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Liste di attesa illegittime

Importanti sentenze del Tar del Piemonte

 

CONFERMATA L’ILLEGITTIMITA’ DELLE LISTE D'ATTESA ED IL DIRITTO PIENAMENTE E IMMEDIATAMENTE ESIGIBILE ALLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE PER LE PERSONE COLPITE DA PATOLOGIE E/O DA HANDICAP INVALIDANTI E DA NON AUTOSUFFICIENZA

 

 La sentenza del Tar Piemonte n. 199/2014

Il Tribunale amministrativo del Piemonte ha accolto il ricorso presentato dall’Associazione promozione sociale, dall’Utim (Unione per la tutela delle persone con disabilità intellettiva) e dall’Ulces (Unione per la lotta contro l’emarginazione sociale), sostenuto dal Comune di Torino, da 18 tra Comuni e Consorzi gestori dei servizi socio-assistenziali, dallo Spi Cgil di Torino e da numerose associazioni ed organizzazioni[1] in merito alle delibere regionali 45/2012, 14 e 85/2013.

Difatti, con la sentenza n. 199/2014 del 31 gennaio u.s. il Tar ha annullato le delibere della Giunta regionale 14/2013 e 85/2013 gravemente lesive dei diritti delle persone malate croniche non autosufficienti, ed ha eliminato le parti più negative della delibera 45/2012.

Il Tar, richiamando le proprie Ordinanze 609/2012 e 141/2013, ha confermato l'illegittimità delle liste d'attesa per l'accesso alle prestazioni socio-sanitarie per gli anziani malati cronici non autosufficienti e delle persone colpite da demenza senile istituite dalla delibera 45/2012, confermando che queste persone hanno diritto pienamente ed immediatamente esigibile alle cure senza limiti di durata, così come previsto dalle leggi vigenti.

Il Tribunale ha specificato che «a differenza di quanto sostenuto dalla Regione, gli aspetti sanitari sono ben presenti nelle attività da erogarsi». In più, scrivono i giudici, «il percorso sanitario strettamente ospedaliero non può essere considerato a sé stante, ma deve necessariamente di fatto confluire nel percorso continuativo di cura e riabilitazione che, in base alla legge va garantito, anche nel lungo periodo, all'anziano non autosufficiente».

Il Tar ha inoltre confermato – come disposto dalla delibera 45/2012 – che per i primi 30 giorni di ricovero in strutture socio sanitarie residenziali il costo totale della degenza è a carico dell'Asl, per gli ulteriori 30 il costo della retta è a carico dell'Asl nella misura del 50%, con la compartecipazione di utente/Comune a copertura del restante 50%. Mentre la Giunta regionale voleva imporre ai malati l'intero onere delle cure socio-sanitarie residenziali, il Tar ha deciso che la succitata compartecipazione alla spesa da parte dell'Asl e dell'utente/Comune va mantenuta anche oltre il 60esimo giorno di ricovero, «fintanto – scrivono i giudici – che l'anziano permanga nella condizione di non autosufficienza».

Il Tar ha poi annullato i criteri istituiti dalla Giunta della Regione Piemonte con la delibera 14/2013 per la presa in carico delle persone colpite da non autosufficienza, in base ai quali perfino i casi di persone colpite da patologie gravi e da non autosufficienza riconosciute come urgenti dovevano aspettare fino a 90 giorni per l'accesso alle prestazioni alle quali hanno invece diritto per legge. Inoltre, venivano esclusi a tempo indeterminato dalla presa in carico numerosissimi altri casi di persone malate non autosufficienti.

Ricordiamo altresì che nella sentenza 201/2014, anch'essa del 31 gennaio u.s., relativa al ricorso presentato da Anaste (Associazione dei gestori di strutture residenziali) e ad adiuvandum dal Comune di Torino, il Tar ha disposto l'annullamento integrale della delibera 85/2013, cancellando così le nuove tariffe introdotte e le relative dannose classificazioni, incluse quelle per i Nuclei Alzheimer temporanei e i Centri diurni per l'Alzheimer. Il Tar ha anche contestato l'esiguità dei finanziamenti stanziati per le prestazioni residenziali e semi-residenziali degli assistiti.

Infine occorre tenere presente che la conferma del pieno ed immediato diritto alle cure delle persone colpite da patologie invalidanti e da non autosufficienza vale anche per i soggetti con handicap intellettivo in situazione di gravità e per i pazienti con rilevanti disturbi psichiatrici e limitata autonomia, nonché per le prioritarie prestazioni domiciliari.

 

La sentenza del Tar Piemonte n. 189/2014

Con sentenza n. 189/2014 del 31 gennaio 2014 la seconda Sezione del Tar del Piemonte ha annullato la delibera approvata dal Consorzio intercomunale dei servizi socio-assistenziali “Ciss 38” con sede in Cuorgnè (Torino) in data 7 luglio 2011 in cui, dopo aver premesso che «a seguito della riduzione dei finanziamenti che sta determinando l’impossibilità di garantire una risposta a tutti coloro che fanno richiesta di prestazioni (…) anche se rientranti nei Livelli essenziali di assistenza», veniva approvata la predisposizione «delle liste d’attesa per l’accesso a strutture semiresidenziali».

Poiché il Ciss 38 aveva bloccato l’accesso al Centro diurno dei soggetti adulti con disabilità intellettiva in situazione di gravità, l’Associazione promozione sociale, l’Utim (Unione per la tutela delle persone con disabilità intellettiva) e l’Ulces (Unione per la lotta contro l’emarginazione sociale) –  organizzazioni facenti parte del Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base) – avevano presentato ricorso al Tar che, con Ordinanza n. 381/2012 del 20 giugno 2012, aveva sospeso la delibera in oggetto precisando che le prestazioni semiresidenziali per i soggetti adulti con disabilità intellettiva grave «rientrano pacificamente nei Livelli essenziali di assistenza», e che «gli Enti locali coinvolti sono (…) immediatamente tenuti a far fronte ai suddetti oneri (…) essendo stati vincolati ad applicare una disposizione immediatamente precettiva introdotta a tutela di una fascia di popolazione particolarmente debole».

Nella sentenza n. 189/2014 detto principio è stato ribadito puntualizzando che il ricorso presentato dalle succitate organizzazioni  è «meritevole di accoglimento: la previsione di liste di attesa per la fruizione, da parte dei cittadini con handicap grave, del servizio di inserimento in strutture semiresidenziali – che rientra a tutta evidenza nei Lea, Livelli essenziali di assistenza (…) – precludendo di fatto ad alcuni aventi diritto la tempestiva fruizione del servizio stesso, viola, infatti, le predette norme».

Il Tar ha affermato altresì che «in materia di Lea anche la giurisprudenza della Corte costituzionale ha, del resto, più volte statuito che l’avvenuto inserimento nel secondo comma dell'art. 117 del nuovo Titolo V della Costituzione, fra le materie di legislazione esclusiva dello Stato, della "determinazione dei Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" ha attribuito al legislatore statale un fondamentale strumento per garantire il mantenimento di un’adeguata uniformità di trattamento sul piano dei diritti di tutti i soggetti, pur in un sistema caratterizzato da un livello di autonomia regionale e locale decisamente accresciuto e che la conseguente forte incidenza sull'esercizio delle funzioni nelle materie assegnate alle competenze legislative ed amministrative delle Regioni e delle Province autonome comporta che queste scelte, almeno nelle loro linee generali, siano operate dallo Stato con legge». Pertanto «gli Enti locali sono tenuti a garantire i relativi servizi, utilizzando tutti gli strumenti a loro disposizione per reperire i necessari fondi, senza che su tale obbligo possano incidere i sempre più pesanti tagli economici».

Per quanto riguarda invece il diritto alle prestazioni domiciliari, ricordiamo che il Tar del Piemonte nella sentenza n. 326/2013 (depositata in Segreteria il 14 marzo 2013) aveva precisato che sono illegittime «le liste di attesa per la fruizione dei servizi  (…) di  “assistenza domiciliare” per i disabili» poiché si tratta «di servizi che rientrano, a tutta evidenza, nelle definizioni di cui all’allegato 1.C., punti 8 e 9 (dedicati, nel quadro dei servizi socio-sanitari, all’assistenza territoriale semiresidenziale e residenziale del disabile, la quale deve comprendere anche prestazioni di riabilitazione)». In sostanza la sentenza 326/2013 ha confermato il diritto pienamente e immediatamente esigibile delle persone con disabilità alle prestazioni di “assistenza domiciliare”.

Ricordiamo altresì che nella sentenza n. 36/2013 la Corte costituzionale ha precisato che «l’attività sanitaria e socio-sanitaria a favore di anziani non autosufficienti è elencata tra i livelli essenziali di assistenza sanitaria dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001». Nella stessa sentenza la Corte costituzionale ha definito non autosufficienti le «persone anziane o disabili che non possono provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l’aiuto determinante di altri».

Pertanto questa sentenza conferma la piena esigibilità delle prestazioni domiciliari, semi-residenziali e residenziali stabilite dai Lea nei riguardi delle persone colpite da patologie e/o da disabilità gravemente invalidanti  e da non autosufficienza.

 

Norme di attuazione

In base alla nostra decennale esperienza, in merito all’ottenimento delle prestazioni previste dai Lea è necessario quanto segue:

1. inoltro dell’istanza da effettuare sempre con raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata impersonalmente al responsabile dell’Ente tenuto per legge a fornire le prestazioni (Direttore generale dell’Asl, Sindaco, Direttore del Consorzio fra Comuni, ecc.), inviando copia della stessa alla propria organizzazione di riferimento;

2. è necessario che l’istanza sia sottoscritta da una sola persona (l’interessato o il tutore o l’amministratore di sostegno oppure da un congiunto o un convivente o altra terza persona). Detta persona deve essere il solo soggetto che si occupa del problema;

3. è necessario che la richiesta contenga:

a) una breve descrizione delle prestazioni richieste

b) la precisazione dei relativi motivi allegando se possibile la necessaria documentazione (certificati medici, ecc.)

c) la citazione delle leggi di riferimento;

4. pretendere in ogni caso una risposta scritta. Al riguardo la raccomandata con ricevuta di ritorno di cui sopra deve contenere la seguente frase finale: «Ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990 lo scrivente chiede una risposta scritta». Se la risposta non perviene nei 90 giorni successivi al ricevimento, è opportuno inviare un sollecito con altra raccomandata con ricevuta di ritorno per richiedere una risposta entro e non oltre 15 giorni. Nel caso di ulteriore mancata risposta, l’omissione può essere segnalata alla Procura della Repubblica ai sensi della stessa legge 241/1990;

5. non accettare mai risposte verbali che possono essere fuorvianti e che, in ogni caso non forniscono alcuna garanzia, né possono essere contestate. Se vi sono stati incontri è consigliabile inviare al più presto al responsabile dell’ente di cui al punto 1 un telegramma o una raccomandata con ricevuta di ritorno in cui si conferma l’istanza e si chiede una risposta scritta.

Ricordiamo che l’articolo 28 della Costituzione stabilisce quanto segue:
«I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici».

Sul sito www.fondazionepromozionesociale.it sono contenuti i testi delle sentenze sopra citate e sono reperibili altre informazioni utili.



([1])  Il ricorso è stato presentato da Associazione promozione sociale, Utim – Unione tutela persone con disabilità intellettiva e Ulces – Unione per la lotta contro l'emarginazione sociale. Il ricorso è stato appoggiato dai Comuni di Torino, Nichelino, Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Rivoli, Pinerolo, La Loggia, Carmagnola e dai Consorzi per le attività socio-assistenziali di Pinerolo, del Cuneese, delle Valli Grana e Maira, del Ciriacese e del basso Canavese, del Chierese, Cisa12, Inrete, Cidis, Monviso Solidale, Comunità montana delle Alpi del mare, dal Sindacato pensionati italiani  Cgil della Provincia di Torino e, inoltre, dalle Associazioni Alzheimer Piemonte, Agafh – Associazione genitori adulti e fanciulli handicappati, Associazione volontari Grh – Genitori ragazzi handicappati, Cittadinanzattiva Regione Piemonte Onlus, Senza limiti Onlus.

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