Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza” (Lea) le cui norme sono cogenti in base all’articolo 54 della legge 289/2002
In base al Dpcm del 29 novembre 2001 (ALLEGATO), le cui norme sono cogenti ai sensi dell’articolo 54 della legge 289/2002 (v. più sotto), il Servizio sanitario è obbligato a garantire le occorrenti prestazioni domiciliari, semiresidenziali e residenziali agli anziani cronici non autosufficienti, ai malati di Alzheimer e ai pazienti colpiti da altre forme di demenza senile, nonché ai soggetti con handicap intellettivo grave e con limitata o nulla autonomia.
A loro volta gli Enti gestori delle attività socio-assistenziali sono tenuti a fornire gli interventi di loro competenza a tutti i cittadini sopra indicati.
Poiché detti obblighi sono previsti dai Lea, Livelli essenziali di assistenza, le Asl ed i Comuni singoli e associati non possono negare o ritardare le prestazioni con il pretesto della mancanza di sufficienti risorse economiche, né pretendere alcun contributo economico da parte dei congiunti come precisato anche dalla sentenza n. 1607/2011 del Consiglio di Stato.
Ricordiamo che l’obbligo dell’attuazione dei Lea da parte del Servizio sanitario e dei Comuni è sancito dall’articolo 117 della Costituzione e rientra fra «i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale».
Stralcio dal testo della legge 289/2002 (Finanziaria 2003)
(...)
Art. 54. (Livelli essenziali di assistenza)
1. Dal 1º gennaio 2001 sono confermati i livelli essenziali di assistenza previsti dall'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
2. Le prestazioni riconducibili ai suddetti livelli di assistenza e garantite dal Servizio sanitario nazionale sono quelle individuate all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, con le esclusioni e i limiti di cui agli allegati 2 e 3 del citato decreto, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto.
3. La individuazione di prestazioni che non soddisfano i princìpi e le condizioni stabiliti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché le modifiche agli allegati richiamati al comma 2 del presente articolo sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.