LA LEGGE REGIONALE CONTRO L'ELETTROCHOC
Atto
di grande civiltà è, a nostro parere, la legge varata dalla Regione Piemonte
sulla terapia
elettroconvulsivante (elettrochoc). Con questa legge ne è limitato fortemente l'utilizzo.
Evidenziamo in particolare dagli artt.3 e 4:
-
la terapia elettroconvulsivante (T.E.C.) puo' essere praticata solo quando il paziente
esprime,
ripetuto per ogni applicazione, un consenso scritto, libero, consapevole, attuale e manifesto.
- la T.E.C. è vietata sui bambini e gli anziani.
- sono vietati gli interventi di psico-chirurgia.
Sarebbe stato opportuno, comunque, introdurre anche
le sanzioni in caso di violazione delle norme.
Chiediamo a tutti la vigilanza affinché le
disposizioni regionali siano assolutamente rispettate.
REGIONE PIEMONTE
Legge regionale 3 giugno 2002, n. 14.
Art.
1. (Finalita') 1. La Regione Piemonte, ai sensi degli
articoli 2, 4 e 6 dello Statuto, persegue la finalita' di: 1. La Regione Piemonte, per le finalita' di cui
all'articolo 1, aderisce ai deliberati delle Nazioni Unite, del Consiglio
d'Europa e alle disposizioni della Repubblica italiana in materia di diritti
umani.
1. Nella Regione Piemonte la terapia
elettroconvulsivante (T.E.C.) puo' essere praticata solo quando il paziente
esprime un consenso libero, consapevole, attuale e manifesto.
Regolamentazione
sull'applicazione della terapia elettroconvulsivante,
la lobotomia
prefrontale e transorbitale ed altri simili interventi di psicochirurgia.
(B.U. 6 giugno
2002, n. 23)
a) indirizzare e
guidare lo sviluppo sociale del Piemonte verso obbiettivi di progresso civile e
democratico;
b) organizzare gli strumenti piu' efficaci per un preciso
intervento a tutela della salute dei cittadini.
Art. 3. (Consenso
informato)
A tal fine
occorre che lo psichiatra interessato fornisca, sia oralmente che in forma
scritta, oltre che ai vantaggi attesi, esaurienti informazioni in ordine agli
effetti collaterali eventuali, ai possibili trattamenti alternativi ed alle
modalita' di somministrazione.
L'assenso del paziente deve essere scritto ed
allegato alla cartella clinica e va ripetuto ad ogni applicazione.
2. Nei
casi in cui esista una limitazione della capacita' del paziente nel comprendere
l'informazione e nell'esprimere il consenso, si applica la vigente normativa
civilistica in tema di capacita' di agire delle persone.
1. E' fatto divieto di utilizzare in tutte le
strutture regionali la T.E.C. sui bambini e gli anziani.
Art. 4. (Limiti di
utilizzo)
Per le donne in
gravidanza viene posto il medesimo divieto a meno che l'applicazione della
T.E.C. venga espressamente richiesta dalla paziente e autorizzata anche dal
coniuge e dai familiari diretti della paziente, secondo le modalita' espresse
dall'articolo 3.
Viene fatto divieto di utilizzare in tutte le strutture
regionali la lobotomia prefrontale e trasorbitale, ed altri simili interventi di
psicochirurgia.
Art. 5. (Deontologia
medica) 1. E' eliminato ogni riferimento che possa contemplare
una responsabilita' professionale del medico che decida di non ricorrere alla
T.E.C., alla lobotomia prefrontale e transorbitale e ad altri simili interventi
di psicochirurgia, salvo rispondere dei propri atti nei termini previsti dalla
normativa sulla responsabilita' professionale.
1. Tutte le T.E.C. sono corredate da dati analitici che
permettano di avviare rigorosi studi clinici.
Art. 6. (Monitoraggio,
sorveglianza e valutazione)
I pazienti vengono sottoposti
a verifiche e controlli sanitari generali periodici per un lungo periodo di
tempo successivo allo shock.
A tal fine l'Assessorato regionale alla sanita'
mettera' in atto procedure di valutazione e revisione periodica delle
applicazioni della T.E.C. su scala regionale attraverso una Commissione composta
da professionisti esterni e rappresentanti locali, professionalmente
qualificati, delle associazioni di settore.