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RIPRESENTATO AL SENATO IL DISEGNO DI LEGGE SULLA TUTELA TEMPORANEA DELLA SALUTE DEI SOGGETTI IMPOSSIBILITATI A PROVVEDERVI PERSONALMENTE

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Tratto da Prospettive assistenziali n. 184, 2013

 

In data 16 aprile 2013 la Sen. Silvana Amati ha presentato al Senato il disegno di legge n. 457 “Modifica al Codice civile in materia di tutela temporanea della salute dei soggetti impossibilitati a provvedervi personalmente” (1) che ha lo scopo di garantire a tutti i cittadini maggiorenni la possibilità di essere rappresentati, per quanto concerne la loro salute psico-fisica, da una persona di loro fiducia dall’insorgere della non autosufficienza (ictus, infarto, infortuni di grave entità, ecc.) fino a quando l’autorità giudiziaria (magari dopo mesi) provvede alla nomina di un tutore, o curatore, o amministratore di sostegno, oppure di un tutore o di un amministratore provvisori.

Ricordiamo che attualmente, fino alla nomina dei soggetti di cui sopra, nemmeno i parenti più prossimi (coniugi, figli, genitori, ecc.) possono rappresentare una persona incapace per quanto concerne la tutela della sua salute.

Come avevamo già osservato è assai preoccupante che le precedenti proposte non siano state approvate dal Parlamento in quanto il problema riveste un rilevante interesse per tutta la popolazione (in ogni momento ciascuno di noi può cadere in una situazione di totale incapacità di auto­difendersi) e nello stesso tempo la relativa soluzione è a costo zero per la finanza pubblica.

 

Testo del disegno di legge n. 457

1. Nel libro I, titolo XII, capo II, del Codice civile, dopo l’articolo 432 è inserito il seguente:

«Art. 432-bis – (Tutela temporanea della salute dell’incapace). - Ogni persona maggiore di età può designare, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, altra persona o ente che lo rappresenti nel caso di sua infermità fisica o psichica, la quale lo ponga nell’impossibilità di provvedere alla tutela della propria salute.

Fino a quando la competente autorità giu-diziaria non ha provveduto alla nomina del tutore o del curatore o dell’amministratore di sostegno o dell’amministratore provvisorio in forza dell’articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la persona designata assume la tutela del benessere psicofisico del beneficiario, provvedendo, tra l’altro, a richiedere con la massima sollecitudine l’intervento dei servizi necessari, ad adottare le decisioni opportune ed a curare che gli enti e i servizi tenuti ad intervenire effettuino le prestazioni adeguate alle esigenze psico-fisiche del beneficiario.

Entro quarantotto ore dall’assunzione delle funzioni il soggetto designato avvisa il giudice tutelare del luogo in cui il beneficiario ha la residenza o, in caso di eccessiva difficoltà, il giudice tutelare del luogo in cui il beneficiario in quel momento si trova, fornendo tutte le necessarie indicazioni.

Il giudice tutelare, assunte le necessarie informazioni, convalida senza formalità l’operato della persona designata, definendone gli ambiti, ove occorra, ovvero adotta senza ritardo altri provvedimenti del caso.

La rappresentanza di cui al primo comma non si estende, salva contraria dichiarazione dell’interessato, ad atti che riguardino gli interessi patrimoniali del medesimo».

 

 

(1) Su iniziativa del Csa, Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base e della Fondazione promozione sociale onlus un testo quasi identico a quello del disegno di legge in oggetto, era stato presentato al Senato dal Sen. Fassone (n. 5495 del 16 giugno 2005) e riproposto allo stesso Senato dai Sen. Salvi e Caruso (n. 1050 del 29 settembre 2006) e dai Sen. Caruso e Mugnai (n. 774 del 12 giugno 2008), nonché alla Camera dei Deputati dagli On. Lucà e altri (n. 4126 del 1° marzo 2011). Il disegno di legge n. 1050 era stato approvato in sede referente dalla Commissione Giustizia del Senato il 27 ottobre 2007, come era stato segnalato in questa rivista nei numeri 151/2005, 156/2006, 163/2008, 171/2010 e 174/2011.

 

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