TESTO DELLA LEGGE BELGA SULL’EUTANASIA
La presente legge disciplina
una materia contemplata dall’art. 78 della Costituzione.
Capitolo I (Disposizioni
generali)
Ai fini dell’attuazione della presente legge,
l’eutanasia è definita come l’atto, praticato da una terza persona, che mette
volutamente fine alla vita di una persona su richiesta
della stessa.
Capitolo II (Condizioni e
procedure)
1.
Il medico che
pratica l’eutanasia non commette alcuna violazione qualora adempia le
condizioni e le procedure previste dalla presente legge e accerti che:
-
il paziente è maggiorenne o un minore emancipato,
capace di intendere e volere al momento della richiesta;
-
l’istanza è presentata con un’iniziativa volontaria,
meditata e reiterata, e non risulta che essa è la conseguenza di pressioni
esterne;
-
il malato è in una condizione sanitaria senza speranza
e la sua sofferenza sul piano fisico o psichico è persistente e insopportabile,
non può essere alleviata ed è la conseguenza di una causa fortuita o di una
patologia grave e inguaribile.
2.
Senza alcun
pregiudizio nei riguardi degli altri vincoli che il medico curante intende
porre per intervenire, egli deve in via preliminare e in ogni caso:
1)
informare il paziente circa le sue condizioni di salute e la
sua speranza di vita, prendere accordi con il paziente stesso in merito alla
sua richiesta di eutanasia e richiamare alla sua attenzione tutte le
possibilità terapeutiche ancora esperibili, nonché le opportunità offerte dalle
cure palliative ed i loro effetti. Deve giungere, insieme al paziente, al
convincimento che non c’è alcuna altra soluzione
ragionevole in quella situazione e che la richiesta del paziente è del tutto
volontaria;
2)
assicurarsi della persistenza della sofferenza fisica o psichica
del paziente e della conferma della sua volontà. A questo scopo, ha successivi
incontri con il paziente, intercalate da pause adeguate rispetto all’evoluzione
delle condizioni di salute del paziente;
3)
consultare un altro medico in merito alle caratteristiche di
gravità e di incurabilità della malattia, precisando i motivi della richiesta
del parere. Il medico consultato deve prendere conoscenza della cartella
clinica, visitare il paziente ed assicurarsi delle caratteristiche di
continuità, insopportabilità e di non riducibilità delle sofferenze fisiche o
psichiche. Deve redigere una relazione concernente gli accertamenti effettuati.
Il medico consultato deve comportarsi in modo autonomo sia nei riguardi del
paziente che nei confronti del curante, e deve essere in
possesso di una competenza professionale in merito alla patologia del
caso. Il curante deve informare il paziente circa l’esito del consulto;
4)
se esiste un gruppo di curanti che ha un rapporto
continuativo con il paziente, deve coinvolgere nella richiesta del paziente i
medici designati dal paziente stesso;
5)
qualora il paziente lo richieda, deve interpellare i
congiunti indicati dallo stesso paziente;
6)
assicurarsi che il paziente possa discutere in merito alla sua
istanza con le persone che desidera incontrare;
3.
Se il curante
ritiene che il decesso non avverrà manifestamente a breve
termine, deve:
1)
consultare un secondo medico, psichiatra o specialista della
patologia che ha colpito il paziente, precisando i motivi della richiesta di
parere. Il medico consultato deve esaminare la cartella clinica, visitare il
paziente, assicurarsi della continuità, insopportabilità e non riducibilità
delle sofferenze fisiche o psichiche, nonché delle
disposizioni comprovanti la volontarietà della richiesta, la sua ponderatezza e
costanza. Deve redigere una relazione concernente gli accertamenti effettuati e
le relative risultanze. Il consulente deve essere
autonomo sia nei riguardi del paziente, che nei confronti del medico curante e
del primo medico chiamato a consulto. Il medico curante deve informare il
paziente circa i risultati del consulto;
2)
lasciare che trascorra almeno un mese dalla
presentazione da parte del paziente dell’istanza scritta e la messa in atto
dell’eutanasia.
4.
L’istanza del paziente deve essere fatta nella forma scritta.
Il documento è redatto, datato e sottoscritto dal paziente stesso. Se non è in
grado di provvedere autonomamente, l’istanza è redatta
nella forma scritta da una persona maggiorenne, scelta dal paziente, che non
deve avere alcun interesse materiale dal decesso del congiunto.
Questa persona deve precisare che il paziente non era in condizione di
formulare l’istanza per iscritto e ne indica i motivi.
In questo caso, l’istanza è formulata per iscritto
alla presenza del medico curante e la suddetta persona deve indicare
nell’istanza di cui sopra le generalità del curante. L’istanza
deve essere inserita nella cartella clinica.
Il paziente può revocare l’istanza in qualsiasi
momento; nel qual caso il documento è prelevato dalla cartella clinica e viene
restituito al paziente.
5.
Tutte le istanze formulate dal paziente, nonché la documentazione
raccolta dal curante e le relative risultanze, compresa la o le relazioni dei
consulenti sono regolarmente inserite nella cartella clinica del paziente.
Capitolo III (Le istanze preventive)
1.
Ogni persona
maggiorenne o minorenne emancipata in grado di intendere e di volere può, nella
previsione di non avere più la possibilità di manifestare la sua volontà,
esprimere per iscritto, in una apposita dichiarazione,
la richiesta che un medico pratichi l’eutanasia qualora accerti:
-
che è colpito da una malattia acuta o cronica grave e
inguaribile;
-
che è incapace di esprimersi;
-
che questa situazione è irreversibile sulla base delle
attuali conoscenze scientifiche.
Nella dichiarazione possono essere designate una o più persone di fiducia,
maggiorenni, individuate in base ad un ordine di preferenza, con il compito di
informare il medico curante circa la volontà del paziente. Ciascuna delle
persone di fiducia sostituisce quella che la precede nei casi di rifiuto,
impedimento, incapacità o decesso. Il medico curante, il medico chiamato al
consulto ed i componenti del gruppo medico curante non
possono essere designati fra le persone di fiducia.
La dichiarazione può essere fatta in
qualsiasi momento. Essa deve essere redatta per iscritto alla presenza di due
testimoni maggiorenni, di cui almeno uno non abbia
alcun interesse materiale dal decesso del paziente; inoltre deve essere datata
e sottoscritta dal dichiarante, dai testimoni, e, se possibile, dalla o dalle
persone di fiducia designate.
Se la persona, che desidera fare una
dichiarazione preventiva, è nell’impossibilità permanente di redigerla e di
firmarla, le sue richieste devono essere riportate per iscritto da una persona
maggiorenne di sua scelta, che non può avere alcun interesse materiale dal
decesso del dichiarante, in presenza di due testimoni
maggiorenni, di cui almeno uno che non abbia alcun interesse materiale dal
decesso del dichiarante. In questo caso la dichiarazione deve precisare che il
dichiarante non è in grado di scrivere e di firmare, precisandone i motivi. La
dichiarazione deve essere datata e sottoscritta dalla persona che ha redatto
per iscritto la dichiarazione stessa, dai testimoni e, se è il caso, dalla o
dalle persone di fiducia.
Una certificazione medica che
attesti l’impossibilità fisica permanente deve essere
allegata alla dichiarazione.
La dichiarazione può essere presa in
considerazione solamente se è stata fatta o confermata da meno di cinque anni
prima dell’inizio dell’impossibilità del paziente di
manifestare la propria volontà.
La dichiarazione può essere
annullata o modificata in qualsiasi momento.
Il Re stabilisce le modalità relative alla presentazione, conferma,
annullamento, nonché alla trasmissione della dichiarazione ai medici coinvolti,
tramite i servizi del registro nazionale.
2.
Il medico che
pratica l’eutanasia, a seguito di una dichiarazione preventiva di cui al
paragrafo 1, non commette alcuna violazione alle norme vigenti se accerta che
il paziente:
-
è gravemente colpito da una malattia acuta o cronica
incurabile;
-
non è in grado di esprimersi;
-
le sue condizioni di salute sono irreversibili sulla
base delle attuali conoscenze scientifiche;
-
rispetta le condizioni e le procedure previste dalla presente
legge.
Senza alcuna
limitazione nei confronti delle condizioni complementari che il medico ritiene
di porre per intervenire, egli deve preliminarmente:
1)
consultare un altro medico sia in merito alla irreversibile
situazione medica del paziente, informandolo sui motivi del consulto. Il medico
consultato deve esaminare la cartella clinica e visitare il paziente. Deve
redigere una relazione in merito alle sue constatazioni. Se
nella dichiarazione di volontà è stata designata una persona di fiducia, il medico curante deve mettere la suddetta
persona al corrente dei risultati del consulto.
Il medico consultato deve essere autonomo sia
rispetto al paziente sia nei confronti del medico curante e deve essere
competente nei riguardi della patologia da cui il paziente è affetto;
2)
se un gruppo medico è in costante contatto con il
paziente, deve esaminare il contenuto della dichiarazione preventiva con il
suddetto gruppo o con alcuni dei suoi componenti;
3)
se nella dichiarazione è designata una persona di
fiducia, deve prendere in esame con essa la volontà del paziente;
4)
se nella dichiarazione è designata una persona di
fiducia, deve prendere in esame con essa i contenuti della dichiarazione
preventiva del paziente con i congiunti del paziente stesso designati dalla
persona di fiducia.
La dichiarazione preventiva, nonché
tutte le pratiche svolte dal medico curante ed i relativi esiti, ivi compresa
la relazione del consulente medico, sono sistematicamente inserite nella
cartella clinica del paziente.
Capitolo IV (La
dichiarazione)
Il medico che pratica l’eutanasia
consegna, entro i successivi quattro giorni lavorativi, il documento previsto
dall’articolo 7, regolarmente compilato, alla Commissione federale di controllo
e di valutazione istituita ai sensi dell’articolo 6 della presente legge.
Capitolo V (La
Commissione federale di controllo e valutazione)
1.
E’ istituita la
Commissione federale di controllo e valutazione sull’applicazione della
presente legge, denominata in seguito “La Commissione”.
2.
La Commissione è
composta da 16 componenti, designati in base alle loro
conoscenze ed esperienze nelle materie concernenti la competenza della
Commissione. Otto componenti sono laureati in
medicina, di cui almeno quattro docenti in una università belga. Quattro componenti sono docenti di diritto in una università belga o
avvocati. Quattro componenti sono scelti fra coloro
che si occupano delle problematiche dei pazienti colpiti da malattie
incurabili.
L’appartenenza alla Commissione è incompatibile con il mandato di componente di una assemblea con funzioni legislative, nonché
di membro del Governo federale o regionale.
I componenti della Commissione sono nominati
per un periodo rinnovabile di quattro anni, nel rispetto della parità
linguistica – ad ogni gruppo linguistico compete la designazione di almeno tre
candidati di ciascun sesso – e assicurando una rappresentanza pluralistica,
sulla base di un decreto reale deliberato dal Consiglio dei Ministri, su una
doppia lista presentata dal Senato. Il mandato termina di diritto nei casi in
cui il componente della Commissione non svolge più la
funzione in base alla quale era stato nominato. I candidati che non sono stati
designati come componenti effettivi sono nominati
membri supplenti sulla base di un elenco in cui è precisato l’ordine di
chiamata dei supplenti stessi. La Commissione è presieduta da un presidente del
gruppo linguistico francese e da uno del gruppo linguistico fiammingo. I
presidenti sono eletti dai componenti della
Commissione appartenenti al rispettivo gruppo linguistico.
La Commissione può validamente deliberare solamente se sono presenti i
due terzi dei suoi componenti.
3.
La Commissione
approva il proprio regolamento.
La Commissione istituisce un registro che deve essere
compilato dal medico ogni qualvolta che pratica un’eutanasia.
Il
registro è composto da due parti. La prima deve essere
redatta dal medico. Deve contenere i seguenti elementi:
1)
le generalità e il domicilio del paziente;
2)
i cognomi, i nomi e il numero di registrazione
all’Inani e il domicilio del medico curante;
3)
i cognomi ed i nomi, nonché il numero della registrazione
all’Inani e il domicilio del o dei medici che sono stati consultati in merito
alla richiesta dell’eutanasia;
4)
i cognomi, i nomi, il domicilio e la qualifica di
tutte le persone interpellate dal medico curante, nonché le date in cui le
consultazioni sono state effettuate;
5)
nel caso in cui sia stata redatta una dichiarazione
preventiva contenente la designazione di una o più persone di fiducia, i
cognomi ed i nomi della o delle persone di fiducia consultate.
La prima parte del registro è riservata. È trasmessa
dal medico curante alla Commissione. Può essere consultata solamente a seguito
di un provvedimento della Commissione e non può in nessun caso essere assunta
dalla Commissione come elemento delle proprie valutazioni.
La
seconda parte è anch’essa riservata e contiene i seguenti dati:
1)
il sesso, la data e il luogo di nascita del paziente;
2)
la data, il luogo e l’ora del decesso;
3)
l’indicazione della grave malattia acuta o cronica
sofferta dal paziente;
4)
la causa delle sofferenze e le loro caratteristiche
relative alla persistenza e insopportabilità;
5)
i motivi in base ai quali la sofferenza è stata
accertata come non riducibile;
6)
i dati che hanno consentito di accertare che la
richiesta di eutanasia è stata presentata in modo volontario, a seguito di
riflessioni e confermata senza alcuna pressione esterna;
7)
se poteva essere ritenuto che il decesso sarebbe
avvenuto a breve termine;
8)
se esiste una dichiarazione di volontà;
9)
la procedura adottata dal medico curante;
10) la qualifica del o dei medici consultati, nonché i pareri
da essi espressi e le relative date;
11) la qualifica delle persone consultate dal medico
curante e le date in cui sono state interpellate;
12) le modalità in base alle quali l’eutanasia è stata
messa in atto ed i mezzi utilizzati.
La Commissione esamina i
registri, regolarmente compilati, trasmessi dai medici. Verifica,
sulla base della seconda parte del registro, se l’eutanasia è stata messa in
atto nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste nella presente
legge. Nel caso insorgano sospetti, la Commissione può
decidere, a semplice maggioranza, di rimuovere l’anonimato. Quindi
prende in esame la prima parte del registro. Può chiedere al medico curante di
trasmettere tutti i dati della cartella clinica relativi all’eutanasia.
La Commissione si pronuncia entro due mesi.
Nei casi in cui, a seguito di una decisione assunta con
la maggioranza dei due terzi, la Commissione ritiene che le condizioni previste
nella presente legge non sono state rispettate, invia il dossier al Procuratore
del Re del luogo del decesso del paziente.
Qualora la rimozione dell’anonimato mette
in evidenza fatti o circostanze suscettibili di violare l’indipendenza o
l’imparzialità di giudizio di un componente della Commissione, detto componente
deve rifiutarsi di esaminare la questione o può essere ricusato dalla
Commissione.
La Commissione predispone per le Camere legislative, la
prima volta entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, in
seguito ogni due anni:
a)
una relazione statistica fondata sulle informazioni
raccolte nella seconda parte dei registri che i medici trasmettono dopo averli
compilati ai sensi dell’art. 8;
b)
una relazione contenente una descrizione ed una
valutazione sull’applicazione della presente legge;
c)
occorrendo, raccomandazioni suscettibili di sfociare in
iniziative legislative e/o in altre misure concernenti l’applicazione della
presente legge.
Per l’espletamento dei
suddetti compiti, la Commissione può raccogliere tutte le informazioni utili
presso le diverse autorità e istituzioni. Le informazioni raccolte dalla
commissione sono riservate.
Nessun documento può contenere l’identità di persone
indicate nei fascicoli trasmessi alla Commissione nell’ambito dei controlli
previsti dall’articolo 8.
La Commissione può decidere di comunicare informazioni
statistiche ed esclusivamente tecniche, con l’esclusione di tutti i dati di
natura personale, ai gruppi umanitari di ricerca, che abbiano
rivolto una istanza motivata. La Commissione può acquisire il parere di esperti.
Il
Re mette a disposizione della Commissione il personale amministrativo
necessario per l’adempimento dei suoi compiti. Gli organici e l’appartenenza
linguistica del personale amministrativo sono definiti mediante decreto reale
deliberato dal Consiglio dei Ministri, su proposta dei
Ministri che esercitano le funzioni in materia di sanità e di giustizia.
Le
spese di funzionamento e quelle relative al personale
addetto alla Commissione, nonché la retribuzione dei componenti della
Commissione stessa sono attribuite in parti eguali ai bilanci dei Ministri che
esercitano le funzioni in materia di sanità e giustizia.
Tutti coloro
che concorrono, in qualsiasi modo, all’applicazione della presente legge, sono
tenuti a rispettare la riservatezza dei dati che gli sono affidati, sia
nell’esercizio del suo compito, sia che sono connessi. Si applica l’articolo
458 del Codice penale.
Entro sei mesi dal deposito della prima relazione e, se
del caso, delle raccomandazioni della Commissione di cui
all’articolo 9, le Camere legislative organizzano un dibattito
sull’argomento. Il termine di sei mesi è sospeso durante il periodo di
scioglimento delle Camere legislative e/o quando il Governo non ha ancora
ottenuto la fiducia delle Camere legislative.
Capitolo VI (Disposizioni
speciali)
L’istanza e la dichiarazione preventiva di volontà previste
dagli articoli 3 e 4 della presente legge non non
stabiliscono obblighi di sorta. Nessun medico è tenuto a praticare l’eutanasia.
Nessuna persona può essere obbligata a prendere parte
all’eutanasia.
Se il medico consultato rifiuta
di mettere in atto l’eutanasia, è obbligato ad informare in tempo utile il
paziente o l’eventuale persona di fiducia, precisandone i motivi. Nei casi in
cui il suo rifiuto sia motivato da ragioni mediche, la
relativa comunicazione è inserita nella cartella clinica del paziente..
Il medico, che interrompe le sue prestazioni concernenti
l’eutanasia, è obbligato, su richiesta del paziente o
della persona di fiducia di questi, a trasmettere la cartella clinica del
paziente al medico designato dal paziente stesso o dalla persona di fiducia.
La persona deceduta a seguito dell’eutanasia praticata
nel rispetto delle condizioni imposte dalla presente legge è considerata defunta
di morte naturale per quanto concerne l’approvazione dei contratti stipulati,
in particolare delle polizze assicurative.
Le disposizioni dell’articolo 909 del Codice civile sono
applicabili ai componenti del gruppo dei medici
curanti di cui all’articolo 3 della presente legge.
La presente legge entra in vigore non oltre i tre mesi
successivi alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale belga.