TUTELA e ADS (dal Codice civile)
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(Estratto dal Codice civile, agg.to 4 maggio 2023)
TITOLO X
DELLA TUTELA E DELL'EMANCIPAZIONE
CAPO I
Della tutela dei minori
Art. 343.
(Apertura della tutela).
Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono
esercitare la patria potesta', si apre la tutela presso il tribunale
del circondario dove e' la sede principale degli affari e interessi
del minore.((223))
Se il tutore e' domiciliato o trasferisce il domicilio in altro
circondario, la tutela puo' essere ivi trasferita con decreto del
tribunale.(111)(112a)
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AGGIORNAMENTO (111)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
------------------
AGGIORNAMENTO (112a)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16
giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il
presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
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AGGIORNAMENTO (223)
Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 56,
comma 1) che "1. Al primo comma dell'articolo 343 del codice civile
le parole: "potesta' dei genitori" sono sostituite dalle seguenti:
"responsabilita' genitoriale".".
Sezione I
Del giudice tutelare
Art. 344.
(Funzioni del giudice tutelare).
Presso ogni tribunale il giudice tutelare soprintende alle tutele e
alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla
legge.(111)((112a))
Il giudice tutelare puo' chiedere l'assistenza degli organi della
pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi
corrispondono alle sue funzioni.
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AGGIORNAMENTO (111)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
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AGGIORNAMENTO (112a)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16
giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il
presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
Sezione II
Del tutore e del protutore
Art. 345.
(Denunzie al giudice tutelare).
L'ufficiale dello stato civile, che riceve la dichiarazione di
morte di una persona la quale ha lasciato figli in eta' minore ovvero
la dichiarazione di nascita di un figlio di genitori ignoti, e il
notaio, che procede alla pubblicazione di un testamento contenente la
designazione di un tutore o di un protutore, devono darne notizia al
giudice tutelare entro dieci giorni.
Il cancelliere, entro quindici giorni dalla pubblicazione o dal
deposito in cancelleria, deve dare notizia al giudice tutelare delle
decisioni dalle quali derivi l'apertura di una tutela.
I parenti entro il terzo grado devono denunziare al giudice
tutelare il fatto da cui deriva l'apertura della tutela entro dieci
giorni da quello in cui ne hanno avuto notizia. La denunzia deve
essere fatta anche dalla persona designata quale tutore o protutore
entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia della
designazione.
Art. 346.
(Nomina del tutore e del protutore).
Il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva
l'apertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del
protutore.
Art. 347.
((Tutela di piu' fratelli.))
((E' nominato un solo tutore a piu' fratelli e sorelle, salvo che
particolari circostanze consiglino la nomina di piu' tutori. Se vi e'
conflitto di interessi tra minori soggetti alla stessa tutela, il
giudice tutelare nomina ai minori un curatore speciale)).
Art. 348.
(Scelta del tutore).
Il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore
che ha esercitato per ultimo la patria potesta'. La designazione puo'
essere fatta per testamento, per atto pubblico o per scrittura
privata autenticata.((223))
Se manca la designazione ovvero se gravi motivi si oppongono alla
nomina della persona designata, la scelta del tutore avviene
preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti o
affini del minore, i quali, in quanto sia opportuno, devono essere
sentiti.
((Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, dispone
l'ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di
eta' inferiore ove capace di discernimento)).
In ogni caso la scelta deve cadere su persona idonea all'ufficio,
di ineccepibile condotta, la quale dia affidamento di educare e
istruire il minore conformemente a quanto e' prescritto nell'art.
147.
IL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 14 SETTEMBRE 1944, N. 287 HA CONFERMATO
L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.
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AGGIORNAMENTO (223)
Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 57,
comma 1, lettera a)) che "al primo comma le parole: "potesta' dei
genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita'
genitoriale".".
Art. 349.
(Giuramento del tutore).
Il tutore, prima di assumere l'ufficio, presta davanti al giudice
tutelare giuramento di esercitarlo con fedelta' e diligenza.
Art. 350.
(Incapacita' all'ufficio tutelare).
Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati,
devono cessare dall'ufficio:
1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio
patrimonio;
2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione
scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la patria
potesta';
3) coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i
discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite,
per effetto della quale puo' essere pregiudicato lo stato del minore
o una parte notevole del patrimonio di lui;
4) coloro che sono incorsi nella perdita della patria potesta' o
nella decadenza da essa, o sono stati rimossi da altra tutela;
5) il fallito che non e' stato cancellato dal registro dei
falliti.
5-bis) coloro che versano nelle ulteriori condizioni di
incapacita' previste dalla legge. (321)((322))
(223)
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AGGIORNAMENTO (223)
Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 58,
comma 1) che "All'articolo 350 del codice civile le parole: "potesta'
dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita'
genitoriale".".
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AGGIORNAMENTO (321)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma
1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
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AGGIORNAMENTO (322)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le
disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente
disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Art. 351.
(Dispensa dall'ufficio tutelare).
Sono dispensati dall'ufficio di tutore:
1) i Principi della Famiglia Reale, salve le disposizioni che
regolano la tutela dei Principi della stessa Famiglia;
2) il Primo Ministro, Capo del Governo;
3) i membri del Sacro Collegio;
4) i Presidenti delle Assemblee legislative;
5) i Ministri Segretari di Stato.
Le persone indicate nei numeri 2, 3, 4 e 5 possono far noto al
giudice tutelare che non intendono valersi della dispensa.
Art. 352.
(Dispensa su domanda).
Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda dall'assumere o
dal continuare l'esercizio della tutela:
1) i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell'articolo
precedente;
2) gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura
d'anime;
3) ((NUMERO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151));
4) i militari in attivita' di servizio;
5) chi ha compiuto gli anni sessantacinque;
6) chi ha piu' di tre figli minori;
7) chi esercita altra tutela;
8) chi e' impedito di esercitare la tutela da infermita'
permanente;
9) chi ha missione dal Governo fuori del Regno o risiede per
ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale
dove e' costituita la tutela.
Art. 353.
(Domanda di dispensa).
La domanda di dispensa per le cause indicate nell'articolo
precedente deve essere presentata al giudice tutelare prima della
prestazione del giuramento, salvo che la causa di dispensa sia
sopravvenuta.
Il tutore e' tenuto ad assumere e a mantenere l'ufficio fino a
quando la tutela non sia stata conferita ad altra persona.
Art. 354.
(Tutela affidata a enti di assistenza).
La tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio
parenti conosciuti o capaci di esercitare l'ufficio di tutore, puo'
essere deferita dal giudice tutelare a un ente di assistenza nel
comune dove ha domicilio il minore o all'ospizio in cui questi e'
ricoverato. L'amministrazione dell'ente o dell'ospizio delega uno dei
propri membri a esercitare le funzioni di tutela.
E' tuttavia in facolta' del giudice tutelare di nominare un tutore
al minore quando la natura o l'entita' dei beni o altre circostanze
lo richiedono.
Art. 355.
(Protutore).
Sono applicabili al protutore le disposizioni stabilite per il
tutore in questa sezione.
Non si nomina il protutore nei casi contemplati nel primo comma
dell'art. 354.
Art. 356.
(Donazione o disposizione testamentaria a favore del minore).
Chi fa una donazione o dispone con testamento a favore di un
minore, anche se questi e' soggetto alla patria potesta', puo'
nominargli un curatore speciale per l'amministrazione dei beni donati
o lasciati.((223))
Se il donante o il testatore non ha disposto altrimenti, il
curatore speciale deve osservare le forme stabilite dagli articoli
374 e 375 per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria
amministrazione.
Si applica in ogni caso al curatore speciale l'art. 384.
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AGGIORNAMENTO (223)
Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 59,
comma 1) che "Al primo comma dell'articolo 356 del codice civile le
parole: "potesta' dei genitori" sono sostituite dalle seguenti:
"responsabilita' genitoriale".".
Sezione III
Dell'esercizio della tutela
Art. 357.
(Funzioni del tutore).
Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in
tutti gli atti civili e ne amministra i beni.
Art. 358.
(Doveri del minore).
Il minore deve rispetto e obbedienza al tutore. Egli non puo'
abbandonare la casa o l'istituto al quale e' stato destinato, senza
il permesso del tutore.
Qualora se ne allontani senza permesso, il tutore ha diritto di
richiamarvelo, ricorrendo, se e' necessario, al giudice tutelare.
Art. 359.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))
Art. 360.
(Funzioni del protutore).
Il protutore rappresenta il minore nei casi in cui l'interesse di
questo e' in opposizione con l'interesse del tutore.
Se anche il protutore si trova in opposizione d'interessi col
minore, il giudice tutelare nomina un curatore speciale.
Il protutore e' tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore
nel caso in cui il tutore e' venuto a mancare o ha abbandonato
l'ufficio. Frattanto egli ha cura della persona del minore, lo
rappresenta e puo' fare tutti gli atti conservativi e gli atti
urgenti di amministrazione.
Art. 361.
(Provvedimenti urgenti).
Prima che il tutore o il protutore abbia assunto le proprie
funzioni, spetta al giudice tutelare di dare, sia d'ufficio sia su
richiesta del pubblico ministero, di un parente o di un affine del
minore, i provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura del
minore o per conservare e amministrare il patrimonio. Il giudice puo'
procedere, occorrendo, all'apposizione dei sigilli, nonostante
qualsiasi dispensa.
Art. 362.
(Inventario).
Il tutore, nei dieci giorni successivi a quello in cui ha avuto
legalmente notizia della sua nomina, deve procedere all'inventario
dei beni del minore, nonostante qualsiasi dispensa.
L'inventario deve essere compiuto nel termine di trenta giorni,
salva al giudice tutelare la facolta' di prorogare il termine se le
circostanze lo esigono.
Art. 363.
(Formazione dell'inventario).
L'inventario si fa col ministero del cancelliere del tribunale o di
un notaio a cio' delegato dal giudice tutelare, con l'intervento del
protutore e, se e' possibile, anche del minore che abbia compiuto gli
anni sedici, e con l'assistenza di due testimoni scelti
preferibilmente fra i parenti o gli amici della
famiglia.(111)((112a))
Il giudice puo' consentire che l'inventario sia fatto senza
ministero di cancelliere o di notaio, se il valore presumibile del
patrimonio non eccede quindicimila lire.
L'inventario e' depositato presso il tribunale.(111)((112a))
Nel verbale di deposito il tutore e il protutore ne dichiarano con
giuramento la sincerita'.
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AGGIORNAMENTO (111)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
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AGGIORNAMENTO (112a)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16
giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il
presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
Art. 364.
(Contenuto dell'inventario).
Nell'inventario si indicano gli immobili, i mobili, i crediti e i
debiti e si descrivono le carte, note e scritture relative allo stato
attivo e passivo del patrimonio, osservando le formalita' stabilite
nel codice di procedura civile.
Art. 365.
(Inventario di aziende).
Se nel patrimonio del minore esistono aziende commerciali o
agricole, si procede con le forme usate nel commercio o nell'economia
agraria alla formazione dell'inventario dell'azienda, con
l'assistenza e l'intervento delle persone indicate nell'art. 363.
Questi particolari inventari sono pure depositati presso il tribunale
e il loro riepilogo e' riportato nell'inventario
generale.(111)((112a))
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AGGIORNAMENTO (111)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
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AGGIORNAMENTO (112a)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16
giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il
presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
Art. 366.
(Beni amministrati da curatore speciale).
Il tutore deve comprendere nell'inventario generale del patrimonio
del minore anche i beni, la cui amministrazione e' stata deferita a
un curatore speciale. Se questi ha formato un inventario particolare
di tali beni, deve rimetterne copia al tutore, il quale lo unira'
all'inventario generale.
Il curatore deve anche comunicare al tutore copia dei conti
periodici della sua amministrazione, salvo che il disponente lo abbia
esonerato.
Art. 367.
(Dichiarazione di debiti o crediti del tutore).
Il tutore, che ha debiti, crediti o altre ragioni verso il minore,
deve esattamente dichiararli prima della chiusura dell'inventario. Il
cancelliere o il notaio hanno l'obbligo di interpellarlo al riguardo.
Nel caso d'inventario senza opera di cancelliere o di notaio, il
tutore e' interpellato dal giudice tutelare all'atto del deposito.
In ogni caso si fa menzione dell'interpellazione e della
dichiarazione del tutore nell'inventario o nel verbale di deposito.
Art. 368.
(Omissione della dichiarazione).
Se il tutore, conoscendo il suo credito o le sue ragioni,
espressamente interpellato non li ha dichiarati, decade da ogni suo
diritto.
Qualora, sapendo di essere debitore, non abbia dichiarato
fedelmente il proprio debito, puo' essere rimosso dalla tutela.
Art. 369.
(Deposito di titoli e valori).
Il tutore deve depositare il denaro, i titoli di credito al
portatore e gli oggetti preziosi esistenti nel patrimonio del minore
presso un istituto di credito designato dal giudice tutelare, salvo
che questi disponga diversamente per la loro custodia.
Non e' tenuto a depositare le somme occorrenti per le spese urgenti
di mantenimento e di educazione del minore e per le spese di
amministrazione.
Art. 370.
(Amministrazione prima dell'inventario).
Prima che sia compiuto l'inventario, l'amministrazione del tutore
deve limitarsi agli affari che non ammettono dilazione.
Art. 371.
(Provvedimenti circa l'educazione e l'amministrazione).
Compiuto l'inventario, il giudice tutelare, su proposta del tutore
e sentito il protutore, delibera:
((1) sul luogo dove il minore deve essere cresciuto e sul suo
avviamento agli studi o all'esercizio di un'arte, mestiere o
professione, disposto l'ascolto dello stesso minore che abbia
compiuto gli anni dieci e anche di eta' inferiore ove capace di
discernimento e richiesto, quando opportuno, l'avviso dei parenti
prossimi;))
2) sulla spesa annua occorrente per il mantenimento e
l'istruzione del minore e per l'amministrazione del patrimonio,
fissando i modi d'impiego del reddito eccedente;
3) sulla convenienza di continuare ovvero alienare o liquidare le
aziende commerciali, che si trovano nel patrimonio del minore, e
sulle relative modalita' e cautele.
Nel caso in cui il giudice stimi evidentemente utile per il minore
la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il tutore deve
domandare l'autorizzazione del tribunale. In pendenza della
deliberazione del tribunale il giudice tutelare puo' consentire
l'esercizio provvisorio dell'impresa.
Art. 372.
(Investimento di capitali).
I capitali del minore devono, previa autorizzazione del giudice
tutelare, essere dal tutore investiti:
1) in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato;
2) nell'acquisto di beni immobili posti nel Regno;
3) in mutui garantiti da idonea ipoteca sopra beni posti nel
Regno, o in obbligazioni emesse da pubblici istituti autorizzati a
esercitare il credito fondiario;
4) in depositi fruttiferi presso le casse postali o presso altre
casse di risparmio o monti di credito su pegno. Il giudice, sentito
il tutore e il protutore, puo' autorizzare il deposito presso altri
istituti di credito, ovvero, per motivi particolari, un investimento
diverso da quelli sopra indicati.
Art. 373.
(Titoli al portatore).
Se nel patrimonio del minore si trovano titoli al portatore, il
tutore deve farli convertire in nominativi, salvo che il giudice
tutelare disponga che siano depositati in cauta custodia.
Art. 374.
(Autorizzazione del giudice tutelare).
Il tutore non puo' senza l'autorizzazione del giudice tutelare:
1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del
minore, per l'economia domestica e per l'amministrazione del
patrimonio;
2) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a
facile deterioramento;
3) riscuotere capitali;
4) costituire pegni o ipoteche, ovvero consentire alla
cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni;
5) assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese
necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria
amministrazione del suo patrimonio;
6) accettare eredita' o rinunciarvi, accettare donazioni o legati
soggetti a pesi o a condizioni, procedere a divisioni;
7) fare compromessi e transazioni o accettare concordati;
8) fare contratti di locazione di immobili oltre il novennio o
che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento
della maggiore eta';
9) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova
opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di
azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti
conservativi.
(321)((322))
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AGGIORNAMENTO (321)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma
1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
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AGGIORNAMENTO (322)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le
disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente
disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Art. 375.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME
MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197))
Art. 376.
(Vendita di beni).
Nell'autorizzare la vendita di beni, il giudice tutelare determina
se debba farsi all'incanto o a trattative private, fissandone in ogni
caso il prezzo minimo e stabilendo il modo di erogazione o di
reimpiego del prezzo. (321)(322)
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME
MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)).
--------------
AGGIORNAMENTO (321)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma
1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
--------------
AGGIORNAMENTO (322)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le
disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente
disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Art. 377.
(Atti compiuti senza l'osservanza delle norme dei precedenti
articoli).
Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli
possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei
suoi eredi o aventi causa.
Art. 378.
(Atti vietati al tutore e al protutore).
Il tutore e il protutore non possono, neppure all'asta pubblica,
rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e
dei diritti del minore.
Non possono prendere in locazione i beni del minore senza
l'autorizzazione e le cautele fissate dal giudice tutelare.
Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono essere
annullati su istanza delle persone indicate dell'articolo precedente,
ad eccezione del tutore e del protutore che li hanno compiuti.
Il tutore e il protutore non possono neppure diventare cessionari
di alcuna ragione o credito verso il minore.
Art. 379.
(Gratuita' della tutela).
L'ufficio tutelare e' gratuito.
Il giudice tutelare tuttavia, considerando l'entita' del patrimonio
e le difficolta' dell'amministrazione, puo' assegnare al tutore
un'equa indennita'. Puo' altresi', se particolari circostanze lo
richiedono, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi
coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale
responsabilita', da una o piu' persone stipendiate.
Art. 380.
(Contabilita' dell'amministrazione).
Il tutore deve tenere regolare contabilita' della sua
amministrazione e renderne conto ogni anno al giudice tutelare.
Il giudice puo' sottoporre il conto annuale all'esame del protutore
e di qualche prossimo parente o affine del minore.
Art. 381
(Cauzione)
Il giudice tutelare, tenuto conto della particolare natura ed
entita' del patrimonio, puo' imporre al tutore di prestare una
cauzione, determinandone l'ammontare e le modalita'.
Egli puo' anche liberare il tutore in tutto o in parte dalla
cauzione che avesse prestata.
Art. 382.
(Responsabilita' del tutore e del protutore).
Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la
diligenza del buon padre di famiglia. Egli risponde verso il minore
di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri.
Nella stessa responsabilita' incorre il protutore per cio' che
riguarda i doveri del proprio ufficio.
Sezione IV
Della cessazione del tutore dall'ufficio
Art. 383.
(Esonero dall'ufficio)
Il giudice tutelare puo' sempre esonerare il tutore dall'ufficio,
qualora l'esercizio di esso sia al tutore soverchiamente gravoso e vi
sia altra persona atta a sostituirlo.
Art. 384.
(Rimozione e sospensione del tutore).
Il giudice tutelare puo' rimuovere dall'ufficio il tutore che si
sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri, o
si sia dimostrato inetto nell'adempimento di essi, o sia divenuto
immeritevole dell'ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero
sia divenuto insolvente.
Il giudice non puo' rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito
o citato; puo' tuttavia sospenderlo dall'esercizio della tutela nei
casi che non ammettono dilazione.
Sezione V
Del rendimento del conto finale
Art. 385.
(Conto finale).
Il tutore che cessa dalle funzioni deve fare subito la consegna dei
beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale
dell'amministrazione al giudice tutelare. Questi puo' concedere una
proroga.
Art. 386.
(Approvazione del conto).
Il giudice tutelare invita il protutore, il minore divenuto
maggiore o emancipato, ovvero, secondo le circostanze, il nuovo
rappresentante legale a esaminare il conto e a presentare le loro
osservazioni.
Se non vi sono osservazioni, il giudice che non trova nel conto
irregolarita' o lacune lo approva; in caso contrario nega
l'approvazione.
Qualora il conto non sia stato presentato o sia impugnata la
decisione del giudice tutelare, provvede l'autorita' giudiziaria nel
contraddittorio degli interessati.
Art. 387.
(Prescrizione delle azioni relative alla tutela).
Le azioni del minore contro il tutore e quelle del tutore contro il
minore relative alla tutela si prescrivono in cinque anni dal
compimento della maggiore eta' o dalla morte del minore. Se il tutore
ha cessato dall'ufficio e ha presentato il conto prima della maggiore
eta' o della morte del minore, il termine decorre dalla data del
provvedimento col quale il giudice tutelare pronunzia sul conto
stesso.
Le disposizioni di quest'articolo non si applicano all'azione per
il pagamento del residuo che risulta dal conto definitivo.
Art. 388.
(Divieto di convenzioni ((prima che sia decorso un anno
dall'approvazione)) del conto).
Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore
puo' aver luogo ((prima che sia decorso un anno dall'approvazione))
del conto della tutela.
La convenzione puo' essere annullata su istanza del minore o dei
suoi eredi o aventi causa.
Art. 389
(Registro delle tutele).
Nel registro delle tutele, istituito presso ogni giudice tutelare,
sono iscritti a cura del cancelliere l'apertura e la chiusura della
tutela, la nomina, l'esonero e la rimozione del tutore e del
protutore, le risultanze degli inventari e dei rendiconti e tutti i
provvedimenti che portano modificazione nello stato personale o
patrimoniale del minore.
Dell'apertura e della chiusura della tutela il cancelliere da'
comunicazione entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per
l'annotazione in margine all'atto di nascita del minore.
CAPO II
Dell'emancipazione
Art. 390.
(Emancipazione di diritto).
Il minore e' di diritto emancipato col matrimonio.
Art. 391.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 MARZO 1975, N. 39))
Art. 392.
(( (Curatore dell'emancipato).))
((Curatore del minore sposato con persona maggiore di eta' e' il
coniuge.
Se entrambi i coniugi sono minori di eta', il giudice tutelare puo'
nominare un unico curatore, scelto preferibilmente fra i genitori.
Se interviene l'annullamento per una causa diversa dall'eta', o lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la
separazione personale, il giudice tutelare nomina curatore uno dei
genitori, se idoneo all'ufficio, o, in mancanza, altra persona. Nel
caso in cui il minore contrae successivamente matrimonio, il curatore
lo assiste altresi' negli atti previsti nell'articolo 165)).
Art. 393.
(Incapacita' o rimozione del curatore).
Sono applicabili al curatore le disposizioni degli articoli 348,
ultimo comma, 350 e 384.
Art. 394.
(Capacita' dell'emancipato).
L'emancipazione conferisce al minore la capacita' di compiere gli
atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione.
Il minore emancipato puo' con l'assistenza del curatore riscuotere
i capitali sotto la condizione di un idoneo impiego e puo' stare in
giudizio sia come attore sia come convenuto.
Per gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, oltre il
consenso del curatore, e' necessaria l'autorizzazione del giudice
tutelare. Per gli atti indicati nell'art. 375 l'autorizzazione, se
curatore non e' il genitore, deve essere data dal tribunale su parere
del giudice tutelare.
Qualora nasca conflitto di interessi fra il minore e il curatore,
e' nominato un curatore speciale a norma dell'ultimo comma dell'art.
320.
Art. 395.
(Rifiuto del consenso da parte del curatore).
Nel caso in cui il curatore rifiuta il suo consenso, il minore puo'
ricorrere al giudice tutelare, il quale, se stima ingiustificato il
rifiuto, nomina un curatore speciale per assistere il minore nel
compimento dell'atto.
(321)((322))
--------------
AGGIORNAMENTO (321)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma
1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
--------------
AGGIORNAMENTO (322)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le
disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente
disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Art. 396.
(Inosservanza delle precedenti norme).
Gli atti compiuti senza osservare le norme stabilite nell'art. 394
possono essere annullati su istanza del minore o dei suoi eredi o
aventi causa.
Sono applicabili al curatore le disposizioni dell'art. 378.
Art. 397.
(Emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale).
Il minore emancipato puo' esercitare un'impresa commerciale senza
l'assistenza del curatore se e' autorizzato dal giudice tutelare,
sentito il curatore. (321)((322))
L'autorizzazione puo' essere revocata dal giudice tutelare su
istanza del curatore o d'ufficio sentito il minore emancipato.
(321)((322))
Il minore emancipato, che e' autorizzato all'esercizio di
un'impresa commerciale, puo' compiere da solo gli atti che eccedono
l'ordinaria amministrazione, anche se estranei all'esercizio
dell'impresa.
--------------
AGGIORNAMENTO (321)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma
1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
--------------
AGGIORNAMENTO (322)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le
disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente
disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Art. 398.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 MARZO 1975, N. 39))
Art. 399.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 MARZO 1975, N. 39))
TITOLO XI
((DELL'AFFILIAZIONE E DELL'AFFIDAMENTO))
Art. 400.
(Norme regolatrici dell'assistenza dei minori).
L'assistenza dei minori e' regolata, oltre che dalle leggi
speciali, dalle norme del presente titolo.
Art. 401.
Limiti di applicazione delle norme.
Le disposizioni del presente titolo si applicano anche ai minori
che sono figli di genitori non conosciuti, ovvero figli riconosciuti
dalla sola madre che si trovi nell'impossibilita' di provvedere al
loro ((mantenimento)).((223))
Le stesse disposizioni si applicano ai minori ricoverati in un
istituto di pubblica assistenza o assistiti da questo per il
mantenimento, l'educazione o la rieducazione, ovvero in istato di
abbandono materiale o morale.
-------------
AGGIORNAMENTO (223)
Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 61,
comma 1) che "All'articolo 401 del codice civile le parole: "figli
naturali riconosciuti dalla sola madre che si trovi" sono sostituite
dalle seguenti "figli di genitori che si trovino".".
Art. 402.
(Poteri tutelali spettanti agli istituti di assistenza).
L'istituto di pubblica assistenza esercita i poteri tutelari sul
minore ricoverato o assistito, secondo le norme del titolo X, capo I
di questo libro, fino a quando non si provveda alla nomina di un
tutore, e in tutti i casi nei quali l'esercizio della patria potesta'
o della tutela sia impedito. Resta salva la facolta' del giudice
tutelare di deferire la tutela all'ente di assistenza o all'ospizio,
ovvero di nominare un tutore a norma dell'art. 354.((223))
Nel caso in cui il genitore riprenda l'esercizio della patria
potesta', l'istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare
eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio. ((223))
-------------
AGGIORNAMENTO (223)
Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 62,
comma 1) che "All'articolo 402 del codice civile le parole: "potesta'
dei genitori", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti:
"responsabilita' genitoriale".".
Art. 403.
(Intervento della pubblica autorita' a favore dei minori).
((Quando il minore e' moralmente o materialmente abbandonato o si
trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e
pericolo per la sua incolumita' psico-fisica e vi e' dunque emergenza
di provvedere)), la pubblica autorita', a mezzo degli organi di
protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando
si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione. ((313))
((La pubblica autorita' che ha adottato il provvedimento emesso ai
sensi del primo comma ne da' immediato avviso orale al pubblico
ministero presso il tribunale per i minorenni, nella cui
circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale; entro le
ventiquattro ore successive al collocamento del minore in sicurezza,
con l'allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti
esercenti la responsabilita' genitoriale, trasmette al pubblico
ministero il provvedimento corredato di ogni documentazione utile e
di sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela
del minore.)) ((313))
((Il pubblico ministero, entro le successive settantadue ore, se
non dispone la revoca del collocamento, chiede al tribunale per i
minorenni la convalida del provvedimento; a tal fine puo' assumere
sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti. Con il
medesimo ricorso il pubblico ministero puo' formulare richieste ai
sensi degli articoli 330 e seguenti.)) ((313))
((Entro le successive quarantotto ore il tribunale per i minorenni,
con decreto del presidente o del giudice da lui delegato, provvede
sulla richiesta di convalida del provvedimento, nomina il curatore
speciale del minore e il giudice relatore e fissa l'udienza di
comparizione delle parti innanzi a questo entro il termine di
quindici giorni. Il decreto e' immediatamente comunicato al pubblico
ministero e all'autorita' che ha adottato il provvedimento a cura
della cancelleria. Il ricorso e il decreto sono notificati entro
quarantotto ore agli esercenti la responsabilita' genitoriale e al
curatore speciale a cura del pubblico ministero che a tal fine puo'
avvalersi della polizia giudiziaria.)) ((313))
((All'udienza il giudice relatore interroga liberamente le parti e
puo' assumere informazioni; procede inoltre all'ascolto del minore
direttamente e, ove ritenuto necessario, con l'ausilio di un esperto.
Entro i quindici giorni successivi il tribunale per i minorenni, in
composizione collegiale, pronuncia decreto con cui conferma, modifica
o revoca il decreto di convalida, puo' adottare provvedimenti
nell'interesse del minore e qualora siano state proposte istanze ai
sensi degli articoli 330 e seguenti da' le disposizioni per
l'ulteriore corso del procedimento. Il decreto e' immediatamente
comunicato alle parti a cura della cancelleria.)) ((313))
((Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione
del decreto il pubblico ministero, gli esercenti la responsabilita'
genitoriale e il curatore speciale possono proporre reclamo alla
corte d'appello ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura
civile. La corte d'appello provvede entro sessanta giorni dal
deposito del reclamo.)) ((313))
((Il provvedimento emesso dalla pubblica autorita' perde efficacia
se la trasmissione degli atti da parte della pubblica autorita', la
richiesta di convalida da parte del pubblico ministero e i decreti
del tribunale per i minorenni non intervengono entro i termini
previsti. In questo caso il tribunale per i minorenni adotta i
provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore.))
((313))
((Qualora il minore sia collocato in comunita' di tipo familiare,
quale ipotesi residuale da applicare in ragione dell'accertata
esclusione di possibili soluzioni alternative, si applicano le norme
in tema di affidamento familiare)). ((313))
--------------
AGGIORNAMENTO (313)
La L. 26 novembre 2021, n. 206, ha disposto (con l'art. 1, comma
37) che "Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo
si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal
centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore
della presente legge".
Titolo XII
((Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia))
((Capo I))
((Dell'amministrazione di sostegno))
Art. 404.
(( (Amministrazione di sostegno). ))
((La persona che, per effetto di una infermita' ovvero di una
menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilita', anche
parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, puo' essere
assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice
tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.))
Art. 405.
(( (Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Durata
dell'incarico e relativa pubblicita'). ))
((Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di
presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di
sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di
uno dei soggetti indicati nell'articolo 406.
Il decreto che riguarda un minore non emancipato puo' essere emesso
solo nell'ultimo anno della sua minore eta' e diventa esecutivo a
decorrere dal momento in cui la maggiore eta' e' raggiunta.
Se l'interessato e' un interdetto o un inabilitato, il decreto e'
esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca
dell'interdizione o dell'inabilitazione.
Qualora ne sussista la necessita', il giudice tutelare adotta anche
d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona
interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo
patrimonio. Puo' procedere alla nomina di un amministratore di
sostegno provvisorio indicando gli atti che e' autorizzato a
compiere.
Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere
l'indicazione:
1) delle generalita' della persona beneficiaria e
dell'amministratore di sostegno;
2) della durata dell'incarico, che puo' essere anche a tempo
indeterminato;
3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore
di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del
beneficiario;
4) degli atti che il beneficiario puo' compiere solo con
l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore
di sostegno puo' sostenere con utilizzo delle somme di cui il
beneficiario ha o puo' avere la disponibilita';
6) della periodicita' con cui l'amministratore di sostegno deve
riferire al giudice circa l'attivita' svolta e le condizioni di vita
personale e sociale del beneficiario.
Se la durata dell'incarico e' a tempo determinato, il giudice
tutelare puo' prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche
d'ufficio prima della scadenza del termine.
Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il decreto
di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare
nel corso dell'amministrazione di sostegno devono essere
immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito
registro.
Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il
decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni,
all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine
all'atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell'incarico e' a
tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla
scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello
eventuale di proroga.))
Art. 406.
(( (Soggetti). ))
((Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno
puo' essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se
minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati
nell'articolo 417.
Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo
e' presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione
o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima.
I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente
impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di
fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di
amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice
tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque
notizia al pubblico ministero.))
Art. 407.
(( (Procedimento). ))
((Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno
deve indicare le generalita' del beneficiario, la sua dimora
abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina
dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se
conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli
ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.
Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il
procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui
questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi
e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle
richieste di questa.
Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e
sentiti i soggetti di cui all'articolo 406; in caso di mancata
comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresi', anche
d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi
istruttori utili ai fini della decisione.
Il giudice tutelare puo', in ogni tempo, modificare o integrare,
anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina
dell'amministratore di sostegno.
In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'amministratore di
sostegno interviene il pubblico ministero.))
Art. 408.
(( (Scelta dell'amministratore di sostegno). ))
((La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo
riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario.
L'amministratore di sostegno puo' essere designato dallo stesso
interessato, in previsione della propria eventuale futura
incapacita', mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.
In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare
puo' designare con decreto motivato un amministratore di sostegno
diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile,
il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente
convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella,
il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal
genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata
autenticata.
Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate
dall'autore con le stesse forme.
Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli
operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in
carico il beneficiario.
Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunita', e nel caso
di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, puo'
chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra
persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui
legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facolta' di
delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare,
competono tutti i doveri e tutte le facolta' previste nel presente
capo.))
Art. 409.
(( (Effetti dell'amministrazione di sostegno). ))
((Il beneficiario conserva la capacita' di agire per tutti gli atti
che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza
necessaria dell'amministratore di sostegno.
Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno puo' in ogni caso
compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria
vita quotidiana.))
Art. 410.
(( (Doveri dell'amministratore di sostegno). ))
((Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno
deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.
L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il
beneficiario circa gli atti da compiere nonche' il giudice tutelare
in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto,
di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire
l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del
beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di
cui all'articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che
adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.
L'amministratore di sostegno non e' tenuto a continuare nello
svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi
in cui tale incarico e' rivestito dal coniuge, dalla persona
stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.))
Art. 411.
(( (Norme applicabili all'amministrazione di sostegno). ))
((Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da
374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi
dal giudice tutelare.
All'amministratore di sostegno si applicano altresi', in quanto
compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779.
Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le
convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente
entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o
persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui
stabilmente convivente.
Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina
l'amministratore di sostegno, o successivamente, puo' disporre che
determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da
disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano
al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo
all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette
disposizioni. Il provvedimento e' assunto con decreto motivato a
seguito di ricorso che puo' essere presentato anche dal beneficiario
direttamente.))
Art. 412.
(( (Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno
in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice). ))
((Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione
di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto
dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere
annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico
ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.
Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore
di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli
atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle
disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che
istituisce l'amministrazione di sostegno.
Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il
termine decorre dal momento in cui e' cessato lo stato di
sottoposizione all'amministrazione di sostegno.))
Art. 413.
(( (Revoca dell'amministrazione di sostegno). ))
((Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico
ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono
che si siano determinati i presupposti per la cessazione
dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione
dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.
L'istanza e' comunicata al beneficiario ed all'amministratore di
sostegno.
Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le
necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori.
Il giudice tutelare provvede altresi', anche d'ufficio, alla
dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando
questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del
beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere
giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico
ministero, affinche' vi provveda. In questo caso l'amministrazione di
sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai
sensi dell'articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione
o di inabilitazione)).
((Capo II))
((Della interdizione, della inabilitazione e della incapacita' naturale))
Art. 414.
(( (Persone che possono essere interdette). ))
((Il maggiore di eta' e il minore emancipato, i quali si trovano in
condizioni di abituale infermita' di mente che li rende incapaci di
provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando cio' e'
necessario per assicurare la loro adeguata protezione)).
Art. 415.
(Persone che possono essere inabilitate).
Il maggiore di eta' infermo di mente, lo stato del quale non e'
talmente grave da far luogo all'interdizione, puo' essere
inabilitato.
Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalita' o per
abuso abituale di bevande alcooliche o di stupefacenti, espongono se'
o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.
Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla
nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione
sufficiente, salva l'applicazione dell'art. 414 quando risulta che
essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri
interessi.((146))
--------------
AGGIORNAMENTO (146)
La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che
"Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima
dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole:
"Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della
incapacita' naturale"."
Art. 416.
(Interdizione e inabilitazione nell'ultimo anno di minore eta').
Il minore non emancipato puo' essere interdetto o inabilitato
nell'ultimo anno della sua minore eta'. L'interdizione o
l'inabilitazione ha effetto dal giorno in cui il minore raggiunge
l'eta' maggiore.((146))
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AGGIORNAMENTO (146)
La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che
"Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima
dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole:
"Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della
incapacita' naturale"."
Art. 417.
(Istanza d'interdizione o d'inabilitazione).
L'interdizione e l'inabilitazione possono essere promosse dalle
persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona
stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli
affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal
pubblico ministero.
Se l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto la patria
potesta' o ha per curatore uno dei genitori, l'interdizione o
l'inabilitazione non puo' essere promossa che su istanza del genitore
medesimo o del pubblico ministero.((223))
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AGGIORNAMENTO (223)
Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 63,
comma 1) che "Al secondo comma dell'articolo 417 del codice civile le
parole: "potesta' dei genitori" sono sostituite dalle seguenti:
"responsabilita' genitoriale".".
Art. 418.
(Poteri dell'autorita' giudiziaria).
Promosso il giudizio d'interdizione, puo' essere dichiarata anche
d'ufficio l'inabilitazione per infermita' di mente.
Se nel corso del giudizio d'inabilitazione si rivela l'esistenza
delle condizioni richieste per l'interdizione, il pubblico ministero
fa istanza al tribunale di pronunziare l'interdizione, e il tribunale
provvede nello stesso giudizio, premessa l'istruttoria necessaria.
((Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione
appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice,
d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del
procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente
per l'interdizione o per l'inabilitazione puo' adottare i
provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'articolo 405)).
Art. 419.
(Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori).
Non si puo' pronunziare l'interdizione o l'inabilitazione senza che
si sia proceduto all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando.
Il giudice puo' in questo esame farsi assistere da un consulente
tecnico. Puo' anche d'ufficio disporre i mezzi istruttori utili ai
fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi dell'interdicendo o
inabilitando e assumere le necessarie informazioni.
Dopo l'esame, qualora sia ritenuto opportuno, puo' essere nominato
un tutore provvisorio all'interdicendo o un curatore provvisorio
all'inabilitando.((146))
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AGGIORNAMENTO (146)
La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che
"Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima
dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole:
"Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della
incapacita' naturale"."
Art. 420.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 MAGGIO 1978, N. 180 ((146))
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AGGIORNAMENTO (146)
La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che
"Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima
dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole:
"Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della
incapacita' naturale"."
Art. 421.
(Decorrenza degli effetti dell'interdizione e dell'inabilitazione).
L'interdizione e l'inabilitazione producono i loro effetti dal
giorno della pubblicazione della sentenza, salvo il caso previsto
dall'art. 416.((146))
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AGGIORNAMENTO (146)
La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che
"Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima
dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole:
"Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della
incapacita' naturale"."
Art. 422.
(Cessazione del tutore e del curatore provvisorio).
Nella sentenza che rigetta l'istanza d'interdizione o
d'inabilitazione, puo' disporsi che il tutore o il curatore
provvisorio rimanga in ufficio fino a che la sentenza non sia passata
in giudicato.((146))
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AGGIORNAMENTO (146)
La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che
"Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima
dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole:
"Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della
incapacita' naturale"."
Art. 423.
(Pubblicita').
Il decreto di nomina del tutore o del curatore provvisorio e la
sentenza d'interdizione o d'inabilitazione devono essere
immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro
e comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per
le annotazioni in margine all'atto di nascita.((146))
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AGGIORNAMENTO (146)
La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che
"Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima
dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole:
"Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della
incapacita' naturale"."
Art. 424.
(Tutela dell'interdetto e curatela dell'inabilitato).
Le disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei
minori emancipati si applicano rispettivamente alla tutela degli
interdetti e alla curatela degli inabilitati.
Le stesse disposizioni si applicano rispettivamente anche nei casi
di nomina del tutore provvisorio dell'interdicendo e del curatore
provvisorio dell'inabilitando a norma dell'art. 419. Per
l'interdicendo non si nomina il protutore provvisorio.
((Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore
dell'inabilitato il giudice tutelare individua di preferenza la
persona piu' idonea all'incarico tra i soggetti, e con i criteri,
indicati nell'articolo 408)).
Art. 425.
(Esercizio dell'impresa commerciale da parte dell'inabilitato).
L'inabilitato puo' continuare l'esercizio dell'impresa commerciale
soltanto se autorizzato dal giudice tutelare. L'autorizzazione puo'
essere subordinata alla nomina di un institore.
(146) (321) ((322))
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AGGIORNAMENTO (146)
La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che
"Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima
dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole:
"Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della
incapacita' naturale"."
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AGGIORNAMENTO (321)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma
1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
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AGGIORNAMENTO (322)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le
disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente
disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Art. 426.
(Durata dell'ufficio).
Nessuno e' tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o nella
curatela dell'inabilitato oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge,
((della persona stabilmente convivente,)) degli ascendenti o dei
discendenti.
Art. 427.
(Atti compiuti dall'interdetto e dall'inabilitato).
((Nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o
in successivi provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, puo'
stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano
essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con
l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria
amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza
l'assistenza del curatore)).
Gli atti compiuti dall'interdetto dopo la sentenza di interdizione
possono essere annullati su istanza del tutore, dell'interdetto o dei
suoi eredi o aventi causa. Sono del pari annullabili gli atti
compiuti dall'interdetto dopo la nomina del tutore provvisorio,
qualora alla nomina segua la sentenza d'interdizione.
Possono essere annullati su istanza dell'inabilitato o dei suoi
eredi o aventi causa gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione
fatti dall'inabilitato, senza l'osservanza delle prescritte
formalita', dopo la sentenza di inabilitazione o dopo la nomina del
curatore provvisorio, qualora alla nomina sia seguita
l'inabilitazione.
Per gli atti compiuti dall'interdetto prima della sentenza
d'interdizione o prima della nomina del tutore provvisorio si
applicano le disposizioni dell'articolo seguente.
Art. 428.
(Atti compiuti da persona incapace d'intendere o di volere).
Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi
essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace
d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati
compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima
o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio
all'autore.
L'annullamento dei contratti non puo' essere pronunziato se non
quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla
persona incapace d'intendere o di volere o per la qualita' del
contratto o altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraente.
L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui
l'atto o il contratto e' stato compiuto.
Resta salva ogni diversa disposizione di legge.((146))
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AGGIORNAMENTO (146)
La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che
"Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima
dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole:
"Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della
incapacita' naturale"."
Art. 429.
(Revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione).
Quando cessa la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione,
queste possono essere revocate su istanza del coniuge, dei parenti
entro il quarto grado o degli affini entro il secondo grado, del
tutore dell'interdetto, del curatore dell'inabilitato o su istanza
del pubblico ministero.
Il giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa
dell'interdizione o dell'inabilitazione continui. Se ritiene che sia
venuta meno, deve informarne il pubblico ministero.
((Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o
dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla
revoca, il soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno, il
tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione
degli atti al giudice tutelare)).
Art. 430.
(Pubblicita').
Alla sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si
applica l'art. 423.((146))
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AGGIORNAMENTO (146)
La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che
"Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima
dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole:
"Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della
incapacita' naturale"."
Art. 431.
(Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca).
La sentenza che revoca l'interdizione o l'inabilitazione produce i
suoi effetti appena passata in giudicato.
Tuttavia gli atti compiuti dopo la pubblicazione della sentenza di
revoca non possono essere impugnati se non quando la revoca e'
esclusa con sentenza passata in giudicato.((146))
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AGGIORNAMENTO (146)
La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che
"Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima
dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole:
"Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della
incapacita' naturale"."
Art. 432.
(Inabilitazione nel giudizio di revoca dell'interdizione).
L'autorita' giudiziaria che, pur riconoscendo fondata l'istanza di
revoca dell'interdizione, non crede che l'infermo abbia riacquistato
la piena capacita', puo' revocare l'interdizione e dichiarare
inabilitato l'infermo medesimo.
Si applica anche in questo caso il primo comma dell'articolo
precedente.
Gli atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti
dall'inabilitato dopo la pubblicazione della sentenza che revoca
l'interdizione, possono essere impugnati solo quando la revoca e'
esclusa con sentenza passata in giudicato.((146))
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AGGIORNAMENTO (146)
La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che
"Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima
dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole:
"Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della
incapacita' naturale"."