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Amministrazione di sostegno, interdizione (Recensione), ...

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libro

 LIBRO "AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO" 

Opera diretta da Gilda Ferrando

con la collaborazione di
Anna Ansaldo, Edmondo Ansaldo, Flavio Astiggiano, Roberta Barbanera, Virginia Busi, Sonia Canata, Marco Capecchi, Roberto Conti, Massimo Dogliotti, Gilda Ferrando, Alberto Figone, Maurizio Flick, Andrea Fusaro, Paolo Martinelli, Francesco Mazza Galanti, Giampiero Panico, Agnese Querci, Giovanna Savorani, Maria Rosa Spallarossa

Dottrina Casi Sistemi

2012, Pagine 632, Euro 117,70 - con CD-ROM

ISBN: 9788808065636

Editore Zanichelli 

 

Il libro è un bel tomo, composto da 616 pagine con allegato un CD-ROM leggibile in ambiente Windows XP, Vista o Windows 7, e riportante moltissima e aggiornata giurisprudenza sull’argomento con possibilità di ricerca automatica e guidata.

Il volume è diviso in tre parti, per un totale di 23 capitoli, stilati con la collaborazine di avvocati, docenti universitari, magistrati (vedi l'elenco sopra riportato). La prima parte è dedicata all’amministrazione di sostegno, la seconda all’interdizione e alla inabilitazione, la terza parte è dedicata ad alcuni argomenti specifici concernenti gli strumenti di protezione.

La prima parte.  Nella prima parte, il libro tratta in maniera approfondita  l’argomento dell’amministrazione di sostegno. Quattordici i capitoli, ciascuno dedicato a un tema specifico: le persone da proteggere, la scelta dell’amministrazione di sostegno, il giudice, la capacità del beneficiario, l’oggetto dell’incarico, i diritti di natura personale e familiare (matrimonio, ecc.), il consenso ai trattamenti sanitari, la designazione anticipata ed il testamento biologico, la capacità di testare, di accettare eredità, di donare, ecc., le norme applicabili all’amministrazione di sostegno, gli atti compiuti in violazione delle disposizioni di legge o di provvedimenti del giudice, i rapporti contrattuali e successori tra amministratore e beneficiario, la pubblicità, ed in ultimo l’amministrazione di sostegno dei cittadini di nazionalità diversa. Sono dunque molti gli argomenti approfonditi, analizzati con riferimento alla dottrina e alla giurisprudenza più recenti.

La seconda parte.  La seconda parte del volume è dedicata all’interdizione, alla inabilitazione e alla incapacità naturale. In cinque capitoli sono esaminate le tematiche specifiche dell’interdizione e della inabilitazione, i requisiti soggettivi, il giudizio di interdizione di inabilitazione, gli effetti dei provvedimenti relativi, ed in ultimo, nel capitolo 19º, è affrontata la tematica della incapacità naturale.

La terza parte.  La terza parte del volume raccoglie argomenti un po’ particolari:  i legami tra Amministrazione di sostegno, servizi pubblici, terzo settore, tra reti di solidarietà e diritti inviolabili; l’approfondimento del trust;  la costituzione di enti in vista del cosiddetto “dopo di noi”, e ultimo, il 23° capitolo, sulla responsabilità per gli illeciti compiuti dall’incapace o dal beneficiario di amministrazione di sostegno.

Chiude il libro una estesa bibliografia ed un indice analitico.

Due rilievi.

   Il primo, riguarda l’assenza del riferimento al progetto di legge sulla cosiddetta “tutela temporanea” che avrebbe potuto trovare spazio nel capitolo ottavo dedicato all’amministrazione di sostegno e alla designazione anticipata del testamento biologico.

Ricordiamo che in data 16 aprile 2013 la Sen. Silvana Amati ha presentato al Senato il disegno di legge n. 457 “Modifica al Codice civile in materia di tutela temporanea della salute dei soggetti impossibilitati a provvedervi personalmente”. Il disegno di legge era già stato identicamente presentato nelle scorse legislature (cfr. proposta di legge 4126 presentata dall’On. Lucà e altri alla Camera dei Deputati il 1° marzo 2011; l’iniziativa era stata avviata dal Sen. Elvio Fassone che aveva presentato al Senato il 16 giugno 2005 il disegno di legge n. 3495; successivamente, poiché il Sen. Fassone non faceva più parte del Parlamento, l’iniziativa era stata ripresentata al Senato dai Sen. Salvi, all’epoca Presidente della Commissione Giustizia del Senato, e Caruso, Presidente della stessa Commissione nella legislatura precedente. Il testo quasi identico era stato ripresentato al Senato il 12 giugno 2008 dai Senatori Caruso e Mugnai. In sede referente il disegno di legge era stato approvato dalla Commissione Giustizia del Senato nella seduta del 23 ottobre 2007).

Tale disegno di legge ha lo scopo di garantire a tutti i cittadini maggiorenni la possibilità di essere rappresentati, per quanto concerne la loro salute psico-fisica, da una persona di loro fiducia dall’insorgere della non autosufficienza (ictus, infarto, infortuni di grave entità, ecc.) fino a quando l’autorità giudiziaria (magari dopo mesi) provvede alla nomina di un tutore, o curatore, o amministratore di sostegno, oppure di un tutore o di un amministratore provvisori. Ricordiamo che attualmente, fino alla nomina dei soggetti di cui sopra (nomina che può avvenire anche dopo diverse settimane), nemmeno i parenti più prossimi (coniugi, figli, genitori, ecc.) possono rappresentare una persona incapace per quanto concerne la tutela della sua salute.

   Il secondo rilievo riguarda il capitolo 22º sulla proposta costituzione di case famiglia, di tipo privato, in vista del “dopo di noi” di soggetti disabili, omettendo purtroppo totalmente la presenza nel nostro ordinamento della normativa che di fatto garantisce già il “dopo di noi” per le persone handicappate intellettive gravi.

Ricordiamo difatti che vige il diritto esigibile da parte dell’interessato o del suo tutore/amministratore di sostegno nonché  dovere delle istituzioni ad intervenire a fronte del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 (reso cogente dall’articolo 54 della legge 289/2002)  sui Lea, Livelli essenziali di assistenza sanitaria e sociosanitaria. Esso prevede – tra le altre cose --  la prestazione di livello essenziale che deve essere garantita, come previsto dalla costituzione ai sensi dell’articolo 117 comma 2 lettera m), riguardante il ricovero residenziale delle persone con handicap intellettivo grave.  Pertanto, come hanno anche riconosciuto numerose sentenze, recenti, della magistratura  (cfr. Tar del Piemonte n 189 e 199 del 30 gennaio 2013) non appare per nulla necessario provvedere in maniera privatistica per affrontare  il problema del dopo di noi, con tutte le difficoltà del caso. Piuttosto occorre ricordare e riaffermare il diritto succitato nonchè il relativo dovere da parte delle istituzioni, Asl e Comuni in primis, a provvedere alla realizzazione e alla gestione di comunità alloggio residenziali limitate ad otto dieci persone al massimo, inserite nel normale contesto sociale abitativo al fine di provvedere al problema del “dopo di noi”.

Conclusioni

Per concludere, un’opera poderosa, importante, scritta con la collaborazione di eminenti personalità, sicuramente da consigliare per gli approfondimenti e gli spunti di interesse che contiene sull’amministrazione di sostegno e la tutela. Ma anche da rilevare, con disappunto, le omissioni succitate (soprattutto riguardanti i Lea!)  in tematiche correlate agli strumenti di protezione delle persone incapaci o impossibilitate di provvedere a se stessi.

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