|


| |
STATUTO dell'Associazione tutori volontari (costituitasi il 27
gennaio 1998)
Art. 1
E' costituita l' Associazione Tutori Volontari senza fini di lucro, con sede in
Torino, via Artisti 36.
La durata dell'Associazione è fissata al 31 dicembre 2096.
Art. 2
L'Associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà sociale, ha lo scopo
di:
- promuovere una idonea regolamentazione giuridica dell'interdizione,
inabilitazione, tutela e curatela;
- assumere la tutela, affidata al Presidente dell'Associazione stessa o ai suoi
componenti dalle competenti autorità, di persone minorenni o interdette;
- difendere i legittimi interessi e diritti dei tutelati.
In particolare, per la realizzazione degli scopi sopra indicati e nell'intento
di agire a favore della collettività, l'associazione si propone di:
- raccogliere e analizzare la documentazione relativa all'interdizione,
inabilitazione, tutela e curatela;
- organizzare corsi di informazione e formazione;
- promuovere e partecipare a convegni, seminari e altre analoghe iniziative;
- diffondere la propria esperienza.
Le attività suddette sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le
prestazioni fornite dai propri aderenti.
L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai
beneficiari.
Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive
effettivamente sostenute, previa documentazione ed entro i limiti
preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei Soci.
Art. 3
Anche nei casi in cui l'autorità giudiziaria affidi la tutela ad un componente
dell'Associazione, gli interventi del tutore saranno opportunamente coordinati
dagli organi statutari.
Art. 4
I Soci possono proporre al Giudice tutelare di affidare la propria tutela e
quella dei loro congiunti al Presidente o a un socio dell'Associazione.
Inoltre possono essere affidati ai soggetti di cui sopra altri compiti
specifici: esecutore testamentario, ecc.
Il Presidente e i Soci possono proporre al Giudice tutelare di affidare a loro
stessi la tutela di soggetti non soci e non congiunti, sia minorenni, sia adulti
purché dichiarati interdetti.
Art. 5
L'Associazione non ha qualificazione politica, sindacale e confessionale.
Art. 6
I Soci si distinguono in
- fondatori. Sono coloro che hanno partecipato alla costituzione
dell'Associazione;
- ordinari, Per essere ammessi devono presentare domanda scritta corredata dal
proprio curriculum vitae, essere proposti da un altro socio e ottenere il parere
favorevole all'ammissione, da deliberarsi dal Consiglio Direttivo.
I Soci devono frequentare i corsi di informazione, formazione e aggiornamento
predisposti dall'Associazione, ed essere in regola con il pagamento delle quote
sociali.
Il numero dei Soci è illimitato.
Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci
dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata
annualmente.
Sull'eventuale reiezione della domanda di adesione, che deve essere sempre
motivata, si pronuncia l'Assemblea.
La qualità di socio si perde:
- per recesso;
- per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi,
trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari.
L'esclusione dei Soci è deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del
Consiglio Direttivo,
In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per
iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo la
facoltà di replica.
Il recesso da parte dei Soci deve essere comunicato in forma scritta alla
Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.
Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle
quote associative versate.
Art. 7
I Soci sono obbligati:
- ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni
legalmente adottate dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- a versare la quota associativa.
I Soci hanno diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, nonché
all'Assemblea con diritto di voto;
- ad accedere alle cariche associative.
Art. 8
L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo
svolgimento delle proprie attività da:
contributi degli aderenti
contributi privati;
contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati
esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
donazioni e lasciti testamentari;
rimborsi derivanti da convenzioni;
entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il
1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo
sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il mese di giugno.
Art. 9
Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.
Art. 10
L'Assemblea è composta da tutti i Soci e può essere ordinaria o straordinaria.
Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con
delega scritta.
Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.
L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione e inoltre:
- approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
- nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera l'esclusione dei Soci dall'Associazione;
- si esprime sulla reiezione delle domande di ammissione di nuovi associati.
L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo
almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo
stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli
associati ne ravvisino l'opportunità.
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello
statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata
dell'Associazione.
L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del
Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di
entrambi da un altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi
almeno otto giorni prima dalla data della riunione.
In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze in cui
partecipano di persona o per delega tutti i Soci e l'intero Consiglio Direttivo,
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, é validamente costituita in prima
convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei
Soci.
In seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno della prima,
l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci
intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla
maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante
l'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e la relativa devoluzione
del patrimonio residuo, che deve essere adottata con la presenza ed il voto
favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
Art. 11
Il Consiglio Direttivo e' formato da un numero di membri non inferiore a tre e
non superiore a cinque, nominati dall'Assemblea dei Soci.
I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica due anni e sono
rieleggibili.
Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.
Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti del Consiglio
Direttivo cada dall'incarico, il Consiglio stesso può provvedere alla sua
sostituzione nominando il primo tra i non eletti, che rimane in carica fino allo
scadere dell'intero Consiglio.
Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve
provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente e un
Segretario.
Al Consiglio Direttivo spetta:
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio;
- nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione non
spettanti all'Assemblea dei Soci.
Il Consiglio Direttivo é presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza,
dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.
Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni tre mesi e ogni qualvolta il
Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, o quando almeno i due terzi dei
componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la
presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della
maggioranza degli intervenuti.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del
Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza,
vengono conservati agli atti.
Art. 12
Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo
stesso nonché l'Assemblea dei Soci.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi
ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al
Vicepresidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e,
in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo la ratifica allo stesso dei
provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.
Art. 13
Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi
previsti per gli associati di cui al precedente Art. 2.
Art. 14
In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto all'
Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie.
Art. 15
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al
codice civile e alle altre norme di legge in materia di volontariato.
|