Mentre è pienamente condivisibile lo scopo della legge
6/2004 enunciato all’art. 1[1],
occorre tener presente che vi sono in Italia (e in tutti gli altri paesi)
decine di migliaia di individui adulti e soprattutto anziani (soggetti con
grave handicap intellettivo, malati di Alzheimer e persone colpite da altre
forme di demenza senile, da ictus e da altre patologie invalidanti) che sono
totalmente e definitivamente non solo incapaci di curare i propri interessi, ma
nemmeno in grado di provvedere alle proprie esigenze fondamentali di vita: mangiare,
bere, lavarsi, vestirsi, svestirsi, adempiere da soli alle funzioni corporali,
ecc. In sostanza si tratta di persone che necessitano di essere curate e/o
assistite 24 ore al giorno, fino al momento della loro morte.
Per questi soggetti è assolutamente inaccettabile che
rimangano, magari per decenni, privi di qualsiasi tutela giuridica, talora in
balia di approfittatori, che a volte possono nascondersi anche nei congiunti e
soprattutto nelle strutture di ricovero.
Pertanto il Csa è intervenuto più volte presso i
Senatori ed i deputati per
ottenere una modifica dell’art. 414 del codice civile, in cui venissero
stabiliti sia il dovere inderogabile da parte dei servizi socio-sanitari della
segnalazione all’autorità giudiziaria dei soggetti totalmente e definitivamente
incapaci di provvedere alle loro esigenze fondamentali di vita (istanza
inspiegabilmente accolta nella legge 6/2004 solo in relazione all’opportunità
dell’apertura del procedimento relativo all’amministrazione di sostegno), sia
l’obbligatorietà della pronuncia di interdizione, ovviamente previ rigorosi
accertamenti.[2]
Purtroppo, il titolo dell’art. 414 del codice civile è
stato cambiato senza tener conto delle esigenze reali. Infatti, al posto di «Persone
che devono essere interdette» sono state inserite le parole «Persone che
possono essere interdette».
inoltre, il Parlamento non ha nemmeno voluto prendere
in considerazione la richiesta che, di fronte ai gravissimi oneri economici per
le cure mediche e l’assistenza sostenuti dai congiunti dei pazienti colpiti da
patologie o da handicap totalmente invalidanti, la procedura relativa
all’interdizione fosse del tutto gratuita (attualmente il costo tramite legale
è di circa 3.000-5.000 euro) e che essa potesse essere avviata anche dalle
associazioni di volontariato, come viene attuato da anni a Torino dall’Utim,
Unione per la tutela degli insufficienti mentali.[3]
Altra richiesta del Csa non fatta propria dal
Parlamento riguarda la creazione degli uffici di pubblica tutela.[4] Al
riguardo il Csa aveva osservato che, in base alle norme vigenti, purtroppo non
modificate dalla legge sull’amministrazione di sostegno, nei casi in cui il
giudice tutelare affidi, ai sensi degli articoli 354 e 402 del codice civile,
la tutela al Comune o all’istituto in cui il soggetto è ricoverato, si verifica
una inaccettabile situazione di conflitto di interessi in quanto il tutore, a
cui è attribuito il compito di verificare l’idoneità delle prestazioni fornite,
è anche il gestore delle stesse prestazioni.
Inoltre, il Csa faceva presente che con la creazione
dell’amministratore di sostegno e la nomina dei tutori per le persone
dichiarate interdette, nonché dei curatori dei soggetti inabilitati, i compiti
dei giudici tutelari, già attualmente non in grado di esercitare sempre e tempestivamente
tutte le attività ad essi affidate dalle leggi, diventava ancora più gravosi. di qui la necessità di creare un
servizio in grado di evitare il sopraccitato conflitto di interessi e di
supportare le numerose e delicate funzioni dei tutore.[5]
Osserviamo, infine, che la legge sull’amministrazione
di sostegno lascia praticamente inalterata l’inabilitazione, istituto giuridico
che, a nostro avviso, poteva essere abolito.
[1] «La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente».
[2] Il Csa aveva proposto il seguente testo alternativo all’art. 414 del codice civile: «Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali siano in condizioni di accertata infermità che li rende totalmente e definitivamente incapaci di provvedere alle loro esigenze personali e alla tutela dei propri interessi morali e materiali, devono essere interdetti». Si noti che nella suddetta proposta non veniva più fatto alcun riferimento alle infermità «di mente» per il fatto che l’incapacità totale e definitiva è causata quasi sempre da patologie fisiche, in particolare nemologiche, e non da alterazioni di natura psichiatrica.
[3] Cfr. C. Sessano, “Un’esperienza innovativa in materia di interdizione di soggetti con handicap grave e di malati di Alzheimer”, Prospettive assistenziali, n. 138, 2002.
[4] Il testo proposto, tratto dal disegno di legge n. 3801
presentato alla Camera dei Deputati il 3 giugno 1997 dall’on. Novelli, era il seguente:
«1. La Regione autonoma della Valle d’Aosta e le
Province, comprese quelle autonome, istituiscono, entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, l’ufficio di pubblica tutela con i
seguenti compiti:
a)
esercizio
delle funzioni di tutore e di amministratore di sostegno deferite dal giudice
tutelare;
b)
svolgimento
dei compiti relativi alle tutele e all’amministrazione di sostegno affidati dal
giudice tutelare;
c)
consulenza
ai tutori ed agli amministratori di sostegno e loro formazione e aggiornamento.
«2. La Regione autonoma della Valle d’Aosta e le
Province, svolgono le funzioni di cui al comma 1 mediante proprio personale ed
avvalendosi di volontari.
«3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i giudici tutelari trasferiscono agli uffici di cui al comma 1 le tutele da essi affidate ad enti di assistenza e ad ospizi».
[5] Segnaliamo che l’art. 5 della legge della Regione Piemonte 8 gennaio 2004, n. 1 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento “ attribuisce alle Province «l’istituzione, con le modalità e secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, informata la competente commissione consiliare, dell’ufficio provinciale di pubblica tutela, con compiti di supporto a favore dei soggetti ai quali è conferito dall’autorità giudiziaria l’esercizio delle funzioni di tutore».