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Disposizioni anticipate di trattamento

LEGGE 22 dicembre 2017, n. 219 

Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento.

 

(GU n.12 del 16-1-2018)

 
 Vigente al: 31-1-2018  
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                         Consenso informato 
 
  1. La presente  legge,  nel  rispetto  dei  principi  di  cui  agli
articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli  articoli  1,  2  e  3
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,  tutela  il
diritto    alla    vita,    alla    salute,    alla    dignita'     e
all'autodeterminazione  della  persona  e   stabilisce   che   nessun
trattamento sanitario puo' essere iniziato o proseguito se privo  del
consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei
casi espressamente previsti dalla legge. 
  2. E' promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia  tra
paziente e medico che si basa sul consenso  informato  nel  quale  si
incontrano l'autonomia decisionale  del  paziente  e  la  competenza,
l'autonomia  professionale   e   la   responsabilita'   del   medico.
Contribuiscono alla  relazione  di  cura,  in  base  alle  rispettive
competenze, gli esercenti una professione  sanitaria  che  compongono
l'equipe sanitaria. In tale relazione sono coinvolti, se il  paziente
lo desidera, anche i suoi familiari o la parte dell'unione  civile  o
il convivente ovvero una persona di fiducia del paziente medesimo. 
  3. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di
salute e di essere informata in modo completo,  aggiornato  e  a  lei
comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai
rischi degli accertamenti  diagnostici  e  dei  trattamenti  sanitari
indicati,  nonche'  riguardo  alle  possibili  alternative   e   alle
conseguenze  dell'eventuale  rifiuto  del  trattamento  sanitario   e
dell'accertamento diagnostico o  della  rinuncia  ai  medesimi.  Puo'
rifiutare in tutto o in parte  di  ricevere  le  informazioni  ovvero
indicare i familiari o una  persona  di  sua  fiducia  incaricati  di
riceverle e di esprimere il consenso in sua vece se  il  paziente  lo
vuole. Il rifiuto o  la  rinuncia  alle  informazioni  e  l'eventuale
indicazione di un incaricato sono registrati nella cartella clinica e
nel fascicolo sanitario elettronico. 
  4. Il consenso informato, acquisito nei modi e  con  gli  strumenti
piu' consoni alle condizioni del paziente, e'  documentato  in  forma
scritta  o  attraverso  videoregistrazioni  o,  per  la  persona  con
disabilita', attraverso dispositivi che le consentano di  comunicare.
Il consenso informato, in qualunque forma espresso, e' inserito nella
cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. 
  5. Ogni persona capace di agire ha  il  diritto  di  rifiutare,  in
tutto o in parte, con le stesse forme di cui al  comma  4,  qualsiasi
accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal  medico
per la sua patologia o  singoli  atti  del  trattamento  stesso.  Ha,
inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento, con  le  stesse
forme di cui al comma 4, il consenso prestato, anche quando la revoca
comporti l'interruzione  del  trattamento.  Ai  fini  della  presente
legge,  sono   considerati   trattamenti   sanitari   la   nutrizione
artificiale e l'idratazione artificiale, in quanto  somministrazione,
su prescrizione medica, di  nutrienti  mediante  dispositivi  medici.
Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto  di  trattamenti
sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al
paziente e, se questi acconsente, ai suoi familiari,  le  conseguenze
di tale decisione e le possibili alternative e promuove  ogni  azione
di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi  dei  servizi  di
assistenza  psicologica.  Ferma  restando  la  possibilita'  per   il
paziente di modificare la propria volonta', l'accettazione, la revoca
e il rifiuto sono annotati nella cartella  clinica  e  nel  fascicolo
sanitario elettronico. 
  6. Il medico e'  tenuto  a  rispettare  la  volonta'  espressa  dal
paziente di rifiutare il trattamento sanitario  o  di  rinunciare  al
medesimo e, in conseguenza di  cio',  e'  esente  da  responsabilita'
civile o penale. Il paziente non puo'  esigere  trattamenti  sanitari
contrari a norme di legge,  alla  deontologia  professionale  o  alle
buone pratiche clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste,  il
medico non ha obblighi professionali. 
  7. Nelle situazioni di  emergenza  o  di  urgenza  il  medico  e  i
componenti dell'equipe sanitaria assicurano le cure  necessarie,  nel
rispetto della volonta' del paziente ove le sue condizioni cliniche e
le circostanze consentano di recepirla. 
  8. Il tempo della comunicazione tra medico e  paziente  costituisce
tempo di cura. 
  9. Ogni struttura  sanitaria  pubblica  o  privata  garantisce  con
proprie modalita' organizzative la piena e  corretta  attuazione  dei
principi di  cui  alla  presente  legge,  assicurando  l'informazione
necessaria ai pazienti e l'adeguata formazione del personale. 
  10. La formazione iniziale e continua  dei  medici  e  degli  altri
esercenti le professioni sanitarie comprende la formazione in materia
di relazione e di comunicazione  con  il  paziente,  di  terapia  del
dolore e di cure palliative. 
  11.  E'  fatta  salva  l'applicazione  delle  norme  speciali   che
disciplinano l'acquisizione del consenso  informato  per  determinati
atti o trattamenti sanitari. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 2, 13 e  32  della
          Costituzione: 
              "Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
          inviolabili  dell'uomo,  sia   come   singolo   sia   nelle
          formazioni sociali ove si svolge  la  sua  personalita',  e
          richiede   l'adempimento   dei   doveri   inderogabili   di
          solidarieta' politica, economica e sociale." 
              "Art. 13. La liberta' personale e' inviolabile. 
              Non e' ammessa forma alcuna di detenzione di  ispezione
          o perquisizione personale, ne' qualsiasi altra  restrizione
          della  liberta'  personale,  se  non  per   atto   motivato
          dall'Autorita' giudiziaria e nei soli casi e modi  previsti
          dalla legge. 
              In casi eccezionali di necessita' ed urgenza,  indicati
          tassativamente  dalla  legge,   l'autorita'   di   Pubblica
          sicurezza  puo'  adottare  provvedimenti  provvisori,   che
          devono   essere   comunicati    entro    quarantotto    ore
          all'Autorita' giudiziaria e, se  questa  non  li  convalida
          nelle successive quarantotto ore, si intendono  revocati  e
          restano privi di ogni effetto. 
              E' punita ogni violenza fisica e morale  sulle  persone
          comunque sottoposte a restrizioni di liberta'. 
              -  La  legge  stabilisce   i   limiti   massimi   della
          carcerazione preventiva." 
              "Art.  32.  La  Repubblica  tutela   la   salute   come
          fondamentale  diritto  dell'individuo  e  interesse   della
          collettivita', e garantisce cure gratuite agli indigenti. 
              Nessuno  puo'  essere  obbligato   a   un   determinato
          trattamento sanitario se non per disposizione di legge.  La
          legge non puo' in nessun caso violare i limiti imposti  dal
          rispetto della persona umana.". 
              - Si riporta il testo degli articoli 1,  2  e  3  della
          Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea: 
              «Art. 1 (Dignita' umana). - 1.  La  dignita'  umana  e'
          inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata. 
              «Art. 2 (Diritto alla  vita).  -  1.  Ogni  persona  ha
          diritto alla vita. 
              2. Nessuno puo' essere condannato alla pena  di  morte,
          ne' giustiziato. 
              Art. 3 (Diritto all'integrita'  della  persona).  -  1.
          Ogni persona ha diritto alla propria  integrita'  fisica  e
          psichica. 
              2. Nell'ambito della medicina e della  biologia  devono
          essere in particolare rispettati: 
                a) il  consenso  libero  e  informato  della  persona
          interessata, secondo le modalita' definite dalla legge; 
                b)  il  divieto  delle   pratiche   eugenetiche,   in
          particolare di quelle aventi come scopo la selezione  delle
          persone; 
                c) il divieto di fare del corpo  umano  e  delle  sue
          parti in quanto tali una fonte di lucro; 
                d) il divieto  della  clonazione  riproduttiva  degli
          esseri umani.». 
                               Art. 2 
 
Terapia del dolore, divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e
  dignita' nella fase finale della vita 
 
  1. Il medico, avvalendosi  di  mezzi  appropriati  allo  stato  del
paziente, deve adoperarsi per alleviarne le sofferenze, anche in caso
di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario indicato
dal medico. A tal fine, e' sempre  garantita  un'appropriata  terapia
del dolore, con il coinvolgimento del medico di medicina  generale  e
l'erogazione delle cure palliative di cui alla legge 15  marzo  2010,
n. 38. 
  2. Nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o  di
imminenza di morte, il medico  deve  astenersi  da  ogni  ostinazione
irragionevole nella somministrazione  delle  cure  e  dal  ricorso  a
trattamenti inutili  o  sproporzionati.  In  presenza  di  sofferenze
refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico  puo'  ricorrere  alla
sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia
del dolore, con il consenso del paziente. 
  3. Il ricorso alla sedazione  palliativa  profonda  continua  o  il
rifiuto della stessa sono motivati e  sono  annotati  nella  cartella
clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. 
          Note all'art. 2: 
              - La legge 15 marzo 2010, n. 38, reca "Disposizioni per
          garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del
          dolore". 
                               Art. 3 
 
                          Minori e incapaci 
 
  1.  La  persona  minore  di  eta'  o  incapace  ha   diritto   alla
valorizzazione  delle  proprie  capacita'  di   comprensione   e   di
decisione, nel rispetto dei diritti di cui all'articolo 1,  comma  1.
Deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria  salute
in modo consono alle sue capacita' per essere messa nelle  condizioni
di esprimere la sua volonta'. 
  2. Il consenso informato al trattamento  sanitario  del  minore  e'
espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilita' genitoriale o
dal tutore tenendo conto della  volonta'  della  persona  minore,  in
relazione alla sua eta' e al suo grado di maturita',  e  avendo  come
scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore  nel
pieno rispetto della sua dignita'. 
  3.  Il  consenso  informato  della  persona  interdetta  ai   sensi
dell'articolo 414 del codice  civile  e'  espresso  o  rifiutato  dal
tutore, sentito l'interdetto ove  possibile,  avendo  come  scopo  la
tutela della salute psicofisica e della vita della persona nel  pieno
rispetto della sua dignita'. 
  4. Il consenso informato  della  persona  inabilitata  e'  espresso
dalla medesima  persona  inabilitata.  Nel  caso  in  cui  sia  stato
nominato  un  amministratore  di  sostegno  la  cui  nomina   preveda
l'assistenza necessaria  o  la  rappresentanza  esclusiva  in  ambito
sanitario, il  consenso  informato  e'  espresso  o  rifiutato  anche
dall'amministratore di sostegno ovvero solo da quest'ultimo,  tenendo
conto della volonta' del beneficiario, in relazione al suo  grado  di
capacita' di intendere e di volere. 
  5.  Nel  caso  in  cui  il  rappresentante  legale  della   persona
interdetta o inabilitata  oppure  l'amministratore  di  sostegno,  in
assenza delle disposizioni anticipate di  trattamento  (DAT)  di  cui
all'articolo 4, o  il  rappresentante  legale  della  persona  minore
rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste  siano
appropriate e necessarie, la decisione e' rimessa al giudice tutelare
su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o  dei
soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o  del
medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria. 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'art. 414 del codice civile: 
              "Art. 414. Persone che possono essere interdette. 
              Il maggiore di eta' e il minore emancipato, i quali  si
          trovano in condizioni di abituale infermita' di  mente  che
          li rende incapaci di provvedere ai propri  interessi,  sono
          interdetti quando cio' e' necessario per assicurare la loro
          adeguata protezione.". 
              - Si riporta il testo degli articoli 406 e seguenti del
          codice civile: 
              "406. Soggetti. 
              Il ricorso per  l'istituzione  dell'amministrazione  di
          sostegno  puo'  essere  proposto  dallo   stesso   soggetto
          beneficiario, anche se minore,  interdetto  o  inabilitato,
          ovvero da uno dei soggetti indicati nell'art. 417. 
              Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata
          il medesimo e'  presentato  congiuntamente  all'istanza  di
          revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione  davanti  al
          giudice competente per quest'ultima. 
              I  responsabili  dei   servizi   sanitari   e   sociali
          direttamente  impegnati  nella  cura  e  assistenza   della
          persona,  ove  a  conoscenza  di  fatti  tali  da   rendere
          opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di
          sostegno, sono tenuti a proporre  al  giudice  tutelare  il
          ricorso di cui all'art. 407 o a fornirne  comunque  notizia
          al pubblico ministero. 
              (Omissis). 
              417. Istanza d'interdizione o di inabilitazione. 
              L'interdizione  o   l'inabilitazione   possono   essere
          promosse dalle persone indicate negli articoli 414  e  415,
          dal coniuge,  dalla  persona  stabilmente  convivente,  dai
          parenti entro  il  quarto  grado,  dagli  affini  entro  il
          secondo grado, dal tutore o curatore  ovvero  dal  pubblico
          ministero. 
              Se l'interdicendo o l'inabilitando si  trova  sotto  la
          responsabilita' genitoriale  o  ha  per  curatore  uno  dei
          genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non puo' essere
          promossa  che  su  istanza  del  genitore  medesimo  o  del
          pubblico ministero.". 
              Il Capo I del Titolo XII del libro I del codice  civile
          e' stato introdotto dalla  legge  9  gennaio  2004,  n.  6,
          relativa all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e
          modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e
          429 del codice civile  in  materia  di  interdizioni  e  di
          inabilitazione, nonche' relative norme  di  attuazione,  di
          coordinamento e finali. 
                               Art. 4 
 
               Disposizioni anticipate di trattamento 
 
  1. Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di  volere,  in
previsione di un'eventuale futura incapacita' di  autodeterminarsi  e
dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle  conseguenze
delle sue scelte, puo',  attraverso  le  DAT,  esprimere  le  proprie
volonta' in materia di trattamenti sanitari, nonche' il consenso o il
rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche  e
a singoli trattamenti sanitari. Indica altresi' una  persona  di  sua
fiducia, di seguito denominata «fiduciario», che ne faccia le veci  e
la rappresenti nelle relazioni con  il  medico  e  con  le  strutture
sanitarie. 
  2. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne  e  capace  di
intendere e di volere.  L'accettazione  della  nomina  da  parte  del
fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con  atto
successivo, che e' allegato alle DAT. Al fiduciario e' rilasciata una
copia delle DAT. Il fiduciario puo' rinunciare alla nomina  con  atto
scritto, che e' comunicato al disponente. 
  3. L'incarico del fiduciario puo' essere revocato dal disponente in
qualsiasi momento, con le stesse modalita' previste per la  nomina  e
senza obbligo di motivazione. 
  4. Nel  caso  in  cui  le  DAT  non  contengano  l'indicazione  del
fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto
incapace, le DAT mantengono efficacia in  merito  alle  volonta'  del
disponente. In caso di necessita', il giudice tutelare provvede  alla
nomina di un amministratore di sostegno, ai  sensi  del  capo  I  del
titolo XII del libro I del codice civile. 
  5. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo  1,  il
medico e' tenuto al rispetto  delle  DAT,  le  quali  possono  essere
disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con  il
fiduciario,  qualora  esse  appaiano  palesemente  incongrue  o   non
corrispondenti alla condizione clinica attuale  del  paziente  ovvero
sussistano terapie non  prevedibili  all'atto  della  sottoscrizione,
capaci  di  offrire  concrete  possibilita'  di  miglioramento  delle
condizioni di vita. Nel caso di conflitto  tra  il  fiduciario  e  il
medico, si procede ai sensi del comma 5, dell'articolo 3. 
  6. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o  per  scrittura
privata  autenticata  ovvero   per   scrittura   privata   consegnata
personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile  del
comune  di  residenza   del   disponente   medesimo,   che   provvede
all'annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le
strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti di cui al  comma
7. Sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e
da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa. Nel caso in cui
le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT  possono
essere  espresse  attraverso  videoregistrazione  o  dispositivi  che
consentano  alla  persona  con  disabilita'  di  comunicare.  Con  le
medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili  e  revocabili  in
ogni momento.  Nei  casi  in  cui  ragioni  di  emergenza  e  urgenza
impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme  previste
dai  periodi  precedenti,  queste   possono   essere   revocate   con
dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da  un  medico,  con
l'assistenza di due testimoni. 
  7. Le regioni che adottano modalita' telematiche di gestione  della
cartella  clinica  o  il  fascicolo  sanitario  elettronico  o  altre
modalita' informatiche di gestione dei dati del singolo  iscritto  al
Servizio sanitario nazionale possono, con proprio atto, regolamentare
la  raccolta  di  copia  delle  DAT,   compresa   l'indicazione   del
fiduciario,  e  il  loro  inserimento  nella  banca  dati,  lasciando
comunque al firmatario la liberta' di  scegliere  se  darne  copia  o
indicare dove esse siano reperibili. 
  8. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, il Ministero della salute, le regioni  e  le  aziende
sanitarie provvedono a informare della possibilita'  di  redigere  le
DAT in base alla presente legge, anche attraverso i  rispettivi  siti
internet. 
 
                               Art. 5 
 
                 Pianificazione condivisa delle cure 
 
  1. Nella relazione tra paziente e medico  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, rispetto all'evolversi delle conseguenze  di  una  patologia
cronica e invalidante o caratterizzata  da  inarrestabile  evoluzione
con prognosi infausta,  puo'  essere  realizzata  una  pianificazione
delle cure condivisa tra il paziente  e  il  medico,  alla  quale  il
medico e l'equipe sanitaria  sono  tenuti  ad  attenersi  qualora  il
paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere  il
proprio consenso o in una condizione di incapacita'. 
  2. Il paziente e, con il suo consenso, i suoi familiari o la  parte
dell'unione civile o il convivente ovvero una persona di sua  fiducia
sono adeguatamente informati, ai sensi dell'articolo 1, comma  3,  in
particolare sul possibile  evolversi  della  patologia  in  atto,  su
quanto il paziente puo'  realisticamente  attendersi  in  termini  di
qualita' della vita, sulle possibilita'  cliniche  di  intervenire  e
sulle cure palliative. 
  3. Il paziente  esprime  il  proprio  consenso  rispetto  a  quanto
proposto dal medico ai sensi del comma 2 e i propri intendimenti  per
il futuro, compresa l'eventuale indicazione di un fiduciario. 
  4. Il  consenso  del  paziente  e  l'eventuale  indicazione  di  un
fiduciario, di cui al comma 3, sono espressi in forma scritta ovvero,
nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano,
attraverso video-registrazione  o  dispositivi  che  consentano  alla
persona con disabilita' di comunicare, e sono inseriti nella cartella
clinica e nel  fascicolo  sanitario  elettronico.  La  pianificazione
delle cure puo' essere  aggiornata  al  progressivo  evolversi  della
malattia, su richiesta del paziente o su suggerimento del medico. 
  5. Per quanto riguarda gli aspetti non  espressamente  disciplinati
dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 4. 
 
                               Art. 6 
 
                          Norma transitoria 
 
  1. Ai documenti atti ad esprimere le  volonta'  del  disponente  in
merito ai  trattamenti  sanitari,  depositati  presso  il  comune  di
residenza o presso un notaio prima della data di  entrata  in  vigore
della presente legge, si applicano  le  disposizioni  della  medesima
legge. 
 
                               Art. 7 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1.   Le   amministrazioni    pubbliche    interessate    provvedono
all'attuazione delle disposizioni della  presente  legge  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. 
 
                               Art. 8 
 
                        Relazione alle Camere 
 
  1. Il Ministro della salute trasmette  alle  Camere,  entro  il  30
aprile di ogni anno, a decorrere dall'anno  successivo  a  quello  in
corso alla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  una
relazione sull'applicazione  della  legge  stessa.  Le  regioni  sono
tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di febbraio
di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal  Ministero
della salute. 
   La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 22 dicembre 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Gentiloni Silveri,  Presidente  del
                                  Consiglio dei ministri 
Visto, il Guardasigilli: Orlando
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