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Le tariffe delle Rsa dopo le sentenze 199 e 201/2014

LE TARIFFE DELLE RSA DOPO LE SENTENZE 199 E 201/2014 DEL TAR DEL PIEMONTE (*) 

 

 

La sentenza del Tar del Piemonte n. 201/2014 del 31 gennaio 2014 ha annullato integralmente la Delibera della Giunta della Regione Piemonte, Dgr n. 85 del 2 agosto 2013 “Approvazione del piano tariffario delle prestazioni di assistenza residenziale per anziani non autosufficienti come previsto dalla Dgr 45-4248 del 30 luglio 2012”.

Pertanto in Piemonte per le tariffe riguardanti i ricoveri in Rsa (Residenze sanitarie assistenziali) occorre far riferimento alla previgente normativa stabilita dalla Dgr 64 del 22 marzo 2010 “Percorso di progressivo adeguamento delle tariffe per l'assistenza residenziale socio-sanitaria, in conseguenza degli intervenuti CC.CC.NN.LL.”

La sentenza del Tar del Piemonte n. 199/2014 anch’essa del 31 gennaio 2014, ha previsto che gli oneri per i malati di Alzheimer siano interamente a carico della sanità. Così il Tar si esprime nel merito: «Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, all’Allegato 1.C, tuttavia, fa rientrare tra i Lea anche le attività socio-sanitarie a favore di persone con problemi psichiatrici, categoria nella quale sono sicuramente da ascrivere i pazienti malati di Alzheimer. Tali attività vengono poste a totale carico del Servizio sanitario sia nelle ipotesi di assistenza domiciliare e semi-residenziale (cfr. le relative tabelle ai punti 7 e 8), sia in quella di assistenza residenziale (laddove l’unica eccezione è costituita dalle prestazioni terapeutiche e socio-riabilitative svolte in strutture a bassa intensità assistenziale, per le quali si prevede una quota di compartecipazione alla spesa, per l’utente/Comune, pari al 60%: eccezione che, tuttavia, non viene in rilievo nella presente fattispecie)».

Per quanto sopra esposto, si fa dunque presente quanto segue.

In caso di:

     
a) malato di Alzheimer ricoverato in Rsa,

considerato che la quota alberghiera a carico dello stesso malato non è più prevista (con eccezione per la bassa intensità che è stabilita per il 60%), è possibile comunicare, tramite Raccomandata A/R al Direttore generale dell'Asl di residenza del paziente nonchè all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali (Sindaco del Comune di residenza o Presidente del Consorzio socio-assistenziale) e per conoscenza al Direttore della struttura di ricovero, che sulla base della sentenza del Tar Piemonte n. 199/2014 più nulla è dovuto dall’utente quale retta alberghiera in quanto il Servizio sanitario è tenuto a corrispondere l'intera retta; è altresì possibile chiedere nel contempo la restituzione delle somme versate dall’inizio del ricovero in Rsa;

   b) anziano cronico non autosufficiente (non Alzheimer) ricoverato in Rsa a cui è stata applicata la tariffazione prevista dalla Dgr 85/2013,

è possibile comunicare, con Raccomandata A/R al Direttore generale dell'Asl di residenza del paziente nonchè all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali (Sindaco del Comune di residenza o Presidente del Consorzio socio-assistenziale) e per conoscenza al Direttore della struttura di ricovero, che non si accetta la nuova tariffa in quanto la Dgr 85/2013 è stata annullata dal Tar Piemonte il 31 gennaio 2014 con sentenza n. 201/2014; si  comunica nel contempo che si continuerà a corrispondere l’importo pagato prima dell’ottobre 2013 (data di entrata in vigore  delle nuove tariffe stabilite dalla ex Dgr 85/2013), defalcando le somme impropriamente versate;       

   c) anziano cronico non autosufficiente (non Alzheimer) ricoverato in Rsa a cui è stata rivista la “fascia assistenziale”  ed applicata la Dgr 85/2013,

è possibile comunicare con Raccomandata A/R al Direttore generale dell'Asl di residenza del paziente nonchè all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali (Sindaco del Comune di residenza o Presidente del Consorzio socio-assistenziale) e per conoscenza al Direttore della struttura di ricovero, che si accetta la nuova “fascia assistenziale” stabilita dalla Unità di valutazione geriatrica ma si chiede di applicare le tariffe vigenti prima della Dgr 85/2013 -- in quanto detta norma è stata annullata integralmente dal Tar del Piemonte con la sentenza n. 201/2014 -- e cioè quelle stabilite dalla Dgr 64/2010; si segnala pertanto che si verserà l’importo previsto dalla Dgr 64/2010 con l'adeguamento Istat comunicato dall'Asl, defalcando le somme sinora impropriamente versate.

(*) ATTENZIONE - Si segnala che la Regione Piemonte ha dichiarato che presenterà ricorso al Consiglio di Stato e pertanto le tariffe potrebbero subire nuove modifiche

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