Marzo 2007
La Corte Costituzionale, con una importante ordinanza, ha chiaramente evidenziato una differenza sostanziale tra l'ufficio di protezione della tutela e quello dell'amministrazione di sostegno.
In sostanza, sostiene la Corte Costituzionale, l'amministratore di sostegno - a differenza del tutore nei confronti dell'interdetto - non rappresenta ovvero non si sostituisce mai completamente al beneficiario, dato che l'amministrato mantiene sempre - seppur a volte in maniera limitata – una capacità di agire, tanto che deve tempestivamente essere informato dall’amministratore circa gli atti da compiere.
ORDINANZA N. 4 ANNO 2007
Camera di Consiglio del 25/10/2006 Decisione del 08/01/2007
Deposito del 19/01/2007 Pubblicazione in G. U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
-
Franco BILE Presidente
-
Giovanni Maria FLICK Giudice
-
Francesco AMIRANTE "
-
Ugo DE SIERVO "
-
Romano VACCARELLA "
-
Paolo MADDALENA "
-
Alfio FINOCCHIARO "
-
Franco GALLO "
-
Luigi MAZZELLA "
-
Gaetano SILVESTRI "
-
Sabino CASSESE "
-
Maria Rita SAULLE "
-
Giuseppe TESAURO "
-
Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 407 e 410 del codice civile, promosso con ordinanza del 3 gennaio 2006 dal giudice tutelare del Tribunale di Venezia - sezione distaccata di Chioggia,
sul ricorso proposto da F.M. ed
altri, iscritta al n. 143 del registro ordinanze 2006
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie
speciale, dell'anno 2006.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nella camera di consiglio del 25 ottobre 2006 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.
Ritenuto che, nel
corso del procedimento civile promosso da F.M.,
F.S., F.M. e F.P. – i quali, con ricorso del 3 marzo 2005,
avevano chiesto la nomina di un amministratore di sostegno a favore del
fratello F.M., deducendo le sue precarie condizioni
di salute, tali da precludergli la possibilità di curare i propri interessi – il
giudice tutelare del Tribunale di Venezia - sezione distaccata di Chioggia, con ordinanza del 3 gennaio 2006, ha sollevato,
in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale degli artt. 407
e 410 del codice civile, nel testo introdotto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6
(Introduzione nel libro I, titolo XII, del codice
civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e
modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice
civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di
attuazione, di coordinamento e finali), nella parte in cui non subordinano al
consenso dell'interessato l'attivazione della predetta misura ed il compimento
dei singoli atti gestionali, o comunque non attribuiscono efficacia
paralizzante al suo dissenso in ordine a tale attivazione e al compimento di
tali atti;
che
il giudice rimettente premette che, dalla disposta perizia medico-legale,
è emerso che il beneficiario aveva subìto un profondo danno cerebrale a causa
della rottura di un'arteria temporale, con conseguente formazione di un vasto
ematoma, cerebrale che aveva causato gravissimi deficit motori nonché a carico
del linguaggio, con perdita temporanea della capacità di parlare e scrivere, ma
con una residua capacità cognitiva, tale da potersi desumere la possibilità per
lo stesso di comprendere il significato di alcuni messaggi ed informazioni,
anche di ordine economico, e di comunicare, sia pure in modo non verbale, con
le persone a lui più vicine, e che la medesima perizia non ha escluso la
possibilità di miglioramenti futuri per effetto di interventi riabilitativi;
che
– aggiunge il rimettente – l'esame dell'interessato, pur mostrando la ridotta
capacità di F.M. di esprimere un eventuale consenso o dissenso rispetto ad atti
giuridici da compiere nel suo interesse da parte di un amministratore di
sostegno, ha peraltro manifestato una consistente vivacità reattiva dello
stesso alle sollecitazioni e domande del giudice stesso con riguardo alle sue
attuali condizioni, al livello di solidarietà, materiale e non, di cui poteva
godere da parte della moglie, dei figli e dei fratelli, e, soprattutto, ha
fatto emergere la contrarietà del medesimo alla nomina di un soggetto che lo
rappresentasse ufficialmente nei rapporti con l'ambiente sociale, ed il suo
desiderio che fosse sua moglie, con lui convivente nella casa di proprietà comune
e già delegata alla riscossione della
pensione del coniuge, a continuare ad occuparsi di lui;
che
– premette ancora il rimettente – i fratelli di F.M.,
sentiti in separata sede, si sono detti contrari alla nomina della moglie quale
amministratore di sostegno, in considerazione del carattere e dello stile di
vita della stessa, e paventano la possibilità che il loro congiunto si
trasferisca con la famiglia in Thailandia, terra di
origine della donna;
che,
ciò premesso, il giudice a quo osserva che le infermità o menomazioni, fisiche
o psichiche, che incidono sulla possibilità della persona di curare
autonomamente i propri interessi, deprimendo, talora fino ad escluderla del
tutto, la propria capacità di intendere o di volere, possono richiedere un
intervento protettivo di natura anche limitativa, sinanco
ablatoria, della capacità di agire;
che,
in tali ipotesi, il giudice è chiamato a decidere quale misura, tra tutela,
curatela o amministrazione di sostegno, sia più idonea alle esigenze di
protezione del soggetto in difficoltà e di cura ed amministrazione dei suoi
interessi;
che, nell'operare tale scelta, il giudice deve attenersi al principio generale secondo il quale in nessun caso all'amministratore di sostegno possono essere affidati integralmente i poteri tipici del tutore (di rappresentanza legale dell'interdetto) o quelli tipici del curatore (di assistenza, in funzione integratrice della volontà dell'inabilitato),
con la conseguenza che,
ove la gravità del quadro clinico incidente sulla capacità di intendere e di volere del
soggetto suggerisca di conferire ad un amministratore di nomina pubblica un potere di rappresentanza o di assistenza generalizzato, esteso,
cioè, a tutti gli atti di straordinaria amministrazione, tale amministratore deve assumere la veste di tutore o di curatore, e non già
quella di amministratore di sostegno, figura meno invasiva, che si attaglia alla diversa ipotesi in cui il soggetto conservi un consistente
grado di autonomia psichica nella cura dei propri interessi, tale da consentirgli in ogni caso di percepire l'eventuale pregiudizio che si
annidi negli atti compiuti per suo conto;
che,
in tali ipotesi, non dovrebbe potersi imporre la misura dell'amministrazione di
sostegno in presenza di un dissenso dell'interessato, in quanto essa ne
conculcherebbe la libertà e l'autodeterminazione;
che,
eccettuate le ipotesi in cui le funzioni psichiche del soggetto siano
effettivamente compromesse in misura rilevante, sì da escludere la capacità di
intendere e di volere il legislatore non può sostituire arbitrariamente le
proprie valutazioni e scelte sulla cura degli interessi delle persone a quelle
operate dagli stessi interessati sulla base della propria personale ed
insindacabile scala di valori senza violare la dignità della persona e la
relativa sfera di libertà giuridica riconosciuta e tutelata dagli artt. 2 e 3 della Costituzione, non
potendo il sacrificio di tale libertà essere legittimato semplicemente dal
rischio di un «pessimo uso» della stessa;
che,
se è pur vero, conclude il rimettente, che, alla stregua della normativa
censurata, il giudice deve tener conto delle richieste dell'interessato, tale
doverosa considerazione riguarda, peraltro, il solo caso in cui dette richieste
siano compatibili con l'interesse del beneficiario, quale ritenuto dal giudice,
e tale compatibilità costituisce altresì il criterio guida al quale deve
attenersi il giudice tutelare nel risolvere ogni contrasto tra l'amministratore
di sostegno ed il beneficiario medesimo, in ordine ad un singolo atto
gestionale da compiere;
che
in tal modo, ad avviso del giudice a quo, si trasformerebbe il nuovo strumento
di protezione dei soggetti in difficoltà in una sorta di interdizione
camuffata, nella quale la volontà della persona verrebbe annullata senza una
ragionevole giustificazione e senza le relative garanzie e cautele (patrocinio
obbligatorio, presenza obbligatoria del pubblico ministero, audizione
dell'interessato, decisione collegiale);
che
nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso
per la inammissibilità e, comunque, per la manifesta infondatezza della
questione.
Considerato
che il Giudice tutelare del Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Chioggia, dubita della legittimità costituzionale degli artt. 407 e 410 del codice civile, nel testo
introdotto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro I, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo
all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388,
414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione
e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e
finali), nella parte in cui non subordinano al consenso dell'interessato
l'attivazione della misura dell'amministrazione di sostegno ed il compimento
dei singoli atti gestionali, o comunque non attribuiscono efficacia
paralizzante al suo dissenso in ordine a tale attivazione e al compimento di
tali atti, per violazione degli artt. 2 e 3 della
Costituzione;
che,
secondo il rimettente, le norme censurate si porrebbero in contrasto con gli
evocati parametri perché violerebbero la dignità della persona e la relativa
sfera di libertà giuridica, e trasformerebbero il nuovo strumento di protezione
dei soggetti in difficoltà in una sorta di interdizione camuffata, nella quale
la volontà della persona viene annullata senza una ragionevole giustificazione
e senza le relative garanzie e cautele;
che
il giudice tutelare – secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v. da
ultimo, sentenza n. 440 del 2005) – è legittimato a sollevare questioni di
legittimità costituzionale;
che
l'art. 407 del codice civile, nel disciplinare il procedimento per
l'istituzione dell'amministrazione di sostegno, prevede espressamente che il
giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si
riferisce e deve tenere conto «compatibilmente con gli interessi e le esigenze
di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa» (comma 2);
che
tale dato normativo, contrariamente all'assunto del rimettente, non esclude, ma
anzi chiaramente attribuisce al giudice, anche il potere di non procedere alla
nomina dell'amministratore di sostegno in presenza del dissenso
dell'interessato, ove l'autorità giudiziaria, nell'ambito della discrezionalità
riconosciutale dalla norma censurata, ritenga detto dissenso – nel contesto
della fattispecie sottoposta al suo giudizio – giustificato e prevalente su
ogni altra diversa considerazione, senza che la sottoposizione del rilievo del
dissenso alla condizione della sua compatibilità con gli interessi e con le
esigenze di protezione della persona integri violazione dei parametri
costituzionali denunciati (artt. 2 e 3 della
Costituzione), i quali, invece, sono in questo modo
realizzati;
che,
alla stregua delle suesposte argomentazioni, la questione deve essere
dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11
marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 407 e 410 del codice civile, nel testo introdotto
dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro I,
titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione
di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429
del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative
norme di attuazione, di coordinamento e finali), sollevata, in riferimento agli
artt. 2 e 3 della Costituzione, dal
Giudice tutelare presso il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Chioggia, con l'ordinanza in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
l'8 gennaio 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 gennaio 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA