LA LEGGE REGIONALE CONTRO L'ELETTROCHOC

Atto di grande civiltà è, a nostro parere, la legge varata dalla Regione Piemonte sulla terapia
elettroconvulsivante (elettrochoc). Con questa legge ne è limitato fortemente l'utilizzo.
 

Evidenziamo in particolare dagli artt.3 e 4:

- la terapia elettroconvulsivante (T.E.C.) puo' essere praticata solo quando il paziente esprime,
ripetuto per ogni applicazione, un consenso scritto, libero, consapevole, attuale e manifesto.
- la T.E.C. è vietata sui bambini e gli anziani.

- sono vietati gli interventi di psico-chirurgia.

Sarebbe stato opportuno, comunque, introdurre anche le sanzioni in caso di violazione delle norme.
Chiediamo a tutti la vigilanza affinché le disposizioni regionali siano assolutamente rispettate.

 

REGIONE PIEMONTE

Legge regionale 3 giugno 2002, n. 14.
Regolamentazione sull'applicazione della terapia elettroconvulsivante,
la lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili interventi di psicochirurgia.
(B.U. 6 giugno 2002, n. 23)

Art. 1. (Finalita')

1. La Regione Piemonte, ai sensi degli articoli 2, 4 e 6 dello Statuto, persegue la finalita' di:
a) indirizzare e guidare lo sviluppo sociale del Piemonte verso obbiettivi di progresso civile e democratico;
b) organizzare gli strumenti piu' efficaci per un preciso intervento a tutela della salute dei cittadini.
 

Art. 2. (Partecipazione e adesione a principi)

1. La Regione Piemonte, per le finalita' di cui all'articolo 1, aderisce ai deliberati delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e alle disposizioni della Repubblica italiana in materia di diritti umani.


Art. 3.
(Consenso informato)

1. Nella Regione Piemonte la terapia elettroconvulsivante (T.E.C.) puo' essere praticata solo quando il paziente esprime un consenso libero, consapevole, attuale e manifesto.
A tal fine occorre che lo psichiatra interessato fornisca, sia oralmente che in forma scritta, oltre che ai vantaggi attesi, esaurienti informazioni in ordine agli effetti collaterali eventuali, ai possibili trattamenti alternativi ed alle modalita' di somministrazione.
L'assenso del paziente deve essere scritto ed allegato alla cartella clinica e va ripetuto ad ogni applicazione.
2. Nei casi in cui esista una limitazione della capacita' del paziente nel comprendere l'informazione e nell'esprimere il consenso, si applica la vigente normativa civilistica in tema di capacita' di agire delle persone.


Art. 4.
(Limiti di utilizzo)

1. E' fatto divieto di utilizzare in tutte le strutture regionali la T.E.C. sui bambini e gli anziani.
Per le donne in gravidanza viene posto il medesimo divieto a meno che l'applicazione della T.E.C. venga espressamente richiesta dalla paziente e autorizzata anche dal coniuge e dai familiari diretti della paziente, secondo le modalita' espresse dall'articolo 3.
Viene fatto divieto di utilizzare in tutte le strutture regionali la lobotomia prefrontale e trasorbitale, ed altri simili interventi di psicochirurgia.
 

Art. 5. (Deontologia medica)

1. E' eliminato ogni riferimento che possa contemplare una responsabilita' professionale del medico che decida di non ricorrere alla T.E.C., alla lobotomia prefrontale e transorbitale e ad altri simili interventi di psicochirurgia, salvo rispondere dei propri atti nei termini previsti dalla normativa sulla responsabilita' professionale.


Art. 6.
(Monitoraggio, sorveglianza e valutazione)

1. Tutte le T.E.C. sono corredate da dati analitici che permettano di avviare rigorosi studi clinici.
I pazienti vengono sottoposti a verifiche e controlli sanitari generali periodici per un lungo periodo di tempo successivo allo shock.
A tal fine l'Assessorato regionale alla sanita' mettera' in atto procedure di valutazione e revisione periodica delle applicazioni della T.E.C. su scala regionale attraverso una Commissione composta da professionisti esterni e rappresentanti locali, professionalmente qualificati, delle associazioni di settore.