NOTAI, NUOVE COMPETENZE

Last Updated on Friday, 14 April 2023 10:32
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Notai e tutela legale: la nuova competenza nell'autorizzazione di atti riguardanti minori e soggetti vulnerabili secondo l'Art. 21 D.Lvo 149/2022



L'Art. 21 D.Lvo 149/2022 attribuisce ai notai la competenza di rilasciare autorizzazioni per la stipula di atti pubblici e scritture private autenticate che coinvolgono minori, interdetti, inabilitati o soggetti beneficiari della misura dell'amministrazione di sostegno, o che riguardano beni ereditari (pertanto compra/vendita di immobili, accettazione di eredità, ecc.). Il notaio può farsi assistere da consulenti e assumere informazioni presso parenti e affini del minore o del soggetto sottoposto a misura di protezione, o presso gli altri chiamati e i creditori risultanti dall'inventario. Nel caso di stipula di atti che prevedono un corrispettivo nell'interesse del minore o del soggetto sottoposto a misura di protezione, il notaio determina le cautele necessarie per il reimpiego del corrispettivo nell'atto di autorizzazione. L'autorizzazione viene comunicata alla cancelleria del tribunale competente e al pubblico ministero presso lo stesso tribunale. Le autorizzazioni possono essere impugnate innanzi all'autorità giudiziaria secondo le norme del codice di procedura civile applicabili al corrispondente provvedimento giudiziale. Restano riservate in via esclusiva all'autorità giudiziaria le autorizzazioni per promuovere, rinunciare, transigere o compromettere in arbitri giudizi, nonché per la continuazione dell'impresa commerciale.

Riportiamo qui di seguito integralmente l'Art. 21 D.Lvo 149/2022:

"Attribuzione ai notai della competenza in materia di autorizzazioni relative agli affari di volontaria giurisdizione

1. Le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un
inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell'amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari, possono essere rilasciate, previa richiesta scritta delle parti, personalmente o per il tramite di procuratore legale, dal notaio rogante.
2. Il notaio puo' farsi assistere da consulenti, ed assumere informazioni, senza formalita', presso il coniuge, i parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo del minore o del soggetto sottoposto a misura di protezione, o nel caso di beni ereditari, presso gli altri chiamati e i creditori risultanti dall'inventario, se redatto. Nell'ipotesi di cui all'articolo 747, quarto comma, del codice di procedura civile deve essere sentito il legatario.
3. Ove per effetto della stipula dell'atto debba essere riscosso un corrispettivo nell'interesse del minore o di un soggetto sottoposto a misura di protezione, il notaio, nell'atto di autorizzazione, determina le cautele necessarie per il reimpiego del medesimo.
4. L'autorizzazione e' comunicata, a cura del notaio, anche ai fini dell'assolvimento delle formalita' pubblicitarie, alla cancelleria del tribunale che sarebbe stato competente al rilascio della corrispondente autorizzazione giudiziale e al pubblico ministero presso il medesimo tribunale.
5. L'autorizzazione puo' essere impugnata innanzi all'autorita' giudiziaria secondo le norme del codice di procedura civile applicabili al  corrispondente provvedimento giudiziale.
6. Le autorizzazioni acquistano efficacia decorsi venti giorni dalle notificazioni e comunicazioni previste dai commi precedenti senza che sia stato proposto reclamo. Esse possono essere in ogni tempo modificate o revocate dal giudice tutelare, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca.
7. Restano riservate in via esclusiva all'autorita' giudiziaria le autorizzazioni per promuovere, rinunciare, transigere o compromettere in arbitri giudizi, nonche' per la continuazione dell'impresa commerciale.


Note all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'articolo 747 del codice di procedura civile:
"Art. 747. (Autorizzazione alla vendita dei beni ereditari). - L'autorizzazione a vendere beni ereditari si chiede con ricorso diretto al tribunale del luogo in cui si e' aperta la successione.
Nel caso in cui i beni appartengano a incapaci deve essere sentito il giudice tutelare.
Il giudice provvede sul ricorso con decreto, contro il quale e' ammesso reclamo a norma dell'articolo 739.
Se l'istanza di autorizzazione a vendere riguarda l'oggetto d'un legato di specie, il ricorso deve essere notificato al legatario.".

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