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L’AMMINISTRATORE PROVVISORIO DI SOSTEGNO

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Di Giuseppe D'Angelo, tratto da Prospettive assistenziali 184, 2013

 

È convinzione abbastanza diffusa, ma non corretta, che una persona adulta impossibilitata o incapace di provvedere ai propri interessi (un malato di Alzheimer ad esempio o un soggetto con handicap intellettivo grave), possa essere rappresentata da un familiare –  coniuge, genitore, figlio o da altra persona – nella cura e nella tutela dei propri interessi: gestione del patrimonio, rapporti con enti pubblici (Asl, Comune, ecc.) o privati, ecc.

 

In realtà ciò è possibile solamente dopo che, a seguito di specifico ricorso, il familiare del soggetto non in grado di autodeterminarsi (o altra persona), dalla competente autorità giudiziaria è stato nominato tutore (previa interdizione del soggetto beneficiario) oppure amministratore di sostegno.

Se per la nomina di tali figure occorre attendere in genere anche diversi mesi, nei casi di urgenza è possibile ricorrere alla nomina, a seconda dei casi, di un tutore provvisorio oppure di un amministratore di sostegno provvisorio.

Per quanto riguarda la tutela, il tutore può anche essere nominato in via provvisoria nel corso dello stesso giudizio di interdizione dal giudice istruttore, qualora si sia reso necessario assicurare immediatamente una rappresentanza ad un soggetto in evidenti condizioni di incapacità, in attesa della sentenza e del successivo intervento del giudice tutelare (cfr. articolo  419, Codice civile) (1).Altresì, l’articolo 361 del Codice civile stabilisce che spetta al giudice tutelare di dare, sia d’ufficio sia su richiesta del pubblico ministero, di un parente o di un affine del minore, i provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura dell’interdetto, o per conservare e amministrare il patrimonio(2).

In applicazione estensiva di tale norma e dell’articolo 35 comma 6 della legge 833/1978 (3), la giurisprudenza di merito aveva elaborato la figura della “amministrazione provvisoria” per far fronte a situazioni di urgenza: la legge n. 6/2004 sull’amministrazione di sostegno ha reso non più attuale l’argomento. Difatti in base all’articolo 405 del Codice civile, come modificato dalla legge n. 6/2004 (4), qualora ne sussista la necessità il giudice tutelare adotta anche d’ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l’amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.

In un caso recente il Giudice tutelare della Sezione nona del Tribunale di Milano, dott. Olindo Canali, nel giro di soli tre giorni dal ricevimento dell’istanza ha nominato amministratore di sostegno provvisorio la figlia di una signora anziana «affetta da numerose e complesse patologie che ne hanno grandemente scemato le facoltà di autodeterminazione e resa», affinché non solo potesse provvedere all’amministrazione del patrimonio della propria madre ma «anche di decidere per le cure e l’assistenza, così come emerge dalle certificazioni, dalle cartelle cliniche e dal tenore del ricorso in atti».

Si legge ancora nel decreto di nomina, emesso il 6 agosto 2013 dal succitato Giudice tutelare, che «nel caso di specie, l’esigenza improcrastinabile è ben messa in evidenza dal ricorrente avuto riguardo anche alle possibili – prossime – dimissioni dalla casa di cura che rendono necessaria effettivamente una amministrazione provvisoria in quanto il decorso del tempo rischia di causare nocumento irreparabile».

Il Giudice ha altresì fissato nel succitato decreto la data dell’udienza (30 settembre 2013) e convocato per tale seduta la beneficiaria del provvedimento nonché l’amministratore di sostegno provvisorio.

Di seguito riportiamo il testo integrale dell’importante succitato provvedimento.

 

TESTO DEL DECRETO DI NOMINA

«Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice tutelare, Dott. Olindo Canali, ha pronunciato il seguente decreto:

Nomina di un amministratore di sostegno provvisorio  (ex articolo 405 Codice civile)

Nel procedimento camerale iscritto al n. 7624/2013 R.G.V.G. [Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione, ndr] avente ad oggetto “Apertura dell’amministrazione di sostegno provvisoriain favore di G. I. nata a [omissis]”.

Vistoil ricorso presentato in data 3 agosto 2013, vista la competenza territoriale di questo Giudice, lettigli atti, i documenti e i certificati versati, preso attodei risultati ottenuti dalle “fonti di informazione” già disponibili, rileva e osserva quanto segue:

1. Sulla situazione soggettiva della persona beneficiaria. La persona beneficiaria appare affetta da numerose e complesse patologie che ne hanno gravemente scemato la facoltà di autodeterminazione e resa, sostanzialmente in grave difficoltà non solo di provvedere all’amministrazione del proprio patrimonio, ma anche a decidere per le cure e la propria assistenza, così come emerge dalle certificazioni, dalle cartelle cliniche e dal tenore del ricorso in atti.

2. Qualora ne sussista la necessità, il Giudice tutelare adotta anche d’ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l’amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere (articolo 405, comma IV, Codice civile). Nel caso di specie, l’esigenza improcrastinabile è ben messa in evidenza dal ricorrente avuto riguardo anche alle possibili – prossime – dimissioni dalla casa di cura che rendono necessaria effettivamente una amministrazione provvisoria in quanto il decorso del tempo rischia di causare nocumento irreparabile. Guardando all’interesse della persona beneficiaria (Cass. Civ., sez. I, sentenza 26 settembre 2011, n. 19596), è opportuno istituire la misura in via provvisoria come da dispositivo.

3. Viste le fonti di informazione e tenuto conto degli atti.

Per questi motivi, letti ed applicati gli articoli 404, 405, 409 Codice civile, 720-bis Codice civile:

- Dichiara aperta l’amministrazione di sostegno provvisoria in favore di G. I. nata a [omissis].

- Nomina amministratore di sostegno la figlia S. P. nata a [omissis] residente a [omissis], che viene invitato, tramite la Cancelleria, a presentarsi davanti al Giudice tutelare, senza indugio, per prestare il giuramento di rito, ex articolo 411, comma I, 349 Codice civile. Ricorda che non può essere nominato amministratore (neanche in via provvisoria) e se nominato deve cessare dall’incarico, il soggetto per cui ricorra una delle previsioni di cui all’articolo 350 Codice civile.

- Dispone che l’amministratore di sostegno, depositi nel fascicolo del procedimento, entro trenta giorni dal giuramento, l’inventario dei beni della persona beneficiaria, secondo il modulo disponibile in Cancelleria (Mod. 362, Codice civile).

Ricorda i doveri dell’amministratore:

- Coinvolgimento del beneficiario. Nello svolgimento dei suoi compiti, l’amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario (articolo 410, comma 1, Codice civile), pertanto questi dovrà periodicamente conferire per il beneficiario, secondo i tempi e le circostanze specifiche del caso concreto, riferendo al Giudice tutelare, in occasione del rendiconto ovvero senza indugio se è necessario segnalare eventi o fatti rilevanti per l’amministrazione di sostegno.

- Partecipazione del beneficiario. L’ammini­stratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il Giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l’interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, il Pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all’articolo 406 possono ricorrere al Giudice tutelare che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti (articolo 410, comma II, Codice civile).

- Conflitto di interessi (articolo 411, comma II, Codice civile). L’amministratore di sostegno, dal momento della nomina, non può essere nominato erede del beneficiario (articolo 596, Codice civile), nemmeno per interposta persona (articolo 599, Codice civile) se non dopo che sia stato approvato il conto finale o sia estinta l’azione per il rendiconto medesimo.

- Adeguatezza della protezione (articolo 413, Codice civile). L’amministratore di sostegno è tenuto a riferire, senza indugio, al Giudice tutelare le circostanze sopravvenute o gli altri eventi di cui abbia avuto notizia che depongono nel senso della sopravvenuta inidoneità della amministrazione di sostegno, in vista di una sua revoca oppure in funzione dell’applicazione di una misura di protezione diversa (per esempio interdizione).

Disponeche all’amministratore di sostegno vengano demandati i poteri-doveri di compiere le seguenti operazioni, secondo il regime giuridico indicato e per la cura della persona interessata e per la conservazione e l’amministrazione del suo patrimonio [vedi schema a pagina seguente, ndr].

Capacità residuale del beneficiario. Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno.

Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana (articolo 409, comma II, Codice ci­vile).

Il Giudice tutelare, sin da ora, invita l’amministratore di sostegno a riferire immediatamente se il beneficiario abbia compiuto personalmente atti giuridici in violazione delle disposizioni o di quelle contenute nell’odierno decreto, in funzione delle eventuali azioni invalidatorie (articolo 412, Codice civile).

Si precisache le autorizzazioni contenute nell’odierno decreto sono cosiddette “dinamiche”; il rappresentante potrà compiere, senza necessità di specifica autorizzazione del Giudice tutelare, anche tutti i singoli atti strettamente collegati e necessari per il perseguimento e la realizzazione dell’obiettivo finale autorizzato (vedi ad es. Cass. Civ., sezione I, 13 maggio 2011, n. 10654 in Diritto & Giustizia, 2011, 30 giugno).

RAPPRESENTANZA ESCLUSIVA

(Articoli 405, V, n. 3 – 409, I, Codice civile)

 

ATTI CHE L’AMMINISTRATORE PUÒ COMPIERE, DA SOLO, IN NOME E PER CONTO DEL BENEFICIARIO, SOSTITUENDOSI A LUI

 

Pubblica amministrazione

L’amministratore ha il potere di curare i rapporti giuridici della persona beneficiaria con tutti gli uffici pubblici con l’esplicito riconoscimento alla sottoscrizione di istanze, che siano necessarie, verso pubbliche amministrazioni. Ha, altresì, il potere di porre in essere ogni adempimento fiscale o amministrativo che si dovesse rendere necessario nell’interesse della persona beneficiaria.

 

 

Istituti di credito e uffici postali

L’amministratore subentra nella gestione dei conti correnti e dei depositi della persona beneficiaria, custoditi e in essere presso banche o poste. L’istituto consentirà all’amministratore tutte le operazioni volute, previa esibizione del decreto odierno. Quanto ai prelievi, l’amministratore può prelevare, mensilmente, il solo limite di spesa e ogni prelievo oltre la soglia deve essere autorizzato dal Giudice tutelare.

Limite di spesa(articolo 405, V, n. 5, Codice civile): la pensione mensile percepita dalla persona beneficiaria, con ogni accessorio e beneficio annesso.

ASSISTENZA NECESSARIA

(Articoli 405, V, n. 4 – 409, I, Codice civile)

 

ATTI CHE IL BENEFICIARIO PUÒ COMPIERE ALLA PRESENZA DELL’AMMINISTRATORE OPPURE CON LA SUA FIRMA IN AGGIUNTA

 

Capacità negoziale

Il beneficiario non può sottoscrivere alcun negozio giuridico a contenuto patrimoniale, se non con la sottoscrizione dell’amministratore di sostegno. Tenuto conto delle circostanze del caso di specie, l’atto negoziale sarà valido anche con la firma del solo amministratore, indicando che esso è sottoscritto nell’interesse e per conto del beneficiario, ma previa autorizzazione del Giudice tutelare ai sensi degli articoli 374 e 375, Codice civile.

 

Cura della persona

L’amministratore ha il potere-dovere di assistere la persona beneficiaria nella prestazione del consenso informato ai trattamenti dei dati personali ed ai trattamenti terapeutici. Quanto alle cure e ai trattamenti sanitari, l’amministratore può prestare il consenso in luogo del beneficiario, alla presenza di questi. Il rifiuto alla cura non può essere prestato dall’amministratore se non su provvedimento del Giudice tutelare. In caso di urgenza improcrastinabile o di impossibilità assoluta del beneficiario a dialogare con i medici, l’amministratore presterà il consenso informato in sua sostituzione riferendo al Giudice tutelare successivamente.

 

 

Disponeche l’amministratore di sostegno riferisca annualmente al Giudice tutelare circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario, avvalendosi del modello di Cancelleria (articolo 380, Codice civile). Termine entro cui depositare il rendiconto annuale [nessuna indicazione, ndr].

Visto l’articolo 405, comma VI, Codice civile, mandaalla Cancelleria per l’annotazione dell’odierno decreto nell’apposito registro e per la comunicazione del medesimo all’ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all’atto di nascita del beneficiario.

Visto l’articolo 3, comma I, lettera p), del decreto del Presidente della Repubblica  14 novembre 2002, n. 313, manda alla Cancelleria affinché si provveda all’iscrizione del decreto odierno per estratto nel casellario giudiziale e per i provvedimenti di competenza.

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, disponeche l’amministratore, in tutti i rapporti con terzi, dovendo spendere i poteri di rappresentanza o assistenza conferiti con il decreto odierno, comunichi esclusivamente la parte dispositiva del provvedimento e non anche la parte motiva, non rilevante per i terzi ed avente ad oggetto dati sensibili, comunque personali e riservati.

Decretoimmediatamente esecutivo (articolo 405, comma I, Codice civile).

Comunicazioni:

- all’amministratore di sostegno, a cura della Cancelleria;

- alle altre parti del procedimento, a cura dell’amministrazione di sostegno;

- al Pubblico ministero, a cura della Can­celleria;

- alla persona beneficiaria, a cura dell’amministratore di sostegno.

Nel resto, per la definizione del procedimento, fissa l’udienza in data 30 settembre 2013, ore 11,00 e convoca la beneficiaria, l’amministratore di sostegno provvisorio (anche per il giuramento, ove lo stesso non sia ancora presentato a renderlo in data anteriore davanti al Giudice tutelare come sopra indicato).

 

Milano, 6 agosto 2013

Il Giudice tutelare, Olindo Canali»

 

 

 

 

* Sull’amministrazione di sostegno e la tutela cfr. anche i seguenti articoli pubblicati su Prospettive assistenziali: Massimo Dogliotti,  “Interdizione e inabilitazione, tutela e curatela: necessità di una riforma”, n. 73, 1986; “Notiziario dell’Unione per la lotta contro l’emarginazione sociale - Istanza per la procedura gratuita dell’interdizione e dell’inabilitazione”, n. 109, 1995; Roberto Carapelle, “Interdizione ed inabilitazione: realtà e prospettive”, n. 109, 1995;  “Pdl. n. 3801 (On. Novelli - Camera dei Deputati) per l’istituzione degli Uffici di Pubblica tutela e il trasferimento delle funzioni assistenziali dalle Province ai Comuni”, n. 120, 1997; Carlo Sessano, “Come ottenere gratuitamente l’interdizione”, n. 121, 1998; “Osservazioni critiche sulla proposta di legge n. 960 riguardante le persone non autosufficienti e l’istituzione dell’amministratore di sostegno”, n. 121, 1998; “Nomina da parte del Giudice tutelare dell’amministratore provvisorio di persone incapaci”, n. 122, 1998; “I giudici tutelari non difendono il diritto alle cure sanitarie dei pazienti psichiatrici e degli anziani cronici”, n. 128, 1999; Carlo Sessano,  “Un’esperienza innovativa in materia di interdizione di soggetti con handicap gravissimo e di malati di Alzheimer”, n. 138, 2002; Mauro Perino, “L’ambiguo compito dell’attuale pubblico tutore”, n. 141, 2003; Giuseppe D’Angelo, “L’esperienza dell’Associazione tutori volontari di Torino”,  n. 142, 2003; “La legge sull’amministrazione di sostegno”, n. 145, 2004; Mauro Perino, “Pubblica tutela e difesa dei diritti del tutelato”, n. 150, 2005; “Presentato al Senato un disegno di legge per la tutela temporanea della salute dei cittadini impossibilitati a provvedervi personalmente”, n. 151, 2005; Associazione tutori volontari, “Sulla proposta di abolizione dell’interdizione e dell’inabilitazione”, n. 155, 2006; “Amministrazione di sostegno e interdizione”, n. 155, 2006; “Iniziative per l’abrogazione dell’interdizione e dell’inabilitazione e la modifica dell’amministrazione di sostegno”, n. 157, 2007; “Istituiti in Piemonte gli uffici provinciali di pubblica tutela: un primo timido passo a sostegno dei soggetti deboli”, n. 162, 2008; “Richiesta l’attribuzione di ulteriori funzioni agli Uffici provinciali di pubblica tutela del Piemonte”, n. 164, 2008;  “Presentata alla Camera dei Deputati una proposta di legge sulla tutela temporanea della salute nei casi di impossibilità di provvedervi personalmente”, n. 174, 2011.

(1) Art. 419, Codice civile. Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori. «Non si può pronunziare l’interdizione o l’inabilitazione senza che si sia proceduto all’esame dell’interdicendo o dell’inabilitando. Il giudice può in questo esame farsi assistere da un consulente tecnico. Può anche d’ufficio disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi dell’interdicendo o inabilitando e assumere le necessarie informazioni. Dopo l’esame, qualora sia ritenuto opportuno, può essere nominato un tutore provvisorio all’interdicendo o un curatore provvisorio all’inabilitando».

(2) Art. 361, Codice civile. Provvedimenti urgenti. «Prima che il tutore o il protutore abbia assunto le proprie funzioni, spetta al giudice tutelare di dare, sia d’ufficio sia su richiesta del pubblico ministero, di un parente o di un affine del minore, i provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura del minore o per conservare e amministrare il patrimonio. Il giudice può procedere, occorrendo, alla apposizione dei sigilli, nonostante qualsiasi dispensa».

(3) Articolo 35, legge 833/1978. «(…) Qualora  ne  sussista  la  necessità  il giudice tutelare adotta i provvedimenti  urgenti  che  possono  occorrere  per conservare e per amministrare il patrimonio dell’infermo».

(4) Art. 405, Codice civile. Decreto di nomina dell’amministratore di sostegno. Durata dell’incarico e relativa pubblicità. «(…) Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d’ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l’amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere (…)».

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