ADS: i diritti dell'amministrato
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- Ultima modifica il Giovedì, 22 Dicembre 2022 08:45
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Amministrazione di sostegno, viva la persona e i suoi diritti, indici normativi - P.C.
=> Articolo tratto da "PERSONA E DANNO"
https://personaedanno.it/articolo/amministrazione-di-sostegno-viva-la-persona-e-i-suoi-diritti-indici-normativi-pc
16 dicembre 2022
Numerose le occasioni nelle quali si coglie, leggendo gli artt. 404 e seguenti c.c., il Leit-motiv dell’attenzione da prestare ai bisogni, alle richieste, alla sovranità tendenziale per il beneficiario.
Lo ritroviamo così:
- nella locuzione di cui all’art 1 della legge, in base alla quale la limitazione della capacità legale dovrà risultare, al termine del giudizio, la minore possibile;
- nell’indicazione di cui all’art. 405 c.c., secondo cui ai soli negozi menzionati specificamente nel decreto di nomina (a quelli e a nessun altro) sarà circoscritto il potere rappresentativo o curatoriale dell’amministratore;
- nell’attribuzione alla persona interdetta o inabilitata della facoltà di proporre essa stessa, direttamente, il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno (art. 406 c.c.);
- nella disposizione secondo cui, alla restituzione di margini più o meno significativi di capacità, al beneficiario, il giudice tutelare può sempre provvedere anche d’ufficio (art. 407 c.c.);
- nel dettato di cui alla prima parte dell’art. 409 c.c., ove si proclama che il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedano la rappresentanza esclusiva, o l’assistenza necessaria, dell’amministratore di sostegno;
- nella precisazione di cui alla seconda parte di quest’ultima norma, secondo cui il beneficiario dell’amministrazione di sostegno potrà, in ogni caso, compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana;
- nell’esplicita previsione (art. 411 c.c.)circa la possibilità per il giudice tutelare di disporre, anche dietro diretto ricorso dell’interessato, che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, si estendano al beneficiario dell’amministrazione di sostegno; previsione destinata a svolgere - su un terreno di politica del diritto, al di là di ogni contraria impressione - chiare funzioni di tenore liberatorio e “anti-incapacitante”, nella misura in cui consente che talune linee di protezione intensa, ritenute opportune nel singolo frangente, siano attivabili dal g.t. prescindendo da ogni messa in gioco delle figure più arcaiche;
- nei ritocchi introdotti all’art. 414 c.c., dove mostra di essere stata eliminata, con riguardo agli stessi malati di mente abituali, ogni indicazione circa l’ineluttabilità di un approdo all’interdizione: aggiungendosi la specificazione circa l’ammissibilità di un siffatto ripiego in un solo caso, ossia allorquando tanta severità appaia “necessaria” per garantire l’adeguata salvaguardia dell’interessato;
- nell’ indicazione, aggiunta ex novo come secondo comma dell’art 427 c.c, in cui si stabilisce che ”nella sentenza che pronuncia l’interdizione o l’inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell’autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’interdetto senza l’intervento ovvero con l’assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l’ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’inabilitato senza l’assistenza del curatore».