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Dieci anni di Amministrazione di sostegno

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LETTERA APERTA AGLI ORGANIZZATORI, AI RELATORI E AI PARTECIPANTI AL CONVEGNO: “DIECI ANNI DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO”

Tratto da "Controcittà" marzo-aprile 2014 

 

Il 9 gennaio 2014, in occasione della ricorrenza dell’entrata in vigore della legge n. 6/2004 sull’amministrazione di sostegno, l’Ufficio salute mentale dell’Assessorato alla salute della Regione Piemonte e Fenascop (Federazione nazionale strutture comunitarie psicoterapeutiche), con il coinvolgimento del Tribunale di Torino ed altre istituzioni, ha organizzato presso l’Aula magna Bruno Caccia del Palazzo di giustizia di Torino una giornata di studio sull’attuale applicazione della norma dal titolo “Dieci anni di amministrazione di sostegno”.

L’Associazione tutori volontari, aderente al Csa ha distribuito agli Organizzatori, ai Relatori e ai Partecipanti del convegno la lettera aperta di seguito riprodotta, al fine di evidenziare alcune delle principali questioni di fondo che attendono ancora di essere affrontate compiutamente.

 

 

LA TUTELA DEL DIRITTO ALLE CURE,     
NON SOLO DEL PATRIMONIO

In Piemonte vi sono circa 31mila malati cronici non autosufficienti e soggetti con handicap gravemente invalidanti, posti in illegittime liste di attesa per l’accesso alle prestazioni socio-sanitarie diurne o residenziali a cui hanno pieno e immediato diritto esigibile.

 Sollecitiamo i Giudici tutelari ed i tutori/amministratori di sostegno a difendere il diritto alle cure del tutelato/amministrato, chiedendo alle Asl il rimborso dei danni subìti a causa degli illegittimi ritardi nell’erogazione delle prestazioni.

 Ricordiamo che l’articolo 357 del codice civile attribuisce al tutore in primo luogo le funzioni di «cura della persona» e rappresentanza «in tutti gli atti civili». “Cura” della persona non significa che il tutore (o l’amministratore di sostegno) debba sostituirsi agli enti preposti, ma significa vigilare affinché la sanità, l’assistenza, ecc. svolgano le loro funzioni garantendo i diritti delle persone tutelate.

In merito alle cure sanitarie, il Servizio sanitario nazionale è obbligato a garantire le occorrenti prestazioni agli anziani cronici non autosufficienti, ai malati di Alzheimer e ai pazienti colpiti da altre forme di demenza senile, nonché ai soggetti con handicap intellettivo grave e con limitata o nulla autonomia (legge 833/1978 e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, le cui norme sono cogenti ai sensi dell’articolo 54 della legge 289/2002). Recenti provvedimenti dell’Autorità giudiziaria hanno confermato l’immediata applicabilità delle leggi vigenti.

Pertanto le Asl non possono negare o ritardare gli interventi di loro competenza: sostegno anche economico per le prestazioni domiciliari fornite volontariamente da congiunti o da altre persone, ricovero presso le Rsa degli anziani cronici non autosufficienti e dei dementi senili, utilizzo dei centri diurni dei soggetti con handicap intellettivo grave e accoglienza presso comunità alloggio.

A loro volta gli Enti gestori delle attività socio-assistenziali devono fornire le prestazioni socio-assistenziali integrative degli interventi sanitari.

 

L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO URGENTE        
DEVE ESSERE ASSICURATA

 Chiediamo ai Giudici tutelari in particolare quelli del Tribunale di Torino, di adottare sollecitamente in caso di necessità (per es. in caso di dimissioni illegali da parte di ospedali o case di cura convenzionate di malati cronici non autosufficienti ancora bisognosi di cure, non ancora interdetti/amministrati) le procedure di urgenza per la nomina di Amministratori di sostegno provvisorio.

 In un caso recente il Giudice tutelare della Sezione nona del Tribunale di Milano, dott. Olindo Canali, nel giro di soli tre giorni dal ricevimento dell’istanza ha nominato in data 6 agosto 2013 amministratore di sostegno provvisorio la figlia di una signora anziana «affetta da numerose e complesse patologie che ne hanno grandemente scemato le facoltà di autodeterminazione e resa», affinché non solo potesse provvedere all’amministrazione del patrimonio della propria madre ma «anche di decidere per le cure e l’assistenza, così come emerge dalle certificazioni, dalle cartelle cliniche e dal tenore del ricorso in atti».

Si legge ancora nel decreto di nomina emesso dal succitato Giudice tutelare, che «nel caso di specie, l’esigenza improcrastinabile è ben messa in evidenza dal ricorrente avuto riguardo anche alle possibili – prossime – dimissioni dalla casa di cura che rendono necessaria effettivamente una amministrazione provvisoria in quanto il decorso del tempo rischia di causare nocumento irreparabile».

 

L’OBBLIGO DI SEGNALAZIONE

Ricordiamo ai Responsabili dei servizi sanitari e sociali l’obbligo di segnalazione ai sensi dell’articolo 406 del Codice civile che recita «i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero».

 Chiediamo ai Responsabili dei servizi sanitari e sociali il rispetto dell’obbligo di segnalazione ai sensi dell’articolo 406 del Codice civile al fine di una più tempestiva tutela delle persone incapaci di provvedere ai loro interessi. Auspichiamo altresì che tale impegno sia esteso anche per avviare la procedura di interdizione.

 

IL CONFLITTO DI INTERESSI

In base alla legge n. 6/2004 «non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario». Occorre estendere questo principio alla tutela.

Difatti ricordiamo che nei casi in cui non vi siano persone disponibili per esercitare le funzioni di tutore, il Codice civile prevede l’assegnazione della tutela all’ente assistenziale – o addirittura all’istituto di ricovero – che ha già funzioni di assistenza o cura. Si verifica pertanto una situazione di conflitto di interesse viste le funzioni di controllore e controllato assunte dallo stesso ente (Comune, Asl, ...).

 In attesa di apportare modifiche agli articoli del Codice civile estendendo quanto sopra previsto per l'Amministrazione di sostegno, chiediamo ai Giudici tutelari di assegnare le tutele alle Province (in caso di loro soppressione occorrerà individuare un ente terzo che – come per le Province – non dovrà avere alcuna  competenza gestionale in materia di assistenza e/o sanità) allo scopo di sottrarre le relative competenze agli enti gestori di attività socio-assistenziali (Comuni singoli e associati) e sanitarie (Asl) e che svolgono come tutore le attività di controllo sul proprio operato gestionale.

 
LA PROCEDURA DI INTERDIZIONE SENZA AVVOCATO

Ricordiamo che non è necessario rivolgersi ad un avvocato per il ricorso di interdizione (né tantomeno per il ricorso di Amministrazione di sostegno): l’interdizione o l’inabilitazione possono essere promosse dal Pubblico ministero, cui ogni cittadino, parente od operatore socio-assistenziale o sanitario, può rivolgersi affinché dia corso al giudizio senza necessità di attivare il ricorso per mezzo di un avvocato.

Nel caso di attivazione del procedimento tramite avvocato (ciò comporta in genere oneri economici per diverse migliaia di euro), occorre ricordare comunque la possibilità per i cittadini “non abbienti” di ricorrere al patrocinio a spese dello Stato. Per esempio, il Tribunale di Torino attraverso l’Ufficio fasce deboli accoglie le istanze di interdizione da parte dei cittadini interessati.

 

LA TUTELA TEMPORANEA NEI CASI DI EMERGENZA

- In data 16 aprile 2013 la Sen. Silvana Amati ha presentato al Senato il disegno di legge n. 457 “Modifica al Codice civile in materia di tutela temporanea della salute dei soggetti impossibilitati a provvedervi personalmente” (già all’ordine del giorno nelle scorse legislature) che ha lo scopo di garantire a tutti i cittadini maggiorenni la possibilità di essere rappresentati, per quanto concerne la loro salute psico-fisica, da una persona di loro fiducia dall’insorgere della non autosufficienza (ictus, infarto, infortuni di grave entità, ecc.) fino a quando l’autorità giudiziaria (magari dopo mesi) provvede alla nomina di un tutore, o curatore, o amministratore di sostegno, oppure di un tutore o di un amministratore provvisori. Ricordiamo che attualmente, fino alla nomina dei soggetti di cui sopra, nemmeno i parenti più prossimi (coniugi, figli, genitori, ecc.) possono rappresentare una persona incapace per quanto concerne la tutela della sua salute.

 Invitiamo le persone e le organizzazioni sensibili a questo problema a sollecitare le istituzioni competenti per l’approvazione del disegno di legge n. 457 “Modifica al codice civile in materia di tutela temporanea della salute dei soggetti impossibilitati a provvedervi personalmente”.

 

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