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L’Ufficio provinciale di pubblica tutela
LA NORMATIVA REGIONALE DI RIFERIMENTO
Legge regionale piemontese 8 gennaio 2004, n. 1.
«Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e
servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento». (B.U. 15 gennaio
2004, n. 2)
(…) - Art. 5. (Funzioni delle province)
(…) 2. Sono attribuite alle province le seguenti funzioni:
(...) j) istituzione, con le modalità e secondo i criteri stabiliti dalla Giunta
regionale, informata la competente commissione consiliare, dell'ufficio
provinciale di pubblica tutela, con compiti di supporto a favore dei soggetti ai
quali e' conferito dall'autorità' giudiziaria l'esercizio delle funzioni di
tutore;
(…) - Art. 35. (Le risorse finanziarie di parte corrente)
(...) 7. E' istituito il fondo regionale per la gestione del sistema integrato
degli interventi e servizi sociali nel quale confluiscono le risorse proprie
della Regione di cui al comma 4, le risorse indistinte trasferite dallo Stato,
le risorse trasferite dalle province di cui all'articolo 5, comma 4, nonché le
risorse provenienti da soggetti pubblici e privati.
8. Il fondo regionale di cui al comma 7 è annualmente ripartito tra i comuni
singoli o associati secondo criteri individuati dalla Giunta regionale,
informata la commissione consiliare competente, sulla base delle indicazioni
contenute nel piano regionale di cui all'articolo 16; parte dello stesso fondo
può essere ripartito tra le province per lo svolgimento delle funzioni e dei
compiti svolti dalle stesse a supporto degli enti locali interessati e per il
funzionamento dell'ufficio provinciale di pubblica tutela, ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 5.
Dgr 23/2006 - Deliberazione della Giunta Regionale 16.01.2006, n.23-1988
«MODALITA’ E CRITERI DELL’ISTITUZIONE DELL’UFFICIO PROVINCIALE DI PUBBLICA
TUTELA, AI SENSI DELL’ART. 5, COMMA 2, LETT. J) DELLA L.R. N. 1/2004» (B.U. 9
febbraio 2006, n.6)
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE (...) delibera di approvare i seguenti criteri e modalità
per l’istituzione dell’ufficio provinciale di pubblica tutela in attuazione del
disposto dell’art. 5, comma 2, lett. j, della legge regionale 8 gennaio 2004, n.
1.
CRITERI
- Le attività dell’ufficio provinciale di pubblica tutela sono svolte, con
riferimento al contenuto proprio dei compiti di supporto a favore dei soggetti
ai quali è conferito dall’Autorità giudiziaria l’esercizio delle funzioni di
tutore, curatore e amministratore di sostegno, e nel pieno rispetto delle
competenze dell’amministrazione giudiziaria e delle altre amministrazioni
pubbliche che intervengono in materia, in particolare quelle degli enti gestori
di interventi e servizi sociali, secondo i seguenti criteri:
- a) fornire informazioni e documentazione per quanto attiene i diversi aspetti
dell’attività svolta dai tutori, dai curatori e dagli amministratori di
sostegno, anche in riferimento ai procedimenti giurisdizionali previsti dalle
disposizioni vigenti in materia, ferme restando le attività dei competenti
uffici giudiziari; in particolare, assicurare la necessaria informazione ed il
collegamento con gli ordini professionali, per le specifiche prestazioni di
consulenza professionale (giuridica, economico-finanziaria, fiscale,
previdenziale, patrimoniale ecc.);
- b) operare in collegamento con altri soggetti pubblici e privati (INPS,
comuni, enti gestori socio-assistenziali, ecc) che erogano prestazioni ed
interventi assistenziali alle persone prive di autonomia;
- c) operare in collegamento con organi ed uffici che esercitano funzioni
giurisdizionali in materia, assicurando ad essi la propria collaborazione
nell’ambito dell’attività di supporto a tutori, curatori e amministratori di
sostegno;
- d) attivare, nei limiti delle risorse disponibili, interventi formativi per
operatori pubblici dei comuni e delle ASL, nonché i necessari collegamenti con
soggetti che provvedono alla formazione degli operatori privati;
- e) assicurare il monitoraggio delle attività svolte dall’ufficio realizzando,
compatibilmente alle risorse disponibili, raccolta e analisi di dati, eventuali
indagini statistiche e sociali, nonché iniziative pubbliche di divulgazione ed
approfondimento in materia (seminari, pubblicazioni ecc.).
Le attività di cui alle lettere a), b) e c) hanno carattere obbligatorio e
costituiscono le prestazioni essenziali di base per assicurare uno standard
minimo di servizi comuni su tutto il territorio regionale. A tal fine la Regione
provvede a fornire una formazione iniziale agli operatori provinciali.
MODALITA’
- La data di decorrenza dell’esercizio della funzione dell’ufficio provinciale
da parte delle province è individuata dalla Giunta regionale nel provvedimento
di riparto del fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli
interventi e servizi sociali previsto all’art. 35, comma 8, della L.reg. n. 1/04
ed è contestuale all’attribuzione delle risorse necessarie allo svolgimento
della nuova funzione, ai sensi dell’art. 16, commi 3 e 4, della L.reg. 20
novembre 1998, n. 34.
Nel medesimo provvedimento sono stabiliti:
a) l’ammontare annuale delle risorse assegnate complessivamente per gli uffici
provinciali di pubblica tutela;
b) le modalità di riparto di tali risorse tra le province.
Tali modalità devono comunque tener conto:
- b1- della previsione di una quota “una tantum” per provincia per finanziare le
spese di avvio.
- b2-della previsione di una quota fissa per ogni provincia che garantisca
l’operatività di un dipendente a tempo pieno e uno a tempo parziale.
- b3- della previsione di una quota variabile per ogni provincia in funzione del
numero dei provvedimenti pendenti presso ogni Tribunale alla data del 31-12-2004
e di ogni altro indicatore. Le quote provinciali sono determinate ed attribuite
in via sperimentale per un periodo di due anni e sono soggette a revisione in
presenza di fattori di valutazione. La quota assegnata alle province per
l’istituzione dell’ufficio di pubblica tutela è vincolata a tale funzione. Le
province forniscono gli elementi di conoscenza per la quantificazione delle
risorse necessarie al nuovo servizio con un’analisi dettagliata della situazione
sul proprio territorio, dei servizi che intendono attivare, delle risorse umane
e finanziarie necessarie per tale attivazione, specificando quelle necessarie
per la soddisfazione dello standard minimo di servizi come sopra definito. Le
province adottano un proprio provvedimento per istituire l’ufficio provinciale
di pubblica tutela che si configura come struttura, articolata e funzionante in
conformità al regolamento organizzativo di ciascuna provincia, che svolge le
attività previste dalla legge regionale secondo i criteri e le modalità
stabiliti con la presente deliberazione. (...)
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