Associazione Tutori Volontari
Corso
di formazione 2007 – martedì 6 marzo 2007
Vincenzo Bozza (presidente
Utim)
LE ESIGENZE ESSENZIALI DELLE
PERSONE CON HANDICAP E CON LIMITATA AUTONOMIA
Le esigenze delle
persone con handicap, come è facilmente intuibile, sono diverse a seconda
dell’età e/o del tipo di handicap.
Oggi mi riferirò alle persone maggiorenni, persone quindi
che hanno finito il loro percorso scolastico e per le quali, alla fine di quel
ciclo, è accertato che non vi sono nemmeno residue possibilità di inserimento lavorativo.
La famiglia che pure, fino a quel momento, ha lottato per
verificare ogni sia pur minimo spiraglio di progettualità per il proprio
congiunto, comincia infine a pensare ad una diversa impostazione delle
prospettive di vita propria e del proprio congiunto.
Analogamente, anche quando una famiglia si trova ad
affrontare problematiche relative all’insorgere della malattia di Alzheimer o
altre patologie che rendono un proprio congiunto malato, spesso non
autosufficiente e non di rado non in
grado di intendere e di volere, le prospettive di vita dell’intera famiglia
vanno riviste.
Non pretendo, ovviamente, di essere esaustivo nell’indicare
le esigenze delle persone con handicap ma alcune di quelle che metterò in
risalto sono sicuramente necessarie alla totalità delle persone di cui parlo.
Prima di passare però a vedere quali sono, è necessario
distinguere tra queste esigenze.
Vi sono esigenze di tipo sanitario garantite
dalla legge e quindi esigibili.
Altre, che le leggi quadro hanno sì definite
come necessarie e prioritarie ma per le quali non esiste un esigibilità
soggettiva. Quelle medesime esigenze che secondo noi sono indispensabili
per vivere ed avremmo dunque voluto che
trovassero risposta già a partire dalle norme legislative prevedendone l'istituzione
obbligatoria, seppure attraverso un meccanismo di graduale di attuazione.
Per meglio chiarire tra bisogni sanitari ed assistenziali
farò un semplice esempio.
È evidente a tutti che una persona malata di Alzheimer o di
demenza senile, oppure una persona affetta da diverse patologie come spesso
avviene nelle persone anziane, ha bisogno innanzitutto di cure sanitarie.
Altrettanto scontato dovrebbe essere che una persona con
handicap grave è una persona che certamente ha poca o nulla autonomia ma non si
può parlare di persona malata se non quando anch’essa ha un raffreddore o
un’appendicite o cos’altro può capitare
a qualsiasi persona “normale”.
La persona con handicap dunque, in quanto tale, ha spesso
bisogno di ausili e supporti
tecnici per essere aiutata a
superare o quantomeno ridurre le sue disabilità, ma soprattutto quando è grave
ha anche bisogno di vivere in un ambiente nel quale i suoi bisogni vengano
compresi e soddisfatti.
Un ambiente non totalizzante, dove quella persona non sia solo
un numero ma, appunto, una persona con desideri, simpatie e antipatie, dolcezze
e arrabbiature proprio come tutte le persone.
La migliore struttura che oggi conosciamo rispondente a tali
requisiti è la famiglia.
Famiglia che, investita da un evento che ha provocato
l’impatto con l’handicap, come può essere stata una nascita, ma anche magari un
incidente automobilistico, si trovano ad affrontare difficoltà che sembrano
insormontabili e provocano reazioni talora difficili da comprendere da chi non
ha vissuto l’evento.
Famiglie nelle quali spesso uno dei suoi congiunti, quasi
sempre la madre, deve rinunciare al lavoro per dedicare la maggior parte del
suo tempo alla persona in stato di bisogno.
È opportuno in proposito non dimenticare che nessuna legge
obbliga le famiglie a tenere in casa il congiunto maggiorenne handicappato.
Si
potrebbe anzi dire che queste persone non sono solo figlie della famiglia ma
della società.
Ma quasi sempre la famiglia sceglie di tenersela in casa.
Certamente non rinnegherò qui quell’obbligo morale che deriva dall’amore per il
proprio congiunto e che ognuno sente, a
volte lacerante, soprattutto di fronte a difficoltà oggettive che
fanno a volte sentire inadeguati, ma non è di questo che voglio parlare,
anche se a volte affrontare il problema anche dal punto di vista etico non
guasterebbe.
La
scelta che ha fatto la famiglia ha però bisogno di sostegno. Ha bisogno di
supporti che aiutino a rifare quella scelta tutti i giorni, perché proprio di
questo si tratta, e che col passare degli anni è sempre più difficile e
faticoso portarla avanti.
In
questa ottica è dunque necessario che venga riconosciuto che la famiglia svolge
una prima importante funzione:
il
volontariato intrafamiliare.
Riconoscere
questa funzione vuol dire riconoscere che la famiglia, con il suo operato,
ritarda enormemente la presa in carico della persona handicappata in situazione
di gravità da parte dei comuni, con gli
evidenti enormi risparmi che ne derivano alla comunità tutta.
Naturalmente
da questo riconoscimento ne dovrebbe derivare anche la conseguente presa d'atto
circa gli oneri aggiuntivi di cui le famiglie si devono caricare per provvedere
alle esigenze del loro familiare in difficoltà e dunque sarebbe opportuno che
venisse riconosciuta, dalle amministrazioni, per queste spese, una cifra forfetaria almeno pari all'indennità di accompagnamento.
Il
riconoscimento del volontariato intrafamiliare naturalmente non è assolutamente
in contrapposizione alla necessità di istituire i servizi più volte elencati
nelle leggi quadro che si occupano dei temi che sto trattando: legge 104/1992 e
legge 328/2000 citate.
Fra
questi vado ad elencare quelli che sono proprio il minimo necessario da cui
iniziare:
a)
servizi
che aiutino la famiglia per almeno quaranta ore settimanali istituendo centri diurni. Ricordiamo che le restanti 128 ore della settimana, per tutte le
settimane dell'anno, sono a carico della famiglia.
Scopo dell'istituzione dei
centri diurni è la creazione di alternative al ricovero in istituto in modo da
consentire la permanenza dei soggetti nel vivo del contesto sociale e
possibilmente in famiglia.
Anche il risparmio economico (che vedremo più
avanti) che tale scelta, alternativa al ricovero in istituto, comporta per le
finanze degli enti responsabili, è da tenere in considerazione;
b)
soggiorni
estivi di
almeno 14 giorni
nel caso di soggetti non inseriti in alcuna struttura o frequentanti servizi
diurni aperti tutto l'anno; nel caso invece di servizi diurni per i quali sono previsti periodi di chiusura,
per tutto il tempo della chiusura.
Il soggiorno estivo è una necessità
inderogabile sia per dare modo al soggetto handicappato di vivere un periodo di
stacco, come ognuno di noi pretende di fare per se, sia per dare ai congiunti
una boccata di ossigeno. Ci sono famiglie che non sanno neppure più
organizzarsi una giornata di tempo libero tanto sono schiave della loro
condizione;
c)
prevedere
e realizzare l'istituzione di Comunità alloggio, o case famiglia, di 8-10 posti
al massimo, dove inserire
queste persone quando i congiunti non sono più in grado di tenerli presso di
se, oppure ritengono di non volervi più provvedere.
Per comunità alloggio
intendiamo strutture residenziali distribuite in un ambito territoriale di
circa 30.000 abitanti che permetta alla famiglia ed alla rete parentale/ amicale
che è stata costruita nel tempo di non perdere il contatto con la persona
ricoverata e mantenga quindi un minimo di rapporti.
Ci opponiamo invece anche con durezza a quei luoghi più o
meno ben denominati e strutturati che assommano al loro interno numeri e
situazioni che finiscono inevitabilmente per assumere una fisionomia
segregante. Parlo qui anche delle Raf (Residenze assistenziali flessibili) dove
trovano assistenza fino a 20 persone e che in alcuni casi si trovano affiancati
ad altri nuclei da 20 persone, nello stesso stabile, una accanto all'altra, con
spazi in comune.
Di fatto questo è il ritorno alle mega-strutture in cui
tutto è compreso. L'esperienza ha già dimostrato in passato che creare spazi
propri e protetti determina quasi sempre dinamiche di esclusione lontani dalle
responsabilità e dal coinvolgimento dei cittadini. E non vale il discorso che
per i più gravi in queste strutture ci sarebbe più assistenza.
Finché ci sarà un posto "per gravi" ci saranno sempre persone tanto in difficoltà da
essere considerate da qualcuno così
gravi per essere rinchiuse in un istituto, piccolo o grande che
sia.
Voglio citare in proposito le parole di una madre
intervenuta ad un convegno tenutosi a Trento il 31 gennaio del 1998 nel quale
si parlava di questi temi:
"Mi
piacerebbe immaginarla
(la figlia) in un gruppo
famiglia, mentre continua a frequentare il centro diurno e quelle attività di
tempo libero che oggi la coinvolgono tanto e che le permettono di vivere con la
gente. Mi dispiacerebbe molto invece vederla privata di tutte le sue sicurezze:
la casa, il centro diurno, la città, le persone che gravitano intorno alla sua
giornata".
Torno ancora sul concetto di volontariato intra-familiare”
perché il suo riconoscimento è un aiuto concreto che favorisce la permanenza
a casa delle persone in difficoltà ed allontana nel tempo il ricovero
residenziale.
Questo tipo di volontariato che vede protagonista la
famiglia è dunque anche conveniente per gli enti tenuti al ricovero
residenziale. Ci si aspetterebbe perciò che amministratori accorti
intervenissero, avendone tutto l'interesse, per promuoverlo e sostenerlo, ma purtroppo così non è.
Anche per questo ritengo opportuno sottolineare nuovamente che la famiglia o il singolo congiunto della persona priva di autonomia non ha nessun obbligo di legge ad occuparsi di essa.
Può sembrare una affermazione forte, ma è così. Nessuna legge obbliga i parenti ad occuparsi dei loro
congiunti non autosufficienti.
È invece tuttora vigente il regio decreto n. 773 del
18/06/1931, che individua nel Comune il soggetto obbligato con queste parole:
"Le
persone riconosciute dall'autorità di pubblica sicurezza inabili a qualsiasi
lavoro proficuo e che non abbiano mezzi di assistenza né parenti tenuti per
legge agli alimenti ed in condizioni di poterli prestare, sono proposte (…) per
il ricovero in un istituto di assistenza e beneficenza del luogo o di altro
comune(…)".
Come avrete ben inteso si tratta di leggi vecchie, ma non
per questo da non utilizzare, visto peraltro che sono tuttora vigenti.
Ricordo inoltre che l'art. 38 della Costituzione, primo
comma sancisce che al "cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari
per vivere" ed al quale
andrebbe garantito il "diritto al mantenimento e all'assistenza sociale".
Faccio presente che, nonostante la chiarezza della
sopra citata norma costituzionale le leggi 104/1992 "Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate" e 328/2000
contengono affermazioni di principio molto positive che però non si
concretizzano in disposizioni esigibili negli articoli successivi a quelli
declamatori. Infatti è ormai noto a tutti che la legge 104/1992 annovera ben
22 "possono"
e pochi
"devono".
Anche la legge 328/2000 che ha per titolo "Legge
quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali" non contiene diritti
soggettivi esigibili per le persone in stato di bisogno.
È ben vero che l'art.2
al primo comma dice che
"hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei
servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini
italiani…" ma già il
terzo comma del medesimo articolo recita: "i soggetti …con incapacità totale
o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e
psichico…accedono
prioritariamente
ai
servizi ed alle prestazioni erogati dal sistema…".
Ma è noto che priorità non significa diritto esigibile.
Per finire su questa legge, sulla quale non voglio
soffermarmi più di tanto, dirò solo più che l'art.22, quello che elenca quei
servizi che vengono definiti
prioritari
ed
essenziali , mai obbligatori, al comma 2 precisa che le prestazioni
elencate
"costituiscono
il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e
servizi …
nei limiti
delle risorse del fondo nazionale … tenuto conto
delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla spesa sociale".
In verità nella nostra Regione la situazione è migliorata
con la Legge Regionale n. 1 dell'8 gennaio 2004 che, con l'articolo 22, comma 1
“... identifica nel bisogno il criterio di accesso al
sistema integrato di interventi e servizi sociali e riconosce a ciascun
cittadino il diritto di esigere, secondo le modalità previste dall'ente gestore
istituzionale, le prestazioni essenziali...”.
Inoltre l'articolo 35, comma 2 della medesima legge regionale 1/2004 precisa che:
“i
comuni, quali titolari delle funzioni amministrative relative alla
realizzazione delle attività e degli interventi sociali, garantiscono risorse
finanziarie che, affiancandosi alle risorse messe a disposizione dalla Stato,
dalla Regione e dagli utenti, assicurino il raggiungimento dei livelli adeguati
di assistenza ai bisogni espressi dal proprio territorio...”.
Anche qui però, come è evidente dalle parole citate dalla
legge, perché il diritto conclamato dalla pur avanzata legge regionale,
rispetto alle leggi nazionali, sia esigibile, è necessario che si compia un
ulteriore atto da assumersi con una delibera comunale o dei consorzi di comuni
che recepisca quanto indicato dalla Regione e preveda le modalità con le quali
il cittadino possa finalmente vedersi riconosciuto il diritto agli interventi
programmati[1].
Ma anche in mancanza di delibere che recepiscano quanto
stabilito dalla Regione resta ineludibile l’obbligo dei Comuni, ex Regio
Decreto n. 773/1931, a provvedere in caso di persone “inabili a
qualsiasi lavoro proficuo … e che non possono procacciarsi il modo di
sussistenza”[2].
Voglio infine soffermarmi, come ultimo argomento, su un
aspetto che a Torino è praticamente sconosciuto alle famiglie, ma che come
associazione abbiamo già dovuto rintuzzare in più occasioni e sul quale non
bisognerà mai abbassare la guardia. Si tratta delle richieste di partecipazione
alle spese rivolte alle famiglie delle persone con handicap che fruiscono dei
centri diurni.
A Torino siamo in una situazione abbastanza buona e,
soprattutto grazie al lavoro ed alle iniziative dell'Utim e del Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i
movimenti di base), i centri diurni non costano assolutamente nulla all’utente
o alla famiglia, ma fuori della realtà torinese la situazione è
drammatica. Primo perché le strutture
sono insufficienti quando non del tutto inesistenti, secondo perché là dove
esistono spesso le famiglie sono obbligate al pagamento di rette anche
piuttosto esose. Quando dico obbligate voglio dire in realtà ricattate.
La mancanza di leggi che obblighino veramente i Comuni ad
istituire servizi di aiuto alle famiglie fa si che essendo questi discrezionali,
spesso insufficienti e talora addirittura inesistenti, il ricatto è: se non paghi non ti garantisco
l'inserimento e/o la frequenza.
A fronte dei bisogni a cui ho accennato in molti casi,
purtroppo, anche grazie all'ignavia degli amministratori oltre che dalla
mancanza di precisi obblighi legislativi, sono i parenti, riuniti o meno in
associazione, che si adoperano per trovare i finanziamenti, pubblici o privati
che siano, non ultimo quello di chiedere soldi alle famiglie, sufficienti per
aprire strutture assistenziali. Naturalmente poi, visti gli alti costi di
gestione di queste strutture devono continuare a lavorare per procurarsi il
denaro necessario soprattutto rivolgendosi a quegli enti pubblici che
dovrebbero in prima persona fornire i servizi essenziali e necessari e che
invece, così, si limitano così ad elargire contributi ed a raccogliere
consenso.
In questo modo però si deresponsabilizzano gli Enti locali,
che, come detto sopra sono gli unici tenuti a occuparsi dell’assistenza alle
persone non in grado di provvedere a se stesse.
Il risultato è che queste persone invece di battersi per
ottenere i servizi necessari, e per tutti, finiscono con lo sprecare le loro
energie nella gestione quotidiana di un pezzetto di assistenza.
E allora che fare?
Io penso che ancora oggi, forse più che nel passato, le
famiglie debbano prendere in mano la loro vita, debbano organizzarsi e
associarsi in gruppi che pratichino la tutela e la rivendicazione dei diritti.
Diritti tesi a garantire oggi una vita più dignitosa ai
propri congiunti ma chissà, forse, anche la propria domani.
Le famiglie devono pretendere l’aiuto necessario per
continuare a svolgere quel ruolo che ho chiamato “volontariato intra-familiare”
che, voglio ribadirlo ancora una volta, sgrava di costi e di investimenti la
comunità, ma soprattutto dà una vita di relazione più ricca e più meritevole di
essere vissuta anche a persone che, da sole, non sarebbero in grado di
provvedervi.
Vincenzo Bozza
[1] Confrontare la delibera del CISAP
(Consorzio intercomunale per i servizi alla persona) dei comuni di Collegno e
Grugliasco (TO) del 22 febbraio 2006 pubblicata anche su Prospettive
Assistenziali n. 153 gennaio-marzo 2006
[2] Confrontare l'articolo di M.
Dogliotti “I minori, i soggetti con handicap, gloi anziani in difficoltà,
... hanno ancora diritto ad essere assistiti dai Comuni” in Prospettive Assistenziali n. 135 luglio-settembre
2001