderire invece ad un concetto di capacità/incapacità di tipo funzionale.
Di qui la neo-regola circa la possibilità per il minore d’età di compiere gli atti della vita quotidiana, se ed in quanto egli figuri possedere capacità di discernimento – da valutarsi in concreto – tali da renderlo consapevole circa gli effetti dell’atto.
Inutile aggiungere come la scelta di estendere, sia pure in misura limitata, l’area del ‘fare negoziale’ per il soggetto minore d’età trovi conforto nella indiscussa anticipazione - che ha avuto luogo nell’epoca attuale, grazie anche ai progressi scientifici e culturali e all’evoluzione del costume sociale prodottisi negli ultimi decenni - del processo di maturazione cognitiva del minore,
2.19. Sovranità/autosufficienza processuale dell’interessato (in relazione al procedimento di A.d.S.)
Sul piano processuale, si è cercato di assecondare ulteriormente – rispetto a quanto già previsto nell’impianto attuale della legge sull’AdS – l’esigenza di rendere quanto più snello ed immediato l’accesso alla nuova misura di protezione.
Significativa, a tale riguardo, l’espressa indicazione che il ricorso per l’AdS può essere presentato direttamente dall’interessato (art. 406 c.c.); e non meno eloquente la previsione contenuta nell’ art. 716, comma 1, c.p.c., relativa alla sovranità ed autosufficienza processuale dell’interessato, il quale potrà stare in giudizio e compiere da solo tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni.
Il presidio della sovranità processuale del disabile trova un limite, d’altra parte, nella necessità di prevedere la difesa tecnica, laddove questa appaia imprescindibile per la piena salvaguardia di diritti fondamentali della persona.
Si è optato a tale riguardo per una soluzione di equilibrio (come esposto nel paragrafo successivo).
2.20. L’avvocato occorrerà solo quando sia in gioco la compressione di diritti fondamentali della persona
Coerentemente con le indicazioni già tracciate, circa un anno fa, nel "manifesto per l’abrogazione dell’interdizione" (pubblicato su
www.personaedanno.it) - e che sono state suggellate dalla Cassazione con la recentissima sentenza n. 25366 del 29 novembre 2006 – ci si è orientati a prevedere, nel progetto, la necessità di difesa tecnica limitatamente ai casi in cui il giudice tutelare ritenga di disporre nei confronti del beneficiario (e nel suo esclusivo interesse) divieti, limitazioni o decadenze tali da incidere su diritti fondamentali della persona.Tale previsione viene collocata – quanto alle disposizioni processuali –nell’art. 716 c.p.c., mediante l’ aggiunta di un comma 2 e di un comma 3 di nuova formulazione, e – quanto alle disposizioni di natura sostanziale –nell’art. 407 c.c., con una disposizione facente rinvio all’art. 716 c.p.c.
E’ appena il caso di sottolineare come la linea fin dall’inizio suggerita, accreditata ora anche dalla Corte di legittimità, risulti in effetti quella più logica ed armonica:
(i) sia perché (stando alle condivisibili argomentazioni della S.C.) ogniqualvolta un provvedimento del g.t. appaia tale da toccare, comprimendoli, diritti fondamentali della persona, l’ intervento del giudice è destinato a incontrare necessariamente il limite del rispetto dei principi costituzionali di difesa e del contraddittorio;
(ii) sia per l’opportunità che venga fornita ulteriore espressione, in tal modo, alla linea del diritto ‘dal basso’: linea tutta presente, come sappiamo, entro la disciplina generale dell’AdS,, e che si sostanzia – sul piano processuale – nella scelta di rimettere allo stesso giudice tutelare il compito di valutare, di volta in volta, se sarà necessario far capo alla difesa tecnica (si rimanda, riguardo a tale aspetto, alle considerazioni svolte nella Sez. III, § 3.13).
E’ probabile che l’opzione accolta darà adito, nel futuro, a discussioni e dibattiti:
- su quali siano i diritti fondamentali della persona (ci si chiederà, in particolare, se vengano in gioco soltanto quelli di natura personale - come sembra correttamente adombrare la Cassazione, riferendosi all’ultimo comma del vigente art. 411 c.c. - o se vi rientrino anche diritti di natura e contenuto patrimoniale);
- su quale potrà essere, dinanzi alla mancata predisposizione della difesa tecnica, la sanzione cui far luogo nei casi in cui la stessa si presentava necessaria (l’opzione qui accolta prospetta una soluzione per nulla affatto formalistica: si veda, oltre, nella Sezione III);
- sul come andranno, ancora, affrontate le situazioni in cui il g.t. abbia scelto di non (domandarsi se) ‘incapacitare’ il beneficiario proprio per evitare le inevitabili complicazioni indotte dalla nomina del difensore, oppure per assecondare la riluttanza di un beneficiario consapevole di doversi dotare di un avvocato.
Si tratta, in effetti, di difficoltà di bilanciamento inevitabili in un sistema di protezione dei soggetti deboli che ha in sé una doppia anima: per metà di tipo eminentemente giurisdizionale (allorché ci si trovi dinanzi a persone che vanno davvero ‘incapacitate’, più o meno significativamente, per il loro bene, e che magari non vogliono saperne affatto di essere salvaguardate dal diritto); per metà di natura un po’ più amministrativa (quando la clientela sia di tipo leggero, e tutto finisce per assomigliare alle deleghe che ciascuno di noi fa, quotidianamente, per gestire i momenti burocratici/gestionali che ci affannano: banche, posta, condominio etc.).
2.21. Diritto ‘dal basso’ significa minori ossessioni di completezza legislativa
E’ noto come la riforma sull’ amministrazione di sostegno abbia congegnato la protezione dei soggetti deboli quale realtà destinata a prendere corpo essenzialmente ‘dal basso’, secondo le tracce che saranno fornite, di volta in volta, dal giudice.
Ciò risulta ben chiaro sol che si consideri che:
- è rimesso al giudice di confezionare, sul piano concreto, il paradigma di protezione più adeguato, più rispondente cioè alle esigenze e alle aspirazioni che vengano manifestate, anche indirettamente, dalla persona;
- sempre al giudice tutelare spetta di operare, nel corso della gestione della misura di protezione, le varie colmature ed integrazioni destinate a rendersi via via necessarie;
- per il beneficiario, la disciplina dell’AdS non prevede alcuna diminuzione di sovranità (quale tratto disciplinare già scontato in partenza, come avviene con l’interdizione); ogni limitazione verrà stabilita dal giudice hic et nunc, sulla base di un accertamento concreto, calibrato sul bisogno di sostegno e alla misura di esso;
- la disomogeneità/inconfondibilità rappresenta un tratto dominante nella gestione dell’AdS: per ogni creatura versante in difficoltà il decreto del g.t. appare un quid personalizzato, emesso appositamente sul suo conto, tale da cucire intorno all’interessato un "vestito su misura".
In tale contesto diviene palese anche la diminuita rilevanza dello ius scriptum, E ciò, va sottolineato, non soltanto nella fase di attivazione della misura di protezione, bensì anche nel corso della gestione di essa – via via che proceda il monitoraggio e il controllo delle ricadute del provvedimento giudiziale (con verifiche periodiche, sotto uno o più profili, a seconda delle nuove combinazioni che emergono). Determinante resta comunque la ricchezza delle variabili in gioco che il g.t. si vede chiamato, via via, a soppesare.
Di qui la necessità di rifuggire da qualsiasi ossessione di completezza sul piano disciplinare – dovendosi fare affidamento piuttosto, lungo i diversi contesti, sulle attitudini e sulle doti peculiari di sensibilità e di equilibrio di chi sarà chiamato, man mano, a decidere.
E’ quanto emerge, in primo luogo, da tutta una serie di neo-disposizioni, che rimandano al giudice tutelare la decisione relativa all’ ‘incapacitazione’ del beneficiario, riguardo ad un determinato atto o a più atti (basta pensare alle varie norme sparse nel I libro c.c., in materia di matrimonio, di filiazione, e di successione mortis causa, e nel libro II, in materia di donazione; ma si vedano anche i rimandi contenuti nel libro V agli eventuali impedimenti, stabiliti dal g.t., a prendere parte ad una società di persone, o ad assumere cariche societarie in società di capitali, e così via).
Lo stesso vale per le disposizioni di nuova formulazione in materia testamentaria e di donazione (art,. 591 bis e 775 bis c.c.), che demandano al giudice la scelta circa le modalità da adottare per la redazione del testamento o di un atto di donazione da parte del disabile; così, ancora, per quanto concerne la nomina, ai fini della redazione dell’atto, di un curatore piuttosto che dell’amministratore di sostegno.
Né va dimenticata l’attribuzione al g.t. di compiti strategici, di puntello o di rilancio, in ordine alla necessità di attivare una protezione ‘dinamica’, consistente, in particolare, nell’attribuire all’amministratore di sostegno la rappresentanza esclusiva riguardo al compimento di determinati atti - che l’interessato trascuri o rifiuti di compiere, ponendo a repentaglio così la propria sussistenza o sicurezza.
2.22. Soluzioni nuove per il "dopo-di-noi": il patrimonio con vincolo di destinazione
Sulla base di alcune indicazioni, offerte dal diritto straniero, ci si è orientati a introdurre poi nel c.c. - col pensiero rivolto soprattutto ai genitori di un disabile, e alle preoccupazioni che essi possono nutrire rispetto al domani - un istituto di tipo nuovo, denominato "Patrimonio con vincolo di destinazione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia", e preordinato a favorire la sicurezza e l’autosufficienza economica del disabile.
Per la relativa disciplina, è sembrato conveniente utilizzare lo spazio che è dedicato attualmente (all’interno del II° libro del c.c.) alla sostituzione fedecommissaria; tale figura - in considerazione del necessario collegamento con lo schema dell’interdizione, e tenendo conto della sua macchinosità e del suo sostanziale fallimento nella prassi degli ultimi decenni - non poteva che venir abrogata.
Elemento caratterizzante del neo-istituto è la finalità, che strutturalmente gli si assegna, di favorire l’autosufficienza economica del beneficiario: risultato che viene raggiunto con il ‘vincolare’, appunto, determinati beni (per volontà del disponente) al mantenimento, alla cura, alla istruzione e – più in generale – alle necessità concrete e quotidiane del beneficiario dell’AdS, in relazione ai bisogni e aspirazioni di questo (tanto che, con la revoca dell’amministrazione di sostegno, il vincolo è destinato a venir automaticamente meno).
Da sottolineare, altresì, che i beni facenti parte del patrimonio vincolato potranno essere alienati – dietro autorizzazione del g.t. – nel caso di utilità evidente del beneficiario.
2.23. Uno sguardo all’Europa
Da ultimo, va osservato come uno sguardo ai sistemi stranieri, in ambito europeo, rafforzi il convincimento circa l’attualità delle istanze che sono state qui messe in luce, e confermi la necessità di un’abrogazione per gli istituti incapacitanti del passato.
In effetti, pur nella eterogeneità delle situazioni e delle soluzioni, è indubbio che il quadro normativo europeo evidenzia una diffusa sensazione di inadeguatezza, vetustà e anacronismo rispetto all’istituto dell’interdizione.
Nel processo di rinnovamento dei sistemi di protezione delle persone deboli, gli ordinamenti austriaco e tedesco – va ricordato - hanno fatto da capofila, avendo introdotto, da tempo, istituti che sono assimilabili alla nostra amministrazione di sostegno, e avendo, altresì, provveduto ad abrogare l’interdizione e l’inabilitazione.
Altrove, come in Francia e in Lussemburgo, si assiste, proprio in questi tempi, all’avvio di un serio processo di rinnovamento - attestato dall’ avvenuta recente presentazione di progetti di riforma dei vigenti istituti della tutelle, della curatelle, e della sauvegarde de justice. Si rinvia alle più articolate indicazioni che sono contenute nell’appendice della presente relazione.
Sezione III – Le modifiche alle singole disposizioni contenute nel codice civile, nel codice di procedura civile, nel codice penale, nel codice di procedura penale, e in leggi speciali.
3.1. Interdizione e inabilitazione
La rubrica del capo II, titolo XII, libro I del codice civile "Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale" viene sostituito con la seguente: "della incapacità naturale" e comprende il solo art. 428 c.c. modificato, venendo abrogati i restanti articoli da 414 a 432 c.c.
- L’art. 428 c.c. Per le modifiche apportate all’art. 428 c.c. rinviamo al § 3.3, concernente l’attività negoziale dell’incapace.
3.2. Amministrazione di sostegno - La presente bozza di riforma incide sulla stessa recente disciplina dell’amministrazione di sostegno.
(a) Vanno richiamate, in primo luogo, alcune integrazioni e modifiche rese necessarie dal venir meno delle vecchie misure di protezione.
- Gli artt. 405, 406, 411 c.c. A tale riguardo, va menzionata l’abrogazione del comma 3 dell’art. 405, del comma 2 dell’art. 406, e dell’ultimo comma dell’art. 411, nonché l’ eliminazione dei riferimenti agli istituti abrogandi che si trovano contenuti nel comma 1 dell’ art. 406. Scompare altresì – sempre nel comma 1 dell’art. 406 c.c. – il rinvio alla disposizione abrogata dell’art. 417 c.c., il quale viene rimpiazzato dall’ indicazione analitica – nel testo del medesimo comma 1 - dei soggetti legittimati a presentare il ricorso.
Viene meno, ulteriormente, il riferimento, contenuto nel comma 2 dell’art. 411 c.c., all’applicabilità dell’ art. 596 c.c., dato che tale ultima disposizione viene riformulata, a sua volta, con specifico riferimento all’amministratore di sostegno.
Rilevante è, soprattutto, la soppressione della disposizione contenuta nel comma 4 dell’ art. 411 c.c. motivata dall’ impossibilità di richiamare come applicabili norme facenti parte della disciplina dell’interdizione.
In via sostitutiva, come vedremo, la previsione di un intervento ‘incapacitante’ del giudice tutelare, che risulti motivato dalla salvaguardia dell’interesse del beneficiario, troverà specifica previsione in varie disposizioni del codice civile, come, per esempio, in materia matrimoniale, in materia di filiazione, o a proposito del testamento e della donazione, etc.
(b) Ulteriori modifiche alla disciplina dell’amministrazione di sostegno trovano motivo nell’ opportunità di superare alcune questioni interpretative ed applicative emerse in questi primi anni di attuazione della riforma.
- L’art. 406, co. 1, c.c. Merita menzione, in primo luogo, l’ avverbio "direttamente" che viene inserito nel comma 1 dell’art. 406 c.c., al fine di superare, in via definitiva, la questione concernente la sovranità/autosufficienza dell’interessato riguardo all’iniziativa di attivazione del procedimento di AdS. Si tratta di un’ opzione coerente con la ratio legis di disegnare un istituto di facile accessibilità, non oneroso e in grado, perciò stesso, di costituire un vero e proprio strumento di protezione per il disabile (v. Sez. II, § 2.19).
- L’art. 407, co. 4, c.c. Viene contemplata, d’altra parte, la necessarietà della difesa tecnica del beneficiario, secondo quanto già illustrato sopra (nella Sezione II, § 2.20) per i casi in cui il giudice tutelare ritenga di introdurre divieti, limitazioni o decadenze incidenti su diritti fondamentali della persona. A tal proposito il comma 4 dell’art. 407, di nuova formulazione, rinvia alla disposizione dell’art. 716, comma 2 c.p.c. (anch’essa introdotta ex novo) la quale prevede, appunto, che il g.t. – in tali casi- debba invitare il beneficiario a nominare un difensore.
- L’art. 409 co. 2, c.c. Viene introdotta nell’art. 409 una disposizione volta a puntualizzare che il beneficiario dell’Ads conserva la capacità di compiere gli atti di natura personale riguardo ai quali non sia stato incapacitato dal giudice tutelare. Si è ritenuto opportuno inserire tale disposizione (la quale va a formare il comma 2 della norma) poichè il primo comma, con il proclamare la sovranità del beneficiario relativamente agli atti non attribuiti alla rappresentanza esclusiva o all’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno, non è riferitoe agli atti di natura personale, ciò che, al contrario, diviene opportuno precisare, data l’abrogazione dell’ultimo comma dell’art. 411 c.c.
Si è ritenuto utile, in altri termini, puntualizzare che il beneficiario resta il dominus delle scelte attinenti alla sfera de propri interessi più intimi, salvo che intervenga una limitazione o impedimento per disposizione del g.t.
L’art. 412, II co. c.c. A completamento della disposizione contenuta nell’art. 412, comma 2, viene aggiunto il riferimento al caso di ‘incapacitazione’ disposta con decreto del giudice tutelare successivo al decreto istitutivo dell’amministrazione di sostegno.
3.3. Attività negoziale dell’incapace
- L’art. 428 c.c. - Riguardo all’attività negoziale dell’incapace, si segnalano le modifiche apportate all’art. 428 c.c., che – come noto – costituisce il rimedio azionabile in ordine al compimento, da parte dell’incapace, di atti e di contratti per sé pregiudizievoli.
La norma mantiene la propria collocazione nel capo II del titolo XII, intitolato (nella presente bozza) "Della incapacità naturale".
Rispetto a quella vigente, la nuova formulazione della norma si differenzia, innanzitutto, per il venir meno, nel comma 1 , dell’inciso "anche se non interdetto", divenuto pleonastico.
Soprattutto rilevante è la riunione – nel medesimo primo comma - delle due fattispecie di annullamento oggi contemplate distintamente nel I e nel II comma con riguardo rispettivamente agli atti e ai contratti: in entrambi i casi, è necessario e sufficiente che ricorra il grave pregiudizio per l’incapace, mentre non è più richiesto – per i contratti- l’ulteriore presupposto della ‘mala fede’ (da intendere come consapevolezza della condizione di incapacità) dell’altro contraente.
E’ apparsa questa la soluzione maggiormente adeguata a favorire la protezione dell’incapace eliminando, al tempo stesso, il deterrente alla conclusione di contratti con l’ incapace naturale indotta, nel sistema vigente, dalla possibilità di annullamento sul mero presupposto della prova della mala fede.
Quanto alla ‘gravità’ del pregiudizio necessario per l’annullamento dell’atto o del contratto, è utile sottolineare come la valutazione di essa dovrà essere condotta dall’interprete tenendo conto di tutte le particolarità del caso concreto, e, dunque, con un approccio orientato a prendere in considerazione le esigenze e la realtà di vita propria dell’autore dell’atto, oltrechè le motivazioni concrete che l’hanno determinato a compierlo.
Si pensi, per esempio, all’alienazione – da parte dell’incapace- di un immobile ad un prezzo sostanzialmente inferiore rispetto al suo valore di mercato, ove, tuttavia, emerga che egli si era indotto alla vendita per l’assoluta necessità ed urgenza di disporre di somme di denaro ai fini della propria sussistenza.
E’ parsa, pertanto, soluzione adeguata quella di conservare la formula vigente "grave pregiudizio" la quale, proprio in quanto sufficientemente ampia, demanda al giudice la valutazione in concreto dei caratteri del pregiudizio, sulla base di un apprezzamento di fatto a lui riservato (Cass. n. 10577/1990, n. 2499/1984, n. 795/1979).
3.3.1. Contratto in generale
- L’art. 1425 c.c.- Le modifiche concernenti l’art. 428 c.c. sopra illustrate (§ 3.3) si riflettono sull’ art. 1425 c.c., norma specificamente dedicata all’annullabilità del contratto per incapacità delle parti, e inserita nel IV libro, titolo II "Dei contratti in generale".
Conseguentemente, vale la pena di sottolineare come la disposizione del comma 2 dell’ art. 1425, pur rimanendo inalterata nella sua formulazione, sarà applicabile alle medesime condizioni poste dal comma 1 dell’art. 428.
Viene invece modificato il comma 1 dell’art. 1425, laddove fa riferimento alla parte ‘legalmente incapace’, dato che – come già visto- per effetto dell’ abrogazione dell’ interdizione e dell’ inabilitazione, la categoria dell’incapacità legale di agire si riduce alla sola fattispecie della minore età; dunque, il comma 1 viene riformulato sostituendosi alla locuzione "legalmente incapace di contrattare" l’altra di "minore".
Contemplata così l’annullabilità del contratto concluso dal minore, e di quello concluso dall’incapace naturale, restava da disciplinare l’ipotesi del contratto concluso direttamente dal beneficiario di amministrazione di sostegno nonostante la propria ‘incapacitazione’, ossia nei casi in cui, per disposizione del giudice tutelare, sia a questi impedito il compimento di qualche attività negoziale.
E’ stato così introdotto un comma 2 nell’art. 1425, contemplante l’annullabilità del contratto concluso dal beneficiario dell’AdS nei cui confronti il g.t. abbia stabilito il divieto di compiere attività negoziale.
- L’art. 1442 II co. c.c. Anche la disciplina della prescrizione dell’azione di annullamento del contratto subisce alcune variazioni.
Scompare, in primo luogo, il riferimento all’incapace legale di agire, sostituito da quello al minore d’età, mentre viene inserita la previsione concernente l’ipotesi del contratto concluso dal beneficiario di AdS nonostante la propria ‘incapacitazione’. Si prevede, così, relativamente alla fattispecie di nuova previsione, che la prescrizione relativa all’azione di annullamento del contratto decorre dal venir meno dell’impedimento a contrarre stabilito dal g.t.
3.3.2. Singoli contratti
Vengono, quindi, introdotte alcune modifiche relative a specifiche figure contrattuali.
- L’ art. 1626 c.c. Relativamente alle cause di scioglimento del contratto di affitto, scompaiono dalla norma i riferimenti (contenuti nella rubrica e nel testo) all’interdizione e all’inabilitazione, e rimane contemplata, quale unica causa di scioglimento del contratto, l’ insolvenza dell’affittuario.
Occorre precisare che riguardo all’insolvenza si era pensato, inizialmente, di prevedere la possibilità di nomina di un amministratore di sostegno al contraente insolvente trovantesi nelle condizioni previste dall’art. 404 c.c. Ciò in considerazione del fatto che l’insolvenza potrebbe anche dipendere da condizioni di immobilità, reticenza/ostilità della persona, superabili mediante il ricorso alla misura di protezione. Si è scelto, alla fine, di non inserire una disposizione che risulta, tutto sommato, superflua, dato che la possibilità di nomina (anche in tal caso) dell’amministratore di sostegno si ricava dalla disciplina generale dell’istituto.
-L’art. 1722 co. 4, c.c. Anche per il mandato, come per il contratto di affitto, vengono meno le cause di scioglimento costituite da interdizione e inabilitazione del mandante o del mandatario; vengono meno, di conseguenza, i riferimenti ai vecchi istituti contenute nella disposizione.
- L’art. 1833 c.c. Anche riguardo al rapporto di conto corrente, viene meno la previsione dello scioglimento del rapporto contrattuale per interdizione o inabilitazione di una delle parti e i conseguenti riferimenti testuali agli istituti abrogandi.
3.3.3. Pagamento e indebito
Si impongono alcuni rilievi per quanto concerne una serie di disposizioni (poche in verità) del codice civile, nelle quali appare il riferimento testuale alle nozioni di ‘incapace’, e ‘incapacità’.
Si tratta di disposizioni che vengano mantenute inalterate nella loro formulazione, nonostante le suddette nozioni di ‘incapace’ e ‘incapacità’, in esse contenute, debbano – nel nuovo assetto- venire intese in un significato diverso,
Per meglio dire, detti termini varranno a identificare, oltre al soggetto minore d’età, anche il beneficiario dell’amministrazione di sostegno che sia stato ‘incapacitato’ dal g.t. riguardo al compimento di uno o più atti.
- Gli artt. 1190 e 1191 c.c. – Più specificamente, ‘incapace’ ai sensi dell’art. 1190 ne 1191 c.c, dovrà essere considerato anche il beneficiario riguardo al quale il g.t. abbia posto un divieto di ricevere o di effettuare pagamenti.
- L’art. 1993 c.c. - Considerazioni analoghe valgono per quanto concerne l’opponibilità dell’ eccezione fondata sulla propria incapacità, da parte del debitore di un titolo di credito: in altri termini, anche il beneficiario di AdS nei cui confronti il g.t. avesse stabilito il divieto di emettere assegni, potrà opporre al possessore del titolo il difetto di capacità derivante dal predetto intervento incapacitante.
- L’ art. 2039 c.c. - Analoghe considerazioni valgono in relazione all’art. 2039 c.c.
3.3.4. Titoli di credito
- L’art. 1993 c.c. Coerentemente con la nuova formulazione dell’art. 428 c.c., si prevede che il debitore possa opporre al possessore del titolo di credito l’eccezione fondata sulla propria incapacità soltanto in presenza di un grave pregiudizio che gli derivi dall’emissione del titolo. La previsione viene inserita in un II comma di nuova formulazione.
Si rinvia a quanto esposto al precedente § 3.3.3. per quanto riguarda il significato del termine ‘incapacità’.
3.4. Atti ‘personalissimi’
Ulteriore ambito toccato dalla presente proposta di riforma è quello degli atti denominati ‘personalissimi’ (seppure tale denominazione debba considerarsi impropria, non ravvisandosi tale categoria nell’ ordinamento privatistico). Con tale locuzione la dottrina fa riferimento a quegli atti mediante i quali la persona esercita diritti afferenti la sfera personale/affettiva propria del soggetto che li pone in essere e che, in quanto tali, sono di stretta competenza del titolare dell’interesse che essi tendono a soddisfare. In relazione al compimento di detti atti, di conseguenza, non è ammessa, in via generale, alcuna forma di sostituzione.
Si annoverano tra tali atti il matrimonio, il riconoscimento del figlio naturale, l’azione per dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale, il disconoscimento del figlio legittimo, il testamento, la donazione.
Tali atti –il cui compimento è impedito alla persona interdetta – potranno, a seguito dell’abrogazione dell’istituto, essere compiuti dalla persona disabile.
Il principio orientatore che viene accolto
diviene quello della piena capacità di agire e, dunque, della possibilità di compiere l’atto, salvo che, rispetto ad esso, la persona venga ‘incapacitata’ – nel proprio esclusivo interesse- da parte del giudice tutelare; ipotesi questa verificabile con riguardo al soggetto che sia beneficiario di amministrazione di sostegno e sulla base di una valutazione del giudice tutelare rispondente, in via esclusiva, all’interesse della persona.Soluzione intermedia, la quale viene contemplata (come vedremo meglio nel seguito) in relazione ad alcuni degli atti di natura personale, e sempre con riferimento al beneficiario di AdS, è la previsione della possibilità di compiere l’atto con l’assistenza/affiancamento (non sostituzione) dell’ amministratore di sostegno (così, nel caso del disconoscimento di paternità, del riconoscimento di figlio naturale, dell’impugnazione di detto riconoscimento, etc.). Va precisato, sul punto, che tale soluzione non pare contrastare con la natura di tali atti, dato che questi vengono posti in essere dal beneficiario, mentre l’assistenza dell’amministratore di sostegno si giustifica come sistema di ‘tutoraggio’ e di accompagnamento al compimento dell’atto. La dottrina ha parlato, a tale riguardo, di "attività di ausilio e aiuto in un processo che rimane essenzialmente di autodeterminazione" (Balestra L. Familia, 2005, 659).
La disciplina concernente il compimento di ogni singolo atto o azione di natura personale, da parte del beneficiario dell’amministrazione di sostegno, è stata inserita – come ora esamineremo- nell’ambito delle specifiche e rispettive disposizioni codicistiche vigenti.
3.4.1. Matrimonio
- L’art. 85 c.c. - Riguardo al matrimonio viene meno, con l’abrogazione del comma 1 dell’art. 85 c.c., il divieto – riferito all’interdetto- di sposarsi: il disabile conserva, pertanto, la piena sovranità in ordine alla decisione di contrarre matrimonio.
La norma viene totalmente riformulata, e riferita al divieto di contrarre matrimonio per il beneficiario dell’ amministrazione di sostegno.
Più in particolare, si prevede che il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l’amministratore di sostegno, o successivamente, possa disporre il divieto per il beneficiario di contrarre matrimonio: il criterio orientatore per il giudice è rappresentato dalla considerazione esclusiva dell’interesse del beneficiario.
Ci si è domandati, con riferimento a tale previsione, se fosse ammissibile e legittimo prevedere la possibilità di una limitazione al compimento dell’atto ‘personalissimo’ per eccellenza; la scelta favorevole è stata suggerita dalla considerazione che, in certi casi, peraltro non del tutto sporadici nell’epoca attuale, è doveroso salvaguardare la persona beneficiaria della misura di protezione dal rischio di conseguenze pregiudizievoli che le potrebbero derivare, specie sul piano patrimoniale, da un matrimonio azzardato e un po’ bizzarro (quello, ad esempio, dell’anziano o del disabile con la giovanissima badante, specie in presenza di consistenti patrimoni).
- L’art. 102 c.c. Di qui le modifiche alla previsione dell’ art. 102, comma 5 c.c., riguardo all’ opposizione al matrimonio su iniziativa del pubblico ministero: tale iniziativa viene espressamente contemplata come doverosa anche per l’ipotesi di divieto matrimoniale stabilito ai sensi dell’art. 85 c.c.
- L’ art. 119 c.c. Relativamente, poi, alla legittimazione ad impugnare il matrimonio contratto in violazione del divieto previsto dall’art. 85 c.c., il nuovo testo dell’art. 119 c.c. contempla, oltre ai soggetti che già figurano nella formulazione vigente, anche il beneficiario dell’amministrazione di sostegno destinatario del divieto, nonché l’amministratore di sostegno.
Il comma 2 dell’articolo viene, conseguentemente, modificato prevedendosi che l’impugnazione del matrimonio non sia più possibile se vi sia stata coabitazione per un anno dopo la revoca del divieto previsto dall’art. 85 c.c.
- L’art. 120 c.c. Si tratta della disposizione invocabile da quello dei coniugi che intenda impugnare il proprio matrimonio poiché contratto in condizioni di incapacità di intendere e di volere. Dalla disposizione scompare la locuzione "quantunque non interdetto" che diviene pleonastica per effetto dell’abrogazione dell’interdizione.
- L’art. 126 c.c. La sola modifica relativa a detta norma concerne l’ eliminazione del riferimento all’interdetto.
- L’art. 166 c.c. Per quanto riguarda, poi, il compimento – al momento del matrimonio - di atti a contenuto e di rilievo patrimoniale, quali stipulazioni e donazioni, l’art. 166 prevede l’applicabilità dell’art. 409 c.c. e, dunque, la eventuale limitazione della possibilità di agire del beneficiario, riguardo a tali atti, in quanto vengano riservati dal g.t. all’ assistenza necessaria o alla rappresentanza esclusiva dell’ amministratore.
- L’art. 183 c.c. Riguardo all’amministrazione dei beni comuni, l’interdizione (venendo meno) non costituirà più causa di esclusione del coniuge dall’amministrazione. Viene, pertanto, abrogato il comma 3 dell’art. 183.
- L’art. 193 c.c. La separazione giudiziale dei beni tra coniugi non potrà più essere pronunziata in caso di interdizione e di inabilitazione (il cui riferimento scompare dal comma 1 della norma) ma soltanto in caso di cattiva amministrazione.
A tale ipotesi viene aggiunta quella ulteriore, introdotta ex novo nel comma 3, in cui vi sia pericolo per gli interessi dell’altro coniuge o della comunione o della famiglia, tenuto conto degli impedimenti stabiliti dal g.t. con riguardo al coniuge beneficiario di AdS, ai sensi dell’art. 409.
3.4.1.a. Separazione e divorzio
Si rende opportuna una precisazione con riferimento agli istituti della separazione e del divorzio, i quali rivestono, a loro volta, alla stessa stregua del matrimonio, natura di atti personali. Anche in relazione a tali atti si pone il problema della disciplina applicabile in caso di disabilità di uno dei coniugi.
Coerentemente alla scelta operata relativamente all’istituto matrimoniale, e tenendo conto della finalità propria della separazione e del divorzio, si è ritenuto di conservare intatta, in via generale, la capacità di agire dell’interessato, senza limitazioni di sorta, e, dunque, senza neppure la possibilità di un impedimento speculare a quello dell’art. 85 c.c.; la scelta separativa e le determinazioni ad essa correlate, infatti, costituiscono oggetto di un diritto assolutamente irrinunciabile.
D’altra parte, non può escludersi, a priori, la possibilità che l’interessato/beneficiario dell’amministrazione di sostegno possa essere utilmente affiancato e coadiuvato dall’amministratore, relativamente all’assunzione delle decisioni che lo riguardano e agli atti, anche processuali, da compiersi.
Pertanto, pur avendo scelto di non introdurre espressamente tale previsione, la quale può ritenersi già contenuta nel sistema delineato dalla riforma della l. n. 6, si evidenzia la possibilità – per il legislatore- di formulare due disposizioni (nella disciplina della separazione personale dei coniugi, che potrebbe essere collocata nell’art. 150 c.c., e nella disciplina del divorzio – ad es. introducendo un nuovo comma nell’ art. 4) contemplanti espressamente la possibilità di affiancamento/assistenza dell’amministratore di sostegno.
3.4.2. Filiazione
Anche in materia di filiazione l’ opzione accolta è di conservare la sovranità della persona riguardo al compimento dell’atto o all’ esercizio dell’azione.
Pure qui (come già si è visto sopra, al § 3.4.1 per il matrimonio) viene prevista la possibilità che il giudice tutelare disponga per il beneficiario dell’amministrazione di sostegno il divieto al compimento dell’atto.
Oltre a ciò, e in alternativa al divieto dell’atto, viene prevista la possibilità che il giudice tutelare ne autorizzi il compimento con l’assistenza/affiancamento dell’amministratore di sostegno.
Data la natura personalissima dell’atto/azione non sarà comunque consentita, in nessun caso, l’attribuzione all’amministratore di sostegno di compiti di rappresentanza esclusiva.
L’eventuale incapacitazione all’atto, così come per il matrimonio, significherà, pertanto, impossibilità assoluta di compiere l’atto stesso, non delegabile a terzi soggetti, ciò che, in ogni caso, potrà essere stabilito dal g.t. soltanto nell’esclusivo interesse del beneficiario.
-Gli artt. 244, 245 e 247 c.c. Relativamente al disconoscimento di paternità viene aggiunto, nell’ art. 244 c.c., un comma 5, prevedendosi che nel provvedimento con il quale nomina l’amministratore di sostegno o successivamente, il giudice tutelare possa disporre, con riguardo esclusivo all’interesse del beneficiario, il divieto per lo stesso di promuovere azione di disconoscimento. Il giudice tutelare potrà comunque prevedere che l’azione sia esercitatile con l’assistenza dell’amministratore di sostegno.
Viene, quindi, abrogata la disposizione dell’art. 245 c.c. (contemplante la sospensione del termine di decadenza per l’esercizio dell’azione di disconoscimento qualora l’interessato al disconoscimento sia interdetto).
Pur prescindendosi, qui, dal proporre una disposizione in tal senso, si segnala al legislatore la possibilità di prevedere che il giudice del procedimento di disconoscimento possa disporre la trasmissione degli atti al giudice tutelare per la nomina di un amministratore di sostegno, qualora gli consti la condizione di incapacità di intendere e di volere di una delle parti. Tale previsione troverebbe fondamento nell’ esigenza di assicurare all’incapace lo strumento di salvaguardia rappresentato, appunto, dall’assistenza dell’amministratore di sostegno
- L’art. 247 c.c. Disposizione analoga a quella dell’art. 244, comma 5, viene inserita nell’art. 247, a formare un comma 4, con la sola differenza che qui, venendo in considerazione la posizione della parte convenuta nel giudizio di disconoscimento, non potrebbe ipotizzarsi alcun impedimento da parte del giudice tutelare, ma soltanto l’affiancamento/assistenza dell’amministratore di sostegno.
Viene, pertanto, previsto che con il provvedimento con il quale nomina l’amministratore di sostegno o successivamente, il giudice tutelare possa disporre, con riguardo esclusivo all’interesse del beneficiario, che la partecipazione del medesimo al giudizio si svolga con l’assistenza dell’amministratore di sostegno.
Da segnalare, altresì, la soppressione - nei commi 2 e 3 della norma- dei riferimenti alla condizione di interdetto e di inabilitato e l’accorpamento nel solo comma 1 della condizione di minore e di minore emancipato, assoggettati alla medesima disciplina.
-Gli artt. 264 e 266 c.c. - Riguardo al riconoscimento del figlio naturale, viene meno il divieto di impugnazione del riconoscimento da parte del riconosciuto interdetto. Rimane il solo divieto ad impugnare il riconoscimento da parte del minore, al quale si aggiunge il divieto che il g.t. abbia stabilito per il disabile - beneficiario dell’AdS, secondo la previsione del nuovo comma 3.
E’ poi fatta salva, nella medesima disposizione del comma 3, la possibilità che il giudice tutelare prescriva l’assistenza dell’amministratore di sostegno ai fini dell’esercizio dell’azione.
A seguire, l’art. 266 c.c. che, nel testo vigente disciplina l’impugnazione del riconoscimento fatto dall’interdetto, viene riformulato e riferito al beneficiario ‘incapacitato’. Più esattamente, la nuova disposizione prevede che, nel provvedimento con il quale nomina l’amministratore di sostegno o successivamente, il giudice tutelare possa disporre, con riguardo esclusivo all’interesse del beneficiario, il divieto per lo stesso di riconoscere il figlio naturale; salva, anche qui la possibilità di stabilire, da parte del g.t., che il riconoscimento venga effettuato con l’assistenza dell’amministratore di sostegno.
- L’ art. 273 c.c. Relativamente all’esercizio dell’azione per l’accertamento giudiziale della filiazione naturale, viene eliminata la previsione contenuta nell’ultimo comma dell’art. 273 c.c. relativa all’esercizio dell’azione da parte del tutore dell’interdetto.
Il terzo e ultimo comma della norma viene riformulato con riferimento al beneficiario di amministrazione di sostegno, nei confronti del quale viene previsto che il giudice tutelare possa disporre il divieto di esercizio dell’azione o stabilire che la stessa possa essere esercitata con l’assistenza dell’amministratore di sostegno; anche qui, come in tutte le altre fattispecie sopra considerate, il criterio orientatore della scelta del giudice è rappresentato dalla valutazione, in via esclusiva, dell’interesse del beneficiario.
3.4.2.a. Adozione di minore d’età
Si rende opportuna, da ultimo, una precisazione relativamente alla disciplina dell’adozione.
La sola norma della legge adozioni facente riferimento ad una condizione di incapacità dell’adottante è quella contenuta nell’art. 25, in base al quale, peraltro, l’incapacità non osta all’adozione. Dispone, infatti, l’art. 25, IV comma l. ad.: "Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell'altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte".
Resta esclusa, pertanto, la necessità di apportare modificazioni alla disposizione vigente.
3.4.3. Accettazione di eredità
- L’ art. 471 c.c. La norma viene integrata con la formulazione di un nuovo comma 2, concernente l’accettazione di eredità da parte del beneficiario dell’AdS.
Più esattamente, in base a tale disposizione, il g.t. potrà disporre che l’accettazione dell’eredità venga compiuta dall’amministratore di sostegno quale rappresentante esclusivo. Incontreremo una previsione corrispondente in tema di manifestazione del rifiuto all’accettazione di un legato (v. art.650) e relativamente all’accettazione della donazione (art. 780).
In entrambi i casi, tale forma di ‘incapacitazione’ del beneficiario si traduce, di fatto, in un ‘fare sostitutivo’ dell’amministratore di sostegno imposto dall’inerzia o dal rifiuto dell’interessato, nei casi in cui l’immobilismo di questi risulti per sé pregiudizievole, sulla base di una valutazione del g.t. finalizzata alla esclusiva salvaguardia dell’interesse della persona disabile.
Viene fatta salva, ulteriormente, la possibilità che il g.t. preveda l’assistenza dell’amministratore, così come previsto per gli altri atti di natura personale, ciò che rappresenta espressione della soluzione intermedia riguardo a tale categoria di atti, consistente, appunto, nell’ affiancamento dell’ amministratore di sostegno quale ausilio al compimento dell’atto.
L’art. 471 c.c. viene altresì integrato nel senso che l’ accettazione con beneficio di inventario viene contemplata come obbligatoria oltrechè per i soggetti minori d’età, anche per il beneficiario di AdS; ciò costituisce una forma di ulteriore salvaguardia degli interessi dei soggetti deboli.
- L’art. 472 c.c. Dalla norma scompare il riferimento all’inabilitato.
- L’art. 489 c.c. Ulteriore disposizione di salvaguardia, sempre con riferimento all’accettazione dell’eredità da parte del beneficiario dell’amministrazione di sostegno, viene inserita nell’art. 489, prevedendosi che questi non decada dal beneficio d’inventario (allo stesso modo di quanto già stabilito per il minore d’età) se non decorso un anno dalla cessazione della misura di protezione.
3.4.4. Testamento
- L’art. 591 c.c. Riguardo alle disposizioni regolanti la capacità di fare testamento, una prima modifica riguarda l’eliminazione del riferimento all’interdetto, contenuta nel testo vigente dell’art. 591, comma 2, n. 2. Detta previsione viene sostituita da quella concernente la figura del beneficiario di amministrazione di sostegno il quale sia stato ‘incapacitato’ a testare.
E’ apparso, poi, opportuno eliminare il comma 1, dato che l’ incapacità a testare può riguardare, come appena visto, anche il beneficiario dell’ amministrazione di sostegno, il quale, quando impedito a fare testamento da parte del giudice tutelare non è inquadrabile, propriamente, tra i soggetti "dichiarati incapaci dalla legge" cui si riferisce testualmente il vigente comma 1.
- L’art. 591 bis c.c. Al fine di ridurre al minimo i limiti alla sovranità testamentaria, si prevede, nella successiva disposizione - introdotta ex novo come art. 591 bis- la possibilità che anche il beneficiario di amministrazione di sostegno ‘incapacitato’ relativamente a tale atto, possa ciò nonostante disporre per testamento, secondo alcune modalità e con le garanzie che vengono specificamente indicate.
L’art. 591 bis ha comunque una portata più ampia, consentendo- in via generale- di disporre per testamento alle persone che si trovino nelle condizioni giustificanti l’attivazione della nuova misura di protezione; le modalità contemplate dalla neo-disposizione apprestano, infatti, strumenti di salvaguardia del testatore e dei suoi interessi patrimoniali.
Per tale via - ulteriore aspetto da considerare - anche il soggetto in difficoltà potrà fare testamento evitando il rischio di un’ impugnazione ai sensi dell’art. 591 ult. comma.
Come risulta chiaramente dal tenore della disposizione, viene previsto, in primo luogo, che il testamento debba essere redatto con l’ausilio di un curatore speciale o dell’ amministratore di sostegno, sulla base di scelta rimessa al giudice tutelare, e sotto la diretta sorveglianza di questo.
Al giudice tutelare è, poi, riservata la determinazione delle opportune modalità di compimento dell’atto, compresa l’ eventuale adozione della forma del testamento pubblico o l’eventuale intervento di un esperto.
Relativamente all’ ausilio da parte di un curatore speciale o dell’amministratore di sostegno, occorre precisare che l’indicazione alternativa di dette due figure (la cui scelta – nel caso concreto- è rimessa alla valutazione del giudice tutelare) risponde all’esigenza di riservare la scelta del curatore speciale (normalmente una persona dotata di una competenza tecnica che l’amministratore di sostegno potrebbe non possedere) ai casi di maggiore complessità (quando si tratti, per esempio, di un patrimonio particolarmente rilevante o complesso).
- L’art. 596 c.c. La norma, riferentesi, nel testo vigente, al divieto di disposizioni testamentarie della persona sottoposta a tutela in favore del tutore, viene conservata ma riferita al beneficiario dell’amministrazione di sostegno.
3.4.5. Legati
- L’art. 650 c.c. Come noto, il legato si acquista, ai sensi dell’art. 649 c.c., senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunziare.
Di conseguenza, l’atto che rileva in tale ambito è la volontà di rinunziare al legato, tanto che la norma dell’art. 650 c.c. contempla la fissazione di un termine, in via giudiziale e su richiesta dell’interessato, entro il quale il chiamato esprima l’eventuale proprio rifiuto del legato.
Con riferimento all’AdS, allora, la salvaguardia dell’interesse del beneficiario-legatario potrebbe richiedere, da un lato, l’assistenza dell’amministratore nella scelta e dichiarazione di rifiuto del legato, e, ulteriormente, la sostituzione dell’ amministratore stesso al fine di esprimere la scelta di rifiuto, qualora – nell’inerzia del beneficiario- detto rifiuto si renda necessario per salvaguardare il suo interesse.
Viene, pertanto, introdotta una disposizione speculare a quella dell’art. 471, comma 2, e – come vedremo - a quella dell’art. 780 c.c. relativamente alla donazione, nella quale viene contemplata quella particolare forma di ‘incapacitazione’ da parte del g.t., consistente nell’imposizione del ‘fare sostitutivo’ dell’amministratore di sostegno, per fronteggiare – sempre nell’esclusivo interesse del beneficiario- l’immobilismo di questi a sé pregiudizievole.
3.4.6. Donazione
Riguardo alla donazione, valgono le considerazioni svolte sopra (v. § 3.4.4) a proposito del testamento; di conseguenza, le modifiche introdotte sono sovrapponibili a quelle apportate alla disciplina testamentaria, salva – in relazione ad alcune norme- la diversità di formulazione che, già presente nel testo vigente, si è cercato di conservare onde evitare eccessivi stravolgimenti.
- L’art. 774 c.c. Quanto sopra vale, così, per l’art. 774, concernente la capacità di donare, norma che riproduce, sostanzialmente, la previsione dell’art. 591 c.c.: l’incapacità di fare donazione investe, così, il minore età e il beneficiario dell’amministrazione di sostegno nei cui confronti il giudice tutelare abbia stabilito il divieto di fare donazione; in entrambi i casi con le rispettive eccezioni contemplate dalla norma.
Tra le eccezioni al divieto di donare, spicca – così come già visto a proposito del testamento (art. 591 bis c.c.) - l’ apertura introdotta dall’art. 775 bis riguardo al beneficiario dell’amministrazione di sostegno ‘incapacitato’ rispetto a tale atto e, più in generale, riguardo al disabile.
- L’art. 775 c.c. La medesima apertura, ovvero la possibilità di fare donazione con le garanzie e modalità contemplate nell’art. 775 bis viene altresì prevista dall’art. 775 c.c. relativamente all’ incapace naturale.
- L’art. 775 bis c.c. Come già sopra anticipato (in questo §), tale norma – di nuova formulazione - introduce, anche a proposito della donazione, le previsioni dell’art. 591 bis, rendendo possibile la donazione anche al disabile e al beneficiario impedito a tale atto dal g.t.
La ratio di simile disposizione va ravvisata, ancora una volta, nella necessità di limitare il meno possibile la sovranità del disabile riguardo ad atti aventi un indubbio e rilevante valore personale.
Viene così previsto che anche il beneficiario di amministrazione di sostegno ‘incapacitato’ relativamente a tale atto dal giudice tutelare, e, più in generale, le persone che si trovino nelle condizioni legittimanti l’attivazione della nuova misura di protezione, possano donare i propri beni, secondo le modalità e con le garanzia ivi contemplate.
Per tale via - ulteriore aspetto da considerare - anche l’incapace naturale potrà fare donazione evitando conseguentemente il rischio di un’impugnazione ai sensi dell’art. 775 c.c
Come risulta chiaramente dal tenore della disposizione, viene previsto, in primo luogo, che l’ atto di donazione debba essere redatto con l’ausilio di un curatore speciale o di un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare, e sotto la diretta sorveglianza del giudice tutelare.
Al giudice tutelare è, poi, riservata la determinazione delle opportune modalità di compimento dell’atto, compresa l’ eventuale intervento di un esperto.
Relativamente all’ ausilio da parte di un curatore speciale o dell’amministratore di sostegno, occorre precisare che l’indicazione alternativa di dette due figure (la cui scelta – nel caso concreto- è rimessa alla valutazione del giudice tutelare) risponde all’esigenza di riservare la scelta del curatore speciale (normalmente una persona dotata di una competenza tecnica che l’amministratore di sostegno potrebbe non possedere) ai casi di maggiore complessità (quando si tratti, per esempio, di un patrimonio particolarmente rilevante o complesso).
- Art. 776 c.c. La norma viene abrogata poiché relativa alla donazione dell’inabilitato.
- Art. 777 c.c. La norma viene modificata con la sostituzione del termine ‘genitori’ a ‘padre’, e con la sostituzione di ‘minore’ a ‘persona incapace’.
- Art. 779 c.c. Anche tale disposizione è abrogata
- Art. 780 c.c. Tale articolo, a suo tempo abrogato ad opera dell’art. 205 l. dir. fam., viene ora dotato di un nuovo contenuto, concernente l’accettazione della donazione da parte del beneficiario dell’AdS. Specularmene a quanto viene previsto nella nuova formulazione dell’art. 471 c.c. (in merito all’accettazione dell’eredità) e nel nuovo testo dell’art. 650 c.c. (riguardo al rifiuto del legato), si prevede la possibilità che l’ accettazione della donazione venga effettuata – per disposizione del g.t.- dall’amministratore di sostegno quale rappresentante esclusivo. Tale soluzione si spiega, ancora una volta, per la necessità di fronteggiare l’inerzia o il rifiuto del beneficiario che risulti contrastante con il proprio interesse.
Soluzione intermedia attivabile, anche qui, come nei casi considerati sopra dell’accettazione di eredità e del rifiuto di accettazione del legato, è poi quella dell’ assistenza dell’ amministratore di sostegno.
3.5. Un nuovo istituto: il patrimonio con vincolo di destinazione
- Gli artt. 692-699 c.c. Come già illustrato sopra (Sez. II, § 2.22), la sostituzione fedecommissaria viene abrogata, in considerazione del venir meno dell’interdizione, presupposto necessario – nel sistema vigente- a legittimare l’attivazione dell’istituto (specificamente finalizzato ad assicurare assistenza al discendente o coniuge interdetto, per il tempo successivo al venir meno dei propri stretti congiunti).
Correlativamente, viene introdotto – nell’interesse del beneficiario dell’amministrazione di sostegno - il nuovo istituto del ‘patrimonio con vincolo di destinazione’, regolamentato negli artt. 692-699 c.c. alla cui formulazione si rinvia (v. Parte B- Articolato).
Si era posto il dubbio se collocare la disciplina del nuovo istituto al di fuori del II libro del codice civile, in considerazione del fatto che il patrimonio con vincolo di destinazione non ha propriamente natura successoria, potendo essere costituito anche per atto tra vivi, ed essendo finalizzato a favorire l’autosufficienza economica del beneficiario dell’amministrazione di sostegno nell’espletamento degli atti della vita quotidiana.
Considerato, peraltro, che allorché costituito per atto mortis causa, il nuovo istituto assume natura successoria, è apparso utile ed opportuno collocarne la disciplina nello spazio lasciato libero dall’abrogazione del fedecommesso; di conseguenza, nella nuova formulazione, l’ art. 692 c.c. indica la possibilità della costituzione del patrimonio con vincolo di destinazione, a favore del beneficiario dell’amministrazione di sostegno, mentre gli articoli successivi contengono la regolamentazione specifica dell’istituto.
3.6. Responsabilità civile dell’incapace
- Gli artt. 2046 e 2047 c.c. Come già anticipato nella Sez. II al § 2.17, la presente bozza di riforma contiene, altresì, una proposta di modifica riguardo alla disciplina della responsabilità civile dell’incapace naturale, proposta già presente nella bozza Cendon del 1986.
Alla regola – nuova – di responsabilità dell’incapace per l’illecito commesso, si associa, peraltro, la previsione della possibilità di un apprezzamento equitativo, da parte del giudice, in ordine al quantum respondeatur.
Al canone della totale irresponsabilità viene, dunque, sostituito quello della responsabilità dell’incapace naturale, con il correttivo della possibile graduazione in considerazione della gravità della sua condizione, dell’ età (parametro quest’ultimo da utilizzarsi essenzialmente con riferimento al danno arrecato da soggetti minori d’età), e delle condizioni economiche delle parti.
Dopo avere così stabilito, nel comma 1 dell’art. 2046 c.c., che "risponde del danno anche la persona che non aveva l’incapacità di intendere o di volere nel momento in cui lo ha cagionato", il comma 2– di nuova formulazione- aggiunge: "salvo il caso in cui l’incapacità derivi da colpa dell’autore, il giudice può moderare l’ammontare del risarcimento al quale questi è tenuto, in considerazione delle circostanze del caso, con particolare riguardo all’età, alla gravità dello stato di incapacità, e alle condizioni economiche delle parti".
In definitiva, sul piano pratico, la soluzione proposta non pare discostarsi molto da quella vigente: da un sistema imperniato su un principio generale di irresponsabilità, corretto dalla previsione di un’equa indennità che il giudice può stabilire in favore della vittima (v. attuale comma 2 dell’art. 2047 c.c.), si passa a un sistema incardinato su un principio generale di responsabilità dell’incapace, corretto dalla facoltà del giudice di moderare, in via equitativo l’ammontare del risarcimento dovuto.
Il rilievo della proposta va, in effetti, ravvisato nel mutamento di prospettiva nella considerazione del soggetto incapace.
Per quanto, poi, riguarda la responsabilità del sorvegliante dell’incapace di cui all’art. 2047 c.c., questa da vicaria diviene solidale, e ciò in corrispondenza alla diretta responsabilità alla quale è chiamato l’incapace.
Per il resto, allo stesso modo che nel sistema vigente, il sorvegliante potrà liberarsi da responsabilità provando di non avere potuto impedire il fatto.
3.7. Impresa
- L’art. 2198 c.c. Riguardo all’esercizio dell’ impresa, vengono apportate all’art. 2198 c.c. le seguenti due modifiche:
(a) da un lato, la necessità di autorizzazione all’esercizio dell’impresa commerciale rimane contemplata soltanto per il soggetto minore d’ età;
(b) in secondo luogo, l’iscrizione nel registro delle imprese viene previsto anche per i provvedimenti del giudice tutelare concernenti l’esercizio dell’impresa commerciale da parte o nell’interesse del beneficiario di amministrazione di sostegno.
3.8. Società
- Gli artt. 2286, I co. e 2294 c.c. Nella disciplina dell’esclusione del socio dalla società di persone, contenuta nell’art. 2286, viene abolita la causa di esclusione costituita dallo stato di interdetto o inabilitato; viene, d’altra parte, introdotta la causa di esclusione rappresentata dall’impedimento che il giudice tutelare abbia stabilito a carico del beneficiario dell’amministrazione di sostegno a prendere parte, come socio, alla società.
Dall’art. 2294 c.c., relativo alle disposizioni da osservarsi per la partecipazione dell’incapace ad una società in nome collettivo, viene soppresso il riferimento alle norme abrogate degli artt. 424 e 425.
- L’art. 2382 c.c. Modifiche corrispondenti a quelle appena sopra considerate a proposito della società in nome collettivo, vengono introdotte relativamente alle funzioni di amministratore in una società di capitali. Più in particolare, lo stato di interdizione non costituisce più causa di ineleggibilità o decadenza dalle funzioni di amministratore, mentre viene espressamente introdotta l’ipotesi di ineleggibilità del beneficiario di amministrazione di sostegno che sia stato ‘incapacitato’ dal giudice tutelare riguardo a cariche societarie.
3.9. Limitata capacità di agire del minore d’età
Il nuovo quadro normativo che viene a prospettarsi per effetto della presente bozza di riforma è caratterizzato - come visto sopra - dal consistente assottigliarsi della categoria della incapacità legale di agire, con il restringersi di essa ai soli soggetti minori d’età, relativamente ai quali la disciplina codicistica della potestà genitoriale e della tutela rimane pressoché invariata.
Ciò nonostante, il mutamento di prospettiva qui delineato a proposito dei soggetti incapaci di intendere e di volere, con l’ estensione dell’area del fare negoziale loro consentito rispetto all’assetto vigente, impone una riflessione riguardo alla disciplina concernente l’esercizio della potestà genitoriale e l’estensione della possibilità di agire degli stessi soggetti minori d’età.
Si tratta – va precisato - di correttivi suggeriti e, anzi, resi ormai indifferibili dalla indiscussa anticipazione del processo di maturazione cognitiva del minore, nell’epoca attuale, grazie anche ai progressi scientifici e culturali e all’evoluzione del costume sociale prodottisi negli ultimi decenni.
Gli artt. 316 u.c. e 359 c.c. Viene introdotto, così, un ultimo comma nell’art. 316 c.c., espressamente richiamato dall’art. 359 c.c. per il minore sottoposto a tutela, contemplante la possibilità che il minore capace di discernimento, possa compiere, in ogni caso, gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana.
L’espresso riferimento a detta disposizione compiuto, quindi, dall’art. 359 c.c., norma collocata nell’ambito della disciplina propria della tutela, si spiega con la finalità di chiarire, senza possibilità di equivoci, che tale facoltà del minore viene comunque assicurata, sia che egli si trovi soggetto alla potestà genitoriale, sia che il medesimo sia sottoposto a tutela.
La precisazione contenuta nell’ultima parte del nuovo comma, secondo cui "si tiene conto a tal fine dell’ età, del grado di maturità del minore,e della natura dell’atto da compiere" vale ad additare il criterio valutativo utilizzabile dall’interprete che si trovi a dover giudicare se l’atto posto in essere dal minore rientri o meno tra quelli consentiti.
Data, peraltro, la ineliminabile varietà delle situazioni di vita quotidiana prospettabili, non era certamente possibile ancorare la possibilità di agire del minore a criteri di valutazione oggettivi e predeterminati.
Non va trascurato, d’altra parte, che la nuova disposizione potrebbe sortire effetti di ingessamento delle contrattazioni con soggetti minori d’età, dato il rischio di annullamento del contratto, nell’ipotesi di accertamento successivo della insussistenza delle condizioni legittimanti la conclusione del negozio, da parte del minore. Soccorre, comunque, a tal proposito, la nuova formulazione degli artt. 428 c.c. e 1425 c.c. in base ai quali l’annullamento dell’atto e del contratto prescinde dalla mala fede dell’altro contraente, ed è consentito soltanto se risulti e venga accertato che dall’atto è derivato grave pregiudizio per il minore.
- Gli artt. 382 e 384 c.c. Nella disciplina della tutela, poi, viene introdotta una disposizione - speculare a quella dell’art. 147 c.c. - che estende al tutore del minore i compiti e le responsabilità genitoriali sul piano dell’educazione, ed istruzione; e ciò al fine ultimo di offrire al minore assoggettato a tutela le medesime opportunità e possibilità di crescita e sviluppo della personalità assicurate dall’art. 147 c.c. al minore assoggettato alla potestà genitoriale.
Conseguentemente, le due previsioni dell’art. 382 e 384 c.c concernenti la responsabilità per danni e la rimozione dall’ufficio, a carico del tutore che abbia violato i propri doveri, vengono arricchite e completate con il riferimento al dovere di assecondare le aspirazioni, richieste e desideri del minore.
3.10. Prescrizione
- Gli artt. 2941 e 2942 c.c. Si segnalano, relativamente alla disciplina della prescrizione, le integrazioni e modifiche apportate agli artt. 2941 e 2942.
Nella prima di dette disposizioni viene stabilito che la prescrizione rimane sospesa tra l’amministratore di sostegno e il beneficiario, finchè non sia stato reso o approvato il conto finale.
L’art. 2942 c.c., dedicato alla sospensione della prescrizione per la condizione del titolare, stabilisce che la sospensione ha luogo rispetto al beneficiario riguardo agli atti riservati alla rappresentanza esclusiva dell’amministratore e per il tempo in cui si protrae la rappresentanza esclusiva.
3.11. Disposizioni di attuazione del codice civile
- Gli artt. 40 e 42 disp. att. c.c. Sono abrogate le due disposizioni di attuazione dedicate agli istituti abrogandi.
- Gli artt. 47, 48 e 49 disp. att. c.c. Queste disposizioni vengono modificate mediante l’eliminazione dei riferimenti agli istituti abrogandi
3.12. Norme transitorie e di chiusura
Viene introdotta una norma di chiusura a sancire l’abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili con la ‘legge di riforma’.
Il passaggio delle consegne dall’ ancien régime al nuovo sistema viene, quindi, affidato a due disposizioni transitorie, contenute negli artt. (….) della presente bozza, onde consentire una sollecita attivazione della procedura per la nomina dell’ amministratore di sostegno, relativamente ai giudizi di interdizione pendenti alla data dell’entrata in vigore della riforma: prevede, così, la prima delle due norme transitorie che il giudice del procedimento di interdizione o di inabilitazione pendente dispone, d’ufficio, la trasmissione degli atti al giudice tutelare; è data facoltà al medesimo giudice istruttore del giudizio pendente di adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell’art. 405.
Per il caso di interdizione o inabilitazione già pronunciate, alla data di entrata in vigore della riforma, si prevede la revoca automatica del relativo status, con contestuale attivazione dell’amministrazione di sostegno, da parte del pubblico ministero (salva, comunque, la legittimazione attiva dell’interessato e dei soggetti legittimati ex art. 406 c.c.).
Viene specificato, da ultimo (per quanto, forse, in via ultronea), che il giudice tutelare provvede ai sensi degli artt. 404 e ss. e adotta i provvedimenti urgenti ai sensi dell’art. 405 c.c.
3.13. Disciplina processuale dell’ amministrazione di sostegno
La presente bozza contiene, poi, una serie di modifiche alle norme processuali (artt. 712 e segg.) alcune delle quali vengono abrogate in considerazione del venir meno degli istituti dell’interdizione e inabilitazione, e le restanti riformulate e riferite al procedimento di amministrazione di sostegno.
Si rinvia al testo delle singole disposizioni, non senza sottolineare come l’intervento di maggior rilievo concerna la previsione della difesa tecnica del beneficiario, secondo quanto già illustrato sopra (nella Sezione II, § 2.20) per i casi in cui il giudice tutelare ritenga di introdurre divieti, limitazioni o decadenze incidenti su diritti fondamentali della persona.
-
L’art. 407, co. 4, c.c. Nella disposizione che viene introdotta ex novo nell’art. 407, con un comma 4 di nuova formulazione, si contempla la necessarietà della difesa tecnica del beneficiario, secondo quanto già illustrato sopra (nella Sezione II, § 2.20) per i casi in cui il giudice tutelare ritenga di introdurre divieti, limitazioni o decadenze incidenti su diritti fondamentali della persona.La disposizione del comma 4 dell’art. 407 rinvia alla disposizione dell’art. 716, comma 2 c.p.c. (anch’essa introdotta ex novo) la quale prevede, appunto, che il g.t. – in tali casi- debba invitare il beneficiario a nominare un difensore.
- L’ art. 716, co. 2 e 3 c.p.c. Vengono, poi, inseriti, nell’ 716 c.p.c., due commi di nuova formulazione, i quali prevedono che (in ogni fase del procedimento) il giudice tutelare, qualora, con riferimento esclusivo all’interesse del beneficiario, ritenga di stabilire divieti, limitazioni o decadenze incidenti su diritti fondamentali della persona, debba invitare il beneficiario a nominare un difensore.
In relazione alle circostanze del caso concreto, ovvero nei casi in cui il beneficiario si trovi in condizioni fisio-psichiche di particolare gravità, il g.t. potrà rivolgere tale indicazione all’amministratore di sostegno, al quale, pertanto, spetterà di provvedere alla nomina del difensore.
Si è ritenuto opportuno precisare, poi, che, qualora l’interessato non provveda alla nomina di un difensore in un termine assegnatogli dal g.t., quest’ultimo potrà procedere, ciò nonostante, all’assunzione del provvedimento per il quale era contemplata la difesa tecnica.
Tale opzione è parsa la più idonea ad evitare blocchi ed ingessature dell’ iter procedimentale, poiché si correrebbe altrimenti il rischio di vedere snaturata l’essenza stessa del nuovo sistema di protezione, improntato alla maggiore speditezza e snellezza possibile.
Per gli stessi motivi, si è scelto di non prevedere alcuna sanzione di nullità del provvedimento adottato o, addirittura, del procedimento, per l’eventualità in cui il g.t. non abbia provveduto secondo i dettami dell’art. 716, comma 2. Una simile soluzione, infatti, comporterebbe seri rischi di ingessamento (e, infatti, quale sarebbe, in tal caso, la sorte del procedimento di AdS ?) e, indurrebbe, con verosimile probabilità, un giudice tutelare, ‘eccessivamente’ scrupoloso nel rispetto delle regole processuali, ad ordinare la difesa tecnica anche in relazione a casi ‘dubbi’ o per i quali, in realtà, non vengano propriamente in gioco interessi fondamentali della persona.
E la medesima riflessione vale per l’opposta ipotesi, in cui il g.t. potrebbe scegliere di non ‘incapacitare’ proprio al fine di evitare le complicazioni della nomina del difensore (e per scongiurare gli inevitabili rallentamenti che questa comporta, nello svolgimento dell’ iter procedimentale) e/o per andare incontro alle ‘rimostranze’ dell’interessato il quale non ne voglia sapere di rivolgersi ad un avvocato. In definitiva, la direzione prescelta è quella di consentire e, anzi, istituzionalizzare’ la difesa tecnica, rimettendo, tuttavia, al giudice tutelare la valutazione, discrezionale ed equitativa (di buon senso) circa la necessità o meno di farvi ricorso.
3.14. Interdizione legale
La presente proposta incide, altresì, su alcune disposizioni del codice penale relative alla pena accessoria della interdizione legale, che pure si sceglie di abrogare.
- L’art. 19 c.p. Viene modificata la disposizione dell’art. 19 c.p. con l’eliminazione del n. 3 contemplante, appunto, l’interdizione legale quale pena accessoria per i delitti.
- L’art. 32 c.p. Corrispondentemente, sono abrogati i commi 1 e 4 dell’art. 32 con l’effetto che l’interdizione legale non risulta più contemplata quale pena accessoria per il condannato all’ergastolo, così come per il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni.
3.15. Disposizioni del codice di procedura penale
- Gli artt. 144 e 222 c.p.p. L’abrogazione dell’interdizione legale comporta il venir meno della stessa quale causa di incapacità rispetto all’ufficio di interprete e di perito, con conseguente modifica in tal senso degli artt. 144, comma 1, lett. a) e art. 222, comma 1, lett. a) c.p.p.
- L’art. 166 c.p.p. Viene altresì modificato l’art. 166 c.p.p., con l’eliminazione della parte della norma regolante la notifica all’imputato interdetto.
- L’art. 571 c.p.p. Modifica ulteriore riguarda l’art. 571 c.p.p. dal quale scompare la previsione dell’impugnabilità da parte del tutore dell’imputato interdetto
3.16. Disposizioni contenute in leggi speciali
L’ abrogazione di interdizione e inabilitazione si riflette, ulteriormente, su alcune norme contenute in leggi speciali, facenti riferimento agli istituti soppressi.
- L’art. 13 della l. n. 194/1978. La norma, disciplinante la fattispecie della interruzione della gravidanza da parte della donna interdetta, viene ora riferita alla beneficiaria di amministrazione di sostegno, conservandone intatta la legittimazione alla scelta abortiva, così come avviene, nel sistema vigente, per la donna interdetta.
Viene prevista, altresì, la possibilità che la richiesta di interruzione della gravidanza possa essere formulata dalla donna beneficiaria di AdS per il tramite dell’amministratore di sostegno, che sia a ciò autorizzato dal giudice tutelare.
Per il caso in cui la richiesta venga presentata personalmente dalla donna beneficiaria di amministrazione di sostegno, viene altresì previsto che debba essere sentito il parere dell’ amministratore di sostegno, mentre la richiesta presentata dall’amministratore di sostegno o dal marito dovrà essere confermata dalla donna.
L’art. 19 della l. n. 194/1978. L’altra modifica concernente la legge n. 194/1978 riguarda il comma 5 della norma contemplante le sanzioni penali a carico di chi cagioni l’interruzione della gravidanza alla donna interdetta. La modifica è nel senso che la disposizione viene ora riferita alla donna incapace di intendere e di volere, e ciò al fine di dotare di salvaguardia la donna che si trovi in condizioni di assenza totale o parziale di capacità cognitive.
Parte B – disposizioni legislative
1. articolato
Art. 1
La rubrica dell’art. 45 c.c. è così sostituita:
"Domicilio dei coniugi e del minore"
Il comma 3 dell’art. 45 c.c. è abrogato.
art. 2
La rubrica dell’ art. 85 c.c. è così sostituita:
"divieto di contrarre matrimonio per il beneficiario di amministrazione di sostegno"
Il comma 1 dell’art. 85 c.c. è così sostituito:
"Nel provvedimento con il quale nomina l’amministratore di sostegno o successivamente, il giudice tutelare può disporre, con riguardo esclusivo all’interesse del beneficiario, il divieto per lo stesso di contrarre matrimonio"
Il comma 2 dell’art. 85 c.c. è abrogato.
Art. 3
Il comma 5 dell’art. 102 c.c. è così sostituito:
"Persone che possono fare opposizione.
Il pubblico ministero deve sempre fare opposizione al matrimonio, se sa che vi osta un impedimento o il divieto stabilito ai sensi dell’art. 85"
Art. 4
La rubrica e il comma 1 dell’art. 119 c.c. sono così sostituiti:
"matrimonio in violazione dell’art. 85 - Il matrimonio contratto in violazione del divieto previsto dall’ art. 85 può essere impugnato dal beneficiario dell’amministrazione di sostegno, dall’amministratore di sostegno, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo.
Il comma 2 dell’art. 119 c.c. è così sostituito:
"L’azione non può essere proposta se, dopo la revoca del divieto previsto dall’art. 85, vi è stata coabitazione per un anno".
Art. 5
Il comma 1 dell’ art. 120 c.c. rimane nella formulazione originaria, salvo che per il riferimento alla interdizione ("quantunque non interdetto") che viene eliminato:
"incapacita’ di intendere e di volere"- Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio"
Art. 6
L’art. 126 c.c. rimane nella formulazione originaria, salvo che per il riferimento alla interdizione ("o interdetti") che viene eliminato:
"separazione dei coniugi in pendenza del giudizio - Quando è proposta domanda di nullità del matrimonio, il tribunale può, su istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio; può ordinarla anche d'ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi sono minori".
Art. 7
L’art. 166 c.c. è modificato come segue:
"Capacità’ del beneficiario di amministrazione di sostegno. - Per la validità delle stipulazioni e delle donazioni, fatte nel contratto di matrimonio, dal beneficiario di amministrazione di sostegno si applicano le disposizioni stabilite nell’art. 409".
Art. 8
Il comma 3 dell’art. 183 c.c. è abrogato.
Art. 9
Il comma 1 dell’ art. 193 c.c. rimane nella formulazione originaria salvo che per il riferimento all’interdizione e inabilitazione ("in caso di interdizione o di inabilitazione") che viene eliminato:
"Separazione giudiziale dei beni – La separazione giudiziale dei beni può essere pronunziata in caso di cattiva amministrazione della comunione".
Viene inserito un comma 3 di nuova formulazione, mentre i commi 3, 4, e 5 vigenti diventano, rispettivamente, commi 4, 5, 6:
"Può, altresì, essere pronunziata quando, tenuto conto degli impedimenti stabiliti dal giudice tutelare con riguardo al beneficiario dell’amministrazione di sostegno ai sensi dell’art. 409, sussiste un pericolo per gli interessi dell’altro coniuge o della comunione o della famiglia"
Art. 10
Nell’ art. 244 c.c. viene inserito un comma 5, così formulato:
"Termini dell’azione di disconoscimento - Nel provvedimento con il quale nomina l’amministratore di sostegno o successivamente, il giudice tutelare può disporre, con riguardo esclusivo all’interesse del beneficiario, il divieto per lo stesso di promuovere azione di disconoscimento. Può comunque disporre che l’azione venga esercitata con l’assistenza dell’amministratore di sostegno"
Art. 11
L’art. 245 c.c. è abrogato.
Art. 12
Il comma 2 dell’ art. 247 c.c. viene sostituito come segue:
"Legittimazione passiva – Se una delle parti è minore, anche emancipato, l’azione è proposta in contraddittorio con un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso"
Il comma 3 dell’art. 247 c.c. è abrogato, mentre la disposizione in esso contenuta relativa al minore emancipato viene accorpata al comma 2.
Dopo il comma 3 viene introdotto un comma 4 di nuova formulazione:
"Nel provvedimento con il quale nomina l’amministratore di sostegno o successivamente, il giudice tutelare può disporre, con riguardo esclusivo all’interesse del beneficiario, che la partecipazione del medesimo al giudizio si svolga con l’assistenza dell’amministratore di sostegno"
Art. 13
Il comma 1 dell’art. 264 c.c. rimane nella formulazione originaria, salvo che per il riferimento all’interdizione ("o lo stato di interdizione per infermità di mente") che viene eliminato:
"Impugnazione da parte del riconosciuto- Colui che è stato riconosciuto non può, durante la minore età, impugnare il riconoscimento.
Viene introdotto un comma 3 così formulato:
"Nel provvedimento con il quale nomina l’amministratore di sostegno o successivamente, il giudice tutelare può disporre, con riguardo esclusivo all’interesse del beneficiario, il divieto per lo stesso di impugnare il riconoscimento. Può comunque disporre che l’azione venga esercitata con l’assistenza dell’amministratore di sostegno"
Art. 14
L’art. 266 c.c. è così sostituito:
"divieto di riconoscimento per il beneficiario di amministrazione di sostegno
Nel provvedimento con il quale nomina l’amministratore di sostegno o successivamente, il giudice tutelare può disporre, con riguardo esclusivo all’interesse del beneficiario, il divieto per lo stesso di riconoscere il figlio naturale. Può comunque disporre che il riconoscimento venga effettuato con l’assistenza dell’amministratore di sostegno"
Art. 15
La rubrica ed il comma 3 dell’art. 273 c.c. sono così sostituiti:
"Azione nell'interesse del minore o del beneficiario di amministrazione di sostegno –
Nel provvedimento con il quale nomina l’amministratore di sostegno o successivamente, il giudice tutelare può disporre, con riguardo esclusivo all’interesse del beneficiario, il divieto per lo stesso di promuovere l’ azione di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale. Può comunque disporre che l’azione venga esercitata con l’assistenza dell’amministratore di sostegno"
Art. 16
Viene introdotto un ultimo comma all’art. 316 c.c. così formulato:
"Esercizio della potestà dei genitori - Il minore capace di discernimento può compiere personalmente gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana. Si tiene conto a tale fine dell’ età, del grado di maturità del minore e della natura dell’atto da compiere"
Art. 17
Viene introdotto l’art. 359 c.c. così formulato:
"Atti della vita quotidiana – Si applica al minore sottoposto a tutela la disposizione dell’art. 316 ultimo comma"
Art. 18
Il comma 1 dell’art. 382 c.c. è modificato come segue:
"Responsabilità del tutore e del protutore – Nello svolgimento del suo ufficio il tutore deve tenere
conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore e deve amministrare il patrimonio di questi con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri."Art. 19
Il I comma dell’art. 384 c.c. è così sostituito:
"Rimozione e sospensione del tutore – Il giudice tutelare può rimuovere dall’ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto all’adempimento di essi, o abbia ingiustificatamente trascurato i bisogni, le aspirazioni o le richieste del minore, o sia divenuto immeritevole dell’ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente"
Art. 20
Il comma 3 dell’art. 405 c.c. è abrogato
Art. 21
Il comma 1 dell’art. 406 c.c. è così sostituito:
"Soggetti – Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto direttamente dall’ interessato, anche se minore, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo, dal pubblico ministero.
Il comma 2 dell’art. 406 c.c. è abrogato.
Art. 22
Nell’art. 407 c.c. viene inserito un comma 4 di nuova formulazione, come segue:
"Procedimento - Il giudice tutelare dispone secondo le indicazioni dell’art. 716, comma 2 c.p.c., nel caso in cui intenda adottare provvedimenti che incidano su diritti fondamentali della persona."
Art. 23
Viene introdotto nell’ art. 409 un comma 2 di nuova formulazione:
"Egli conserva, altresì, la capacità di compiere i singoli atti di natura personale riguardo ai quali il giudice tutelare non abbia stabilito un impedimento con l’atto istitutivo dell’amministrazione di sostegno o successivamente".
Il vigente comma 2 diventa comma 3.
Art. 24
Il comma 2 dell’art. 411 c.c. rimane nella formulazione originaria salva l’eliminazione del riferimento all’art. 596:
"Norme applicabili all'amministrazione di sostegno.
All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 599 e 779".
Il comma 4 dell’art. 411 c.c. è abrogato.
Art. 25
Il comma 2 dell’art. 412 c.c. è modificato come segue:
"Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice.
Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge, o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno, o in successivo decreto del giudice tutelare"
Art. 26
Il comma 4 dell’art. 413 c.c. è abrogato.
Art. 27
Il capo II del titolo XII del primo libro del codice civile "Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale" viene rinominato come segue:
"della incapacità naturale"
Art. 28
L’ art. 414 c.c. è abrogato.
Art. 29
L’art. 415 c.c. è abrogato.
Art. 30
L’ art. 416 c.c. è abrogato.
Art. 31
L’art. 417 c.c. è abrogato.
Art. 32
L’art. 418 c.c. è abrogato.
Art. 33
L’art. 419 c.c. è abrogato.
Art. 34
L’art. 421 c.c. è abrogato.
Art. 35
L’art. 422 c.c. è abrogato.
Art. 36
L’art. 423 c.c. è abrogato.
Art. 37
L’art. 424 c.c. è abrogato.
Art. 38
L’art. 425 c.c. è abrogato.
Art. 39
L’art. 426 c.c. è abrogato.
Art. 40
L’art. 427 c.c. è abrogato.
Art. 41
Il comma 1 dell’ art. 428 c.c. è così sostituito:
"Atti compiuti da persona incapace d’ intendere e di volere
Gli atti e i contratti compiuti da persona che si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d’ intendere o di volere al momento del compimento, possono essere annullati su istanza della persona medesima, o dei suoi eredi o aventi causa se ne risulta un grave pregiudizio all'autore".
Il comma 2 dell’art. 428 c.c. è abrogato.
Art. 42
L’art. 429 c.c. è abrogato
Art. 43
L’art. 430 c.c. è abrogato.
Art. 44
L’art. 431 c.c. è abrogato.
Art. 45
L’art. 432 c.c. è abrogato.
Art. 46
L’art. 471 c.c. è così sostituito:
"Eredità devolute a minori e a beneficiari di amministrazione di sostegno. - Non si possono accettare le eredità devolute ai minori e ai beneficiari di amministrazione di sostegno, se non col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni degli articoli 321 e 374"
Viene introdotto un comma 2 di nuova formulazione, come segue:
"Il giudice tutelare può disporre, con riferimento esclusivo all’interesse del beneficiario, che l’accettazione dell’eredità venga compiuta dall’amministratore di sostegno quale rappresentante esclusivo. Può altresì disporre che tale atto venga effettuato dal beneficiario con l’assistenza dell’amministratore di sostegno".
Art. 47
L’art. 472 c.c. rimane nella formulazione originaria salvo che per il riferimento all’ inabilitato ("e gli inabilitati") che viene eliminato:
"Eredità devolute a minori emancipati - I minori emancipati non possono accettare le eredità, se non col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni dell'articolo 394".
Art. 48
L’art. 489 c.c. è così sostituito:
"Incapaci - I minori e le persone beneficiarie dell’ amministrazione di sostegno
non s'intendono decaduti dal beneficio d'inventario, se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dalla cessazione dell’amministrazione di sostegno, qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente sezione".art. 49
Il comma 1 dell’ art. 591 c.c. è abrogato
Il comma 2 dell’art. 591 c.c. diventa comma 1 ed è sostituito come segue:
"Sono incapaci di testare:
1) coloro che non hanno compiuto la maggiore età;
2) i beneficiari di amministrazione di sostegno nei cui confronti sia stato stabilito dal giudice tutelare il divieto di testare. E’ fatta salva la disposizione dell’art. 591 bis, III comma;
3) coloro che si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento".
Art. 50
Viene introdotto l’art. 591 bis c.c. così formulato:
"testamento della persona disabile - I. Alla persona che, trovandosi nelle condizioni indicate dal 1° comma dell’art. 404, intenda fare testamento, può essere nominato, dal giudice tutelare, ai fini della redazione del testamento, un curatore speciale o un amministratore di sostegno, il quale agisce sotto la diretta sorveglianza del giudice tutelare.
II. Il giudice tutelare fissa le opportune modalità di redazione dell’atto. Può stabilire che l’atto debba compiersi nella forma del testamento pubblico o con l’ intervento di un esperto.
III. Con le stesse modalità può essere ammesso a fare testamento il beneficiario dell’amministrazione di sostegno nei cui confronti sia stato stabilito dal giudice tutelare un divieto di testare ai sensi dell’ art. 591, comma I n. 2)"
Art. 51
L’art. 596 c.c. è sostituito come segue:
"Incapacità dell’ amministratore di sostegno
Sono nulle le disposizioni testamentarie del beneficiario dell’ amministrazione di sostegno in favore dell’amministratore, se fatte dopo la nomina di questo e prima che sia approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo, quantunque il testatore sia morto dopo l'approvazione. Questa norma si applica anche all’ amministratore di sostegno provvisorio, se il testamento è fatto nel tempo in cui egli svolgeva le funzioni.
Sono però valide le disposizioni fatte in favore dell’ amministratore di sostegno che è ascendente, discendente, fratello, sorella, coniuge o stabile convivente del testatore."
Art. 52
Viene inserito nell’art. 650 c.c. un comma 2 di nuova formulazione come segue:
"Il giudice tutelare può disporre, con riferimento esclusivo all’interesse del beneficiario, che il rifiuto del legato venga espresso dall’amministratore di sostegno quale rappresentante esclusivo. Può altresì disporre che tale atto venga effettuato con l’assistenza dell’amministratore di sostegno".
Art. 53
L’art. 692 c.c. è riformulato come segue:
"Patrimonio con vincolo di destinazione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia. - I. Per favorire l’autosufficienza economica nell’espletamento della vita quotidiana può essere costituito un patrimonio con vincolo di destinazione a favore del beneficiario di un’amministrazione di sostegno.
II. La costituzione di un patrimonio con vincolo di destinazione a favore del beneficiario di un’amministrazione di sostegno deve essere effettuata da parte del disponente con atto scritto tra vivi, o mortis causa.
III. La proprietà dei beni costituenti il patrimonio con vincolo di destinazione spetta al beneficiario, salvo che non sia diversamente stabilito nell’atto di costituzione".
Art. 54
L’art. 693 c.c. viene riformulato come segue:
"Costituzione del patrimonio con vincolo di destinazione. - I. Possono costituire un patrimonio con vincolo di destinazione:
a) i genitori e gli ascendenti del beneficiario dell’amministrazione di sostegno;
b) il beneficiario dell’amministrazione di sostegno, se ne ha la facoltà;
2. Il giudice tutelare può autorizzare con decreto motivato l’amministratore di sostegno alla costituzione di un patrimonio vincolato a favore del beneficiario sui beni appartenenti allo stesso beneficiario.
3. L’atto costitutivo deve contenere, in ogni caso:
a) l’inventario dei beni e dei diritti che costituiscono inizialmente il patrimonio vincolato;
b) l’indicazione delle regole di amministrazione del patrimonio vincolato;
c) la durata del vincolo, che non potrà essere superiore alla durata della vita del beneficiario.
4. L’atto potrà essere trascritto ai sensi dell’art. 2643-ter".
Art. 55
L’ art. 694 c.c. viene riformulato come segue:
"Apporto di beni al patrimonio vincolato- I. Qualunque persona, con il consenso del beneficiario, o del suo amministratore di sostegno, e previa autorizzazione del giudice tutelare potrà apportare beni e diritti al patrimonio vincolato.
II. L’apporto di beni e di diritti, anche da parte di terzi, al patrimonio vincolato è soggetto alle stesse formalità previste per la costituzione del patrimonio vincolato".
Art. 56
L’ art. 695 c.c. viene riformulato come segue:
"Vincolo di destinazione- I. I beni e ogni frutto del patrimonio con vincolo di destinazione devono essere destinati al mantenimento, alla cura, all’istruzione al sostegno del beneficiario tenendo conto dei suoi bisogni e delle sue aspirazioni.
II. L’esecuzione sui beni del patrimonio vincolato e i frutti su di esso non può aver luogo per debiti che sono stati contratti per scopi estranei ai bisogni del beneficiario".
Art. 57
L’ art. 696 c.c. viene riformulato come segue:
"Alienazione dei beni - I. Se espressamente previsto nell’atto costitutivo, il giudice tutelare può autorizzare, nei casi di evidente utilità per il beneficiario, l’alienazione dei beni e dei diritti che fanno parte del patrimonio vincolato, disponendo il reimpiego delle somme ricavate dall’alienazione. L’autorizzazione del giudice all’alienazione fa venir meno ogni vincolo di destinazione.
II. Il giudice tutelare può anche autorizzare, con le opportune cautele, la costituzione di ipoteche su beni immobili che fanno parte del patrimonio vincolato a garanzia di crediti destinati a miglioramenti o trasformazioni delle stesse proprietà immobiliari".
Art. 58
L’ art. 697 c.c. viene riformulato come segue:
"Cessazione del vincolo- I. Il vincolo termina, oltre che alla scadenza del termine indicato nell’atto costituivo, con la revoca dell’amministrazione di sostegno o con la morte del beneficiario.
II. Il giudice tutelare può autorizzare con decreto la cessazione del vincolo su istanza motivata di uno dei disponenti o dell’amministratore di sostegno".
Art. 59
Il comma 1 dell’ art. 705 c.c. conserva la formulazione originaria salvo che per il riferimento all’interdetto ("interdetti") che viene eliminato:
"Apposizione di sigilli e inventario. L'esecutore testamentario fa apporre i sigilli quando tra i chiamati all'eredità vi sono minori, assenti, o persone giuridiche".
Art. 60
Il comma 1 dell’art. 774 c.c. è così sostituito:
"Capacità di donare- Non possono fare donazione i soggetti minori d’età e i beneficiari di amministrazione di sostegno, nei cui confronti sia stato stabilito dal giudice tutelare un divieto di donare. È tuttavia valida la donazione fatta dal minore nel contratto di matrimonio a norma dell’ art. 165, nonché quella compiuta dal beneficiario dell’amministrazione di sostegno ai sensi dell’art. 775 bis, terzo comma".
Art. 61
Il comma 1 dell’ art. 775 c.c. viene così sostituito:
"Donazione fatta da persona incapace di intendere d i volere - Salvo quanto previsto nell’art. 775 bis c.c., la donazione fatta da persona che si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui la donazione è stata fatta, può essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa".
Art. 62
Viene introdotto l’art. 775 bis c.c. così formulato:
"donazione della persona disabile
Alla persona che, trovandosi nelle condizioni indicate dal 1° comma dell’art. 404, intenda fare una donazione, può essere nominato dal giudice tutelare, ai fini della redazione dell’atto, un curatore speciale o un amministratore di sostegno, il quale agisce sotto la diretta sorveglianza del giudice tutelare.
Il giudice tutelare fissa le opportune modalità di redazione, eventualmente stabilendo l’ intervento di un esperto.
Con le stesse modalità può essere ammesso a fare donazione il beneficiario dell’amministrazione di sostegno nei cui confronti sia stato stabilito dal giudice tutelare un divieto di donare ai sensi dell’art. 774 primo comma"
Art. 63
L’art. 776 c.c. è abrogato.
Art. 64
La rubrica e il comma 1 dell’art. 777 c.c. sono così sostituiti:
"Donazioni fatte da rappresentanti di minori - I genitori e il tutore non possono fare donazioni per il minore da essi rappresentato".
Il comma 2 dell’art. 777 c.c. è abrogato.
Art. 65
L’art. 779 c.c. è abrogato.
Art. 66
Nell’ art. 780 c.c., le cui disposizioni sono state precedentemente abrogate, viene inserito ex novo il testo seguente:
"Accettazione della donazione da parte del beneficiario dell’amministrazione di sostegno.
Il giudice tutelare può disporre, con riferimento esclusivo all’interesse del beneficiario, che l’accettazione della donazione venga compiuta dall’amministratore di sostegno quale rappresentante esclusivo. Può altresì disporre che tale atto venga effettuato dal beneficiario con l’assistenza dell’amministratore di sostegno".
Art. 67
Il comma 1 dell’art. 1425 c.c. è così sostituito:
"Incapacità delle parti - Il contratto è annullabile se una delle parti era minore d’età"
Viene introdotto un comma 2 così formulato:
"E’ altresì annullabile, ove concluso dal beneficiario dell’ amministrazione di sostegno, il contratto rientrante tra quelli riservati dal giudice tutelare, ai sensi dell’art. 409, primo comma, alla rappresentanza esclusiva o all’ assistenza necessaria dell’ amministratore".
Il vigente comma 2 diviene comma 3.
Art. 68
Il comma 2 dell’ art. 1442 c.c. è sostituito come segue:
"Prescrizione - Quando l'annullabilità dipende da vizio del consenso o da minore età, o da un impedimento a contrarre stabilito dal giudice tutelare nei confronti del beneficiario dell’amministrazione di sostegno, la prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la violenza, è stato scoperto l'errore o il dolo, il minore ha raggiunto la maggiore età, o è cessato l’impedimento a contrarre del beneficiario".
Art. 69
L’art. 1626 c.c. rimane nella sua formulazione originaria salvo che per i riferimenti alla incapacità, all’interdizione e all’inabilitazione ("Incapacità", "per l’interdizione, l’inabilitazione") che vengono eliminati:
"Insolvenza dell'affittuario. - L'affitto si scioglie per l' insolvenza dell'affittuario salvo che al locatore sia prestata idonea garanzia per l'esatto adempimento degli obblighi dell'affittuario".
Art. 70
Il comma 1 n. 4 dell’art. 1722 c.c. rimane nella formulazione originaria salvo che per il riferimento all’interdizione e all’inabilitazione ("l’interdizione o l’inabilitazione") che viene eliminato:
"Cause di estinzione - Il mandato si estingue:
per la morte del mandante o del mandatario. Tuttavia il mandato che ha per oggetto il compimento di atti relativi all'esercizio di un'impresa non si estingue, se l'esercizio dell'impresa è continuato, salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi.
Art. 71
Il comma 2 dell’art. 1833 c.c. rimane nella formulazione originaria salvo che per il riferimento all’ interdizione e all’inabilitazione ("In caso d’interdizione, d’inabilitazione") che viene eliminato:
"Recesso dal contratto - In caso d'insolvenza o di morte di una delle parti, ciascuna di queste o gli eredi hanno diritto di recedere dal contratto.
Art. 72
Nell’ art. 1993 c.c. viene inserito un nuovo comma 2, così formulato:
"Eccezioni opponibili- L’eccezione fondata sul difetto di capacità non può essere opposta se il debitore non prova che dall’emissione del titolo gli sia derivato o possa derivargli un grave pregiudizio"
Il comma 2 vigente diviene comma 3.
Art. 73
Il comma 1 dsell’art. 2046 c.c. è così sostituito:4
"danno cagionato dall’incapace – I. Risponde del danno anche la persona che non aveva la capacità d’ intendere o di volere al momento in cui lo ha cagionato".
Viene aggiunto un comma 2 di nuova formulazione, come segue:
"Salvo il caso in cui l’incapacità derivi da colpa dell’autore, il giudice può moderare l’ammontare del risarcimento al quale questi è tenuto, in considerazione delle circostanze del caso, con particolare riguardo all’ età, alla gravità dello stato d’incapacità e alle condizioni economiche delle parti".
Art. 74
La rubrica e il comma 1 dell’art. 2047 c.c. sono così sostituiti:
"responsabilità del sorvegliante dell’incapace – In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento può essere chiesto in via solidale a colui che era tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che il sorvegliante provi di non avere potuto impedire il fatto."
Il comma 2 dell’art. 2047 c.c. è abrogato.
Art. 75
L’art. 2198 c.c. è così sostituito:
"Minori e beneficiari di amministrazione di sostegno- I provvedimenti di autorizzazione all'esercizio di una impresa commerciale da parte di un minore emancipato o nell’interesse di un minore non emancipato, i provvedimenti del giudice tutelare concernenti l’esercizio di un’ impresa commerciale da parte o nell’interesse del beneficiario di amministrazione di sostegno, e i provvedimenti con i quali l' autorizzazione viene revocata devono essere comunicati senza indugio a cura del cancelliere all' ufficio del registro delle imprese per l' iscrizione."
Art. 76
Il comma 1 dell’ art. 2286 c.c. è così sostituito:
"Esclusione - [I]. L'esclusione di un socio può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale, per impedimento stabilito dal giudice tutelare nel provvedimento istitutivo dell’amministrazione di sostegno o successivamente, nonché per la condanna del socio ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici".
Art. 77
L’art. 2294 c.c. è così sostituito:
"Incapace- La partecipazione di un incapace alla società in nome collettivo è subordinata in ogni caso all' osservanza delle disposizioni degli articoli 320, 371, e 397".
Art. 78
L’ art. 2382 c.c. viene sostituito come segue:
"Cause di ineleggibilità e di decadenza - Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, il beneficiario di amministrazione di sostegno nei cui confronti il giudice tutelare abbia stabilito un impedimento all’assunzione di cariche societarie, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".
Art. 79
I commi 1 e 2 dell’art. 2667 c.c. sono così sostituiti:
"Atti compiuti per persona incapace - I rappresentanti di soggetti minori d’età e l’amministratore di sostegno, in relazione agli atti per i quali gli sia stata conferita rappresentanza esclusiva, devono curare che si esegua la trascrizione degli atti, delle sentenze o delle domande giudiziali che sono soggetti a trascrizione e rispetto ai quali essi hanno esercitato il loro ufficio".
La mancanza della trascrizione può anche essere opposta al minore, e al beneficiario di amministrazione di sostegno, salvo ai medesimi il regresso contro il tutore, e l’ amministratore di sostegno che avevano l'obbligo della trascrizione"
Art.80
I nn. 3 e 4 dell’art. 2941 c.c. sono così sostituiti:
"Sospensione per rapporti tra le parti - La prescrizione rimane sospesa:
3) tra il tutore e il minore soggetto
alla tutela, nonché tra l’amministratore di sostegno e il beneficiario finchè non sia stato reso e approvato il conto finale, salvo quanto è disposto dall'articolo 387 per le azioni relative alla tutela;4) tra il curatore e il minore emancipato"
Art. 81
L’art. 2942 c.c. è così sostituito:
"Sospensione per la condizione del titolare - La prescrizione rimane sospesa:
contro i minori non emancipati, per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell’incapacità
rispetto al beneficiario dell’ amministrazione di sostegno riguardo agli atti riservati alla rappresentanza esclusiva dell’amministratore, e per il tempo in cui si protrae la rappresentanza esclsuiva."
Art. 82
L’art. 40 disp. att. c.c. è abrogato.
Art. 83
L’art. 42 disp. att. c.c. è abrogato.
Art. 84
L’art. 47 disp. att. c.c. è così sostituito:
"Presso l’ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro della tutela dei minori, un altro della curatela dei minori emancipati ed un registro delle amministrazioni di sostegno".
Art. 85
L’art. 48 disp. att. c.c. è così sostituito:
"Nel registro della tutela, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:
il giorno in cui si è aperta la tutela;
il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del tutore e del protutore, la data della loro nomina e della prestazione del giuramento da parte del tutore;
le risultanze dell'inventario e del conto annuale;
l'esonero e la rimozione del tutore o del protutore e in generale tutti i provvedimenti che portano modificazioni allo stato personale e patrimoniale della persona sottoposta a tutela;
la chiusura della tutela e la menzione del provvedimento che ne ha provocato la chiusura;
le risultanze del rendiconto definitivo".
Art. 86
L’art. 49 disp. att. c.c. è così sostituito:
"Nel registro della curatela, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:
la data e gli estremi essenziali del provvedimento che concede l’emancipazione;
il nome, il cognome, la condizione, l’ età e il domicilio della persona emancipata;
il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del curatore nominato all’emancipato;
la data del provvedimento che revoca l’emancipazione".
Art. 87
"Norma di chiusura - Sono abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con la presente legge"
Art. 88
Viene formulata una norma transitoria del seguente tenore:
"Trasmissione degli atti al giudice tutelare. - Nei giudizi di interdizione e di inabilitazione pendenti alla data di abrogazione dei predetti istituti, il giudice dispone, d’ufficio, la trasmissione degli atti del procedimento al giudice tutelare, ai fini della nomina di un amministratore di sostegno. In tal caso il giudice già competente per l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'articolo 405".
Art. 89
Viene formulata una ulteriore norma transitoria del seguente tenore:
"Revoca dell’interdizione e dell’inabilitazione già pronunciate – L’interdizione e l’inabilitazione già pronunciate alla data di abrogazione dei predetti istituti si intendono automaticamente revocate.
In tali casi, il pubblico ministero chiede la nomina dell’amministratore di sostegno con riguardo alla persona precedentemente interdetta o inabilitata. L’ interessato e i soggetti legittimati ai sensi dell’art. 406, primo comma, possono a loro volta presentare ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno".
Art. 90
L’art. 712 c.p.c. è sostituito come segue:
"Forma della domanda.
Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno, ai sensi dell’art. 404 e ss. c.c. si propone con ricorso al giudice tutelare del luogo dove la persona ha la residenza o il domicilio.
Nel ricorso debbono essere contenute le indicazioni previste dall’art. 407, primo comma c.c."
Art. 91
L’art. 713 c.p.c. è sostituito come segue:
"Provvedimenti del giudice tutelare. Il giudice tutelare ordina la comunicazione del ricorso al pubblico ministero e fissa l'udienza di comparizione davanti a lui del ricorrente, dell’ interessato e delle altre persone indicate nel ricorso, le cui informazioni ritenga utili, nonché dei soggetti indicati nell’art. 407, terzo comma c.c.
Il ricorso e il decreto sono comunicati alle persone convocate e al pubblico ministero"
Art. 92
L’art. 714 c.p.c. è sostituito come segue:
"Istruzione preliminare. - All'udienza, il giudice tutelare, con l'intervento del pubblico ministero, procede all'esame dell' interessato secondo quanto dispone l’art. 407, secondo comma c.c., sente le altre persone citate, interrogandole sulle circostanze che ritiene rilevanti ai fini della decisione e può disporre anche d'ufficio l'assunzione di ulteriori informazioni ai sensi dell’art. 407, terzo comma c.c."
Art. 93
L’art. 715 c.p.c. è sostituito come segue:
"Impedimento a comparire dell' interessato – Se per legittimo impedimento l' interessato non può presentarsi davanti al giudice tutelare, questi, con l'intervento del pubblico ministero, si reca per sentirlo nel luogo dove si trova, ai sensi dell’art. 407, secondo comma, c.c.".
Art. 94
Il comma 1 dell’art. 716 c.p.c. è modificato come segue:
"Capacità processuale dell' interessato.
La persona cui il procedimento si riferisce può stare in giudizio e compiere da sola tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni".
Vengono introdotti un comma 2 e 3 di nuova formulazione, come segue:
"In ogni fase del procedimento, il giudice tutelare qualora, con riferimento esclusivo all’interesse del beneficiario, ritenga di stabilire divieti, limitazioni o decadenze incidenti su diritti fondamentali della persona, invita il beneficiario a nominare un difensore. Può altresì stabilire, in relazione alle circostanze del caso concreto, che alla nomina del difensore provveda l’amministratore di sostegno. A tal fine, il giudice tutelare concede all’interessato un termine per la nomina del difensore, rinviando ad una udienza successiva l’assunzione dei provvedimenti in relazione ai quali è disposta la difesa tecnica.
La mancata nomina del difensore, da parte del beneficiario o dell’amministratore di sostegno, nel termine assegnato, legittima il giudice tutelare a stabilire i divieti, le limitazioni o le decadenze in relazione ai quali egli aveva disposto la nomina del difensore."
Art. 95
Il comma 1 dell’art. 717 c.p.c. è così sostituito:
"Nomina dell’ amministratore di sostegno provvisorio.
L’ amministratore di sostegno provvisorio è nominato, anche d'ufficio, con decreto del giudice tutelare".
Il secondo comma dell’art. 717 c.p.c. è abrogato.
Art. 96
L’art. 718 c.p.c. è modificato come segue:
"Legittimazione all' impugnazione.
Il decreto che provvede sul ricorso per l’ amministrazione di sostegno può essere impugnato da tutti coloro che avrebbero avuto diritto a ricorrere, anche se non parteciparono al procedimento, e dall’ amministratore di sostegno nominato con lo stesso provvedimento".
Art. 97
L’art. 719 c.p.c. è modificato come segue:
"Impugnazioni - Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 739.
Contro il decreto della corte d'appello pronunciato ai sensi del primo comma può essere proposto ricorso per cassazione.
Il termine per la impugnazione decorre per tutte le persone indicate nell'articolo precedente dalla comunicazione del provvedimento a tutti coloro che parteciparono al giudizio
Se è stato nominato un amministratore provvisorio, l'atto di impugnazione deve essere notificato anche a lui"
Art. 98
L’art. 720 c.p.c. è modificato come segue:
"Revoca dell' amministrazione di sostegno.
Per la revoca dell' amministrazione di sostegno si osservano le norme stabilite per la pronuncia di essa.
Coloro che avevano diritto di promuovere il procedimento di amministrazione di sostegno possono intervenire nel giudizio di revoca per opporsi alla domanda, e possono altresì impugnare il provvedimento pronunciato nel giudizio di revoca, anche se non parteciparono al giudizio.
Art. 99
L’art. 720 bis c.p.c. è abrogato.
I commi 2 e 3 divengono, rispettivamente, comma 1 e 2 dell’art. 719 c.p.c.
Art. 100
L’ art. 19 c.p. viene modificato come segue:
"Le pene accessorie per i delitti sono:
1) l'interdizione dai pubblici uffici;
2) l'interdizione da una professione o da un'arte ;
3) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
4) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
5) l'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro;
6) la decadenza o la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori"
Art. 101
La rubrica dell’ art. 32 c.p. viene modificata come segue:
"Decadenza e sospensione dalla potestà genitoriale"
I commi 1 e 4 dell’ art. 32 c.p. sono abrogati.
I commi 2 e 3comma diventano, rispettivamente, 1 e 2
"La condanna all'ergastolo importa anche la decadenza dalla potestà dei genitori.
La condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni produce, durante la pena, la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori, salvo che il giudice disponga altrimenti."
Art. 102
L’art. 144, comma 1, lett. a) c.p.p. è modificato come segue:
"Incapacità e incompatibilità dell'interprete. - 1. Non può prestare ufficio di interprete, a pena di nullità: a) il minorenne e chi è affetto da infermità di mente"
Art. 103
Il comma 1 dell’ art. 166 c.p.p. è modificato come segue:
"Notificazioni all'imputato infermo di mente. - Se l'imputato si trova nelle condizioni previste dall'articolo 71 comma 1, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il curatore speciale
Art. 104
L’art. 222, comma 1, lett. a) c.p.p. è modificato come segue:
"Incapacità e incompatibilità del perito.- Non può prestare ufficio di perito, a pena di nullità: a) il minorenne e chi è affetto da infermità di mente."
Art. 105
I commi 2 e 4 dell’art. 571 c.p.p. sono modificati come segue:
"Impugnazione dell'imputato - Il curatore speciale per l'imputato incapace di intendere o di volere può proporre l'impugnazione che spetta all'imputato.
L'imputato, nei modi previsti per la rinuncia, può togliere effetto all'impugnazione proposta dal suo difensore. Per l'efficacia della dichiarazione nel caso previsto dal comma 2, è necessario il consenso del curatore speciale."
Art. 106
L’art. 13 della L. n. 194/1978 è così modificato:
"Se la donna si trova nelle condizioni legittimanti il ricorso previsto dall’art. 404 c.c. per l’istituzione dell’ amministrazione di sostegno, la richiesta di cui agli artt. 4 e 6 può essere presentata, oltre che da lei personalmente, anche dal marito che non sia legalmente separato.
Se la donna è beneficiaria di amministrazione di sostegno, la richiesta di cui agli artt. 4 e 6 può essere presentata oltre che da lei personalmente, anche dall’ amministratore di sostegno, a ciò autorizzato dal giudice tutelare.
Nel caso in cui la richiesta venga presentata personalmente dalla donna beneficiaria di amministrazione di sostegno, deve essere sentito il parere dell’ amministratore di sostegno. La richiesta presentata dall’amministratore di sostegno o dal marito deve essere confermata dalla donna.
Il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, trasmette al giudice tutelare, entro il termine di sette giorni dalla presentazione della richiesta, una relazione contenente ragguagli sulla domanda e sulla sua provenienza, sull’atteggiamento comunque assunto dalla donna e sulle sue condizioni fisio-psichiche".
Art. 107
Il comma 5 dell’ art. 19 della L. n. 194/1978 viene modificato come segue:
"Quando l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o incapace di intendere e di volere, fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalità previste dagli artt. 12 e 13, chi la cagiona è punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla metà. La donna non è punibile".
2. Tavole sinottiche
Legenda:
- carattere tondo: indica la formulazione vigente e quella che rimane immodificata anche nella bozza di pdl
- corsivo: indica le disposizioni abrogate
- neretto tondo: indica la formulazione introdotta con la bozza di pdl
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COD. CIV. |
Testo vigente |
Formulazione proposta |
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Libro I Titolo III Del domicilio e della residenza |
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Art. 45 |
Domicilio dei coniugi, del minore e dell'interdetto. Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi. Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive. L'interdetto ha il domicilio del tutore. |
Domicilio dei coniugi e del minore [e dell'interdetto]. Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi. Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive. [L'interdetto ha il domicilio del tutore]. |
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Libro I Titolo VI Capo III Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale di s.c. |
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Art. 85 |
Interdizione per infermità di mente.
Non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente.
Se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può richiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato. |
divieto di contrarre matrimonio per il beneficiario di amministrazione di sostegno. [interdizione per infermità di mente]. Nel provvedimento con il quale nomina l’amministratore di sostegno o successivamente, il giudice tutelare può disporre, con riguardo esclusivo all’interesse del beneficiario, il divieto per lo stesso di contrarre matrimonio [Non può contrarre matrimonio l’interdetto per infermità di mente].
[Se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può richiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato]. |
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Art. 102 |
Persone che possono fare opposizione. I genitori e, in mancanza loro, gli altri ascendenti e i collaterali entro il terzo grado possono fare opposizione al matrimonio dei loro parenti per qualunque causa che osti alla sua celebrazione. Se uno degli sposi è soggetto a tutela o a cura, il diritto di fare opposizione compete anche al tutore o al curatore. Il diritto di opposizione compete anche al coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio. Quando si tratta di matrimonio in contravvenzione all'articolo 89, il diritto di opposizione spetta anche, se il precedente matrimonio fu sciolto, ai parenti del precedente marito e, se il matrimonio fu dichiarato nullo, a colui col quale il matrimonio era stato contratto e ai parenti di lui. Il pubblico ministero deve sempre fare opposizione al matrimonio, se sa che vi osta un impedimento o se gli consta l'infermità di mente di uno degli sposi, nei confronti del quale, a causa dell'età, non possa essere promossa l'interdizione. |
Persone che possono fare opposizione. I genitori e, in mancanza loro, gli altri ascendenti e i collaterali entro il terzo grado possono fare opposizione al matrimonio dei loro parenti per qualunque causa che osti alla sua celebrazione. Se uno degli sposi è soggetto a tutela o a cura, il diritto di fare opposizione compete anche al tutore o al curatore. Il diritto di opposizione compete anche al coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio.
Quando si tratta di matrimonio in contravvenzione all'articolo 89, il diritto di opposizione spetta anche, se il precedente matrimonio fu sciolto, ai parenti del precedente marito e, se il matrimonio fu dichiarato nullo, a colui col quale il matrimonio era stato contratto e ai parenti di lui.
Il pubblico ministero deve sempre fare opposizione al matrimonio, se sa che vi osta un impedimento o il divieto stabilito ai sensi dell’art. 85 [se gli consta l'infermità di mente di uno degli sposi, nei confronti del quale, a causa dell'età, non possa essere promossa l'interdizione]. |
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Art. 119 |
Interdizione.
Il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente può essere impugnato dal tutore, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo se, al tempo del matrimonio, vi era già sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero se la interdizione è stata pronunziata posteriormente ma l'infermità esisteva al tempo del matrimonio. Può essere impugnato, dopo revocata l'interdizione, anche dalla persona che era interdetta.
L'azione non può essere proposta se, dopo revocata l'interdizione, vi è stata coabitazione per un anno |
Matrimonio in violazione dell’art. 85 [Interdizione].
Il matrimonio contratto in violazione del divieto previsto dall’art. 85 [di chi è stato interdetto per infermità di mente] può essere impugnato dal beneficiario dell’amministrazione di sostegno, dall’amministratore di sostegno [tutore], dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo. [se, al tempo del matrimonio, vi era già sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero se la interdizione è stata pronunziata posteriormente ma l'infermità esisteva al tempo del matrimonio. Può essere impugnato, dopo revocata l'interdizione, anche dalla persona che era interdetta].
L'azione non può essere proposta se, dopo la revoca del divieto previsto all’art. 85, vi è stata coabitazione per un anno. |
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Art. 120 |
Incapacità di intendere o di volere Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio. L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali. |
Incapacità di intendere o di volere Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che [quantunque non interdetto] provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio.
L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali. |
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Art. 126 |
Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio Quando è proposta domanda di nullità del matrimonio, il tribunale può, su istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio; può ordinarla anche d'ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi sono minori o interdetti |
Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio Quando è proposta domanda di nullità del matrimonio, il tribunale può, su istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio; può ordinarla anche d'ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi sono minori [o interdetti] |
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Libro I Titolo VI Capo VI Del regime patrimoniale della famiglia |
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Art. 166 |
Capacità dell'inabilitato
Per la validità delle stipulazioni e delle donazioni, fatte nel contratto di matrimonio dall'inabilitato o da colui contro il quale è stato promosso giudizio di inabilitazione, è necessaria l'assistenza del curatore già nominato. Se questi non è stato ancora nominato, si provvede alla nomina di un curatore speciale. |
Capacità del beneficiario di amministrazione di sostegno [dell'inabilitato] Per la validità delle stipulazioni e delle donazioni, fatte nel contratto di matrimonio, dal beneficiario di amministrazione di sostegno si applicano le disposizioni stabilite nell’art. 409. [dall'inabilitato o da colui contro il quale è stato promosso giudizio di inabilitazione, è necessaria l'assistenza del curatore già nominato. Se questi non è stato ancora nominato, si provvede alla nomina di un curatore speciale]. |
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Art. 183 |
Esclusione dall'amministrazione. Se uno dei coniugi è minore o non può amministrare ovvero se ha male amministrato, l'altro coniuge può chiedere al giudice di escluderlo dall'amministrazione. Il coniuge privato dell'amministrazione può chiedere al giudice di esservi reintegrato, se sono venuti meno i motivi che hanno determinato la esclusione. La esclusione opera di diritto riguardo al coniuge interdetto e permane sino a quando non sia cessato lo stato di interdizione |
Esclusione dall'amministrazione. Se uno dei coniugi è minore o non può amministrare ovvero se ha male amministrato, l'altro coniuge può chiedere al giudice di escluderlo dall'amministrazione. Il coniuge privato dell'amministrazione può chiedere al giudice di esservi reintegrato, se sono venuti meno i motivi che hanno determinato la esclusione. [La esclusione opera di diritto riguardo al coniuge interdetto e permane sino a quando non sia cessato lo stato di interdizione] |
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Art. 193 |
Separazione giudiziale dei beni. La separazione giudiziale dei beni può essere pronunziata in caso di interdizione o di inabilitazione di uno dei coniugi o di cattiva amministrazione della comunione. Può altresì essere pronunziata quando il disordine degli affari di uno dei coniugi o la condotta da questi tenuta nell'amministrazione dei beni mette in pericolo gli interessi dell'altro o della comunione o della famiglia, oppure quando uno dei coniugi non contribuisce ai bisogni di questa in misura proporzionale alle proprie sostanze e capacità di lavoro.
La separazione può essere chiesta da uno dei coniugi o dal suo legale rappresentante. La sentenza che pronunzia la separazione retroagisce al giorno in cui è stata proposta la domanda ed ha l'effetto di instaurare il regime di separazione dei beni regolato nella sezione V del presente capo, salvi i diritti dei terzi. La sentenza è annotata a margine dell'atto di matrimonio e sull'originale delle convenzioni matrimoniali |
Separazione giudiziale dei beni. La separazione giudiziale dei beni può essere pronunziata in caso [di interdizione o di inabilitazione di uno dei coniugi o] di cattiva amministrazione della comunione. Può altresì essere pronunziata quando il disordine degli affari di uno dei coniugi o la condotta da questi tenuta nell'amministrazione dei beni mette in pericolo gli interessi dell'altro o della comunione o della famiglia, oppure quando uno dei coniugi non contribuisce ai bisogni di questa in misura proporzionale alle proprie sostanze e capacità di lavoro.
Può, altresì, essere pronunziata quando, tenuto conto degli impedimenti stabiliti dal giudice tutelare con riguardo al beneficiario dell’amministrazione di sostegno ai sensi dell’art. 409, sussiste un pericolo per gli interessi dell’altro coniuge o della comunione o della famiglia. La separazione può essere chiesta da uno dei coniugi o dal suo legale rappresentante. La sentenza che pronunzia la separazione retroagisce al giorno in cui è stata proposta la domanda ed ha l'effetto di instaurare il regime di separazione dei beni regolato nella sezione V del presente capo, salvi i diritti dei terzi.
La sentenza è annotata a margine dell'atto di matrimonio e sull'originale delle convenzioni matrimoniali |
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Libro I Titolo VII Capo I Della filiazione legittima |
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Art. 244 |
Termini dell'azione di disconoscimento L'azione di disconoscimento della paternità da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio. Il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio; dal giorno del suo ritorno nel luogo in cui è nato il figlio o in cui è la residenza familiare se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia. L'azione di disconoscimento della paternità può essere proposta dal figlio, entro un anno dal compimento della maggiore età o dal momento in cui viene successivamente a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento. L' azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni, o del pubblico ministero quando si tratta di minore di età inferiore. |
Termini dell'azione di disconoscimento L'azione di disconoscimento della paternità da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio. Il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio; dal giorno del suo ritorno nel luogo in cui è nato il figlio o in cui è la residenza familiare se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia.
L'azione di disconoscimento della paternità può essere proposta dal figlio, entro un anno dal compimento della maggiore età o dal momento in cui viene successivamente a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento.
L'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni, o del pubblico ministero quando si tratta di minore di età inferiore.
Nel provvedimento con il quale nomina l’amministratore di sostegno o successivamente, il giudice tutelare può disporre, con riguardo esclusivo all’interesse del beneficiario, il divieto per lo stesso di promuovere azione di disconoscimento. Può comunque disporre che l’azione venga esercitata con l’assistenza dell’amministratore di sostegno. |
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Art. 245 Abrogato |
Sospensione del termine. Se la parte interessata a promuovere l'azione di disconoscimento della paternità si trova in stato di interdizione per infermità di mente, la decorrenza del termine indicato nell'articolo precedente è sospesa, nei suoi confronti sino a che dura lo stato di interdizione. L'azione può tuttavia essere promossa dal tutore. |
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Art. 247 |
Legittimazione passiva Il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti necessari, nel giudizio di disconoscimento. Se una delle parti è minore o interdetta, l'azione è proposta in contraddittorio con un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso. Se una delle parti è un minore emancipato o un maggiore inabilitato, l'azione è proposta contro la stessa assistita da un curatore parimenti nominato dal giudice. Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti l'azione si propone nei confronti delle persone indicate nell'articolo precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato dal giudice. |
Legittimazione passiva Il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti necessari, nel giudizio di disconoscimento. Se una delle parti è minore anche emancipato [o interdetta], l’azione è proposta in contraddittorio con un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso. [Se una delle parti è un minore emancipato o un maggiore inabilitato, l'azione è proposta contro la stessa assistita da un curatore parimenti nominato dal giudice]
Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti l'azione si propone nei confronti delle persone indicate nell'articolo precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato dal giudice.
Nel provvedimento con il quale nomina l’amministratore di sostegno o successivamente, il giudice tutelare può disporre, con riguardo esclusivo all’interesse del beneficiario, che la partecipazione del medesimo al giudizio si svolga con l’assistenza dell’amministratore di sostegno. |
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Libro I Titolo VII Capo II Della filiazione naturale e della legittimazione |
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Art. 264 |
Impugnazione da parte del riconosciuto Colui che è stato riconosciuto non può, durante la minore età o lo stato d'interdizione per infermità di mente, impugnare il riconoscimento. Tuttavia il giudice, con provvedimento in camera di consiglio su istanza del pubblico ministero o del tutore o dell'altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio o del figlio stesso che abbia compiuto il sedicesimo anno di età, può dare l'autorizzazione per impugnare il riconoscimento, nominando un curatore speciale. |
Impugnazione da parte del riconosciuto Colui che è stato riconosciuto non può, durante la minore età [o lo stato d'interdizione per infermità di mente] impugnare il riconoscimento. Tuttavia il giudice, con provvedimento in camera di consiglio su istanza del pubblico ministero o del tutore o dell'altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio o del figlio stesso che abbia compiuto il sedicesimo anno di età, può dare l'autorizzazione per impugnare il riconoscimento, nominando un curatore speciale.
Nel provvedimento con il quale nomina l’amministratore di sostegno o successivamente, il giudice tutelare può disporre, con riguardo esclusivo all’interesse del beneficiario, il divieto per lo stesso di impugnare il riconoscimento. Può comunque disporre che l’azione venga esercitata con l’assistenza dell’amministratore di sostegno |
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Art. 266 |
Impugnazione del riconoscimento per effetto di interdizione giudiziale
Il riconoscimento può essere impugnato per l'incapacità che deriva da interdizione giudiziale dal rappresentante dell'interdetto e, dopo la revoca dell'interdizione, dall'autore del riconoscimento, entro un anno dalla data della revoca |
divieto di riconoscimento per il beneficiario di amministrazione di sostegno [per effetto di interdizione giudiziale] Nel provvedimento con il quale nomina l’amministratore di sostegno o successivamente, il giudice tutelare può disporre, con riguardo esclusivo all’interesse del beneficiario, il divieto per lo stesso di riconoscere il figlio naturale. Può comunque disporre che il riconoscimento venga effettuato con l’assistenza dell’amministratore di sostegno [Il riconoscimento può essere impugnato per l'incapacità che deriva da interdizione giudiziale dal rappresentante dell'interdetto e, dopo la revoca dell'interdizione, dall'autore del riconoscimento, entro un anno dalla data della revoca] |
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Art. 273 |
Azione nell'interesse del minore o dell' interdetto L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità naturale può essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la potestà prevista dall'articolo 316 o dal tutore. Il tutore però deve chiedere l'autorizzazione del giudice, il quale può anche nominare un curatore speciale. Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione se egli ha compiuto l'età di sedici anni.
Per l'interdetto l'azione può essere promossa dal tutore previa autorizzazione del giudice |
Azione nell'interesse del minore o del beneficiario di amministrazione di sostegno[dell'interdetto] L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità naturale può essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la potestà prevista dall'articolo 316 o dal tutore. Il tutore però deve chiedere l'autorizzazione del giudice, il quale può anche nominare un curatore speciale. Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione se egli ha compiuto l'età di sedici anni. Nel provvedimento con il quale nomina l’amministratore di sostegno o successivamente, il giudice tutelare può disporre, con riguardo esclusivo all’interesse del beneficiario, il divieto per lo stesso di promuovere azione di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale. Può comunque disporre che l’azione venga esercitata con l’assistenza dell’amministratore di sostegno [Per l'interdetto l'azione può essere promossa dal tutore previa autorizzazione del giudice] |
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Libro I Titolo IX Della potestà dei genitori |
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Art. 316 c.c. |
Esercizio della potestà dei genitori Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione. La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori- In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Se sussiste un incombente pericolo di un grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili. Il giudice, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni quattordici, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio o dell'unità familiare. Se il contrasto permane, il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio |
Esercizio della potestà dei genitori Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all' età maggiore o alla emancipazione. La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori- In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Se sussiste un incombente pericolo di un grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili. Il giudice, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni quattordici, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio o dell'unità familiare. Se il contrasto permane, il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio Il minore capace di discernimento può compiere personalmente gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana. . Si tiene conto a tale fine dell’ età, del grado di maturità del minore e della natura dell’atto da compiere" |
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Libro I Titolo X Della tutela e dell’emancipazione |
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Art. 359 c.c. |
Atti della vita quotidiana Si applica al minore sottoposto a tutela la disposizione dell’art. 316 ultimo comma. |
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Art. 382 |
Responsabilità del tutore e del protutore Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri.
Nella stessa responsabilità incorre il protutore per ciò che riguarda i doveri del proprio ufficio |
Responsabilità del tutore e del protutore Nello svolgimento del suo ufficio il tutore deve tenere conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore e deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri. Nella stessa responsabilità incorre il protutore per ciò che riguarda i doveri del proprio ufficio |
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Art. 384 |
Rimozione e sospensione del tutore Il giudice tutelare può rimuovere dall'ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell'adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell'ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente.
Il giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato; può tuttavia sospenderlo dall'esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazione |
Rimozione e sospensione del tutore Il giudice tutelare può rimuovere dall’ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto all’adempimento di essi, o abbia ingiustificatamente trascurato i bisogni, le aspirazioni o le richieste del minore, o sia divenuto immeritevole dell’ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente" Il giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato; può tuttavia sospenderlo dall'esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazione |
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Libro I Titolo XII Capo I Dell’amministrazione di sostegno |
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Art. 405 |
Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Durata dell'incarico e relativa pubblicità Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'articolo 406. Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta. Se l'interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione. Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere. Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione: 1) delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno; 2) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato; 3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario; 4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno; 5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità; 6) della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario. Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine. Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro. Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga. |
Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Durata dell'incarico e relativa pubblicità Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'articolo 406. Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta. [Se l'interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell' interdizione o dell'inabilitazione].
Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere. Il decreto di nomina dell' amministratore di sostegno deve contenere l' indicazione: 1) delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno; 2) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato; 3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario; 4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell' amministratore di sostegno; 5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità; 6) della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario. Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine.
Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro. Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga. |
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Art. 406 |
Soggetti Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417.
Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima. I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero. |
Soggetti Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto direttamente dall’ interessato [stesso soggetto beneficiario], anche se minore, [interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417], dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo, dal pubblico ministero. [Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima]. I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero. |
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Art. 407 |
Procedimento Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario. Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa. Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.
Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero. |
Procedimento Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario. Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa. Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.
Il giudice tutelare dispone secondo le indicazioni dell’art. 716, comma 2 c.p.c., nel caso in cui intenda adottare provvedimenti che incidano su diritti fondamentali della persona. Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.
In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero. |
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Art. 409 |
Effetti dell'amministrazione di sostegno. Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.
Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana |
Effetti dell'amministrazione di sostegno. Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno. Egli conserva, altresì, la capacità di compiere i singoli atti di natura personale riguardo ai quali il giudice tutelare non abbia stabilito un impedimento con l’atto istitutivo dell’amministrazione di sostegno o successivamente. Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana |
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Art. 411
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Norme applicabili all'amministrazione di sostegno. Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare. All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779. Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente. Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente |
Norme applicabili all'amministrazione di sostegno. Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare.
All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli [596], 599 e 779.
Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.
[Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente] |
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Art. 412 |
Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice. Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa. Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno. Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno |
Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice. Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.
Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno, o in successivo decreto del giudice tutelare. Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno |
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Art. 413 |
Revoca dell'amministrazione di sostegno Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare. L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno. Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori. Il giudice tutelare provvede altresì, anche d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi provveda. In questo caso l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell'articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione. |
Revoca dell'amministrazione di sostegno Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell' amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare. L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno.
Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori. [Il giudice tutelare provvede altresì, anche d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi provveda. In questo caso l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell'articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione.] |
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Libro I Titolo XII Capo II |
Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale |
Della incapacità naturale |
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Art. 414 Abrogato |
Persone che possono essere interdette Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione. |
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Art. 415 abrogato |
Persone che possono essere inabilitate Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione, può essere inabilitato Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcooliche o di stupefacenti, espongono sè o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici. Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, salva l'applicazione dell'articolo 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi |
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Art. 416 Abrogato |
Interdizione e inabilitazione nell'ultimo anno di minore età Il minore non emancipato può essere interdetto o inabilitato nell'ultimo anno della sua minore età. L'interdizione o l'inabilitazione ha effetto dal giorno in cui il minore raggiunge l'età maggiore. |
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Art. 417 Abrogato |
Istanza d'interdizione o di inabilitazione. L'interdizione e la inabilitazione possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero Se l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto la potestà dei genitori o ha per curatore uno dei genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero |
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Art. 418 Abrogato |
Poteri dell'autorità giudiziaria. Promosso il giudizio d'interdizione, può essere dichiarata anche d'ufficio l'inabilitazione per infermità di mente. Se nel corso del giudizio d'inabilitazione si rivela l'esistenza delle condizioni richieste per l'interdizione, il pubblico ministero fa istanza al tribunale di pronunziare l'interdizione, e il tribunale provvede nello stesso giudizio, premessa l'istruttoria necessaria Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'articolo |
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Art. 419 Abrogato |
Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori Non si può pronunziare l'interdizione o l'inabilitazione senza che si sia proceduto all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando. Il giudice può in questo esame farsi assistere da un consulente tecnico. Può anche d'ufficio disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi dell'interdicendo o inabilitando e assumere le necessarie informazioni. Dopo l'esame, qualora sia ritenuto opportuno, può essere nominato un tutore provvisorio all'interdicendo o un curatore provvisorio all'inabilitando |
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Art. 421 Abrogato |
Decorrenza degli effetti della interdizione e dell'inabilitazione L'interdizione e l'inabilitazione producono i loro effetti dal giorno della pubblicazione della sentenza, salvo il caso previsto dall'articolo |
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Art. 422 Abrogato |
cessazione del tutore e del curatore provvisorio Nella sentenza che rigetta l'istanza d'interdizione o d'inabilitazione, può disporsi che il tutore o il curatore provvisorio rimanga in ufficio fino a che la sentenza non sia passata in giudicato |
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Art. 423 Abrogato |
Pubblicità Il decreto di nomina del tutore o del curatore provvisorio e la sentenza d'interdizione o d'inabilitazione devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro e comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita |
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Art. 424 Abrogato |
Tutela dell'interdetto e curatela dell'inabilitato Le disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei minori emancipati si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e alla curatela degli inabilitati Le stesse disposizioni si applicano rispettivamente anche nei casi di nomina del tutore provvisorio dell'interdicendo e del curatore provvisorio dell'inabilitando a norma dell'articolo 419. Per l'interdicendo non si nomina il protutore provvisorio. Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare individua di preferenza la persona più idonea all'incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell'articolo |
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Art. 425 Abrogato |
Esercizio dell'impresa commerciale da parte dell'inabilitato L'inabilitato può continuare l'esercizio dell'impresa commerciale soltanto se autorizzato dal tribunale su parere del giudice tutelare. L'autorizzazione può essere subordinata alla nomina di un institore |
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Art. 426 Abrogato |
Durata dell'ufficio Nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o nella curatela dell'inabilitato oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti |
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Art. 427 Abrogato |
Atti compiuti dall'interdetto e dall'inabilitato Nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore. Gli atti compiuti dall'interdetto dopo la sentenza di interdizione possono essere annullati su istanza del tutore, dell'interdetto o dei suoi eredi o aventi causa. Sono del pari annullabili gli atti compiuti dall'interdetto dopo la nomina del tutore provvisorio, qualora alla nomina segua la sentenza d'interdizione. Possono essere annullati su istanza dell'inabilitato o dei suoi eredi o aventi causa gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione fatti dall'inabilitato, senza l'osservanza delle prescritte formalità, dopo la sentenza di inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio, qualora alla nomina sia seguita l'inabilitazione. Per gli atti compiuti dall'interdetto prima della sentenza d'interdizione o prima della nomina del tutore provvisorio si applicano le disposizioni dell'articolo seguente. |
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Art. 428 |
Atti compiuti da persona incapace d'intendere o di volere Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore. L'annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraente. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto o il contratto è stato compiuto Resta salva ogni diversa disposizione di legge |
Atti compiuti da persona incapace d’ intendere e di volere Gli atti e i contratti compiuti da persona che [sebbene non interdetta] si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d’ intendere o di volere al momento del compimento [in cui gli atti sono stati compiuti], possono essere annullati su istanza della persona medesima, o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore.L'annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraente.
L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto o il contratto è stato compiuto Resta salva ogni diversa disposizione di legge |
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Art. 429 Abrogato |
Revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione. Quando cessa la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione, queste possono essere revocate su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado o degli affini entro il secondo grado, del tutore dell'interdetto, del curatore dell'inabilitato o su istanza del pubblico ministero. Il giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione continui. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico ministero. Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare. |
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Art. 430 Abrogato |
Pubblicità Alla sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si applica l'articolo 423. |
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Art. 431 Abrogato |
Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca La sentenza che revoca l'interdizione o l'inabilitazione produce i suoi effetti appena passata in giudicato. Tuttavia gli atti compiuti dopo la pubblicazione della sentenza di revoca non possono essere impugnati se non quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato. |
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Art. 432 abrogato |
Inabilitazione nel giudizio di revoca dell'interdizione L'autorità giudiziaria che, pur riconoscendo fondata l'istanza di revoca dell'interdizione, non crede che l'infermo abbia riacquistato la piena capacità, può revocare l'interdizione e dichiarare inabilitato l'infermo medesimo. Si applica anche in questo caso il primo comma dell'articolo precedente. Gli atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti dall'inabilitato dopo la pubblicazione della sentenza che revoca l'interdizione, possono essere impugnati solo quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato. |
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Libro II Titolo I Capo V Dell’accettazione dell’eredità |
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Art. 471 |
Eredità devolute a minori o interdetti
Non si possono accettare le eredità devolute ai minori, e agli interdetti, se non col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni degli articoli 321 e 374. |
Eredità devolute a minori e a beneficiari di amministrazione di sostegno [Interdetti]. Non si possono accettare le eredità devolute ai minori, e ai beneficiari di amministrazione di sostegno [agli interdetti], se non col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni degli articoli 321 e 374. Il giudice tutelare può disporre, con riferimento esclusivo all’interesse del beneficiario, che l’accettazione dell’eredità venga compiuta dall’amministratore di sostegno quale rappresentante esclusivo. Può altresì disporre che tale atto venga effettuato dal beneficiario con l’assistenza dell’amministratore di sostegno. |
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Art. 472 |
Eredità devolute a minori emancipati o a inabilitati I minori emancipati e gli inabilitati non possono accettare le eredità, se non col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni dell'articolo 394. |
Eredità devolute a minori emancipati [o a inabilitati] I minori emancipati [e gli inabilitati] non possono accettare le eredità, se non col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni dell'articolo 394. |
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Art. 489 |
Incapaci. I minori, gli interdetti e gli inabilitati non s'intendono decaduti dal beneficio d'inventario, se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato d'interdizione o d'inabilitazione, qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente sezione |
Incapaci. I minori, e le persone beneficiarie dell’ amministrazione di sostegno [gli interdetti e gli inabilitati] non s'intendono decaduti dal beneficio d'inventario, se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dalla cessazione dell’amministrazione di sostegno [dal cessare dello stato d'interdizione o d'inabilitazione], qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente sezione. |
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Libro II Titolo II Capo II Della capacità di disporre per testamento |
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Art. 591 |
Casi d'incapacità Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge. Sono incapaci di testare: 1) coloro che non hanno compiuto la maggiore età; 2) gli interdetti per infermità di mente;
3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento. Nei casi d'incapacità preveduti dal presente articolo il testamento può essere impugnato da chiunque vi ha interesse. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie |
Casi d'incapacità [Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge]. Sono incapaci di testare: 1) coloro che non hanno compiuto la maggiore età; 2) i beneficiari di amministrazione di sostegno nei cui confronti sia stato stabilito dal giudice tutelare il divieto di testare. E’ fatta salva la disposizione dell’art. 591 bis, III comma; 3) coloro che [quelli che, sebbene non interdetti] si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento". Nei casi d'incapacità preveduti dal presente articolo il testamento può essere impugnato da chiunque vi ha interesse. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie |
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Art. 591 bis |
testamento della persona disabile Alla persona che, trovandosi nelle condizioni indicate dal 1° comma dell’art. 404, intenda fare testamento, può essere nominato, dal giudice tutelare, ai fini della redazione del testamento, un curatore speciale o un amministratore di sostegno, il quale agisce sotto la diretta sorveglianza del giudice tutelare. Il giudice tutelare fissa le opportune modalità di redazione dell’atto. Può stabilire che l’atto debba compiersi nella forma del testamento pubblico o con l’ intervento di un esperto. Con le stesse modalità può essere ammesso a fare testamento il beneficiario dell’amministrazione di sostegno nei cui confronti sia stato stabilito dal giudice tutelare un divieto di testare ai sensi dell’ art. 591, comma I n. 2. |
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Capo III Della capacità di ricevere per testamento |
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Art. 596 |
Incapacità del tutore e del protutore
Sono nulle le disposizioni testamentarie della persona sottoposta a tutela in favore del tutore, se fatte dopo la nomina di questo e prima che sia approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo , quantunque il testatore sia morto dopo l'approvazione. Questa norma si applica anche al protutore, se il testamento è fatto nel tempo in cui egli sostituiva il tutore .
Sono però valide le disposizioni fatte in favore del tutore o del protutore che è ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore |
Incapacità dell’ amministratore di sostegno [del tutore e del protutore] Sono nulle le disposizioni testamentarie del beneficiario dell’ amministrazione di sostegno in favore dell’amministratore [della persona sottoposta a tutela in favore del tutore], se fatte dopo la nomina di questo e prima che sia approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo, quantunque il testatore sia morto dopo l'approvazione. Questa norma si applica anche all’ amministratore di sostegno provvisorio [protutore], se il testamento è fatto nel tempo in cui egli svolgeva le funzioni [sostituiva il tutore].
Sono però valide le disposizioni fatte in favore dell’ amministratore di sostegno [del tutore o del protutore] che è ascendente, discendente, fratello, sorella, coniuge o stabile convivente del testatore. |
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Capo V Sezione III Dei legati |
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Art. 650 |
Fissazione di un termine per la rinunzia Chiunque ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il legatario dichiari se intende esercitare la facoltà di rinunziare. Trascorso questo termine senza che abbia fatto alcuna dichiarazione, il legatario perde il diritto di rinunziare. |
Fissazione di un termine per la rinunzia Chiunque ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il legatario dichiari se intende esercitare la facoltà di rinunziare. Trascorso questo termine senza che abbia fatto alcuna dichiarazione, il legatario perde il diritto di rinunziare. Il giudice tutelare può disporre, con riferimento esclusivo all’interesse del beneficiario, che il rifiuto del legato venga espresso dall’amministratore di sostegno quale rappresentante esclusivo. Può altresì disporre che tale atto venga effettuato con l’assistenza dell’amministratore di sostegno. |
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Capo VI Della sostituzione fedecommissaria |
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Art. 692 |
Sostituzione fedecommissaria
Ciascuno dei genitori o degli altri ascendenti in linea retta o il coniuge dell'interdetto possono istituire rispettivamente il figlio, il discendente, o il coniuge con l'obbligo di conservare e restituire alla sua morte i beni anche costituenti la legittima, a favore della persona o degli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura dell'interdetto medesimo. La stessa disposizione si applica nel caso del minore di età, se trovasi nelle condizioni di abituale infermità di mente tali da far presumere che nel termine indicato dall'articolo 416 interverrà la pronuncia di interdizione. Nel caso di pluralità di persone o enti di cui al primo comma i beni sono attribuiti proporzionalmente al tempo durante il quale gli stessi hanno avuto cura dell'interdetto. La sostituzione è priva di effetto nel caso in cui l'interdizione sia negata o il relativo procedimento non sia iniziato entro due anni dal raggiungimento della maggiore età del minore abitualmente infermo di mente. È anche priva di effetto nel caso di revoca dell'interdizione o rispetto alle persone o agli enti che abbiano violato gli obblighi di assistenza. In ogni altro caso la sostituzione è nulla. |
Patrimonio con vincolo di destinazione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia Per favorire l’autosufficienza economica nell’espletamento della vita quotidiana può essere costituito un patrimonio con vincolo di destinazione a favore del beneficiario di un’amministrazione di sostegno. La costituzione di un patrimonio con vincolo di destinazione a favore del beneficiario di un’amministrazione di sostegno deve essere effettuata da parte del disponente con atto scritto tra vivi, o mortis causa. La proprietà dei beni costituenti il patrimonio con vincolo di destinazione spetta al beneficiario, salvo che non sia diversamente stabilito nell’atto di costituzione". |
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Art. 693 |
Diritti e obblighi dell'istituito L'istituito ha il godimento e la libera amministrazione dei beni che formano oggetto della sostituzione, e può stare in giudizio per tutte le azioni relative ai beni medesimi. Egli può altresì compiere tutte le innovazioni dirette ad una migliore utilizzazione dei beni. All'istituito sono comuni, in quanto applicabili, le norme concernenti l'usufruttuario. |
Costituzione del patrimonio con vincolo di destinazione Possono costituire un patrimonio con vincolo di destinazione: a) i genitori e gli ascendenti del beneficiario dell’amministrazione di sostegno; b) il beneficiario dell’amministrazione di sostegno, se ne ha la facoltà. Il giudice tutelare può autorizzare con decreto motivato l’amministratore di sostegno alla costituzione di un patrimonio vincolato a favore del beneficiario sui beni appartenenti allo stesso beneficiario. L’atto costitutivo deve contenere, in ogni caso: a) l’inventario dei beni e dei diritti che costituiscono inizialmente il patrimonio vincolato; b) l’indicazione delle regole di amministrazione del patrimonio vincolato; c) la durata del vincolo, che non potrà essere superiore alla durata della vita del beneficiario. L’atto potrà essere trascritto ai sensi dell’art. 2643-ter. |
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Art. 694 |
Alienazione dei beni L'autorità giudiziaria può consentire l'alienazione dei beni che formano oggetto della sostituzione in caso di utilità evidente, disponendo il reimpiego delle somme ricavate. Può anche essere consentita, con le necessarie cautele, la costituzione di ipoteche sui beni medesimi a garanzia di crediti destinati a miglioramenti e trasformazioni fondiarie. |
Apporto di beni al patrimonio vincolato Qualunque persona, con il consenso del beneficiario, o del suo amministratore di sostegno, e previa autorizzazione del giudice tutelare potrà apportare beni e diritti al patrimonio vincolato. L’apporto di beni e di diritti, anche da parte di terzi, al patrimonio vincolato è soggetto alle stesse formalità previste per la costituzione del patrimonio vincolato. |
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Art. 695 |
Diritti dei creditori personali dell'istituito I creditori personali dell'istituito possono agire soltanto sui frutti dei beni che formano oggetto della sostituzione. |
Vincolo di destinazione I beni e ogni frutto del patrimonio con vincolo di destinazione devono essere destinati al mantenimento, alla cura, all’istruzione al sostegno del beneficiario tenendo conto dei suoi bisogni e delle sue aspirazioni. L’esecuzione sui beni del patrimonio vincolato e i frutti su di esso non può aver luogo per debiti che sono stati contratti per scopi estranei ai bisogni del beneficiario. |
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Art. 696 |
Devoluzione al sostituito. L'eredità si devolve al sostituito al momento della morte dell'istituito. Se le persone o gli enti che hanno avuto cura dell'incapace muoiono o si estinguono prima della morte di lui, i beni o la porzione dei beni che spetterebbe loro è devoluta ai successori legittimi dell'incapace. |
Alienazione dei beni Se espressamente previsto nell’atto costitutivo, il giudice tutelare può autorizzare, nei casi di evidente utilità per il beneficiario, l’alienazione dei beni e dei diritti che fanno parte del patrimonio vincolato, disponendo il reimpiego delle somme ricavate dall’alienazione. L’autorizzazione del giudice all’alienazione fa venir meno ogni vincolo di destinazione. Il giudice tutelare può anche autorizzare, con le opportune cautele, la costituzione di ipoteche su beni immobili che fanno parte del patrimonio vincolato a garanzia di crediti destinati a miglioramenti o trasformazioni delle stesse proprietà immobiliari. |
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Art. 697 |
Sostituzione fedecommissaria nei legati Le norme stabilite in questa sezione sono applicabili anche ai legati. |
Cessazione del vincolo Il vincolo termina, oltre che alla scadenza del termine indicato nell’atto costituivo, con la revoca dell’amministrazione di sostegno o con la morte del beneficiario. Il giudice tutelare può autorizzare con decreto la cessazione del vincolo su istanza motivata di uno dei disponenti o dell’amministratore di sostegno. |
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Capo VII Degli esecutori testamentari |
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Art. 705 |
Apposizione di sigilli e inventario L'esecutore testamentario fa apporre i sigilli quando tra i chiamati all'eredità vi sono minori, assenti, interdetti o persone giuridiche. Egli in tal caso fa redigere l'inventario dei beni dell'eredità in presenza dei chiamati all'eredità o dei loro rappresentanti, o dopo averli invitati. |
Apposizione di sigilli e inventario L'esecutore testamentario fa apporre i sigilli quando tra i chiamati all'eredità vi sono minori, assenti, [interdetti] o persone giuridiche. Egli in tal caso fa redigere l'inventario dei beni dell'eredità in presenza dei chiamati all'eredità o dei loro rappresentanti, o dopo averli invitati. |
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Libro II Titolo II Capo II Della capacità di disporre e di ricevere per donazione |
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Art. 774 |
Capacità di donare. Non possono fare donazione coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni. È tuttavia valida la donazione fatta dal minore e dall'inabilitato nel loro contratto di matrimonio a norma degli articoli 165 e 166.
Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore emancipato autorizzato all'esercizio di una impresa commerciale. |
Capacità di donare. Non possono fare donazione i soggetti minori d’età [coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni], e i beneficiari di amministrazione di sostegno, nei cui confronti sia stato stabilito dal giudice tutelare un divieto di donare. È tuttavia valida la donazione fatta dal minore [e dall'inabilitato] nel [loro] contratto di matrimonio a norma de1l’ art. 165 [e 166] nonché quella compiuta dal beneficiario dell’ amministrazione di sostegno ai sensi dell’art. 775 bis terzo comma. Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore emancipato autorizzato all'esercizio di una impresa commerciale. |
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Art. 775 |
Donazione fatta da persona incapace d'intendere o di volere La donazione fatta da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere o di volere al momento in cui la donazione è stata fatta, può essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa. L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui la donazione è stata fatta |
Donazione fatta da persona incapace di intendere d i volere Salvo quanto previsto nell’art. 775 bis c.c., la donazione fatta da persona che [sebbene non interdetta] si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui la donazione è stata fatta, può essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa. L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui la donazione è stata fatta |
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Art. 775 bis |
donazione della persona disabile Alla persona che, trovandosi nelle condizioni indicate dal 1° comma dell’art. 404, intenda fare donazione, può essere nominato dal giudice tutelare, ai fini della redazione dell’atto, un curatore speciale o un amministratore di sostegno, il quale agisce sotto la diretta sorveglianza del giudice tutelare. Il giudice tutelare fissa le opportune modalità di compimento dell’atto, eventualmente stabilendo l’ intervento di un esperto. Con le stesse modalità può essere ammesso a fare donazione il beneficiario dell’amministrazione di sostegno nei cui confronti sia stato stabilito dal giudice tutelare un divieto di donare ai sensi dell’art. 774, primo comma. |
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Art. 776 abrogato |
Donazione fatta dall'inabilitato La donazione fatta dall'inabilitato, anche se anteriore alla sentenza di inabilitazione o alla nomina del curatore provvisorio, può essere annullata se fatta dopo che è stato promosso il giudizio di inabilitazione. Il curatore dell'inabilitato per prodigalità può chiedere l'annullamento della donazione, anche se fatta nei sei mesi anteriori all'inizio del giudizio d'inabilitazione. |
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Art. 777 |
Donazioni fatte da rappresentanti di persone incapaci Il padre e il tutore non possono fare donazioni per la persona incapace da essi rappresentata. Sono consentite, con le forme abilitative richieste, le liberalità in occasione di nozze a favore dei discendenti dell'interdetto o dell'inabilitato. |
Donazioni fatte da rappresentanti di minori [persone incapaci] I genitori [Il padre] e il tutore non possono fare donazioni per il minore [la persona incapace] da essi rappresentato. Sono consentite, con le forme abilitative richieste, le liberalità in occasione di nozze a favore dei discendenti dell'interdetto o dell'inabilitato. |
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Art. 779 abrogato |
Donazione a favore del tutore o protutore È nulla la donazione a favore di chi è stato tutore o protutore del donante, se fatta prima che sia stato approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 599. |
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Art. 780 |
precedentemente abrogato |
Accettazione della donazione da parte del beneficiario dell’amministrazione di sostegno Il giudice tutelare può disporre, con riferimento esclusivo all’interesse del beneficiario, che l’accettazione della donazione venga compiuta dall’amministratore di sostegno quale rappresentante esclusivo. Può altresì disporre che tale atto venga effettuato dal beneficiario con l’assistenza dell’amministratore di sostegno. |
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Libro IV Titolo II Capo XII Dell’annullabilità del contratto |
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Art. 1425 |
Incapacità delle parti. Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare.
È parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 428, il contratto stipulato da persona incapace d'intendere o di volere |
Incapacità delle parti. Il contratto è annullabile se una delle parti era minore d’età [legalmente incapace di contrattare]. E’ altresì annullabile, ove concluso dal beneficiario dell’ amministrazione di sostegno, il contratto rientrante tra quelli riservati dal giudice tutelare, ai sensi dell’art. 409, primo comma, alla rappresentanza esclusiva o all’ assistenza necessaria dell’ amministratore.
È parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 428, il contratto stipulato da persona incapace d'intendere o di volere |
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Art. 1442 |
Prescrizione. L'azione di annullamento si prescrive in cinque anni. Quando l'annullabilità dipende da vizio del consenso o da incapacità legale, il termine decorre dal giorno in cui è cessata la violenza, è stato scoperto l'errore o il dolo, è cessato lo stato d'interdizione o d'inabilitazione, ovvero il minore ha raggiunto la maggiore età.
Negli altri casi il termine decorre dal giorno della conclusione del contratto. L'annullabilità può essere opposta dalla parte convenuta per l'esecuzione del contratto, anche se è prescritta l'azione per farla valere. |
Prescrizione. L'azione di annullamento si prescrive in cinque anni. Quando l'annullabilità dipende da vizio del consenso o da minore età, o da un impedimento a contrarre stabilito dal giudice tutelare nei confronti del beneficiario dell’amministrazione di sostegno [incapacità legale, il termine decorre dal giorno in cui è cessata la violenza, è stato scoperto l'errore o il dolo, [è cessato lo stato d'interdizione o d'inabilitazione], il minore ha raggiunto la maggiore età, o è cessato l’impedimento a contrarre del beneficiario. Negli altri casi il termine decorre dal giorno della conclusione del contratto. L'annullabilità può essere opposta dalla parte convenuta per l'esecuzione del contratto, anche se è prescritta l'azione per farla valere. |
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Libro IV Titolo III Capo IX Del mandato |
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Art. 1626 c.c. |
Incapacità o insolvenza dell'affittuario L'affitto si scioglie per l'interdizione, l'inabilitazione o l'insolvenza dell'affittuario salvo che al locatore sia prestata idonea garanzia per l'esatto adempimento degli obblighi dell'affittuario. |
[Incapacita’ o] insolvenza dell'affittuario L'affitto si scioglie per [l’interdizione, l’inabilitazione o] l'insolvenza dell'affittuario salvo che al locatore sia prestata idonea garanzia per l'esatto adempimento degli obblighi dell'affittuario. |
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Art. 1722 |
Cause di estinzione Il mandato si estingue: 1) per la scadenza del termine o per il compimento, da parte del mandatario dell'affare per il quale è stato conferito; 2) per revoca da parte del mandante; 3)per rinunzia del mandatario 4) per la morte, l'interdizione o l'inabilitazione del mandante o del mandatario. Tuttavia il mandato che ha per oggetto il compimento di atti relativi all'esercizio di un'impresa non si estingue, se l'esercizio dell'impresa è continuato, salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi. |
Cause di estinzione Il mandato si estingue: 1) per la scadenza del termine o per il compimento, da parte del mandatario, dell'affare per il quale è stato conferito; 2) per revoca da parte del mandante; 3) per rinunzia del mandatario 4) per la morte, [l'interdizione o l'inabilitazione] del mandante o del mandatario. Tuttavia il mandato che ha per oggetto il compimento di atti relativi all'esercizio di un'impresa non si estingue, se l'esercizio dell'impresa è continuato, salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi. |
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Capo XVI Del conto corrente |
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Art. 1833 |
Recesso dal contratto Se il contratto è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto a ogni chiusura del conto, dandone preavviso almeno dieci giorni prima. In caso d'interdizione, d'inabilitazione, d'insolvenza o di morte di una delle parti, ciascuna di queste o gli eredi hanno diritto di recedere dal contratto. Lo scioglimento del contratto impedisce l'inclusione nel conto di nuove partite, ma il pagamento del saldo non può richiedersi che alla scadenza del periodo stabilito dall'articolo 1831. |
Recesso dal contratto. Se il contratto è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto a ogni chiusura del conto, dandone preavviso almeno dieci giorni prima. In caso d'interdizione, d'inabilitazione, d'insolvenza o di morte di una delle parti, ciascuna di queste o gli eredi hanno diritto di recedere dal contratto. Lo scioglimento del contratto impedisce l'inclusione nel conto di nuove partite, ma il pagamento del saldo non può richiedersi che alla scadenza del periodo stabilito dall'articolo 1831. |
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Libro IV Titolo V Dei titoli di credito |
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Art. 1993 |
Eccezioni opponibili Il debitore può opporre al possessore del titolo soltanto le eccezioni a questo personali, le eccezioni di forma, quelle che sono fondate sul contesto letterale del titolo, nonchè quelle che dipendono da falsità della propria firma, da difetto di capacità o di rappresentanza al momento dell'emissione, o dalla mancanza delle condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione.
Il debitore può opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori, soltanto se, nell'acquistare il titolo, il possessore ha agito intenzionalmente a danno del debitore medesimo. |
Eccezioni opponibili Il debitore può opporre al possessore del titolo soltanto le eccezioni a questo personali, le eccezioni di forma, quelle che sono fondate sul contesto letterale del titolo, nonchè quelle che dipendono da falsità della propria firma, da difetto di capacità o di rappresentanza al momento dell'emissione, o dalla mancanza delle condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione. L’eccezione fondata sul difetto di capacità non può essere opposta se il debitore non prova che dall’emissione del titolo gli sia derivato o possa derivargli un grave pregiudizio Il debitore può opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori, soltanto se, nell'acquistare il titolo, il possessore ha agito intenzionalmente a danno del debitore medesimo. |
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Libro IV Titolo IX Dei fatti illeciti |
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Art. 2046 |
Imputabilità del fatto dannoso
Non risponde delle conseguenze dal fatto dannoso chi non aveva la capacità d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa |
danno cagionato dall’incapace[Imputabilità del fatto dannoso] Risponde del danno anche la persona che [Non risponde delle conseguenze dal fatto dannoso chi] non aveva la capacità d'intendere o di volere al momento in cui lo ha cagionato [commesso, a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa]. Salvo il caso in cui l’incapacità derivi da colpa dell’autore, il giudice può moderare l’ammontare del risarcimento al quale questi e’ tenuto, in considerazione delle circostanze del caso, con particolare riguardo all’ età, alla gravità dello stato d’incapacità, e alle condizioni economiche delle parti. |
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Art. 2047 |
Danno cagionato dall'incapace
In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a una equa indennità |
responsabilità del sorvegliante dell’ incapace [Danno cagionato dall'incapace] In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento può essere chiesto in via solidale a colui che era tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che il sorvegliante provi di non avere potuto impedire il fatto. [Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a una equa indennità] |
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Libro V Titolo II Capo III Delle imprese commerciali |
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Art. 2198 c.c. |
Minori, interdetti e inabilitati
I provvedimenti di autorizzazione all'esercizio di una impresa commerciale da parte di un minore emancipato o di un inabilitato o nell'interesse di un minore non emancipato o di un interdetto e i provvedimenti con i quali l'autorizzazione viene revocata devono essere comunicati senza indugio a cura del cancelliere all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione. |
Minori e. beneficiari di amministrazione di sostegno [interdetti e inabilitati] I provvedimenti di autorizzazione all'esercizio di una impresa commerciale da parte di un minore emancipato [o di un inabilitato] o nell'interesse di un minore non emancipato [o di un interdetto,] i provvedimenti del giudice tutelare concernenti l’esercizio di un impresa commerciale da parte o nell’interesse del beneficiario di amministrazione di sostegno e i provvedimenti con i quali l'autorizzazione viene revocata devono essere comunicati senza indugio a cura del cancelliere all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione. |
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Libro V Titolo V Capo II Della società semplice |
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Art. 2286 c.c. |
Esclusione L'esclusione di un socio può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale, nonchè per l'interdizione, l'inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.
Il socio che ha conferito nella società la propria opera o il godimento di una cosa può altresì essere escluso per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita o per il perimento della cosa dovuto a causa non imputabile agli amministratori. Parimenti può essere escluso il socio che si è obbligato con il conferimento a trasferire la proprietà di una cosa, se questa è perita prima che la proprietà sia acquistata alla società. |
Esclusione L'esclusione di un socio può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale, per impedimento stabilito dal giudice tutelare nel provvedimento istitutivo dell’amministrazione di sostegno o successivamente [l’interdizione, l'inabilitazione del socio o] nonché per la [sua] condanna del socio ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. Il socio che ha conferito nella società la propria opera o il godimento di una cosa può altresì essere escluso per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita o per il perimento della cosa dovuto a causa non imputabile agli amministratori. Parimenti può essere escluso il socio che si è obbligato con il conferimento a trasferire la proprietà di una cosa, se questa è perita prima che la proprietà sia acquistata alla società. |
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Capo III Della società in nome collettivo |
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Art. 2294 c.c. |
Incapace La partecipazione di un incapace alla società in nome collettivo è subordinata in ogni caso all'osservanza delle disposizioni degli articoli 320, 371, 397, 424, e 425 |
Incapace La partecipazione di un incapace alla società in nome collettivo è subordinata in ogni caso all'osservanza delle disposizioni degli articoli 320, 371, e 397[424, e 425] |
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Capo V Delle società per azioni |
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Art. 2382 c.c. |
Cause di ineleggibilità e di decadenza Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. |
Cause di ineleggibilità e di decadenza Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, il beneficiario di amministrazione di sostegno nei cui confronti il giudice tutelare abbia stabilito un impedimento all’assunzione di cariche societarie [l'interdetto, l'inabilitato], il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi |
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Libro VI Titolo I Capo I Della trascrizione degli atti relativi ai beni immobili. |
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art. 2667 |
Atti compiuti per persona incapace I rappresentanti di persone incapaci e coloro che hanno prestato assistenza alle medesime devono curare che si esegua la trascrizione degli atti, delle sentenze o delle domande giudiziali che sono soggetti a trascrizione e rispetto ai quali essi hanno esercitato il loro ufficio.
La mancanza della trascrizione può anche essere opposta ai minori, agli interdetti e a qualsiasi altro incapace, salvo ai medesimi il regresso contro i tutori, gli amministratori o i curatori che avevano l'obbligo della trascrizione.
La mancanza della trascrizione non può essere opposta dalle persone che avevano l'obbligo di eseguirla per i propri rappresentati o amministrati, nè dai loro eredi. |
Atti compiuti per persona incapace I rappresentanti di soggetti minori d’età e l’amministratore di sostegno, in relazione agli atti per i quali gli sia stata conferita rappresentanza esclusiva, [e coloro che hanno prestato assistenza alle medesime] devono curare che si esegua la trascrizione degli atti, delle sentenze o delle domande giudiziali che sono soggetti a trascrizione e rispetto ai quali essi hanno esercitato il loro ufficio. La mancanza della trascrizione può anche essere opposta al minore, e al beneficiario di amministrazione di sostegno, [agli interdetti e a qualsiasi altro incapace], salvo ai medesimi il regresso contro il tutore, e l’ amministratore di sostegno [i tutori, gli amministratori o i curatori] che avevano l'obbligo della trascrizione. La mancanza della trascrizione non può essere opposta dalle persone che avevano l'obbligo di eseguirla per i propri rappresentati o amministrati, nè dai loro eredi |
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Titolo V Capo I Della prescrizione |
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art. 2941 |
Sospensione per rapporti tra le parti La prescrizione rimane sospesa: 1) tra i coniugi; 2) tra chi esercita la potestà di cui all'articolo 316 o i poteri a essa inerenti e le persone che vi sono sottoposte; 3) tra il tutore e il minore o l'interdetto soggetti alla tutela, finchè non sia stato reso e approvato il conto finale, salvo quanto è disposto dall'articolo 387 per le azioni relative alla tutela; 4) tra il curatore e il minore emancipato o l'inabilitato; 5) tra l'erede e l'eredità accettata con beneficio d'inventario; 6) tra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento del giudice alla amministrazione altrui e quelle da cui l'amministrazione è esercitata, finchè non sia stato reso e approvato definitivamente il conto; 7) tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finchè sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi; 8) tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finchè il dolo non sia stato scoperto |
Sospensione per rapporti tra le parti La prescrizione rimane sospesa: 1) tra i coniugi; 2) tra chi esercita la potestà di cui all'articolo 316 o i poteri a essa inerenti e le persone che vi sono sottoposte; 3) tra il tutore e il minore [o l'interdetto] soggetto alla tutela, nonché tra l’amministratore di sostegno e il beneficiario, finchè non sia stato reso e approvato il conto finale, salvo quanto è disposto dall'articolo 387 per le azioni relative alla tutela; 4) tra il curatore e il minore emancipato [o l'inabilitato]; 5) tra l'erede e l'eredità accettata con beneficio d'inventario; 6) tra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento del giudice alla amministrazione altrui e quelle da cui l'amministrazione è esercitata, finchè non sia stato reso e approvato definitivamente il conto; 7) tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finchè sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi; 8) tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finchè il dolo non sia stato scoperto |
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art. 2942 |
Sospensione per la condizione del titolare La prescrizione rimane sospesa: 1) contro i minori non emancipati e gli interdetti per infermità di mente, per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell'incapacità.
2)in tempo di guerra, contro i militari in servizio e gli appartenenti alle forze armate dello Stato e contro coloro che si trovano per ragioni di servizio al seguito delle forze stesse, per il tempo indicato dalle disposizioni delle leggi di guerra |
Sospensione per la condizione del titolare La prescrizione rimane sospesa: 1) contro i minori non emancipati [e gli interdetti per infermità di mente] per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell’ incapacità; 2)rispetto al beneficiario dell’ amministrazione di sostegno riguardo agli atti riservati alla rappresentanza esclusiva dell’amministratore e per il tempo in cui si protrae la rappresentanza esclusiva; 3)in tempo di guerra, contro i militari in servizio e gli appartenenti alle forze armate dello Stato e contro coloro che si trovano per ragioni di servizio al seguito delle forze stesse, per il tempo indicato dalle disposizioni delle leggi di guerra |
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Disp. att. c.c. |
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art. 40 abrogato |
La domanda per l'interdizione del minore emancipato e quella per l'interdizione o l'inabilitazione del minore nell'ultimo anno della minore età devono essere proposte davanti al tribunale per i minorenni |
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art. 42 abrogato |
I provvedimenti indicati nell'articolo 423 del codice e le sentenze di revoca previste nell'articolo 429 del codice stesso devono essere trasmessi in copia in carta libera, entro dieci giorni dalla pubblicazione, al giudice tutelare a cura del cancelliere dell'autorità giudiziaria che li ha pronunziati. |
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art. 47 |
Presso l'ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro delle tutele dei minori e degli interdetti, un altro delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati ed un registro delle amministrazioni di sostegno |
Presso l'ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro della tutela dei minori [degli interdetti] un altro della curatela dei minori emancipati [e degli inabilitati] ed un registro delle amministrazioni di sostegno |
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art. 48 |
Nel registro delle tutele in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere: il giorno in cui si è aperta la tutela; la data e gli estremi essenziali della sentenza che ha pronunziato la interdizione se trattasi di interdetti; il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del tutore e del protutore, la data della loro nomina e della prestazione del giuramento da parte del tutore; le risultanze dell'inventario e del conto annuale; l'esonero e la rimozione del tutore o del protutore e in generale tutti i provvedimenti che portano modificazioni allo stato personale e patrimoniale della persona sottoposta a tutela; la chiusura della tutela e la menzione del provvedimento che ne ha provocato la chiusura; le risultanze del rendiconto definitivo |
Nel registro della tutela in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere: il giorno in cui si è aperta la tutela; [la data e gli estremi essenziali della sentenza che ha pronunziato la interdizione se trattasi di interdetti] il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del tutore e del protutore, la data della loro nomina e della prestazione del giuramento da parte del tutore; le risultanze dell'inventario e del conto annuale; l'esonero e la rimozione del tutore o del protutore e in generale tutti i provvedimenti che portano modificazioni allo stato personale e patrimoniale della persona sottoposta a tutela; la chiusura della tutela e la menzione del provvedimento che ne ha provocato la chiusura; le risultanze del rendiconto definitivo |
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art. 49 |
Nel registro delle curatele, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere: la data e gli estremi essenziali del provvedimento che concede l'emancipazione o della sentenza che pronunzia la inabilitazione; il nome, il cognome, la condizione, l'età e il domicilio della persona emancipata o inabilitata; il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del curatore nominato all'emancipato o all'inabilitato; la data del provvedimento che revoca l'emancipazione o della sentenza che revoca la inabilitazione. |
Nel registro della curatela, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere: la data e gli estremi essenziali del provvedimento che concede l'emancipazione [o della sentenza che pronunzia la inabilitazione]; il nome, il cognome, la condizione, l'età e il domicilio della persona emancipata [o inabilitata]; il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del curatore nominato all'emancipato [o all'inabilitato]; la data del provvedimento che revoca l'emancipazione [o della sentenza che revoca la inabilitazione]. |
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C.P.C. |
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Art. 712 |
Forma della domanda La domanda per interdizione o inabilitazione si propone con ricorso diretto al tribunale del luogo dove la persona nei confronti della quale è proposta ha residenza o domicilio.
Nel ricorso debbono essere esposti i fatti sui quali la domanda è fondata e debbono essere indicati il nome e cognome e la residenza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado e, se vi sono, del tutore o curatore dell'interdicendo o dell'inabilitando |
Forma della domanda. Il ricorso per l’ istituzione dell’ amministrazione di sostegno, ai sensi dell’art. 404 e ss. c.c. [La domanda per interdizione o inabilitazione] si propone con ricorso al giudice tutelare [diretto al tribunale] del luogo dove la persona [nei confronti della quale] ha la residenza o il domicilio. Nel ricorso debbono essere contenute le indicazioni previste dall’ art. 407, primo comma c.c. [esposti i fatti sui quali la domanda è fondata e debbono essere indicati il nome e cognome e la residenza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado e, se vi sono, [del tutore o curatore dell'interdicendo o dell'inabilitando] |
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Art. 713 |
Provvedimenti del presidente Il presidente ordina la comunicazione del ricorso al pubblico ministero. Quando questi gliene fa richiesta, può con decreto rigettare senz'altro la domanda, altrimenti nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione davanti a lui del ricorrente, dell'interdicendo o dell'inabilitando e delle altre persone indicate nel ricorso, le cui informazioni ritenga utili. Il ricorso e il decreto sono notificati a cura del ricorrente, entro il termine fissato nel decreto stesso, alle persone indicate nel comma precedente; il decreto è comunicato al pubblico ministero. |
Provvedimenti del giudice tutelare [presidente] Il giudice tutelare [presidente] ordina la comunicazione del ricorso al pubblico ministero e [Quando questi gliene fa richiesta, può con decreto rigettare senz'altro la domanda, altrimenti nomina il giudice istruttore] fissa l'udienza di comparizione davanti a lui del ricorrente, dell’ interessato [interdicendo o dell'inabilitando] e delle altre persone indicate nel ricorso, le cui informazioni ritenga utili nonché dei soggetti indicati nell’art. 407, terzo comma c.c. Il ricorso e il decreto sono comunicati [notificati a cura del ricorrente, entro il termine fissato nel decreto stesso] alle persone convocate [indicate nel comma precedente]e al pubblico ministero. |
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Art. 714 |
Istruzione preliminare All'udienza, il giudice istruttore, con l'intervento del pubblico ministero, procede all'esame dell' interdicendo o dell'inabilitando, sente il parere delle altre persone citate, interrogandole sulle circostanze che ritiene rilevanti ai fini della decisione e può disporre anche d'ufficio l'assunzione di ulteriori informazioni, esercitando tutti i poteri istruttori previsti nell'articolo 419 del codice civile . |
Istruzione preliminare All'udienza, il giudice tutelare [istruttore], con l'intervento del pubblico ministero, procede all'esame dell' interessato secondo quanto dispone l’art. 407, secondo comma c.c. [interdicendo o dell'inabilitando], sente [il parere del] le altre persone citate, interrogandole sulle circostanze che ritiene rilevanti ai fini della decisione e può disporre anche d'ufficio l'assunzione di ulteriori informazioni ai sensi dell’art. 407, terzo comma c.c. [esercitando tutti i poteri istruttori previsti nell'articolo 419 del codice civile] |
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Art. 715 |
Impedimento a comparire dell'interdicendo o dell'inabilitando Se per legittimo impedimento l'interdicendo o l'inabilitando non può presentarsi davanti al giudice istruttore, questi, con l'intervento del pubblico ministero, si reca per sentirlo nel luogo dove si trova. |
Impedimento a comparire dell' interessato [interdicendo o dell'inabilitando] Se per legittimo impedimento l' interessato [interdicendo o l'inabilitando] non può presentarsi davanti al giudice tutelare [istruttore], questi, con l'intervento del pubblico ministero, si reca per sentirlo nel luogo dove si trova, ai sensi dell’art. 407, secondo comma c.c. |
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Art. 716 |
Capacità processuale dell'interdicendo e dell'inabilitando L'interdicendo e l'inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni, anche quando è stato nominato il tutore o il curatore provvisorio previsto negli articoli 419 e 420 del codice civile. |
Capacità processuale dell' interessato [interdicendo e dell'inabilitando] La persona cui il procedimento si riferisce [interdicendo e l'inabilitando] può [possono] stare in giudizio e compiere da sola tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni [anche quando è stato nominato il tutore o il curatore provvisorio previsto negli articoli 419 e 420 del codice civile], salvo quanto previsto nel successivo comma. In ogni fase del procedimento, il giudice tutelare qualora, con riferimento esclusivo all’interesse del beneficiario, ritenga di stabilire divieti, limitazioni o decadenze incidenti su diritti fondamentali della persona, invita il beneficiario a nominare un difensore. Può altresì stabilire, in relazione alle circostanze del caso concreto, che alla nomina del difensore provveda l’amministratore di sostegno. A tal fine, il giudice tutelare concede all’interessato un termine per la nomina del difensore, rinviando ad una udienza successiva l’assunzione dei provvedimenti in relazione ai quali è disposta la difesa tecnica. La mancata nomina del difensore, da parte del beneficiario o dell’amministratore di sostegno, nel termine assegnato, legittima il giudice tutelare a stabilire i divieti, le limitazioni o le decadenze in relazione ai quali egli aveva disposto la nomina del difensore. |
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Art. 717 |
Nomina del tutore e del curatore provvisorio Il tutore o il curatore provvisorio di cui all'articolo precedente è nominato, anche d'ufficio, con decreto del giudice istruttore. Finchè non sia pronunciata la sentenza sulla domanda d'interdizione o d'inabilitazione, lo stesso giudice istruttore può revocare la nomina, anche d'ufficio. |
Nomin dell’ amministratore di sostegno [tutore e del curatore ]provvisorio. L’ amministratore di sostegno provvisorio [Il tutore o il curatore provvisorio di cui all'articolo precedente] è nominato, anche d'ufficio, con decreto del giudice tutelare [istruttore]. Finchè non sia pronunciata la sentenza sulla domanda d'interdizione o d'inabilitazione, lo stesso giudice istruttore può revocare la nomina, anche d'ufficio. |
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Art. 718 |
Legittimazione all'impugnazione La sentenza che provvede sulla domanda d'interdizione o d'inabilitazione può essere impugnata da tutti coloro che avrebbero avuto diritto di proporre la domanda, anche se non parteciparono al giudizio, e dal tutore o curatore nominato con la stessa sentenza |
Legittimazione all'impugnazione Il decreto [la sentenza] che provvede sul ricorso per l’ amministrazione di sostegno [sulla domanda d’interdizione] può essere impugnato da tutti coloro che avrebbero avuto diritto a ricorrere [a proporre la domanda], anche se non parteciparono al procedimento [giudizio], e dall’ amministratore di sostegno nominato con lo stesso provvedimento [e dal tutore o curatore nominato con la stessa sentenza]. |
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Art. 719 |
Termine per l'impugnazione
Il termine per la impugnazione decorre per tutte le persone indicate nell'articolo precedente dalla notificazione della sentenza, fatta nelle forme ordinarie a tutti coloro che parteciparono al giudizio Se è stato nominato un tutore o curatore provvisorio, l'atto di impugnazione deve essere notificato anche a lui |
impugnazioni [Termine per l'impugnazione] Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 739. Contro il decreto della corte d'appello pronunciato ai sensi del primo comma può essere proposto ricorso per cassazione. Il termine per la impugnazione decorre per tutte le persone indicate nell'articolo precedente dalla comunicazione del provvedimento [notificazione della sentenza, fatta nelle forme ordinarie] a tutti coloro che parteciparono al giudizio. Se è stato nominato un amministratore [tutore o curatore] provvisorio, l'atto di impugnazione deve essere notificato anche a lui |
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Art. 720 |
Revoca dell' interdizione o dell' inabilitazione
Per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si osservano le norme stabilite per la pronuncia di esse.
Coloro che avevano diritto di promuovere l'interdizione e l'inabilitazione possono intervenire nel giudizio di revoca per opporsi alla domanda, e possono altresì impugnare la sentenza pronunciata nel giudizio di revoca, anche se non parteciparono al giudizio. |
Revoca dell' amministrazione di sostegno [interdizione o dell'inabilitazione] Per la revoca dell' amministrazione di sostegno [interdizione o dell'inabilitazione] si osservano le norme stabilite per la pronuncia di essa. Coloro che avevano diritto di promuovere il procedimento di amministrazione di sostegno [l'interdizione e l'inabilitazione] possono intervenire nel giudizio di revoca per opporsi alla domanda, e possono altresì impugnare il provvedimento [la sentenza] pronunciato nel giudizio di revoca, anche se non parteciparono al giudizio. |
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Art. 720 bis Abrogato (i commi 2 e 3 vengono inseriti nell’art. 719) |
Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720. Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 739 Contro il decreto della corte d'appello pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso per cassazione. |
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C.P. |
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Art. 19 |
Pene accessorie: specie Le pene accessorie per i delitti sono: 1) l'interdizione dai pubblici uffici; 2) l'interdizione da una professione o da un'arte; 3) l'interdizione legale; 4) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese 5) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione 5-bis) l'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro; 6) la decadenza o la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori |
Pene accessorie: specie Le pene accessorie per i delitti sono: 1) l'interdizione dai pubblici uffici; 2) l' interdizione da una professione o da un' arte; [3) l'interdizione legale]; 3) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 4) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 5) l'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro;
6) la decadenza o la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori |
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Art. 32 |
Interdizione legale
Il condannato all'ergastolo è in stato d'interdizione legale. La condanna all'ergastolo importa anche la decadenza dalla potestà dei genitori. Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato d'interdizione legale; la condanna produce altresì, durante la pena, la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori, salvo che il giudice disponga altrimenti
Alla interdizione legale si applicano, per ciò che concerne la disponibilità e l'amministrazione dei beni, nonchè la rappresentanza negli atti ad esse relativi, le norme della legge civile sulla interdizione giudiziale |
Decadenza e sospensione dalla potestà genitoriale [Interdizione legale] [Il condannato all'ergastolo è in stato d'interdizione legale]. La condanna all'ergastolo importa [anche] la decadenza dalla potestà dei genitori [Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato d'interdizione legale] La condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni produce, durante la pena, la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori, salvo che il giudice disponga altrimenti" [Alla interdizione legale si applicano, per ciò che concerne la disponibilità e l'amministrazione dei beni, nonchè la rappresentanza negli atti ad esse relativi, le norme della legge civile sulla interdizione giudiziale] |
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C.P.P. |
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Art. 144 |
Incapacità e incompatibilità dell'interprete Non può prestare ufficio di interprete, a pena di nullità: a) il minorenne, l'interdetto, l'inabilitato e chi è affetto da infermità di mente |
Incapacità e incompatibilità dell'interprete Non può prestare ufficio di interprete, a pena di nullità: a) il minorenne, [l'interdetto, l'inabilitato] e chi è affetto da infermità di mente. |
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Art. 166 |
Notificazioni all'imputato interdetto o infermo di mente Se l'imputato è interdetto, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il tutore; se l'imputato si trova nelle condizioni previste dall'articolo 71 comma 1, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il curatore speciale. |
Notificazioni all'imputato interdetto o infermo di mente [Se l'imputato è interdetto, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il tutore] Se l'imputato si trova nelle condizioni previste dall'articolo 71 comma 1, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il curatore speciale. |
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Art. 222 |
Incapacità e incompatibilità del perito Non può prestare ufficio di perito, a pena di nullità: a) il minorenne, l'interdetto, l'inabilitato e chi è affetto da infermità di mente |
Incapacità e incompatibilità del perito Non può prestare ufficio di perito, a pena di nullità: a) il minorenne [l'interdetto, l'inabilitato] e chi è affetto da infermità di mente. |
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Art. 571 |
Impugnazione dell' imputato L'imputato può proporre impugnazione personalmente o per mezzo di un procuratore speciale nominato anche prima della emissione del provvedimento. Il tutore per l'imputato soggetto alla tutela e il curatore speciale per l'imputato incapace di intendere o di volere, che non ha tutore, possono proporre l'impugnazione che spetta all'imputato. Può inoltre proporre impugnazione il difensore dell'imputato al momento del deposito del provvedimento ovvero il difensore nominato a tal fine. [Tuttavia, contro una sentenza contumaciale, il difensore può proporre impugnazione solo se munito di specifico mandato, rilasciato con la nomina o anche successivamente nelle forme per questa previste]. L'imputato, nei modi previsti per la rinuncia, può togliere effetto all'impugnazione proposta dal suo difensore. Per l'efficacia della dichiarazione nel caso previsto dal comma 2, è necessario il consenso del tutore o del curatore speciale |
Impugnazione dell' imputato L'imputato può proporre impugnazione personalmente o per mezzo di un procuratore speciale nominato anche prima della emissione del provvedimento. [Il tutore per l'imputato soggetto alla tutela e] Il curatore speciale per l'imputato incapace di intendere o di volere [che non ha tutore possono] può proporre l' impugnazione che spetta all'imputato. Può inoltre proporre impugnazione il difensore dell'imputato al momento del deposito del provvedimento ovvero il difensore nominato a tal fine. [Tuttavia, contro una sentenza contumaciale, il difensore può proporre impugnazione solo se munito di specifico mandato, rilasciato con la nomina o anche successivamente nelle forme per questa previste]. L'imputato, nei modi previsti per la rinuncia, può togliere effetto all'impugnazione proposta dal suo difensore. Per l'efficacia della dichiarazione nel caso previsto dal comma 2, è necessario il consenso del [tutore o] del curatore speciale |
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L. n. 194/1978 Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza |
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Art. 13 |
Se la donna è interdetta per infermità di mente, la richiesta di cui agli artt. 4 e 6 può essere presentata, oltre che da lei personalmente, anche dal tutore o dal marito non tutore, che non sia legalmente separato.
Nel caso di richiesta presentata dall’interdetta o dal marito, deve essere sentito il parere del tutore. La richiesta presentata dal tutore o dal marito deve essere confermata dalla donna.
Il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, trasmette al giudice tutelare, entro il termine di sette giorni dalla presentazione della richiesta, una relazione contenente ragguagli sulla domanda e sulla sua provenienza, sull’atteggiamento comunque assunto dalla donna e sulla gravità e specie dell’infermità mentale di essa nonché il parere del tutore, se espresso. |
Se la donna si trova nelle condizioni legittimanti il ricorso previsto dall’art. 404 c.c. per l’istituzione dell’ amministrazione di sostegno, la richiesta di cui agli artt. 4 e 6 può essere presentata, oltre che da lei personalmente, anche [dal tutore o] dal marito [non tutore] che non sia legalmente separato. Se la donna è beneficiaria di amministrazione di sostegno, la richiesta di cui agli artt. 4 e 6 può essere presentata, oltre che da lei personalmente, anche dall’ amministratore di sostegno, a ciò autorizzato dal giudice tutelare. Nel caso in cui la richiesta sia presentata personalmente dalla donna beneficiaria di amministrazione di sostegno, [Nel caso di richiesta presentata dall’interdetta o dal marito], deve essere sentito il parere dell’ amministratore di sostegno [del tutore]. La richiesta presentata dall’amministratore di sostegno [dal tutore] o dal marito deve essere confermata dalla donna. Il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, trasmette al giudice tutelare, entro il termine di sette giorni dalla presentazione della richiesta, una relazione contenente ragguagli sulla domanda e sulla sua provenienza, sull’atteggiamento comunque assunto dalla donna e sulle sue condizioni fisio-psichiche [e sulla gravità e specie dell’infermità mentale di essa nonché il parere del tutore, se espresso]. |
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Art. 19, V comma |
Quando l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalità previste dagli artt. 12 e 13, chi la cagiona è punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla metà. La donna non è punibile. |
Quando l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o incapace di intendere e di volere, [o interdetta] fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalità previste dagli artt. 12 e 13, chi la cagiona è punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla metà. La donna non è punibile. |
Nota: Le disposizioni contenute negli artt. 87, 88 e 89 dell’ articolato non sono riportate nelle tavole sinottiche poiché costituenti norme di chiusura e transitorie.
La bozza si compone di complessivi 106articoli
3. Appendice – quadro europeo
Il quadro europeo presenta, anche a prima lettura, situazioni giuridiche in cui, nei Paesi ove questa non sia già stata abrogata, è pressoché onnipresente la sensazione di profonda inadeguatezza e vetustà dell’istituto dell’interdizione. Ci si muove, dunque, per dare sempre più spazio all’amministrazione di sostegno, ritenuta lo strumento più adeguato per la tutela dei soggetti deboli in quanto più flessibile e rispettosa delle esigenze dei coinvolti.
In particolare:
Austria - Nel 1984, con legge, nasce l’istituto del "Sachwalterschaft" (KLEMENT, Sintesi del sistema austriaco dell'amministrazione di sostegno, "Sachwalterschaft", in AA.VV., La riforma dell’interdizione e dell’inabilitazione, Atti del convegno di studi su "Capacità ed autonomia delle persone", Roma, 20 giugno 2002, a cura di S. Patti, Milano, 2002, p. 79 ss.)
Definito da molti l’equivalente austriaco – in quanto la struttura è davvero molto simile – della (successiva) tedesca Betreuung, la Sachwalterschaft ha sostituito gli abrogati istituiti dell’interdizione e dell’inabilitazione. Anche in Austria, la competenza è della corte nel cui distretto risiede il soggetto bisognoso di sostegno. Il Sachwalter - i cui compiti sono individuati di volta in volta dal Giudice competente, tenuto conto del tipo di deficit gravante sul soggetto e delle sue concrete necessità - può essere nominato tra: persone indicate dal soggetto che si trova in difficoltà a scelta tra parenti, amici e persone dallo stesso ritenute degne di fiducia. Esiste, dal 1984 un’Associazione – istituita dal Ministero della Giustizia - che si occupa di ‘fornire’ un Sachwalter alle persone che non abbiano provveduto a nominarne una; anche avvocati e notai possono essere nominati quali figure di supporto, qualora siano molto rilevanti e numerose le vertenze legali concernenti il soggetto bisognoso.
Francia - La materia è regolata dalla loi n° 68-5 du 3 janvier 1968, che ha previsto tre istituti: la tutelle, la curatelle, e la sauvegarde de justice. Nell’idea del legislatore c’era la previsione di modulare ogni istituto in modo di permettere al giudice di conciliare la protezione della persona e del suo patrimonio con il massimo rispetto della libertà individuale. Secondo la maggior parte degli operatori tale istituto è ormai inadeguato, specie in quanto: l’esiguo numero dei giudici tutelari impedisce un adeguato ed efficace trattamento dei casi; i giudici, dietro presentazione di un semplice certificato medico, accordano una libertà quasi totale al tutore o al curatore; manca il controllo del giudice tutelare sulla gestione dei beni della persona protetta; si assiste ad un incremento demografico dovuto al costante invecchiamento della popolazione ed aumentano altresì i fenomeni sociologici del precariato e dell’emarginazione. Proprio per questo, il Cons. econ. et soc., il 26 settembre 2006, rel. Boutaric si è espresso nei termini di ritenere urgente una riforma finalizzata a trattare distintamente i casi riconducibili al genere «majeurs vulnérables», assegnati cosi’ alle giurisdizioni tutelari, dai casi sociali di «personnes en difficulté» lasciati invece ai singoli « departements». Il 29 novembre scorso è stata presentata al Consiglio di Ministri di Francia l’importante progetto di riforma delle c.d. «tutelles». Il Progetto sarà presentato all’Assemblée nationale per una prima lettura per poi passare al Sénat indicativamente nel mese di febbraio.
Germania - La "Betreuung" (§§ 1896 - 1908 k BGB; per una normativa di riferimento cfr. Vormundschaft: § 1773 - § 1895 Bürgerliches Gesetzbuch; Rechtliche Betreuung: § 1896 - § 1908 k Bürgerliches Gesetzbuch ;Pflegschaft: § 1909 - § 1921 Bürgerliches Gesetzbuch) è stata introdotta nel 1991: definito poc’anzi il gemello del modello austriaco, anche l’istituto tedesco permette la nomina di un assistente senza necessità di previa incapacitazione, pur se si tratti di una deficienza fisica, ma è necessario che si abbia la sollecitazione dell’infermo, se maggiore d’età (BGB. § 1896.1.3. Per la normativa tedesca si veda VON SACHSEN GESSAPHE, La legge tedesca sull'assistenza giuridica e la programmata riforma italiana in materia di interdizione e di inabilitazione, in AA.VV., La riforma dell’interdizione e dell’inabilitazione, cit. , p. 65 ss.).
Per gli adulti, che non possono regolare completamente o autonomamente i loro affari, a causa di una malattia psicologica o un handicap fisico, unito a quello mentale - o mentale da solo - il reparto di cura può chiedere che venga nominato un responsabile legale presso la corte di distretto (Bielefeld). La nomina del responsabile avviene a richiesta degli interessati o su suggerimento di un terzo.
Con un handicap fisico la richiesta di supporto può essere inoltrata soltanto da parte dell’interessato. L'ordine avviene allora soltanto se l'assistenza necessaria non può essere fornita in altro modo, come per esempio il supporto di parenti, conoscenti, amici o dei servizi ambulatori.
Contro la volontà del soggetto, nessun supporto può essere fornito. L'ordine giudiziario di un Betreuer o di una persona responsabile non significa Entrechtung , cioè non vuol dire rendere incapace il soggetto. La capacità legale rimane. Un supporto è deciso in linea di principio soltanto per le mansioni che il soggetto non può svolgere in modo autonomo ed è visto come strumento necessario per situazione attuale/immediata nella vita della persona interessata. Il supporto si conclude con la morte del soggetto interessato o se il motivo per il supporto non è fondato. Un esame per l'abolizione o l'estensione del supporto avviene, al più tardi, dopo sette anni.
Lussemburgo - Anche qui, come in Francia, vengono utilizzati i tre strumenti di tutelle, curatelle, e sauvegarde de justice (Per una normativa di riferimento, Des majeurs sous la sauvegarde de justice: Art. 491 – 491-6 Code Civil ; Des majeurs en tutelle: Art. 492 – 507 Code Civil ; Des majeurs en curatelle: Art. 508 – 514 Code Civil) - misura ritenuta ormai poco adeguata e per la quale si prevede una riforma a breve.
Olanda - Un sistema di protezione per persone minori d’età ("voogdij") ed uno per maggiorenni ("curatele"). (Per la normativa di riferimento, vedasi: Voogdij (Vormundschaft über Minderjährige): Buch 1:280 - 377h niederländisches Bürgerliches Gesetzbuch"
Curatele -Vormundschaft über Volljährige, z.B. über Menschen, die an einer seelischen Störung leiden und die nicht selbständig ihren Interessen/Geschäften nachgehen können: Buch 1:378 - 391 - niederländisches, Bürgerliches Gesetzbuch" Onderbewindstelling: Buch 1:431 etc. niederländisches Bürgerliches Gesetzbuch"; "Vormundschaft".Spagna - Riforma del 1983 - ‘84, nasce la "Incapacitation". L’istituto, nato a seguito della riforma legislativa del 24 ottobre 1984, si formò sulla necessità imposta dall’art. 199 del CC spagnolo per tutelare gli interessi costituzionali che entravano in gioco (supponendo l’incapacitation la restrizione o la privazione dei diritti e delle libertà costituzionalmente riconosciuti, non poteva nascere da una pronuncia medica cui non fosse unita una sentenza giudiziale). Con la legge 41 del 18 novembre 2003 si è fatto un ulteriore passo avanti, in quanto è stato introdotto un nuovo paragrafo all’art. 239 del Código civil. La norma permette l’ assunzione della tutela legale e automatica delle agenzie e delle fondazioni pubblica di protezione delle persone incapacitate, senza necessità dell’intervento giudiziale (così come occorreva per la protezione dei minori d’età ex artt. 172 -173 del Código Civil).
"Se hace por cuanto nuestro sistema legal de incapacitación, nacido de la reforma de 24 de Octubre de 1983, se formaba sobre la necesidad impuesta por el Art. 199 del Cc: "Nadie puede ser declarado incapaz sino por sentencia judicial en virtud de las causas establecidas en la Ley". Y dicha norma, entendían que tenía un reflejo constitucional, por cuanto la incapacitación suponía la restricción o privación de derechos y libertades constitucionalmente reconocidas, por lo que no podía surgir de una declaración médica sino del Juez, mediante la resolución típica del procedimento contencioso, la sentencia (En contra, en su día al momento de la reforma, Por todo ello, no hay posibilidad de tutela legal si no hay previa incapacitación judicial, en cuyo procedimiento puede haber o no la constitución de la tutela ordinaria". Così DIEZ PICAZO, L. (1984): "Las líneas de inspiración de la reforma del Código civil en materia de tutela", Documentación Jurídica, gennaio-marzo 1984, n. 41, p. 6 ss."
Svizzera - Sistema che ha accettato la "tutela pubblica" come regola generale – ovvero, la legge possiede un’autorità tutelare in senso stretto - oltre all’autorità di vigilanza (Così GARCIA CANTERO, G. (2004), La tutela en Suiza, en González Porras, J.M.- Méndez González, F.P.: Libro Homenaje al Profesor Manuel Albaladejo García, Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de Espala-Servicio de Publicaciones. Universidad de Murcia).
Chi vuol aderire al progetto (come singolo o come ente, associazione, ordine, fondazione, gruppo, ect.), chi vuole fornire pareri e suggerimenti, è invitato a scrivere a
ammsost@personaedanno.itParte c – ADESIONI
universita’/diritto
Alagna Sergio, Messina - Alessi Rosalba, Palermo - Auletta Tommaso, Catania - Autorino Gabriella, Salerno - Barba Angelo, Siena - Barberis Mauro, Genova – Bellelli Alessandra, Perugia – Benacchio Gian Antonio, Trento - Berti Carlo, Bologna, - Bianca Massimo, Roma Sapienza – Bianca Mirzia, Roma Sapienza - Bonilini Giovanni, Parma - Breccia Umberto, Pisa - Bucelli Andrea, Firenze - Busnelli Francesco, Pisa - Bussani Mauro, Trieste – Carpino Brunetto, Roma - Cendon Paolo, Trieste – Checchini Aldo, Padova – Cherubini Maria Carla, Pisa - Chiarloni Sergio, Torino – Collura Giorgio, Firenze - Costantino Giorgio, Roma Sapienza – De Giorgi Maria Vita, Ferrara – Delle Monache Stefano, Udine - De Matteis Raffaella, Genova - De Nova Giorgio, Milano Statale – Ferrando Gilda, Genova - Franzoni Massimo, Bologna – Furgiuele Giovanni, Firenze - Gambaro Antonio, Milano Statale – Gambino Alberto, Napoli Parthenope - Gatt Lucilla, Napoli - Graziadei Michele, Torino - Iudica Gianni, Bocconi Milano - Lanzillo Raffaella, Milano - Leccese Eva, Chieti - Lenti Leonardo, Torino – Lisella Gaspare, Benevento - Marella Maria Rosaria, Perugia – Mattei Ugo, Torino - Mazzarese Silvio, Trapani - Mazzoni Cosimo, Siena - Monateri Pier Giuseppe, Torino - Nivarra Luca, Palermo – Parente Ferdinando, Bari - Patti Salvatore, Roma Sapienza – Perlingieri Pietro, Benevento - Pescara Renato, Padova – Pisciotta Giuseppina, Palermo - Ponzanelli Giulio, Brescia - Proto Pisani Andrea, Firenze - Rescigno Pietro, Roma Sapienza - Rodotà Stefano, Roma Sapienza – Roppo Enzo, Genova - Ruscello Francesco, Verona - Sacco Rodolfo, Torino - Santoro Laura, Palermo - Savorani Giovanna, Genova - Schlesinger Piero, Milano Cattolica - Sesta Michele, Bologna - Stanzione Pasquale, Salerno - Taruffo Michele, Pavia - Torino Raffaele, Roma 3 - Venchiarutti Angelo, Trieste - Venuti Maria Carmela, Palermo - Vettori Giuseppe, Firenze - Visintini Giovanna, Genova - Vullo Enzo, Parma - Zambrano Virginia, Salerno - Zaccaria Alessio, Verona - Zatti Paolo, Padova
magistratura
Battarino Giuseppe, Varese – Campanile Pietro, Bologna - Cascone Ciro, Milano - Chindemi Domenico, Milano - Costanzo Antonio, Bologna - D'Elia Annarita, Milano - Demarchi Paolo Giovanni, Mondovì – De Pauli Arrigo, Trieste - Di Giulio Rosalba, Corte dei Conti, Venezia. - Di Marzio Mauro, Roma - Dogliotti Massimo, Cassazione – Ferri Lorenzo, Sulmona –
Fontanella Maria Jole, Milano - Giusti Giancarlo, Reggio Calabria - Latti Giorgio, Cagliari - Leanza Piero, Gorizia – Lucarelli Umberto, Torre Annunziata - Masoni Roberto, Modena - Mazza Galanti Francesco, Genova - Paganelli Maurizio, Palmi - Pazè PierCarlo, magistrato a riposo, Pinerolo – Pisotti Giangiacomo, Cagliari - Ravera Enrico, Genova - Serrao Eugenia, Roma - Sorgi Carlo, Venezia – Stanzani Guido, Modena - Trentanovi Sergio, Venezianotariato
Amato Luciano, Milano - Bassi Ernesto Quinto, Cagliari – Calò Emanuele, Roma - Cenni Maria Luisa, Bologna - Cotto Giuseppe, Asti - Marmocchi Enrico, Bologna - Mascheroni Lorenzo, Monza - Milone Leonardo, Roma - Muritano Daniele, Empoli - Priore Concetta, La Spezia – Sertori Fabrizio, Bologna - Spano Biagio Franco, Bari
avvocatura
Azzurro Roberto, Torre Annunziata - Baldassari Augusto, Forlì - Belletti Caterina, Monfalcone - Bilotta Francesco, Udine - Bordon Raniero, Vicenza – Bulgarelli Andrea, Modena - Buzzanca Adriano, Bari - Cantone Angela, Napoli - Castelletti Giuliana, Verona – Cattaneo Simone, Milano - Chirivì Alessandro, Savona - Clemente Agostino, Roma – Conzutti Mirijam, Trieste – Crisafi Marina, Reggio Calabria - D’Angelo Barbara, Bologna - De Bernardinis Susanna, Roma - De Marco Stefano, Genova - Di Ronza Nicola, Napoli - Falaguerra Donatella Milano - Feresin Elena, Gorizia - Ferrari Fabio, Napoli - Formichi Remy de Turicque Francesca, Firenze - Fumarola Carlo, Lecce - Giovannini Yano, Cesena - Grassi Aldo, Rimini - Grasselli Giorgio, Padova – Lattarulo Alina, Bari - Matera Pierluigi, Salerno - Mazzola Marcello, Milano - Mazzon Riccardo, S.Donà di Piave - Melica Massimo, Bari – Michelis Alberto, Imperia - Mottola Maria Rita, Vercelli - Negro Antonello, Genova - Palisi Massimo, Vicenza - Pasquinelli Enrico, Modena - Piacentini Gianfranco - Arzignano (VI) - Polidori Marco Terni - Renzoni Massimo, Osimo - Roma Umberto, Conegliano - Rossi Giorgio, Bergamo - Rossi Rita, Bologna – Sansonetti Alberto, Lecce - Sassano Francesca, Potenza - Sella Mauro, Torino - Simeone Giuseppe, Taranto - Spedicato Lino, Lecce - Tornesello Giulia, Lecce - Trunfio Eugenia, Reggio Calabria – Vaglio Fernanda, Lecce - Valerio Alessandro Roma - Valle Chiara, Trieste - Verde Pina, Napoli - Viola Luigi, Lecce - Vitulo Francesca, Bologna - Zanasi Maria Francesca, Milano
psichiatria, medicina legale, psicologia, neurologia
Aguglia Eugenio, Trieste - Asquini Mauro, ASS5 Bassa Friulana FVG - Baldi Carlotta, Sorrento - Barni Mauro, Siena - Bellodi Laura, Milano - Bianchi Angelo, Arezzo - Brandi Gemma, Firenze – Carpiniello Bernardo, Cagliari - Casacchia Massimo, L’Aquila - Cuomo Nicola, Bologna - Defanti Carlo Alberto, Bergamo - Dei Nobili Donata Monte Sant'angelo (FG) - Dell’Acqua Peppe, Trieste – Della Maggiora Franco, Lucca - Francesconi Paola, Bologna - Furlan Pier Maria, Torino - Galeazzi Gian Maria, Modena - Iannucci Mario, Firenze - Maddalena Guida, Roma - Minervini Carlo, Roma – Mori Maurizio, Cremona - Munizza Carmine, Torino - Muscettola Giovanni, Napoli - Norcio Bruno, Trieste - Pancheri Paolo, Roma - Notarangelo Matteo, Monte Sant'angelo (FG) - Pezzano Roberto, Catania - Ramelli Emilio, Ferrara - Rossi Alessandro, L’Aquila - Rotelli Franco, Trieste - Sartori Giuseppe, Padova - Scapicchio Pier Luigi, Chieti - Sciaudone Giuseppe, Napoli - Toresini Lorenzo, Merano – Volterra Vittorio, Bologna – Zito Maria Vittoria, Caltanissetta
Asquini Mauro, ASS5 Bassa Friulana FVG
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redazione
Bono Marco, Trieste – Cecchini Giorgia, Urbino - Cendon Veronica, Trieste – Certosa Loredana, Roma - Coccia Amelia, Perugia – Fiandra Valerio, Trieste - Fracasssi Elvia, Trieste - Infantino Daniela, Trieste – Iorio Giovanni, Milano - Kobau Olivia - Locci Raffaella, Trieste – Mascia Alberto, Roma - Morello Lorenza, Torino - Orrù Arianna, Ravenna - Porcelluzzi Giorgio - Salito Gelsomina, Salerno - Vadalà Velia, Messina –Zanuzzi Annachiara, Padova