186_Forza alla giustizia sottoposta.jpg19-Bambini-aquilone.jpg21-Arcobaleno3.jpg5b-giustizia-aequam.jpga_regione2.jpgdea_giustizia1.jpggiustizia-dea-638x425.jpggiustizia-toghe.jpggiustizia.jpggiustizia99.jpgla_legge_uguale2.jpgmatite.jpgpal-giustizia-36.jpgprocura_repubblica.jpgregione3.jpgsostegno-39-1440x450.jpgy_regione.jpg

Un ottimo provvedimento da parte del Giudice tutelare

QUANDO IL GIUDICE TUTELARE AGISCE A BENEFICIO DELL’UTENTE 

 

Capita spesso, durante l’attività di consulenza sui diritti rivolta ai familiari di persone malate/con disabilità e non autosufficienti di imbattersi nella necessità che il beneficiario dei diritti e delle conseguenti prestazioni socio-sanitarie si esprima per chiedere che sia riconosciuto quanto gli spetta dalla legge in termini di cura. Da solo, se persona non lucida e incapace di programmare il proprio presente e il proprio futuro, non può farlo, pertanto occorre che a difenderla/o dalla violazione dei suoi diritti siano l’amministratore di sostegno o il tutore. Ma di grande importanza è il ruolo del Giudice tutelare, chiamato a garantire che al beneficiario del provvedimento di tutela/amministrazione di sostegno non subisca situazioni negative derivanti dalla negazione dei suoi diritti esigibili.

Citiamo, come esempio positivo di azione in questo senso, il provvedimento del Giudice tutelare di Torino del 23 maggio 2016 (riguardante un caso seguito dal Comitato per i diritti degli assistiti della Fondazione promozione sociale onlus). Si trattava del caso di una signora anziana malata cronica non autosufficiente con esigenze socio-sanitarie indifferibili ricoverata in una Casa di cura. L’intervento del Giudice confermò il suo diritto all’accesso alle cure e alla continuità terapeutica che deve essere assicurata dall’Asl di residenza della persona.

Venendo al provvedimento: il Giudice «rilevato che la signora A. B. [beneficiaria] è ricoverata presso la struttura riabilitativa ***, rilevato che la beneficiaria non può essere dimessa, posto che le sue condizioni non sono buone e che occorre reperire altra soluzione per ricoveri alternativi; ritenuta l’assoluta necessità di disporre la proroga della collocazione presso la citata Casa di cura sino a che venga trovata nuova struttura, anche al fine di non vanificare il prezioso lavoro finora effettuato, Dispone la proroga della collocazione presso la citata casa di cura (…) invita l’Asl *** a reperire struttura Rsa ove proseguire la cura. URGENTISSIMO».
Si noti che con lo stesso dispositivo, il Giudice aveva attuato una modifica del decreto di nomina del precedente amministratore di sostegno, che era l’Asl *** (situazione a nostro avviso in palese conflitto di interessi, poiché si verifica coincidenza tra controllore e controllato, tra chi deve garantire le prestazioni socio-sanitarie e chi, nel caso questa vengano negate, deve esplicitamente richiederle, denunciando la mancata erogazione). Nel documento di nomina di un avvocato al ruolo di amministratore di sostegno al posto dell’Asl ***, il Giudice afferma che «vista l’istanza di esonero dalla prosecuzione dell’incarico pervenuta da parte dell’Asl ***, già amministratore di sostegno in ragione della forte conflittualità con l’Ente e della richiesta manifestata dalla beneficiaria di avere come amministratore un’altra figura, è necessario nominare un nuovo amministratore di sostegno».

Attachments:
Download this file (2016_dispositivo Collida SN.pdf)Provvedimento GT[Diritto alla continuità delle cure]144 kB
Joomla templates by a4joomla