Di seguito una elencazione esemplificativa di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE
Atti di acquisto dei beni mobili necessari per l'uso della persona interdetta, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio (cc.art.374 n.1)
Atti di assunzione di obbligazioni che riguardino le spese necessarie per il mantenimento della persona interdetta e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio (cc.art.374 n.2)
Contratti di locazione di immobili che non superino il novennio
Atti di alienazione di frutti e di beni immobili soggetti a facile deterioramento (c.c.art.375 n.1)
Proposizione di giudizi di denuncia di nuova opera o di danno temuto o di azioni possessorie o di sfratto o di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi (cc.Art.374 n.5)
Resistenza in giudizio in cui l'interdetto sia convenuto, qualunque sia l'oggetto della lite, essendo l'attività del tutore resa necessaria dall'iniziativa altrui e tendente sempre alla conservazione da attacchi altrui (Cass.14/4/75, n.1417)
Atti di acquisto di beni, mobili o immobili che siano, purché non si tratti di beni il cui acquisto rientri nell'ordinaria amministrazione
Riscossione di capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni o assunzione di obbligazioni, eccetto quelle rientranti nell'ordinaria amministrazione
Accettazione di eredità o rinunzia, accettazione di donazioni o legati soggetti a pesi e condizioni
Stipula di contratti di locazione di immobili oltre il novennio
Radicamento di giudizi che non rientrano in quelli per i quali non occorre autorizzazione e già indicati precedentemente
Alienazione dei beni di qualunque provenienza purché non si tratti di frutti o di mobili soggetti a facile deterioramento per i quali non è necessaria autorizzazione alcuna (n.146 sub. d)
Costituzione di pegni o ipoteche
Atti di divisioni o radicamento dei relativi giudizi (e non partecipare a tali giudizi in quanto convenuto)
Stipula di compromessi e transazioni o l'accettazione di concordati.