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No all'abolizione dell'indennità di accompagnamento

APPELLO

NO ALL’ABOLIZIONE DELL’INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO 

 

 NO ALL’ABOLIZIONE DELL’INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO prevista dal DDL “Non Autosufficienza” e all’introduzione per i malati cronici non autosufficienti «di una prestazione universale graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale» (articolo 5, comma 2) erogabile in servizi o come trasferimento monetario.

 L’indennità di accompagnamento Inps viene oggi data come diritto esigibile a tutti coloro che ne hanno diritto «a solo titolo della minorazione», senza valutazione socio-economica dei richiedenti e senza limitazioni di bilancio.

 Il ddl vuole invece istituire una «prestazione» falsamente chiamata «universale» perché sarà vincolata alla valutazione del bisogno assistenziale (meglio sarebbe dire “di tutela della salute”, al quale dovrebbe rispondere la sanità) e «nei limiti delle disponibilità del Fondo – l’ennesimo! – per la prestazione universale per gli anziani non autosufficienti», che ingloberà anche «risorse rivenienti dagli eventuali risparmi di spesa sanitaria» fatti sulla pelle degli stessi malati!

 

Retta di ricovero: i Comuni devono applicare l'ISEE

RETTA ALBERGHIERA: I COMUNI SONO OBBLIGATI AD UTILIZZARE L'ISEE

I Comuni e i Consorzi socio-assistenziali devono tener conto solo dell’Isee per definire la quota di compartecipazione a carico della persona ricoverata.

È quanto hanno ribadito recenti provvedimenti dei Tribunali, a cui hanno dovuto ricorrere i familiari dei degenti, confermando peraltro quanto prevede la normativa vigente.

Ricordiamo che le prestazioni residenziali socio-sanitarie, come la Rsa, sono garantite dalla Sanità, che però copre in genere solo la metà del costo. La rimanente parte grava sull’utente. Se non ce la fa a pagarla, può chiedere aiuto al Comune/Consorzio. Questi deve intervenire obbligatoriamente, previa verifica della situazione economica dell’utente e misura della compartecipazione – questo il nodo della questione – per mezzo dell’Isee (Dpcm 159/2013).

Accenniamo a due recenti sentenze in proposito. L’8 giugno scorso il TAR della Lombardia è intervenuto contro un provvedimento adottato da un Comune della provincia di Pavia. Esso riguardava l’integrazione della retta alberghiera di una paziente anziana malata non autosufficiente ricoverata in Rsa (prestazione esigibile, rientrante nei Lea).

Il Comune, difatti, non osservava le disposizioni dell’ISEE e prevedeva dunque altre condizioni. Per cui il suo intervento non integrava interamente quella parte della retta che la paziente non era in grado di versare alla Rsa con le sue sole risorse economiche. Ciò di fatto costringeva, indirettamente e illegittimamente, i familiari ad intervenire per la contribuzione della retta alberghiera.

Nella sentenza, il Giudice ha dapprima confermato che «i Comuni [e quindi anche i Consorzi socio-assistenziali] debbono determinare la quota di compartecipazione dell’assistito esclusivamente valutandone la capacità economica in base ai criteri ISEE» che peraltro «costituiscono un livello essenziale delle prestazioni [LEA]». Poi ha evidenziato che «l’utente vanta un vero e proprio diritto soggettivo (…) a non vedersi richiedere una compartecipazione di misura superiore a quella determinata in base a detti criteri [ISEE]». Pertanto «non possono gli stessi Comuni incidere negativamente su tale diritto invocando generici limiti di bilancio, dovendo semmai il bilancio comunale adeguarsi ai bisogni dell’utenza».

L’altra sentenza è appena dell’8 ottobre scorso. Sempre il TAR Lombardia contro un Comune del milanese. Questa volta si trattava di una persona con grave disabilità inserita in una Comunità residenziale. Ancora una volta il Tribunale ha affermato che i Comuni (e quindi anche i Consorzi socio-assistenziali) non possono discostarsi dalla normativa nazionale sull’ISEE. In più, in questo caso, il TAR ha addirittura condannato il Comune anche al rimborso delle spese in giudizio a favore del ricorrente.

Queste sentenze si aggiungono ad altri precedenti dispositivi, confermando – se ce ne fosse ancora bisogno - come null’altro criterio diverso da quello dell’ISEE possa essere preso in considerazione per il calcolo della quota di compartecipazione a carico dell’utente al costo della prestazione (per la quota non coperta dal Fondo sanitario). Purtroppo diversi sono i Comuni ed i Consorzi socio-assistenziali che non hanno ancora adeguato i loro regolamenti sulle contribuzioni alle nuove disposizioni vigenti. Auspichiamo che provvedano senza aspettare censure giudiziarie, con condanne anche per la refusione delle spese legali sostenute dai ricorrenti.

Associazione tutori volontari

Appello alla Procura di Torino

Per la tutela degli anziani non autosufficienti ricoverati nelle RSA  

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Petizione "Diritto alle cure domiciliari"

Diritto alle prestazioni sanitarie domiciliari per i malati cronici non autosufficienti

 

>  FIRMA QUI LA PETIZIONE <

 

Le Associazioni promotrici di questa petizione chiedono che sia approvata una legge affinché diventi obbligatorio per il Servizio sanitario garantire nell’ambito delle prestazioni di assistenza sanitaria domiciliare rientranti nei LEA:

 -  la predisposizione e l'attuazione di un progetto individualizzato di cura da parte dell’ASL di residenza, che preveda il coordinamento del Medico di medicina generale, con il coinvolgimento delle necessarie competenze specialistiche mediche, infermieristiche e fisioterapiche dei servizi sanitari territoriali, nonché dei congiunti e/o assistenti familiari opportunamente seguiti e aiutati nelle loro attività quotidiane di cura della persona malata cronica non autosufficiente, specie se con demenza;

 -  il diritto ad un contributo economico mensile (assegno di cura), che deve essere riconosciuto senza discriminazioni per età, tipo di patologia e condizione sociale e finanziato con risorse del Servizio sanitario nazionale. Questo contributo è una misura di sostegno dei costi giornalieri di accudimento domiciliare della persona malata non autosufficiente, analogo al contributo pagato dall'ASL nel caso del ricovero convenzionato presso una struttura residenziale socio-sanitaria convenzionata. L'assegno di cura si aggiunge all'erogazione dell'indennità di accompagnamento a cui hanno diritto gli invalidi civili totali in base alle norme vigenti, così come avviene per il ricovero. Gli aventi diritto potranno accedere altresì ai contributi dei Comuni (Fondo per le non autosufficienze) erogati in base alla situazione economica (Isee).

 

APPROFONDIMENTI

Il testo integrale della petizione (PDF)

* Proposte di legge in Parlamento

Senato DDL n. 868/2018 Sen. Laus

Camera PdL n. 2596/2020 On. Ruffino

Senato DdL n. 1990/2020 Sen. Pirro

 

Per informazioni:

"Diritto alle cure e risorse"

 Intervista al Prof. Pallante

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Promemoria sul diritto alle cure sanitarie

PROMEMORIA ESSENZIALE.
ADULTI, ANZIANI MALATI CRONICI NON AUTOSUFFICIENTI, PERSONE CON DEMENZA SENILE: HANNO IL PIENO E, SE NECESSARIO, IMMEDIATO DIRITTO ALLE CURE SANITARIE SENZA LIMITI DI DURATA

  

1. In base dell’articolo 2 della legge n. 833/1978, il Servizio sanitario nazionale è tenuto ad assicurare «la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali ne siano le cause, la fenomenologia e la durata». Pertanto, il Servizio sanitario deve provvedere a tutti gli infermi siano essi giovani, adulti o anziani, guaribili o non guaribili, autosufficienti o non autosufficienti, ricchi o poveri.

2. I parenti, ricchi o poveri, degli infermi non hanno alcun obbligo di fornire prestazioni sanitarie ai propri congiunti maggiorenni non autosufficienti a seguito di patologie e/o disabilità invalidanti. Infatti, l’articolo 23 della Costituzione stabilisce perentoriamente che «nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge» e mai il Parlamento ha assegnato ai congiunti degli infermi compiti attribuiti al Servizio sanitario nazionale. Quindi nessuna Istituzione (Regioni, Comuni, altri enti) può imporre ai familiari di infermi non autosufficienti l’esecuzione delle attività sanitarie indicate al punto 1.

3. Tenuto conto dell’importanza, anche ai fini terapeutici, delle prestazioni domiciliari, è auspicabile che finalmente il Parlamento ne riconosca la priorità sulla base dei seguenti principi:

a) volontaria disponibilità di un familiare o di un conoscente del malato (lo indichiamo come “accuditore domiciliare”) che assume il compito di assicurare, direttamente e/o tramite altre persone, una presenza attiva a domicilio 24 ore su24 al fine di garantire gli interventi necessari anche nei casi di esigenze improvvise e di evitare di incorrere nel reato di abbandono di persona incapace (articolo 591 del codice penale) nei casi di autolesionismo dell’infermo o di danni subiti dal malato da persone introdottesi anche abusivamente nella sua abitazione;

b) accettazione delle prestazioni domiciliari da parte dell’infermo o della persona che lo rappresenta;

c) valutazione positiva delle prestazioni domiciliari, dell’idoneità dell’accuditore domiciliare e dell’adeguatezza dell’abitazione da parte del medico di fiducia dell’infermo;

d) garanzie scritte da parte dell’Asl di residenza dell’infermo in merito alle prestazioni domiciliari che devono essere fornite dal medico di fiducia dell’infermo, dai medici specialisti, dagli infermieri e, se necessario, dei riabilitanti come stabilito dall’articolo 54 della legge 289/2002;

e) assicurazioni scritte da parte dell’Asl di residenza dell’infermo nei riguardi degli eventuali interventi da assicurare nei casi di emergenza dell’infermo e di impossibilità, per qualsiasi motivo, dell’accuditore domiciliare di garantire la presenza sua e/o degli altri collaboratori;

f) erogazione da parte dell’Asl di residenza dell’infermo di un contributo economico mensile, eventualmente non superiore all’onere economico a carico del Servizio sanitario nei casi di ricovero presso le Rsa – Residenze sanitarie assistenziali – di infermi aventi analoghe esigenze sanitarie, in modo che l’infermo o la persona che lo rappresenta possa, insieme all’indennità di accompagnamento (nel 2021, euro 522,15 al mese), corrispondere il dovuto alle persone che assicurano le 24 ore su 24 di presenza attiva.

4. In violazione della Costituzione (il citato articolo 23 e l’articolo 32) e alle leggi vigenti (il sopra richiamato articolo2 della legge n 833/1978) vi sono ospedali e case di cura private, a volte anche quelle di ispirazione religiosa, che dimettono adulti e anziani non autosufficienti al termine delle fasi acute delle patologie che ne hanno determinato la degenza sanitaria. In questi casi per continuare le cure dell’Asl senza limiti di durata è sufficiente inviare le raccomandate a/r e le lettere, il cui fac-simile è reperibile sul sito www.fondazionepromozionesociale.it, e seguire scrupolosamente le relative indicazioni allegate allo stesso fac-simile.

5. È particolarmente importante che:- una sola persona, quella che sottoscrive le raccomandate a/r e le lettere, si occupi dell’opposizione alle dimissioni;- questa persona non deve mai, assolutamente mai, accettare risposte verbali o telefoniche in merito all’opposizione alle dimissioni, precisando esclusivamente che attende una risposta scritta dal Direttore generale dell’Asl di residenza dell’infermo.

6. Le Rsa – Residenze sanitarie assistenziali – sono i moderni cronicari in cui, in base alle norme vigenti (legge n.833/1978 e decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 e del 12 gennaio 2017), il Servizio sanitario nazionale, a sua cura e spese, deve provvedere a curare gli infermi non autosufficienti, salvo che gli infermi stessi – se in grado di programmare il loro presente e il loro futuro – o coloro che li rappresentano decidano volontariamente di scegliere altre soluzioni. Nei casi di ricovero presso Rsa disposto dall’Asl, la stessa Asl deve versare almeno il 50% della retta totale. Il rimanente 50% è a carico del ricoverato sulla base delle norme sull’Isee (Indicatore della situazione economica equivalente - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 159).Qualora le risorse dell’infermo non siano sufficienti, il sopracitato Decreto prevede, in certi casi, l’intervento economico del coniuge, dei figli conviventi o non conviventi. La rimanenza deve essere versata dal Comune di residenza dell’infermo.

ATTENZIONE: poiché in base all’articolo 117 della Costituzione - 2° comma, lettera l) - «lo Stato ha legislazione esclusiva» in merito all’«Ordinamento civile» e cioè anche nei confronti dei rapporti economici fra istituzioni pubbliche e cittadini, nessuno (né Regioni, né Comuni, né altri enti) può modificare le disposizioni concernenti l’Isee, salvo stabilire condizioni più favorevoli per i cittadini. Secondo alcuni, l’obbligo delle contribuzioni economiche a carico del coniuge e dei figli conviventi o non conviventi viola la Costituzione, in particolare gli articoli 3 e 32.

(Tratto da Prospettive assistenziali n. 214/2021).

Allegati:
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Il diritto alle cure dei malati non autosufficienti

ANZIANI MALATI CRONICI NON AUTOSUFFICIENTI: IL PIENO E, SE NECESSARIO, IMMEDIATO DIRITTO ALLE CURE SANITARIE SENZA LIMITI DI DURATA

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Petizione per l'abolizione della contenzione

APPELLO A FAVORE DELLA PETIZIONE PER L'ABOLIZIONE DELLA CONTENZIONE

Campagna nazionale per l’abolizione della contenzione denominata …e tu slegalo subito (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.), promossa dal Forum Salute Mentale.

Ne riproponiamo di seguito l’appello/petizione lanciato all’inizio del 2016, cui tutti possono sempre aderire (a questo link).

…e tu slegalo subito
Campagna Nazionale per l’Abolizione della Contenzione

1. La contenzione si nasconde nei luoghi della cura. Una pratica che è il terrore e l’incubo di uomini e donne, di vecchi e bambini, di tutti quelli che vivono la fragilità delle relazioni, il dolore della solitudine, l’isolamento, il peso insopportabile della loro esistenza.
La contenzione non solo impaurisce, ferisce, umilia chi la subisce, ma anche gli operatori sanitari (medici, infermieri), che, non più soggetti portatori di competenze, affettività, relazioni, sono ridotti ad un ruolo di freddi custodi. Bisogna liberare entrambi, abolendo le fasce. La rabbia, il dolore, l’impotenza, l’umiliazione che le persone legate devono vivere sono così profondi che a fatica riescono a raccontare.
Per superare questa pratica c’è bisogno di operatori capaci di tenere insieme competenza ed etica, in grado di opporsi e disubbidire. Di protocolli, linee ed organizzazioni, possibili grazie alle buone pratiche dei servizi che non usano la contenzione, che prevedano il non ricorso a questa e la escludano.

2. Nel nostro Paese, in gran parte dei servizi psichiatrici ospedalieri di diagnosi e cura, la contenzione è pratica diffusa, come denuncia il Comitato Nazionale per la Bioetica. La pratica della contenzione è ben conosciuta negli istituti che si occupano di vecchi e nei luoghi che accolgono bambini e adolescenti.
L’illiceità del trattamento è ammessa da tutti e dovunque, anche quando le scarse risorse delle organizzazioni e l’esiguo numero di personale fanno apparire inevitabile il ricorso alle fasce.
Eppure ci sono luoghi in Italia dove è stata abbandonata e le porte sono aperte. Luoghi dove sono evidenti pratiche e organizzazioni dei servizi rispettose della persona, della dignità e dei diritti di tutti, utenti ed operatori. Luoghi dove gli operatori e le organizzazioni sanitarie si pongono con rigore il problema, accettano di interrogarsi e sentono come fallimento del lavoro terapeutico il ricorso alle fasce. E ancora servizi dove singoli operatori compiono scelte coraggiose e riescono, pure se osteggiati, ad opporsi. E vertenze aperte per contrastare i tagli ai servizi e rivendicare finanziamenti e organici adeguati.
È possibile allora immaginare luoghi della cura dove la Costituzione repubblicana vincoli l’agire quotidiano e l’esercizio difficile e paziente della democrazia renda impensabili fasce, reti e porte blindate?

3. L’uso delle fasce, dei letti di contenzione, sopravvissuto alla chiusura dei manicomi, è la prova più chiara e scandalosa di quanto sia ancora viva l’immagine del matto pericoloso, inguaribile, incomprensibile e quanto sia giustificata, voluta o tollerata, la domanda di controllo, di custodia, di segregazione. In molti dei luoghi della cura si lega ma si fa di tutto per non parlarne.
Salvo quando capita l’incidente. Francesco Mastrogiovanni, maestro di cinquantotto anni, muore nel servizio psichiatrico di Vallo della Lucania (Salerno) ai primi di agosto del 2009, dopo 4 giorni di contenzione; tre anni prima, nel 2006, moriva nel Servizio psichiatrico dell’ospedale “Santissima Trinità” di Cagliari, Giuseppe Casu, fruttivendolo sessantenne, dopo che per una settimana era rimasto legato al letto. Due morti che sembrano eccezioni, sono solo due morti, non silenziate, di cui siamo riusciti a sapere.
Molti altri “incidenti” sono accaduti, almeno negli ultimi dieci anni. Su questo vorremmo ci fosse trasparenza e che il Ministero della Salute si obblighi a ricevere dalle regioni un report mensile di quanto accade.

4. «L’Italia ha rappresentato un modello avanzato di gestione nel processo di restituzione di autonomia alle persone con disturbo mentale, a partire dalla legge 180 e sino al superamento degli OPG. È auspicabile che i passi avanti sino a ora compiuti conducano a ulteriori avanzamenti nella tutela della salute mentale delle persone; è dal rispetto della dignità che nasce l’idea stessa di terapia». Così il Presidente Mattarella nel messaggio in occasione della giornata mondiale della salute mentale 2015, Dignità e inclusione, indetta dall’OMS. È urgente è necessario un cambiamento radicale. Occorre che chi cura e chi è curato sia consapevole dei propri diritti, e li possa agire. Che una comunità informata e partecipe attraversi i luoghi della cura, riconoscendo ciò che accade alle persone nei momenti di maggiore fragilità e dolore.
Non possiamo continuare a non interrogarci di fronte a quanto ogni giorno accade e denunciare, rifiutare, disubbidire. Che la contenzione sia una pratica illecita, indegna, incivile, vorremmo non ci fossero più dubbi.

Cosa vogliamo fare insieme (cosa puoi fare Tu)
1. Sottoscrivere, far sottoscrivere, diffondere e discutere questo Appello.

2. Visitare i luoghi dove si pratica la contenzione, e quelli dove non si pratica, per capire, conoscere, informare, testimoniare.
3. Richiedere un monitoraggio attento, e accessibile a tutti, del ricorso, nei luoghi della cura, alla contenzione.
4. Promuovere eventi pubblici, sulla contenzione e sulla campagna …e tu slegalo subito, investendo intellettuali, politici, ricercatori, artisti, poeti, gruppi e associazioni e quant’altri disponibili.
5. Raccogliere testimonianze di cittadine e cittadini, di operatori, familiari, avvocati, magistrati.
6. Sostenere la denuncia delle persone che hanno subito la contenzione e dei loro familiari.
7. Sostenere le vertenze degli operatori che intendono denunciare tale pratica rivendicando attenzione e rispetto.

Campagna informativa

CAMPAGNE INFORMATIVE SUL DIRITTO ALLE CURE SOCIOSANITARIE 

Allegati:
Scarica questo file (2018_02_01_Nota Informativa_accesso alle cure_CISA12.pdf)Nota informativa sul diritto alle prestazioni socio-sanitarie[Cisa12 - Nichelino]259 kB
Scarica questo file (2019_OPUSCOLO_DIRITTI CANDIOLO.pdf)Opuscolo informativo sul diritto alle cure socio-sanitarie[Comune di Candiolo]856 kB
Scarica questo file (2019_Opuscolo DIRITTI_DEGLI_ANZIANI_MALATI_Consiglio Seniores NEW.pdf)Campagna informativa sul diritto alle cure socio-sanitarie[Comune di Torino - Consiglio dei Seniores]533 kB
Scarica questo file (2016_10_12_Pieghevole_Opp dimix_interregionale_ok small.pdf)Campagna informativa opposizione alle dimissioni[Coordinamento interregionale]971 kB
Scarica questo file (2014_07_30_volantino campagna_Ascom.pdf)Campagna informativa[Il diritto alle prestazioni socio-sanitarie]321 kB

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Proposta di linee guida per l'Ads

L'UNASAM invia al ministro Cartabia una proposta di Linee Guida per la corretta applicazione della Legge 6/2004 sull’Istituto dell’Amministrazione di Sostegno.

Riportiamo in allegato la nota inviata dalla Unasam, Unione nazionale delle associazioni per la salute mentale, al Ministro della Giustizia Cartabia.

Nota che condividiamo.

Allegati:
Scarica questo file (2021_05_05_Unasam Richiesta Linee guida x ADS.PDF)Unasam Richieste Ads[Richiesta di Linee guida nazionali per l\'Ads]398 kB