186_Forza alla giustizia sottoposta.jpg19-Bambini-aquilone.jpg21-Arcobaleno3.jpg5b-giustizia-aequam.jpga_regione2.jpgdea_giustizia1.jpggiustizia-dea-638x425.jpggiustizia-toghe.jpggiustizia.jpggiustizia99.jpgla_legge_uguale2.jpgmatite.jpgpal-giustizia-36.jpgprocura_repubblica.jpgregione3.jpgsostegno-39-1440x450.jpgy_regione.jpg

Dismissione del PIN INPS

Dismissione del PIN INPS.
 
Deleghe delle identità digitali dei cittadini impossibilitati all’utilizzo autonomo dei servizi online

Circolare n° 127 del 12-08-2021

INDICE

1. Premessa

2. Gestione delle deleghe delle identità digitali dei cittadini

2.1 Richiesta della delega

2.2 Durata della delega

2.3 Vincoli e restrizioni

2.4 Utilizzo della delega

3. Informazioni all’utenza

*** 

 1. Premessa

 L'Istituto, con la circolare n. 87 del 17 luglio 2020, in linea con le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (c.d. decreto Semplificazioni 2020), ha comunicato che dal 1° ottobre 2020 non rilascia più nuovi PIN, per favorire il passaggio verso gli strumenti di autenticazione previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale), per l’accesso ai servizi web della pubblica Amministrazione, ossia il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), la Carta di Identità Elettronica (CIE) e la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

 Ai fini dell’attuazione dell’articolo 64, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 82/2005, i PIN già rilasciati dall’Istituto, rimasti in vigore nel periodo transitorio, saranno dismessi alla data del30 settembre 2021 (cfr. l’art. 24, comma 4, del D.L. n. 76/2020), con la sola eccezione di quelli rilasciati a cittadini residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano.

 2. Gestione delle deleghe delle identità digitali dei cittadini

 2.1 Richiesta della delega

 A decorrere dal 16 agosto 2021 il cittadino che sia impossibilitato ad utilizzare in autonomia i servizi online dell’INPS può delegare un’altra persona di sua fiducia all'esercizio dei propri diritti nei confronti dell'Istituto.

 

La delega dell’identità digitale è anche lo strumento attraverso il quale i tutori, i curatori, gli amministratori di sostegno e gli esercenti la potestà genitoriale possono esercitare i diritti dei rispettivi soggetti rappresentati e dei minori.

 

Poiché i PIN INPS verranno disattivati il 30 settembre 2021, al fine di continuare ad esercitare il proprio ruolo nei riguardi dei soggetti tutelati, i tutori, i curatori e gli amministratori di sostegno e gli esercenti la potestà genitoriale dovranno richiedere la registrazione di una delega per tutti i soggetti rappresentati che hanno bisogno di interagire con l’INPS.

 La richiesta può essere effettuata direttamente dal delegante presso una qualsiasi Struttura territoriale dell’INPS esibendo la seguente documentazione:

 - modulo di richiesta di registrazione della delega dell’identità digitale (mod. AA08 scaricabile dal portale www.inps.it);

- copia del documento di riconoscimento del delegante.

 L’operatore INPS, dopo aver accertato l’identità del richiedente, provvederà a registrare la delega nel sistema. A valle del completamento delle attività, laddove siano presenti i rispettivi contatti telematici (e-mail, cellulare), il sistema invierà una notifica al delegato e al delegante.

 È consentita la richiesta della registrazione della delega da parte di persona diversa dal delegante esclusivamente nei seguenti casi:

 a) i tutori, i curatori e gli amministratori di sostegno possono richiedere la delega autocertificando la rappresentanzalegale ovvero producendo la documentazione atta a provarla. In caso di autocertificazione, la delega potrà essere registratasolo all'esito delle verifiche di veridicità delle dichiarazioni rese, presso l'Autorità competente.In questo caso il richiedente deve esibire la seguente documentazione:

 - modulo di richiesta di registrazione della delega dell’identità digitale per tutori, curatori, amministratori di sostegno e minori (mod. AA10 scaricabile dal portale www.inps.it);

- copia del documento di riconoscimento del richiedente;

- copia del documento di riconoscimento del tutelato;

- autocertificazione o copia del provvedimento di nomina emesso dal giudice;

  b) gli esercenti la potestà genitoriale possono richiedere la registrazione della delega per conto del minore.In tal caso il richiedente deve esibire la seguente documentazione:

 - modulo di richiesta di registrazione della delega dell’identità digitale per tutori, curatori, amministratori di sostegno e minori (mod. AA10 scaricabile dal portale www.inps.it);

- copia del documento di riconoscimento del richiedente;

- autocertificazione attestante la potestà genitoriale;

 c) le persone allettate per lunga durata, ricoverate o impossibilitate a recarsi presso gli sportelli dell'Istituto a causa di patologie, possono richiedere la registrazione della delega anche attraverso il delegato che dovrà produrre la seguente documentazione:

 - modulo di richiesta di registrazione della delega dell’identità digitale per impossibilitati a recarsi presso la Struttura territoriale INPS per motivi di salute (mod. AA09 scaricabile dal portale www.inps.it);

- attestazione sanitaria prodotta da un medico del SSN attestante l'impossibilità del delegante a recarsi presso la Struttura INPS;

- documento di identità originale del delegante;

- copia del documento di identità del delegato.

 2.2 Durata della delega

 In occasione dell'attribuzione della delega, il delegante può definirne il termine di validità.

 In assenza di una data di fine della validità, la delega è attiva a tempo indeterminato,fermo restando la facoltà del delegante di revocare la delega in qualsiasi momento anche attraverso la propria identità digitale, ad esclusione dei soggetti sotto tutela, curatela, amministrazione di sostegno.

   2.3 Vincoli e restrizioni

 Ogni persona può designare un solo delegato.

Ogni delegato può essere designato tale da non oltre cinque persone.

Il limite delle cinque deleghe non si applica ai tutori, ai curatori e agli amministratori di sostegno.

 2.4 Utilizzo della delega

 Il delegato può accedere ai servizi dell’INPS in luogo del delegante. A tal fine, dovrà autenticarsi con le proprie credenziali SPID/CIE/CNS e successivamente scegliere se operare in prima persona oppure in luogo e per conto del delegante.

 Le attività svolte dal delegato in luogo del delegante sono tracciate.

 La delega, qualora sia già registrata, è valida anche per richieste presso gli sportelli dell’INPS dopo l’identificazione del delegato con il proprio documento di identità.

 3. Informazioni all’utenza

 L’Istituto avvierà una campagna di comunicazione per informare l’utenza dell’evoluzione in atto e, in particolare, delle modalità e dei termini del passaggio dal PIN alle credenziali SPID, CIE e CNS, nonché dell’introduzione del “Sistema di gestione delle deleghe delle identità digitali”, che saranno resi noti sul sito INPS e sui social network, presso gli intermediari autorizzati e gli stakeholder dell’Istituto.

 Il Direttore generale vicario

Vincenzo Caridi

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20127%20del%2012-08-2021.htm

 

Joomla templates by a4joomla