Aggiornamento del 2 febbraio 2003
AGGIORNAMENTO CONTINUO IN MERITO AL RICORSO AL TAR
AVVERSO
AL
Dpcm
29.11.2001 SUI LEA
LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA
Con decisione n.6252/2002, il
Tar del Lazio
aveva respinto il primo ricorso (n° 3254/2002) contro il Dpcm 29/11/2001.
Questa prima istanza di annullamento del decreto amministrativo
sui Lea, è stata avanzata da una struttura accreditata con il Ssn. della
Regione Puglia, (studio fisiokinesiterapico), sostenendo principalmente la tesi
secondo la quale lo Stato non può fissare dei Livelli essenziali di assistenza,
bensì questo compito spetterebbe alle Regioni considerando il nuovo assetto
dato dal titolo V della Costituzione (in particolare
art. 117 comma 3).Questa tesi è stata rigettata in toto dal Tar
del Lazio con la decisione 6252/2002 riportata sopra.
Poi. però il Consiglio di Stato ha deciso di
accogliere il ricorso presentato dalla struttura fisioterapica barese di cui
sopra (ordinanza n. 4485/2002) sospendendo il Dpcm sui Lea con efficacia
limitata ai servizi erogati dal centro di Bari. Con la stessa ordinanza il
Consiglio di Stato ha sospeso anche la sentenza di primo grado del Tar del Lazio
di cui sopra. In sostanza per i Giudici amministrativi ci sono i presupposti per
impugnare i Lea.
Ora, con la
finanziaria 2003
all'art. 54 è stato
confermato il DPCM
sui LEA del 29.11.2001, ma questa volta purtroppo con forza di legge.
E' stato inoltre indicato
lo strumento
del DPCM
per modificare e stabilire nuovi LEA.
Questo articolo di legge
PROBABILMENTE AVRA' UNA pesante conseguenza per le fasce
più deboli.
L'articolo 54 della Finanziaria 2003, in particolare il punto 2, con forza di legge conferma in sostanza, per quello
che ci riguarda, la validità (e le percentuali) dell'allegato 1C del dpcm
29.11.2001.
Confermando la contribuzione al pagamento delle prestazioni sanitarie rivolte a patologie croniche, in pratica con la Finanziaria 2003, si mette una pietra tombale anche sulla gratuità del sistema sanitario nazionale. Ovvero, la sanità (quella di serie A) si prende interamente carico solamente della fase intensiva delle patologie, quelle che hanno durata breve, oppure di alcune patologie croniche di una certa rilevanza medica. Il resto (la sanità di serie B) è a carico degli Utenti o dei Comuni.
Quanto sopra è tanto più confermato dal fatto che per la ripartizione alle Regioni del Fondo nazionale sanitario del 2003 (circa 70 miliardi di Euro secondo quanto riportato su LA STAMPA del 1 febbraio 2003) il criterio è mutato facendo incidere meno il peso della popolazione anziana a vantaggio del generale numero di residenti.
OCCORRE PERO' EVIDENZIARE CHE LO STESSO ARTICOLO 54 CONFERMA CHE LE PRESTAZIONI RICONDUCIBILI AI SUDDETTI LIVELLI DI ASSISTENZA SONO GARANTITE DAL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE. QUINDI ALCUNE CATEGORIE DI POPOLAZIONE DOVREBBERO PAGARSI LE PRESTAZIONI SANITARIE (SE NON POSSONO DEVE INTERVENIRE IL COMUNE E NON I PARENTI) CIONONOSTANTE, SECONDO lA DISPOSIZIONE APPENA CITATA (CHE RICONFERMA, IN SOSTANZA, CHE RIABILITAZIONE E LUNGODEGENZA SONO PROPRIE DEL SSN), DOVREBBERO NON ESISTERE LE ATTUALI LISTE DI ATTESA PER IL RICOVERO IN RSA...
L'ART. 54 APPARE COSI' ASSAI APPROSSIMATO. ma CON CIO', SE L'INTENTO DEL LEGISLATORE E' SEMPLICEMENTE QUELLO DI FARE UNA SANATORIA DEL DPCM 29.11.2001, NULLA di buono LASCIA SPERARE...
Occorre adesso focalizzare l'intervento nuovamente a livello regionale affinche' nella legge di recepimento vengano garantiti i servizi a capo della sanita' e sia prevista una omogenea ed accessibile retta alberghiera per le rsa ribadendo le disposizioni del d.lvo 130/2000 e dell'art. 24 della legge 328/2000 (rette a carico del solo assistito)
Sugli altri ricorsi al Tar che molto
probabilmente,
con questa nuova disposizione sono compromessi, ricordiamo come diversi siano stati gli enti pubblici (Comuni e Consorzi)
che hanno formalmente presentato ricorso al Tar avverso il decreto sui Lea, e in particolare
per l'annullamento dell'Allegato 1C intitolato "Area integrazione
socio-sanitaria" (l'impostazione di questi ricorsi
è sostanzialmente differente da quella di cui sopra, in un primo tempo respinta).
Ricordiamo di seguito gli Enti pubblici ricorrenti (che ringraziamo):
Comune di Nichelino (To)
Comune di Collegno (To)
Comune di Grugliasco (To)
Comune Orbassano (To)
Comune di Rivoli (To)
Inoltre si sono uniti a ricorsi già presentati,
in "adjuvandum":
Comune di Torino
Comune di Mantova
Comune di Beinasco (To)
C.I.S.S.A. di Alpignano (To)
Ricordiamo, inoltre, in proposito la petizione (35000 firme raccolte) a cura del Comitato promotore.