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Uffici provinciali di pubblica tutela del Piemonte

Uffici pubblici a supporto di tutori e amministratori di sostegno 

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Ufficio di Pubblica Tutela di Torino

Ufficio di Pubblica Tutela della Città metropolitana di Torino

L’Ufficio di Pubblica Tutela si occupa di fornire informazioni in merito alle modalità per presentare ricorsi per amministrazione di sostegno, istanze al Giudice Tutelare e suggerimenti su come impostare le rendicontazioni periodiche previste dalla Legge.

All’interno del Tribunale di Torino la Provincia di Torino ha istituito, a seguito di specifica convenzione con il Tribunale, la Sezione decentrata dell’Ufficio di Pubblica Tutela per facilitare la relazione con la cancelleria e con i Giudici.

La Sezione si trova in:

Corso Vittorio Emanuele II, 130
Ingresso 1, Primo piano
Stanza 11717

dal Lunedì al giovedì 8.45 – 12.30
tel. 011.432.9460

[puoi contattarci o fissare un appuntamento telefonando allo 011.861.6379/6367/6029/6159
oppure mandando una mail a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ]

Clicca sotto per

  1. Consultare il sito dell’Ufficio di Pubblica Tutela http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/politiche-sociali/tutela-amministrazione-sostegno
  2. Scaricare i modelli che ti possono servire per presentare le istanze/ricorsi/rendicontazioni al Giudice Tutelare
  3. Vademacum per Tutori con il relativo link http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/politichesociali/tutela/Vademecum_tutori_TORINO.pdf
  4. Vademecum per Amministratori di Sostegno con il relativo link http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/politichesociali/tutela/Vademecum_amministratori_sostegno_TORINO.pdf

UPT - Richieste ulteriori funzioni

Prospettive assistenziali n. 164 ottobre-dicembre 2008

 

RICHIESTA L’ATTRIBUZIONE DI ULTERIORI FUNZIONI AGLI UFFICI PROVINCIALI DI PUBBLICA TUTELA DEL PIEMONTE

Nell’articolo “Istituiti in Piemonte gli uffici provinciali di pubblica tutela: un primo timido passo a favore dei soggetti deboli” pubblicato nello scorso numero di questa rivista, avevamo rilevato che i compiti ad essi assegnati dalla legge della Regione Piemonte n. 1/2004 «di supporto a favore dei soggetti ai quali è conferito dall’autorità giudiziaria l’esercizio delle funzioni di tutore», estensibili a quelle di amministratore di sostegno «risultano notevolmente ridimensionate rispetto alle richieste presentate dal Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base) di Torino che erano state accolte dalla legge della Regione Piemonte 15 marzo 2001, n. 5 con l’assegnazione alle Province della “istituzione dell’ufficio provinciale di pubblica tutela per l’esercizio di funzioni di tutore ad esse deferite dalle competenti autorità giudiziarie e per la consulenza a favore di altri soggetti individuati come tutori dalle autorità stesse”».

L’attuale limitatezza dei compiti degli uffici provinciali di pubblica tutela è confermata dalla lettera inviata in data 30 aprile 2008 all’Assessore alla sicurezza sociale della Provincia di Torino e per conoscenza all’Assessore al welfare della Regione Piemonte dai Presidenti dei Consorzi socio-assistenziali Cidis di Orbassano, Ciss di Chivasso, Cisa 12 di Nichelino, Cissac di Caluso, Cisap di Grugliasco, Cssc del Chierese, Inrete di Ivrea, Cissa di Moncalieri, Cisa di Rivoli, Cissp di Settimo Torinese, Ciss 38 di Cuorgnè, Conisa di Susa, nonché dai Presidenti delle Comunità montane Chisone-Germanasca, Val Pellice e Val Sangone.

È auspicabile che detta iniziativa, assunta dalla stragrande maggioranza degli enti gestori delle attività socio-assistenziali della Provincia di Torino, venga concretizzata al più presto e sia estesa a tutto il Piemonte.

 

TESTO DELLA LETTERA

Come noto «La tutela dei minori» – e delle persone interdette in genere – «che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l’ufficio di tutore, può essere deferita dal giudice tutelare a un ente di assistenza nel comune dove ha domicilio il minore o all’ospizio in cui questi è ricoverato. «L’amministrazione dell’ente o dell’ospizio delega uno dei propri membri a esercitare le funzioni di tutela» (1). Per quanto attiene all’individuazione dell’ente al quale deferire la tutela «Il giudice tutelare può chiedere l’assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondano alle sue funzioni» (2). Lo scopo dell’ente – ovvero la maggiore adeguatezza potenziale ad esercitare la funzione di tutela – ha dunque rappresentato il criterio in base al quale sono stati individuati, negli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali e nelle Aziende sanitarie, i soggetti ai quale affidare le tutele, le curatele e le amministrazioni di sostegno. Dalla esperienza di esercizio della funzione di pubblica tutela da parte degli Enti gestori emerge però la diffusa convinzione che se per il “buon padre di famiglia” è agevole contemperare cura, rappresentanza ed amministrazione del proprio (singolo) tutelato, per il legale rappresentante dell’Ente socio-assistenziale risulta sempre più difficoltoso conciliare un corretto esercizio della funzione di tutore – che prevede che si abbia esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi del tutelato – con la situazione degli organici dell’Ente che preclude, sempre più, la possibilità di reperire idonee professionalità da destinare agli “uffici tutele”.

Inoltre, per l’esercizio della funzione di amministratore di sostegno, si pone il problema determinato dall’articolo 408 del codice civile (3) che afferma: «Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario». Infatti, a differenza di quanto accade nei Comuni che esercitano direttamente le funzioni socio-assistenziali – ove l’amministrazione di sostegno viene assegnata ad un Assessore che, in quanto tale, è privo di poteri gestionali sui servizi – nella maggioranza degli Enti gestori l’esercizio della legale rappresentanza (e quindi dell’amministrazione di sostegno) è svolto dal Direttore che si avvale dei “propri” operatori non solo per la gestione degli aspetti amministrativi della funzione di sostegno, ma anche per la cura della persona amministrata. Con l’ovvia conseguenza che – nei fatti – sono proprio gli operatori che hanno in carico il beneficiario a svolgere tale funzione.

Da quanto evidenziato si comprende l’esigenza che la Provincia di Torino valuti la possibilità di promuovere la costituzione di uffici associati di pubblica tutela, decentrati negli ambiti territoriali di competenza di più consorzi socio-assistenziali, di comunità montane, di Asl attraverso i quali svolgere – su base locale – i compiti inerenti la gestione delle misure di protezione giuridica. Occorre infatti ricordare che – tra le funzioni attribuite alle Province dall’articolo 5 della legge regionale n. 1/2004 – assume una certa importanza il «coordinamento degli interventi territoriali su richiesta degli enti locali interessati» (articolo 5, comma 2, lettera c). Inoltre giova sottolineare la facoltà della Provincia di operare per la «realizzazione di altri interventi per la promozione e l’integrazione dei servizi sociali locali» (articolo 5, comma 2, lettera i). E, tra gli interventi che andrebbero sicuramente “coordinati e meglio integrati”, trovano indubbiamente posto quelli relativi all’esercizio delle funzioni di tutore da parte degli Enti gestori e delle Asl ai quali l’autorità giudiziaria ha, sino ad oggi, conferito l’esercizio delle tutele, delle curatele e – come ricordato – delle amministrazioni di sostegno.

Come si è detto, gli Enti gestori e le Asl si fanno oggi singolarmente carico dell’esercizio delle funzioni di pubblica tutela investendo proprie risorse professionali e finanziarie. Si rileva però che se per quanto attiene alle risorse professionali addette alle funzioni di cura della persona del tutelato è possibile mantenere l’attuale organizzazione – che prevede che siano i servizi (sociali e/o sanitari) degli Enti preposti ad occuparsi della cura del tutelato – nell’esercizio delle altre due funzioni connesse (la rappresentanza e l’amministrazione dei beni del tutelato) si riscontrano invece difficoltà notevoli. Non solo per le ambiguità dei ruoli precedentemente descritte, ma anche perché nell’ambito delle ridotte dotazioni organiche degli Enti gestori non sono più reperibili le professionalità e le competenze necessarie allo svolgimento dei compiti richiesti. Inoltre la situazione è destinata ad aggravarsi nel tempo, in quanto è prevedibile un progressivo aumento di tutele, inabilitazioni ed amministrazioni di sostegno.

Una soluzione a tali problemi potrebbe dunque essere ricercata nella costituzione di uffici di pubblica di tutela associati e decentrati, presso i quali gli Enti gestori e le Asl potrebbero distaccare – secondo piani concordati – gli operatori necessari a comporre un nucleo operativo. Tale nucleo – opportunamente implementato attingendo a risorse provinciali economiche e/o di personale dedicato – potrebbe farsi carico sia delle tutele socio-assistenziali che di quelle sanitarie, garantendo, in tal modo, un effettivo supporto all’esercizio delle attività di cura svolte dai servizi, una maggiore omogeneità nell’esercizio della funzione nel suo complesso, un unico riferimento per i Giudici tutelari.

Per la costituzione degli uffici territoriali ci si potrebbe avvalere dell’istituto della “convenzione” tra Enti locali «al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati» (articolo 30 del decreto legislativo n. 267/2000). Tali convenzioni (nella fattispecie tra Province, Enti gestori ed alle quali potrebbero aderire le Asl) prevedono infatti la possibilità di «costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, avvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti» (articolo 30, comma 4). In tal modo l’esercizio dei “compiti di supporto” – attribuiti alle Province dall’articolo 5, comma 2, lettera j) della legge regionale n. 1/2004 – verrebbe a concretizzarsi, in primo luogo, come fattivo contributo al «coordinamento degli interventi territoriali su richiesta degli enti interessati» (altra importante funzione delle Province ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c della legge regionale n. 1/2004). Inoltre, tutte le ulteriori attività attraverso le quali si declinerà la funzione di supporto, potranno venire integrate con il concreto esercizio delle funzioni di tutore da parte dei soggetti territoriali ai quali è conferita la funzione dall’autorità giudiziaria. Questi ultimi potrebbero infatti delegare – con atto depositato presso l’ufficio del Giudice tutelare – l’esercizio delle funzioni di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia al funzionario, adeguatamente formato ed in possesso della necessaria motivazione, individuato quale responsabile dell’ufficio di pubblica tutela territoriale.

È infine appena il caso di osservare che, attraverso una gestione integrata territoriale degli istituti di tutela, si potrebbero realizzare le economie e le sinergie necessarie ad affrontare l’incremento di attività che già si manifesta in modo evidente. Con­fidando nella disponibilità dell’Assessorato, si richiede un incontro per approfondire le tematiche esposte e meglio argomentare la proposta formulata.

 

 

(1) Codice civile, articolo 354 (Tutela affidata a enti di assistenza).

(2) Codice civile, articolo 344, comma 2 (Funzioni del giudice tutelare).

(3) Introdotto con la legge n. 6, 9 gennaio 2004.

L’UPT rischia la chiusura per mancanza di risorse

12 aprile 2022

Al Presidente del Consiglio regionale del Piemonte

ORDINE DEL GIORNO ai sensi dell’articolo 18, comma 4, dello Statuto e dell’articolo 103 del Regolamento interno

OGGETTO: L’Ufficio di Pubblica Tutela rischia la chiusura per mancanza di risorse.
Collegato al Disegno di Legge n. 181 “Bilancio di Previsione finanziario 2022- 2024”.

(testo in allegato)

 

 

http://www.cr.piemonte.it/mzodgfo/legislatura/11/atto/796/documento/8277/visualizza

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UPT IVREA

SPORTELLO DI PUBBLICA TUTELA AD IVREA

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UPT di Ivrea rimane ancora aperto

L'UFFICIO DI PUBBLICA TUTELA DI IVREA RIMANE ANCORA APERTO

Resterà aperto almeno fino a novembre 2022 l’Ufficio di Pubblica Tutela a Ivrea, a rischio chiusura per mancanza di fondi. 

In risposta ad una interpellanza presentata dal Consigliere Silvio Magliano, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore Chiara Caucino, ha informato di aver deciso di sostenere il servizio, esercitato dalla Città metropolitana, con uno stanziamento straordinario di 18 mila euro.

L’ufficio decentrato aiuta privati, enti pubblici e professionisti a seguire le procedure che servono a dare sostegno alle persone non autosufficienti perchè malate e/o con gravi disabilità, ed è un servizio promosso con il supporto del tribunale di Torino.

Nei sei mesi di attività del 2020 si sono rivolte allo sportello 234 persone; nel 2021, oltre 500 cittadini eporediesi hanno chiesto aiuto all’ufficio di pubblica tutela.

Riportiamo di seguito l'intervento del 26 luglio scorso dell'Associazione tutori volontari teso a difendere questo importante servizio.

 

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Data Mon, 26 Jul 2021 16:36:59 +0200

Oggetto SPORTELLO TUTELA DI IVREA

 

• Al Presidente della Giunta regionale, Alberto Cirio

• All’Assessore alle politiche sociali, Chiara Caucino

• Al Vice Sindaco Area Metropolitana di Torino, Marco Marocco

 

Abbiamo letto con preoccupazione il Comunicato del 22 luglio 2021 a cura della Città metropolitana di Torino: “Marocco a Caucino: ‘Non lasciamo morire lo sportello di pubblica tutela a Ivrea’” (Allegato).

Interveniamo in proposito a sostegno delle ragioni a favore del mantenimento dell’apertura dello sportello decentrato di pubblica tutela ad Ivrea.

Condividiamo il riscontro positivo di questi primi (e non vorremmo fossero gli ultimi) mesi di attività. Dai dati si evince che i numeri dei casi seguiti dallo sportello sono importanti: nei sei mesi di attività nel 2020 ha accolto 234 persone, e nei soli primi 5 mesi del 2021 oltre 350, con un trend in notevole crescita.

Chiediamo pertanto che si continui con il finanziamento di questa utile iniziativa che peraltro discende direttamente dalla legge 1/2004 della Regione Piemonte e dalla Dgr 23-1988 del 2006.

L’Ufficio di pubblica tutela, è un aiuto ed un riferimento importante soprattutto per i singoli cittadini che si trovano magari improvvisamente a dover svolgere il ruolo di tutori/amministratori di sostegno. E li aiuta a orientarsi nelle procedure che in genere per chi è alla prima esperienza non sono affatto agevoli.

Auspichiamo pertanto che si trovi una soluzione per garantire il proseguimento del servizio di prossimità alla cittadinanza.

Cordiali saluti

A.Figus, G.D'Angelo

Associazione tutori volontari

via Artisti, 36 - 10124 Torino
tel 011 8124469 fax 011 8122595
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www.tutori.it

ISTITUITI IN PIEMONTE GLI UPT

Prospettive assistenziali, n. 162, aprile-giugno 2008

 ISTITUITI IN PIEMONTE GLI UFFICI PROVINCIALI DI PUBBLICA TUTELA: UN PRIMO TIMIDO PASSO A SOSTEGNO DEI SOGGETTI DEBOLI

 

 Dopo anni e anni di iniziative (articoli, incontri con Assessori e Giudici, interventi a convegni e dibattiti, ecc.) (1) finalmente sono stati istituiti in Piemonte gli uffici provinciali di pubblica tutela che, ai sensi della legge della Regione Piemonte n. 1/2004, hanno «compiti di supporto a favore dei soggetti ai quali è conferito dall’autorità giudiziaria l’esercizio delle funzioni di tutore». Dette funzioni, estensibili anche alle attività degli amministratori di sostegno, risultano notevolmente ridimensionate rispetto alle richieste presentate dal Csa (Coordinamento sanità e assistenza tra i movimenti di base) di Torino che erano state accolte dalla legge della Regione Piemonte 15 marzo 2001, n. 5 con l’assegnazione alle Province della «istituzione dell’ufficio provinciale di pubblica tutela per l’esercizio di funzioni di tutore ad esse deferite dalle competenti autorità giudiziarie e per la consulenza a favore di altri soggetti individuati come tutori dalle autorità stesse» (2).

 

Incompatibilità fra controllori e controllati

I sopra ricordati compiti assegnati agli uffici provinciali di pubblica tutela dalla legge n. 5/2001 non sono mai stati attuati poiché vi è stata una forte opposizione  da parte di alcuni Comuni, soprattutto quello di Torino, e di alcuni giudici tutelari, che temevano l’insorgere di contrapposizioni fra i controllori e cioè gli uffici di pubblica tutela ed i controllati e cioè gli amministratori e gli operatori dei Comuni singoli e associati.

Se per le istituzioni (Comuni e Asl) e per i giudici tutelari la coincidenza dei controllori con i controllati determina una situazione di assoluta tranquillità, ben diverse sono le conseguenze per le persone (minori, soggetti con gravi handicap intellettivi, malati psichiatrici, anziani cronici non autosufficienti, dementi senili, ecc.) nei cui confronti è stata disposta dall’autorità giudiziaria la nomina dei tutori, dei curatori, degli amministratori di sostegno e, nei casi di urgenza, degli amministratori provvisori (3).

Numerosi e spesso di estrema gravità sono, infatti, le situazioni di conflitto: si pensi, ad esempio, al trasferimento di pazienti psichiatrici dal settore sanitario, caratterizzato dalla gratuità degli interventi e dalla presenza di personale specializzato (psichiatrici, psicologi, infermieri, ecc.), a quello socio-assistenziale che sovente fornisce solamente prestazioni di badanza. Altri contrasti possono riguardare le richieste illegittime di pagamento delle rette di ricovero da parte degli enti pubblici, la tutela del patrimonio, l’utilizzo dei redditi, la qualità delle prestazioni fornite o da richiedere (4).

 

Le richieste del Csa

1. Preso atto dell’attuale situazione, il Csa richiede che sia data piena attuazione alle disposizioni della legge della Regione Piemonte n. 1/2004 e della delibera della Giunta regionale n. 23-1988 del 16 gennaio 2006 in cui sono stati individuati i criteri e le modalità per l’istituzione degli uffici provinciali di pubblica tutela (5).

Con la delibera della Giunta regionale del 30 ottobre 2006 n. 47-4189 sono state definite le questioni relative al personale e ai finanziamenti regionali come risulta dalla tabella riportata in fondo (6).

2. Essendo ovvia l’esigenza che gli uffici provinciali di pubblica tutela dispongano di personale in possesso delle occorrenti conoscenze socio-giuridiche, il Csa ritiene che il primo compito della Provincia riguardi la preparazione degli addetti.

3. Inoltre il Csa continua a ritenere assolutamente incompatibile nell’interesse dei soggetti deboli l’attribuzione delle funzioni di tutore, di curatore e di amministratore di sostegno agli Enti gestori delle attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali. Ne deriva che in nessun caso dovrebbero essere attribuiti ai Comuni singoli o associati e alle Asl i compiti di tutore, curatore, amministratore di sostegno o amministratore provvisorio nei riguardi di persone da essi assistite o curate (7). Pertanto da questo principio il Csa ritiene che la tutela, la curatela, l’amministrazione di sostegno, nonché i compiti degli amministratori provvisori, dovrebbero essere attribuiti alle Province sempre che non sia possibile o opportuno affidare detti compiti a un congiunto o ad una persona di fiducia o a un’associazione di volontariato (8). Ovviamente, la costituzione degli uffici provinciali di pubblica tutela esige che alle Province siano state sottratte tutte le competenze gestionali in materia di assistenza ai non vedenti, agli audiolesi, ai figli di ignoti, ai minori riconosciuti dalla sola madre, nonché le funzioni concernenti le gestanti e le madri in condizione di disagio psico-sociale.

Il Csa intende perseguire questo obiettivo non solo mediante l’approvazione di disposizioni a livello nazionale o regionale (com’era previsto nella sopra citata legge della Regione Piemonte n. 5/2001) o tramite la stipula di accordi fra le Province ed i Comuni singoli o associati, ma anche promuovendo l’affidamento diretto alle Province da parte dei giudici tutelari delle funzioni di tutore, di curatore, di amministratore di sostegno o di amministratore provvisorio in attuazione del secondo comma dell’articolo 344 del codice civile in base al quale «il giudice tutelare può chiedere l’assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni».

4. Secondo il Csa esiste un’altra incompatibilità. Riguarda l’azione di vigilanza attualmente esercitata dai Comuni e dalle Asl nei riguardi degli organismi pubblici (ad esempio le Ipab - Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) e privati ai quali gli stessi Comuni e Asl hanno affidato la gestione di case di cura, Rsa (Residenze sanitarie assistenziali), comunità alloggio, ecc. Anche in questi casi non soltanto ai Comuni e alle Asl non dovrebbero essere assegnati i compiti di tutore, curatore e amministratore di sostegno nei riguardi delle persone assistite o curate dai suddetti organismi, ma si rende necessario che il controllo venga esercitato da un Ente, la Provincia, che si pone come soggetto terzo rispetto da una parte i Comuni e le Asl e dall’altra parte gli enti che hanno ottenuto la gestione delle attività.

Al riguardo ricordiamo che il Csa e le altre organizzazioni promotrici hanno inserito fra le richieste contenute nella petizione popolare rivolta al Presidente della Regione Piemonte, ai Sindaci, ai Presidenti delle Province, delle Comunità montane e dei Consorzi socio-assistenziali, ai Direttori generali delle Asl e delle Aso (Aziende sanitarie ospedaliere) «l’adeguamento delle norme sulla vigilanza delle strutture di ricovero [di anziani cronici non autosufficienti, di malati di Alzheimer e di soggetti colpiti da altre forme di demenza senile] trasferendone le competenze alle Province per evitare l’attuale situazione per cui le Asl ed i Comuni controllano il loro operato» (9).

 

 

 

 

Province                                Numero casi                    Numero postazioni lavoro             Risorse postazioni lavoro                       Quota di avvio                               Totali

Alessandria        2.207                 3 unità                100.339,35            20.000,00        120.339,35            

Asti                      491            1 unità e 1/2             50.169,67            20.000,00          70.169,67            

Biella                    407            1 unità e 1/2             50.169,67            20.000,00          70.169,67            

Cuneo                1.625            2 unità e 1/2             83.616,13            20.000,00        103.616,13            

Novara                  591            1 unità e 1/2             50.169,67            20.000,00          70.169,67            

Torino                6.599                 8 unità                267.571,60            20.000,00        287.571,60            

Vercelli                 213            1 unità e 1/2             50.169,67            20.000,00          70.169,67            

Verbania               316            1 unità e 1/2             50.169,67            20.000,00          70.169,67            

Totali                12.449                21 unità               702.375,43          160.000,00        862.375,43

 

 

 

 

 

(1) La base delle richieste avanzate dal Csa è costituita dall’articolo di Francesco Santanera, “Per un ufficio unico del pubblico tutore per minori, adulti e anziani”, Bambino incompiuto, n. 1, 1987, in cui veniva sostenuto che «una particolare protezione giuridica è necessaria non solo per i minori, ma anche agli adulti ed agli anziani che non sono in grado di provvedere autonomamente alle loro fondamentali esigenze di vita». Nello stesso articolo veniva proposta sia «l’istituzione della figura del “coadiutore”» che «dovrebbe affiancare (non sostituire) la persona non in grado di provvedere autonomamente a se stessa, nei casi in cui non sia necessario o opportuno chiederne l’interdizione», sia «l’obbligatoria presenza di un difensore nei procedimenti che possono portare ad una limitazione dell’autonomia della capacità di agire».

(2) Una valutazione estremamente positiva delle norme sugli uffici provinciali di pubblica tutela era stata espressa dal Csa come è stato riferito sul n. 137, 2002 di Prospettive assistenziali.

(3) Gli amministratori provvisori possono essere nominati dai giudici tutelari ai sensi dell’articolo 35 della legge 833/1978.

(4) Si vedano gli articoli di Mauro Perino, Direttore del Consorzio intercomunale dei servizi alla persona dei Comuni di Collegno e Grugliasco, “L’ambiguo compito dell’attuale pubblico tutore”, Prospettive assistenziali, n. 141, 2003 e “Pubblica tutela e difesa dei diritti del tutelato”, Ibidem, n. 150, 2005.

(5) Ai sensi della sopra citata delibera «le attività dell’ufficio provinciale di pubblica tutela sono svolte, con riferimento al contenuto proprio dei compiti di supporto a favore dei soggetti ai quali è conferito dall’Autorità giudiziaria l’esercizio delle funzioni di tutore, curatore e amministratore di sostegno, e nel pieno rispetto delle competenze dell’amministrazione giudiziaria e delle altre amministrazioni pubbliche che intervengono in materia, in particolare quelle degli enti gestori di interventi e servizi sociali, secondo i seguenti criteri:

a) fornire informazioni e documentazione per quanto attiene i diversi aspetti dell’attività svolta dai tutori, dai curatori e dagli amministratori di sostegno, anche in riferimento ai procedimenti giurisdizionali previsti dalle disposizioni vigenti in materia, ferme restando le attività dei competenti uffici giudiziari; in particolare, assicurare la necessaria informazione ed il collegamento con gli ordini professionali, per le specifiche prestazioni di consulenza professionale (giuridica, economico-finanziaria, fiscale, previdenziale, patrimoniale, ecc.);

b) operare in collegamento con altri soggetti pubblici e privati (Inps, Comuni, enti gestori socio-assistenziali, ecc) che erogano prestazioni ed interventi assistenziali alle persone prive di autonomia;

c) operare in collegamento con organi ed uffici che esercitano funzioni giurisdizionali in materia, assicurando ad essi la propria collaborazione nell’ambito dell’attività di supporto a tutori, curatori e amministratori di sostegno;

d) attivare, nei limiti delle risorse disponibili, interventi formativi per operatori pubblici dei Comuni e delle Asl, nonché i necessari collegamenti con soggetti che provvedono alla formazione degli operatori privati;

e) assicurare il monitoraggio delle attività svolte dall’ufficio realizzando, compatibilmente alle risorse disponibili, raccolta e analisi di dati, eventuali indagini statistiche e sociali, nonché iniziative pubbliche di divulgazione ed approfondimento in materia (seminari, pubblicazioni, ecc.);

Le attività di cui alle lettere a), b) e c) hanno carattere obbligatorio e costituiscono le prestazioni essenziali di base per assicurare uno standard minimo di servizi comuni su tutto il territorio regionale. A tal fine la Regione provvede a fornire una formazione iniziale agli operatori provinciali».

(6) La citata delibera del 30 ottobre 2006 stabilisce che l’attribuzione delle quote provinciali di cui alla tabella sopra citata è determinata in via sperimentale per un periodo di due anni e che dal 2008 «la ripartizione delle risorse da attribuire alle Province verrà fatta con una determinazione dirigenziale contestualmente alla assegnazione agli enti gestori delle attività socio-assistenziali del fondo per la gestione del sistema integrato degli interventi e residenziali».

(7) Si tenga presente che, ai sensi dell’articolo 402 del codice civile, la tutela può essere affidata dal giudice tutelare non solo all’ente di assistenza, ma addirittura all’istituto in cui la persona è ricoverata.

(8) Una organizzazione che opera nel settore è l’Associazione tutori volontari, con sede in Torino, Via Artisti 36. Cfr. il sito www.tutori.it.

(9) Il testo della petizione è stato allegato al n. 153, 2006 di Prospettive assistenziali e può essere richiesto al Csa, Via Artisti 36, 10124 Torino.

 

www.fondazionepromozionesociale.it