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CODICE CIVILE (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262)
Libro Primo
Delle persone e della famiglia
(...)
Titolo X
Della tutela e dell'emancipazione
Capo I
Della tutela dei minori
Art. 343.
Apertura della tutela.
Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la
potestà dei genitori (1), si apre la tutela presso il tribunale del circondario
dove è la sede principale degli affari e interessi del minore.
Se il tutore è domiciliato o trasferisce il domicilio in altro circondario, la
tutela può essere ivi trasferita con decreto del tribunale.
(1) L’originaria espressione “patria potestà” è stata sostituita dall’art. 146
L. 24 novembre 1981, n. 689. In conseguenza, ogni riferimento in norme di legge
alla” patria potestà” va corretto, anche per mancato adattamento delle
disposizioni o sviste del legislatore.
Sezione I
Del giudice tutelare
Art. 344.
Funzioni del giudice tutelare.
Presso ogni tribunale il giudice tutelare soprintende alle tutele e alle
curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge.
Il giudice tutelare può chiedere l'assistenza degli organi della pubblica
amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni.
Sezione II
Del tutore e del protutore
Art. 345.
Denunzie al giudice tutelare.
L'ufficiale di stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di una persona
la quale ha lasciato figli in età minore ovvero la dichiarazione di nascita di
un figlio di genitori ignoti, e il notaio, che procede alla pubblicazione di un
testamento contenente la designazione di un tutore o di un protutore, devono
darne notizia al giudice tutelare entro dieci giorni.
Il cancelliere, entro quindici giorni dalla pubblicazione o dal deposito in
cancelleria, deve dare notizia al giudice tutelare delle decisioni dalle quali
derivi la apertura di una tutela.
I parenti entro il terzo grado devono denunziare al giudice tutelare il fatto da
cui deriva l'apertura della tutela entro dieci giorni da quello in cui ne hanno
avuto notizia. La denunzia deve essere fatta anche dalla persona designata quale
tutore o protutore entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia della
designazione.
Art. 346.
Nomina del tutore e del protutore.
Il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva l'apertura
della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore.
Art. 347.
Tutela di più fratelli.
È nominato un solo tutore a più fratelli e sorelle, salvo che particolari
circostanze consiglino la nomina di più tutori. Se vi è conflitto di interessi
tra minori soggetti alla stessa tutela, il giudice tutelare nomina ai minori un
curatore speciale.
Art. 348.
Scelta del tutore.
Il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha
esercitato per ultimo la patria potestà (1). La designazione può essere fatta
per testamento, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
Se manca la designazione ovvero se gravi motivi si oppongono alla nomina della
persona designata, la scelta del tutore avviene preferibilmente tra gli
ascendenti o tra gli altri prossimi parenti o affini del minore, i quali in
quanto sia opportuno, devono essere sentiti.
Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, deve anche sentire il
minore che abbia raggiunto l'età di anni sedici.
In ogni caso la scelta deve cadere su persona idonea all'ufficio, di
ineccepibile condotta, la quale dia affidamento di educare e istruire il minore
conformemente a quanto è prescritto nell'articolo 147.[...] (2)
(1) L’originaria espressione “patria potestà” è stata sostituita dall’art. 146
L. 24 novembre 1981, n. 689. In conseguenza, ogni riferimento in norme di legge
alla” patria potestà” va corretto, anche per mancato adattamento delle
disposizioni o sviste del legislatore.
(2) Comma abrogato dal D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 287.
Art. 349.
Giuramento del tutore.
Il tutore, prima di assumere l'ufficio, presta davanti al giudice tutelare
giuramento di esercitarlo con fedeltà e diligenza.
Art. 350.
Incapacità all'ufficio tutelare.
Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare
dall'ufficio:
1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;
2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del
genitore il quale per ultimo ha esercitato la patria potestà;
3) coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o
il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale
può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio
di lui;
4) coloro che sono incorsi nella perdita della patria potestà o nella decadenza
da essa, o sono stati rimossi da altra tutela;
5) il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti.
Art. 351.
Dispensa dall'ufficio tutelare.
Sono dispensati dall'ufficio di tutore:
[1) I principi della Famiglia reale, salve le disposizioni che regolano la
tutela dei principi della stessa Famiglia;] (1)
2) il Presidente del Consiglio dei ministri; (2)
3) i membri del Sacro collegio;
4) i Presidenti delle assemblee legislative;
5) i ministri segretari di Stato.
Le persone indicate nei numeri 2,3,4, e 5 possono far noto al giudice tutelare
che non intendono valersi della dispensa.
(1) Numero da ritenersi abrogato a seguito dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
(2) Testo così modificato a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione
Italiana.
Art. 352.
Dispensa su domanda.
Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda dall'assumere o dal
continuare l'esercizio della tutela:
1) i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell'articolo precedente;
2) gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d'anime;
[3) le donne;] (1)
4) i militari in attività di servizio;
5) chi ha compiuto gli anni sessantacinque;
6) chi ha più di tre figli minori;
7) chi esercita altra tutela;
8) chi è impedito di esercitare la tutela da infermità permanente;
9) chi ha missione dal Governo fuori della Repubblica (2) o risiede per ragioni
di pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale dove è costituita
la tutela.
(1) Numero abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151
(2) Testo così modificato a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione
Italiana.
Art. 353.
Domanda di dispensa.
La domanda di dispensa per le cause indicate nell'articolo precedente deve
essere presentata al giudice tutelare prima della prestazione del giuramento,
salvo che la causa di dispensa sia sopravvenuta.
Il tutore è tenuto ad assumere e a mantenere l'ufficio fino a quando la tutela
non sia stata conferita ad altra persona.
Art. 354.
Tutela affidata a enti di assistenza.
La tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti
conosciuti o capaci di esercitare l'ufficio di tutore, può essere deferita dal
giudice tutelare ad un ente di assistenza nel comune dove ha domicilio il minore
o allo ospizio in cui questi è ricoverato. L'amministrazione dell'ente o
dell'ospizio delega uno dei propri membri a esercitare la funzione di tutela.
È tuttavia in facoltà del giudice tutelare di nominare un tutore al minore
quando la natura o l'entità dei beni o altre circostanze lo richiedono.
Art. 355.
Protutore.
Sono applicabili al protutore le disposizioni stabilite per il tutore in questa
sezione.
Non si nomina il protutore nei casi contemplati nel primo comma dell'articolo
354.
Art. 356.
Donazione o disposizione testamentaria a favore del minore.
Chi fa una donazione o dispone un testamento a favore di un minore, anche se
questi è soggetto alla patria potestà, può nominargli un curatore speciale per
l'amministrazione dei beni donati o lasciati.
Se il donante o il testatore non ha disposto altrimenti, il curatore speciale
deve osservare le forme stabilite dagli articoli 374 e 375 per il compimento di
atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.
Si applica in ogni caso al curatore speciale l'articolo 384.
Sezione III
Dell'esercizio della tutela
Art. 357.
Funzioni del tutore.
Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti
civili e ne amministra i beni.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. I, sentenza 16 ottobre 2007, n. 21748.
Art. 358.
Doveri del minore.
Il minore deve rispetto e obbedienza al tutore. Egli non può abbandonare la casa
o l'istituto al quale è stato destinato, senza il permesso del tutore.
Qualora se ne allontani senza permesso, il tutore ha diritto di richiamarvelo,
ricorrendo, se è necessario, al giudice tutelare.
Art. 359. (1)
[Cattiva condotta del minore.
Il tutore che non riesce a frenare la cattiva condotta del minore, salva
l'applicazione delle norme contenute nelle leggi speciali, ne riferisce al
presidente del tribunale. Questi sentito il minore e, potendo, il protutore e
qualche prossimo parente o affine e assunte informazioni può ordinare il
collocamento del minore in un istituto di correzione.
Contro il decreto del presidente del tribunale è ammesso ricorso al presidente
della corte di appello, che provvede sentito il pubblico ministero.]
(1) Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 360.
Funzioni del protutore.
Il protutore rappresenta il minore nei casi in cui l'interesse di questo è in
opposizione con l'interesse del tutore.
Se anche il protutore si trova in opposizione d'interessi col minore, il giudice
tutelare nomina un curatore speciale.
Il protutore è tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso in cui
il tutore è venuto a mancare o ha abbandonato l'ufficio. Frattanto egli ha cura
della persona del minore, lo rappresenta e può fare tutti gli atti conservativi
e gli atti urgenti di amministrazione.
Art. 361.
Provvedimenti urgenti.
Prima che il tutore o il protutore abbia assunto le proprie funzioni, spetta al
giudice tutelare di dare, sia d'ufficio sia su richiesta del pubblico ministero,
di un parente o di un affine del minore, i provvedimenti urgenti che possono
occorrere per la cura del minore o per conservare e amministrare il patrimonio.
Il giudice può procedere occorrendo, alla apposizione dei sigilli, nonostante
qualsiasi dispensa.
Art. 362.
Inventario.
Il tutore, nei dieci giorni successivi a quello in cui ha avuto legalmente
notizia della sua nomina, deve procedere all'inventario dei beni del minore,
nonostante qualsiasi dispensa.
L'inventario deve essere compiuto nel termine di trenta giorni, salva al giudice
tutelare la facoltà di prorogare il termine se le circostanze lo esigono.
Art. 363.
Formazione dell'inventario.
L'inventario si fa col ministero del cancelliere del tribunale o di un notaio a
ciò delegato dal giudice tutelare, con l'intervento del protutore e, se è
possibile, anche del minore che abbia compiuto gli anni sedici, e con
l'assistenza di due testimoni scelti preferibilmente fra i parenti o gli amici
della famiglia.
Il giudice può consentire che l'inventario sia fatto senza ministero di
cancelliere o di notaio, se il valore presumibile del patrimonio non eccede
quindicimila lire.
L'inventario è depositato presso il tribunale.
Nel verbale di deposito il tutore e il protutore ne dichiarano con giuramento la
sincerità.
Art. 364.
Contenuto dell'inventario.
Nell'inventario si indicano gli immobili, i mobili, i crediti e i debiti e si
descrivono le carte, note e scritture relative allo stato attivo e passivo del
patrimonio, osservando le formalità stabilite nel codice di procedura civile.
Art. 365.
Inventario di aziende.
Se nel patrimonio del minore esistono aziende commerciali o agricole, si procede
con le forme usate nel commercio o nell'economia agraria alla formazione
dell'inventario dell'azienda, con l'assistenza e l'intervento delle persone
indicate nell'articolo 363. Questi particolari inventari sono pure depositati
presso il tribunale e il loro riepilogo è riportato nell'inventario generale.
Art. 366.
Beni amministrati da curatore speciale.
Il tutore deve comprendere nell'inventario generale del patrimonio del minore
anche i beni, la cui amministrazione è stata deferita a un curatore speciale. Se
questi ha formato un inventario particolare di tali beni, deve rimetterne copia
al tutore, il quale lo unirà all'inventario generale.
Il curatore deve anche comunicare al tutore copia dei conti periodici della sua
amministrazione, salvo che il disponente l'abbia esonerato.
Art. 367.
Dichiarazione di debiti o crediti del tutore.
Il tutore, che ha debiti, crediti o altre ragioni verso il minore, deve
esattamente dichiararli prima della chiusura dell'inventario. Il cancelliere o
il notaio hanno l'obbligo di interpellarlo al riguardo.
Nel caso di inventario senza opera di cancelliere o di notaio, il tutore è
interpellato dal giudice tutelare all'atto del deposito.
In ogni caso si fa menzione dell'interpellazione e della dichiarazione del
tutore nell'inventario o nel verbale di deposito.
Art. 368.
Omissione della dichiarazione.
Se il tutore, conoscendo il suo credito o le sue ragioni, espressamente
interpellato non li ha dichiarati, decade da ogni suo diritto.
Qualora, sapendo di essere debitore, non abbia dichiarato fedelmente il proprio
debito, può essere rimosso dalla tutela.
Art. 369.
Deposito di titoli e valori.
Il tutore deve depositare il denaro, i titoli di credito al portatore e gli
oggetti preziosi esistenti nel patrimonio del minore presso un istituto di
credito designato dal giudice tutelare, salvo che questi disponga diversamente
per la loro custodia.
Non è tenuto a depositare le somme occorrenti per le spese urgenti di
mantenimento e di educazione del minore e per le spese di amministrazione.
Art. 370.
Amministrazione prima dell'inventario.
Prima che sia compiuto l'inventario, l'amministrazione del tutore deve limitarsi
agli affari che non ammettono dilazione.
Art. 371.
Provvedimenti circa l'educazione e l'amministrazione.
Compiuto l'inventario, il giudice tutelare, su proposta del tutore e sentito il
protutore, delibera:
1) sul luogo dove il minore deve essere allevato e sul suo avviamento agli studi
o all'esercizio di un'arte, mestiere o professione, sentito lo stesso minore se
ha compiuto gli anni dieci, e richiesto, quando è opportuno, l'avviso dei
parenti prossimi e del comitato di patronato dei minorenni;
2) sulla spesa annua occorrente per il mantenimento e l'istruzione del minore e
per l'amministrazione del patrimonio, fissando i modi d'impiego del reddito
eccedente;
3) sulla convenienza di continuare ovvero alienare o liquidare le aziende
commerciali, che si trovano nel patrimonio del minore, e sulle relative modalità
e cautele.
Nel caso in cui il giudice stimi evidentemente utile per il minore la
continuazione dell'esercizio dell'impresa, il tutore deve domandare
l'autorizzazione del tribunale. In pendenza della deliberazione del tribunale il
giudice tutelare può consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa.
Art. 372.
Investimento di capitali.
I capitali del minore devono, previa autorizzazione del giudice tutelare, essere
dal tutore investiti:
1) in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato;
2) nell'acquisto di beni immobili posti nella Repubblica (1);
3) in mutui garantiti da idonea ipoteca sopra i beni posti nella Repubblica (1);
o in obbligazioni emesse da pubblici istituti autorizzati a esercitare il
credito fondiario;
4) in depositi fruttiferi presso le casse postali o presso altre casse di
risparmio o monti di credito su pegno. Il giudice, sentito il tutore e il
protutore, può autorizzare il deposito presso altri istituti di credito, ovvero,
per motivi particolari, un investimento diverso da quelli sopra indicati.
(1) Testo così modificato a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione
Italiana.
Art. 373.
Titoli al portatore.
Se nel patrimonio del minore si trovano titoli al portatore, il tutore deve
farli convertire in nominativi, salvo che il giudice tutelare disponga che siano
depositati in cauta custodia.
Art. 374.
Autorizzazione del giudice tutelare.
Il tutore non può senza l'autorizzazione del giudice tutelare:
1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per la
economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
2) riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo
svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese
necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del
suo patrimonio;
3) accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi
o a condizioni;
4) fare contratti di locazione d'immobili oltre il novennio o che in ogni caso
si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;
5) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno
temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o
per ottenere provvedimenti conservativi.
Art. 375.
Autorizzazione del tribunale.
Il tutore non può senza l'autorizzazione del tribunale:
1) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile
deterioramento;
2) costituire pegni o ipoteche;
3) procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi;
4) fare compromessi e transazioni o accettare concordati.
L'autorizzazione è data su parere del giudice tutelare.
Art. 376.
Vendita di beni.
Nell'autorizzare la vendita dei beni, il tribunale determina se debba farsi
all'incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo.
Quando nel dare l'autorizzazione il tribunale non ha stabilito il modo di
erogazione o di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il giudice tutelare.
Art. 377.
Atti compiuti senza l'osservanza delle norme dei precedenti articoli.
Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono
essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi
causa.
Art. 378.
Atti vietati al tutore e al protutore.
Il tutore e il protutore non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi
acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del
minore.
Non possono prendere in locazione i beni del minore senza l'autorizzazione e le
cautele fissate dal giudice tutelare.
Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono essere annullati su
istanza delle persone indicate nell'articolo precedente, ad eccezione del tutore
e del protutore che li hanno compiuti.
Il tutore e il protutore non possono neppure diventare cessionari di alcuna
ragione o credito verso il minore.
Art. 379.
Gratuità della tutela.
L'ufficio tutelare è gratuito.
Il giudice tutelare tuttavia, considerando l'entità del patrimonio e le
difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore un'equa indennità. Può
altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore,
autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua
personale responsabilità da una o più persone stipendiate.
Art. 380.
Contabilità dell'amministrazione.
Il tutore deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne
conto ogni anno al giudice tutelare.
Il giudice può sottoporre il conto annuale all'esame del protutore e di qualche
prossimo parente o affine del minore.
Art. 381.
Cauzione.
Il giudice tutelare tenuto conto della particolare natura ed entità del
patrimonio, può imporre al tutore di prestare una cauzione, determinandone
l'ammontare e le modalità. Egli può anche liberare il tutore in tutto o in parte
dalla cauzione che avesse prestata.
Art. 382.
Responsabilità del tutore e del protutore.
Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon
padre di famiglia. Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato
violando i propri doveri.
Nella stessa responsabilità incorre il protutore per ciò che riguarda i doveri
del proprio ufficio.
Sezione IV
Della cessazione del tutore dall'ufficio
Art. 383.
Esonero dall'ufficio.
Il giudice tutelare può sempre esonerare il tutore dall'ufficio qualora
l'esercizio di esso sia al tutore soverchiamente gravoso e vi sia altra persona
atta a sostituirlo.
Art. 384.
Rimozione e sospensione del tutore.
Il giudice tutelare può rimuovere dall'ufficio il tutore che si sia reso
colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato
inetto nell'adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell'ufficio per
atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente.
Il giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato; può
tuttavia sospenderlo dall'esercizio della tutela nei casi che non ammettono
dilazioni.
Sezione V
Del rendimento del conto finale
Art. 385.
Conto finale.
Il tutore che cessa dalle funzioni deve fare subito la consegna dei beni e deve
presentare nel termine di due mesi il conto finale dell'amministrazione al
giudice tutelare. Questi può concedere una proroga.
Art. 386.
Approvazione del conto.
Il giudice tutelare invita il protutore, il minore divenuto maggiore o
emancipato, ovvero, secondo le circostanze, il nuovo rappresentante legale a
esaminare il conto e a presentare le loro osservazioni.
Se non vi sono osservazioni, il giudice che non trova nel conto irregolarità o
lacune lo approva; in caso contrario nega l'approvazione.
Qualora il conto non sia stato presentato o sia impugnata la decisione del
giudice tutelare, provvede l'autorità giudiziaria nel contraddittorio degli
interessati.
Art. 387.
Prescrizione delle azioni relative alla tutela.
Le azioni del minore contro il tutore e quelle del tutore contro il minore
relative alla tutela si prescrivono in cinque anni dal compimento della maggiore
età o dalla morte del minore. Se il tutore ha cessato dall'ufficio e ha
presentato il conto prima della maggiore età o della morte del minore, il
termine decorre dalla data del provvedimento col quale il giudice tutelare
pronunzia sul conto stesso.
Le disposizioni di quest'articolo non si applicano all'azione per il pagamento
del residuo che risulta dal conto definitivo.
Art. 388.
Divieto di convenzioni prima dell'approvazione del conto.
Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore può aver luogo
prima che sia decorso un anno dall'approvazione del conto della tutela. (1)
La convenzione può essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o
aventi causa.
(1) Comma così modificato dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6.
Art. 389.
Registro delle tutele.
Nel registro delle tutele, istituito presso ogni giudice tutelare, sono iscritti
a cura del cancelliere l'apertura e la chiusura della tutela, la nomina,
l'esonero e la rimozione del tutore o del protutore, le risultanze degli
inventari e dei rendiconti e tutti i provvedimenti che portano modificazioni
nello stato personale o patrimoniale del minore.
Dell'apertura e della chiusura della tutela il cancelliere dà comunicazione
entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per l'annotazione in margine
all'atto di nascita del minore.
Capo II
Dell'emancipazione
Art. 390.
Emancipazione di diritto.
Il minore è di diritto emancipato col matrimonio.
Art. 391. (1)
[Emancipazione con provvedimento del giudice tutelare.
Il minore che ha compiuto gli anni diciotto può essere emancipato dal giudice
tutelare su istanza del genitore esercente la patria potestà o del tutore.
L'emancipazione può essere accordata dal giudice tutelare su istanza dello
stesso minore, sentiti i genitori o il tutore. Il giudice tutelare non può
accordare la emancipazione senza il consenso del genitore esercente la patria
potestà salvo che concorrano gravissime ragioni.]
(1) Articolo abrogato dalla Legge 8 marzo 1975, n. 39.
Art. 392.
Curatore dell'emancipato.
Curatore del minore sposato con persona maggiore di età è il coniuge.
Se entrambi i coniugi sono minori di età, il giudice tutelare può nominare un
unico curatore, scelto preferibilmente fra i genitori.
Se interviene l'annullamento per una causa diversa dall'età, o lo scioglimento o
la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, il
giudice tutelare nomina curatore uno dei genitori, se idoneo all'ufficio, o, in
mancanza, altra persona. Nel caso in cui il minore contrae successivamente
matrimonio, il curatore lo assiste altresì negli atti previsti nell'articolo
165.
Art. 393.
Incapacità o rimozione del curatore.
Sono applicabili al curatore le disposizioni degli articoli 348, ultimo comma,
350 e 384.
Art. 394.
Capacità dell'emancipato.
L'emancipazione conferisce al minore la capacità di compiere gli atti che non
eccedono l'ordinaria amministrazione.
Il minore emancipato può con l'assistenza del curatore riscuotere i capitali
sotto la condizione di un idoneo impiego e può stare in giudizio sia come attore
sia come convenuto.
Per gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, oltre il consenso del
curatore, è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare. Per gli atti
indicati nell'articolo 375 l'autorizzazione, se curatore non è il genitore, deve
essere data dal tribunale su parere del giudice tutelare.
Qualora nasca conflitto di interessi fra il minore e il curatore, è nominato un
curatore speciale a norma dell'ultimo comma dell'articolo 320.
Art. 395.
Rifiuto del consenso da parte del curatore.
Nel caso in cui il curatore rifiuta il suo consenso, il minore può ricorrere al
giudice tutelare, il quale, se stima ingiustificato il rifiuto, nomina un
curatore speciale per assistere il minore nel compimento dell'atto, salva, se
occorre, l'autorizzazione del tribunale.
Art. 396.
Inosservanza delle precedenti norme.
Gli atti compiuti senza osservare le norme stabilite nell'articolo 394 possono
essere annullati su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.
Sono applicabili al curatore le disposizioni dell'articolo 378.
Art. 397.
Emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale.
Il minore emancipato può esercitare un'impresa commerciale senza l'assistenza
del curatore, se è autorizzato dal tribunale, previo parere del giudice tutelare
e sentito il curatore.
L'autorizzazione può essere revocata dal tribunale su istanza del curatore o
d'ufficio, previo, in entrambi i casi, il parere del giudice tutelare e sentito
il minore emancipato.
Il minore emancipato, che è autorizzato all'esercizio di una impresa
commerciale, può compiere da solo gli atti che eccedono l'ordinaria
amministrazione, anche se estranei all'esercizio dell'impresa.
Art. 398. (1)
[Revoca dell'emancipazione.
Quando gli atti del minore ne dimostrano l'incapacità ad amministrare,
l'emancipazione accordata per l'articolo 391 può essere revocata dal giudice
tutelare su istanza di chi richiede l'emancipazione o anche d'ufficio, sentito
il minore.
Revocata l'emancipazione, il minore rientra sotto la patria potestà o la tutela
e vi rimane sino all'età maggiore.]
(1) Articolo abrogato dalla Legge 8 marzo 1975, n. 39.
Art. 399. (1)
[Pubblicità.
I provvedimenti con i quali è concessa o revocata l'emancipazione devono essere
iscritti, a cura del cancelliere, in apposito registro e comunicati entro dieci
giorni all'ufficiale dello stato civile perché li annoti in margine all'atto di
nascita dell'emancipato.
La pubblicità dei provvedimenti relativi all'autorizzazione dell'esercizio
dell'impresa commerciale o alla revoca dell'autorizzazione è regolata dal libro
V.]
(1) Articolo abrogato dalla Legge 8 marzo 1975, n. 39.
(…)
Titolo XII
Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia
(1)
(1) Rubrica così modificata dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6.
Capo I (2)
Dell'amministrazione di sostegno
(2) Capo così premesso dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6.
Art. 404.
Amministrazione di sostegno.
La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o
psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di
provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di
sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza
o il domicilio.
_______________
Cfr. Tribunale di Bari, sentenza 5 luglio 2007 e Tribunale di Bari, decreto 3
settembre 2008.
Art. 405.
Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Durata dell'incarico e
relativa pubblicità.
Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione
della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato
immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'articolo
406.
Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo
nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal
momento in cui la maggiore età è raggiunta.
Se l'interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla
pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.
Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i
provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la
conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina
di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è
autorizzato a compiere.
Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere
l'indicazione:
1) delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di
sostegno;
2) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha
il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza
dell'amministratore di sostegno;
5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può
sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la
disponibilità;
6) della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al
giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del
beneficiario.
Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può
prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza
del termine.
Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura
ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso
dell'amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura
del cancelliere nell'apposito registro. Il decreto di apertura
dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere
comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le
annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. Se la durata
dell'incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate
alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale
di proroga.
Art. 406.
Soggetti.
Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere
proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o
inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417.
Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato
congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione
davanti al giudice competente per quest'ultima.
I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura
e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna
l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a
proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne
comunque notizia al pubblico ministero.
Art. 407.
Procedimento.
Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare le
generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si
richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il
domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli
ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.
Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si
riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener
conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della
persona, dei bisogni e delle richieste di questa.
Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i
soggetti di cui all'articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede
comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche d'ufficio, gli accertamenti di
natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.
Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio,
le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.
In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno
interviene il pubblico ministero.
Art. 408.
Scelta dell'amministratore di sostegno.
La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla
cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di
sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della
propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice
tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno
diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge
che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la
madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado
ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto
pubblico o scrittura privata autenticata.
Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le
stesse forme.
Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori
dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.
Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione
dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di
amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti
di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi
ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice
tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente
capo.
Art. 409.
Effetti dell'amministrazione di sostegno.
Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non
richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria
dell'amministratore di sostegno.
Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli
atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.
Art. 410.
Doveri dell'amministratore di sostegno.
Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto
dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.
L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario
circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il
beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di
negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste
del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui
all'articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto
motivato gli opportuni provvedimenti.
L'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei
suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è
rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o
dai discendenti.
Art. 411.
Norme applicabili all'amministrazione di sostegno.
Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti
di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare.
All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le
disposizioni degli articoli 596, 599 e 779.
Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in
favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del
beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla
funzione in quanto con lui stabilmente convivente.
Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di
sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o
decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato,
si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo
all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il
provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere
presentato anche dal beneficiario direttamente.
Art. 412.
Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione
di norme di legge o delle disposizioni del giudice.
Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni
di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri
conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza
dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei
suoi eredi ed aventi causa.
Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno,
del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti
personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di
quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno.
Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre
dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di
sostegno.
Art. 413.
Revoca dell'amministrazione di sostegno.
Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o
taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano determinati
i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la
sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice
tutelare.
L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno.
Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie
informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori.
Il giudice tutelare provvede altresì, anche d'ufficio, alla dichiarazione di
cessazione dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata
inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se
ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne
informa il pubblico ministero, affinché vi provveda. In questo caso
l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore
provvisorio ai sensi dell'articolo 419, ovvero con la dichiarazione di
interdizione o di inabilitazione.
Capo II
Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale (1)
(1) Intitolazione aggiunta dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6.
Art. 414. (2)
Persone che possono essere interdette.
Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di
abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri
interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro
adeguata protezione.
(2) Articolo così sostituito dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6.
Art. 415.
Persone che possono essere inabilitate.
Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da
far luogo all'interdizione, può essere inabilitato.
Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso
abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia
a gravi pregiudizi economici.
Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla
prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, salva
l'applicazione dell'articolo 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci
di provvedere ai propri interessi.
Art. 416.
Interdizione e inabilitazione nell'ultimo anno di minore età.
Il minore non emancipato può essere interdetto o inabilitato nell'ultimo anno
della sua minore età. L'interdizione o l'inabilitazione ha effetto dal giorno in
cui il minore raggiunge l'età maggiore.
Art. 417.
Istanza d'interdizione o di inabilitazione.
L'interdizione o l'inabilitazione possono essere promosse dalle persone indicate
negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai
parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado dal tutore o
curatore ovvero dal pubblico ministero. (1)
Se l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto la patria potestà o ha per
curatore uno dei genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non può essere
promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.
(1) Comma così modificato dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6.
Art. 418.
Poteri dell'autorità giudiziaria.
Promosso il giudizio di interdizione, può essere dichiarata anche d'ufficio
l'inabilitazione per infermità di mente.
Se nel corso del giudizio d'inabilitazione si rivela l'esistenza delle
condizioni richieste per l'interdizione, il pubblico ministero fa istanza al
tribunale di pronunziare l'interdizione, e il tribunale provvede nello stesso
giudizio, premessa l'istruttoria necessaria.
Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno
applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di
parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso
il giudice competente per l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i
provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'articolo 405. (1)
(1) Comma inserito dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6.
Art. 419.
Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori.
Non si può pronunziare l'interdizione o l'inabilitazione senza che si sia
proceduto all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando.
Il giudice può in questo esame farsi assistere da un consulente tecnico. Può
anche d'ufficio disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio,
interrogare i parenti prossimi dell'interdicendo o inabilitando e assumere le
necessarie informazioni.
Dopo l'esame, qualora sia ritenuto opportuno, può essere nominato un tutore
provvisorio all'interdicendo o un curatore provvisorio all'inabilitando.
Art. 420. (1)
[Internamento definitivo in manicomio.
La nomina del tutore provvisorio può essere altresì disposta dal tribunale con
lo stesso provvedimento col quale autorizza in via definitiva la custodia di una
persona inferma di mente in un manicomio o in un altro istituto di cura o in una
casa privata. In tal caso, se l'istanza d'interdizione non è stata proposta
dalle altre persone indicate nell'articolo 417, è proposta dal pubblico
ministero.]
(1) Articolo abrogato dalla Legge 13 maggio 1978, n. 180.
Art. 421.
Decorrenza degli effetti dell'interdizione e dell'inabilitazione.
L'interdizione e l'inabilitazione producono i loro effetti dal giorno della
pubblicazione della sentenza, salvo il caso previsto dall'articolo 416.
Art. 422.
Cessazione del tutore e del curatore provvisorio.
Nella sentenza che rigetta l'istanza d'interdizione o d'inabilitazione, può
disporsi che il tutore o il curatore provvisorio rimanga in ufficio fino a che
la sentenza non sia passata in giudicato.
Art. 423.
Pubblicità.
Il decreto di nomina del tutore o del curatore provvisorio e la sentenza
d'interdizione o d'inabilitazione devono essere immediatamente annotati a cura
del cancelliere nell'apposito registro e comunicati entro dieci giorni
all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di
nascita.
Art. 424.
Tutela dell'interdetto e curatela dell'inabilitato.
Le disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei minori
emancipati si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e alla
curatela degli inabilitati.
Le stesse disposizioni si applicano rispettivamente anche nei casi di nomina del
tutore provvisorio dell'interdicendo e del curatore provvisorio
dell'inabilitando a norma dell'articolo 419. Per l'interdicendo non si nomina il
protutore provvisorio.
Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il
giudice tutelare individua di preferenza la persona più idonea all'incarico tra
i soggetti, e con i criteri, indicati nell'articolo 408. (1)
(1) Comma così sostituito dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6.
Art. 425.
Esercizio dell'impresa commerciale da parte dell'inabilitato.
L'inabilitato può continuare l'esercizio dell'impresa commerciale soltanto se
autorizzato dal tribunale su parere del giudice tutelare. L'autorizzazione può
essere subordinata alla nomina di un institore.
Art. 426.
Durata dell'ufficio.
Nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o nella curatela
dell'inabilitato oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge, della persona
stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti. (1)
(1) Comma così modificato dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6.
Art. 427.
Atti compiuti dall'interdetto e dall'inabilitato.
Nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o in successivi
provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di
ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza
l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti
l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza
l'assistenza del curatore. (1)
Gli atti compiuti dall'interdetto dopo la sentenza di interdizione possono
essere annullati su istanza del tutore, dell'interdetto o dei suoi eredi o
aventi causa. Sono del pari annullabili gli atti compiuti dall'interdetto dopo
la nomina del tutore provvisorio, qualora alla nomina segua la sentenza di
interdizione.
Possono essere annullati su istanza dell'inabilitato o dei suoi eredi o aventi
causa gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione fatti dall'inabilitato,
senza l'osservanza delle prescritte formalità, dopo la sentenza d'inabilitazione
o dopo la nomina del curatore provvisorio, qualora alla nomina sia seguita
l'inabilitazione.
Per gli atti compiuti dall'interdetto prima della sentenza d'interdizione o
prima della nomina del tutore provvisorio si applicano le disposizioni
dell'articolo seguente.
(1) Comma così premesso dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6.
Art. 428.
Atti compiuti da persona incapace d'intendere o di volere.
Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata
per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al
momento in cui gli atti sono stati compiuti possono essere annullati su istanza
della
persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave
pregiudizio all'autore.
L'annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il
pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere
o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede
dell'altro contraente.
L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto o il
contratto è stato compiuto.
Resta salva ogni diversa disposizione di legge.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 22 aprile 2008, n. 7292.
Art. 429.
Revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione.
Quando cessa la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione, queste possono
essere revocate su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado o
degli affini entro il secondo grado, del tutore dell'interdetto, del curatore
dell'inabilitato o su istanza del pubblico ministero.
Il giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa dell'interdizione
o dell'inabilitazione continui. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne
il pubblico ministero.
Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione
appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito
dall'amministratore di sostegno, il tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte,
dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare. (1)
(1) Comma aggiunto dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6.
Art. 430.
Pubblicità.
Alla sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si applica
l'articolo 423.
Art. 431.
Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca.
La sentenza che revoca l'interdizione o l'inabilitazione produce i suoi effetti
appena passata in giudicato.
Tuttavia gli atti compiuti dopo la pubblicazione della sentenza di revoca non
possono essere impugnati se non quando la revoca è esclusa con sentenza passata
in giudicato.
Art. 432.
Inabilitazione nel giudizio di revoca dell'interdizione.
L'autorità giudiziaria che, pur riconoscendo fondata l'istanza di revoca
dell'interdizione, non crede che l'infermo abbia riacquistato la piena capacità,
può revocare l'interdizione e dichiarare inabilitato l'infermo medesimo.
Si applica anche in questo caso il primo comma dell'articolo precedente.
Gli atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti dall'inabilitato
dopo la pubblicazione della sentenza che revoca l'interdizione, possono essere
impugnati solo quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato.
(...)
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