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Upt normativa

L’Ufficio provinciale di pubblica tutela

LA NORMATIVA REGIONALE DI RIFERIMENTO

Legge regionale piemontese 8 gennaio 2004, n. 1. 
«Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento». (B.U. 15 gennaio 2004, n. 2) 

(…) - Art. 5. (Funzioni delle province) 
(…) 2. Sono attribuite alle province le seguenti funzioni: 
(...) j) istituzione, con le modalità e secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, informata la competente commissione consiliare, dell'ufficio provinciale di pubblica tutela, con compiti di supporto a favore dei soggetti ai quali e' conferito dall'autorità' giudiziaria l'esercizio delle funzioni di tutore; 
(…) - Art. 35. (Le risorse finanziarie di parte corrente) 
(...) 7. E' istituito il fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali nel quale confluiscono le risorse proprie della Regione di cui al comma 4, le risorse indistinte trasferite dallo Stato, le risorse trasferite dalle province di cui all'articolo 5, comma 4, nonché le risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. 
8. Il fondo regionale di cui al comma 7 è annualmente ripartito tra i comuni singoli o associati secondo criteri individuati dalla Giunta regionale, informata la commissione consiliare competente, sulla base delle indicazioni contenute nel piano regionale di cui all'articolo 16; parte dello stesso fondo può essere ripartito tra le province per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti svolti dalle stesse a supporto degli enti locali interessati e per il funzionamento dell'ufficio provinciale di pubblica tutela, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5.

Dgr 23/2006 - Deliberazione della Giunta Regionale 16.01.2006, n.23-1988 
«MODALITA’ E CRITERI DELL’ISTITUZIONE DELL’UFFICIO PROVINCIALE DI PUBBLICA TUTELA, AI SENSI DELL’ART. 5, COMMA 2, LETT. J) DELLA L.R. N. 1/2004» (B.U. 9 febbraio 2006, n.6)

(omissis) 
LA GIUNTA REGIONALE (...) delibera di approvare i seguenti criteri e modalità per l’istituzione dell’ufficio provinciale di pubblica tutela in attuazione del disposto dell’art. 5, comma 2, lett. j, della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1.
CRITERI 
- Le attività dell’ufficio provinciale di pubblica tutela sono svolte, con riferimento al contenuto proprio dei compiti di supporto a favore dei soggetti ai quali è conferito dall’Autorità giudiziaria l’esercizio delle funzioni di tutore, curatore e amministratore di sostegno, e nel pieno rispetto delle competenze dell’amministrazione giudiziaria e delle altre amministrazioni pubbliche che intervengono in materia, in particolare quelle degli enti gestori di interventi e servizi sociali, secondo i seguenti criteri: 
- a) fornire informazioni e documentazione per quanto attiene i diversi aspetti dell’attività svolta dai tutori, dai curatori e dagli amministratori di sostegno, anche in riferimento ai procedimenti giurisdizionali previsti dalle disposizioni vigenti in materia, ferme restando le attività dei competenti uffici giudiziari; in particolare, assicurare la necessaria informazione ed il collegamento con gli ordini professionali, per le specifiche prestazioni di consulenza professionale (giuridica, economico-finanziaria, fiscale, previdenziale, patrimoniale ecc.); 
- b) operare in collegamento con altri soggetti pubblici e privati (INPS, comuni, enti gestori socio-assistenziali, ecc) che erogano prestazioni ed interventi assistenziali alle persone prive di autonomia; 
- c) operare in collegamento con organi ed uffici che esercitano funzioni giurisdizionali in materia, assicurando ad essi la propria collaborazione nell’ambito dell’attività di supporto a tutori, curatori e amministratori di sostegno; 
- d) attivare, nei limiti delle risorse disponibili, interventi formativi per operatori pubblici dei comuni e delle ASL, nonché i necessari collegamenti con soggetti che provvedono alla formazione degli operatori privati; 
- e) assicurare il monitoraggio delle attività svolte dall’ufficio realizzando, compatibilmente alle risorse disponibili, raccolta e analisi di dati, eventuali indagini statistiche e sociali, nonché iniziative pubbliche di divulgazione ed approfondimento in materia (seminari, pubblicazioni ecc.). 
Le attività di cui alle lettere a), b) e c) hanno carattere obbligatorio e costituiscono le prestazioni essenziali di base per assicurare uno standard minimo di servizi comuni su tutto il territorio regionale. A tal fine la Regione provvede a fornire una formazione iniziale agli operatori provinciali.
MODALITA’ 
- La data di decorrenza dell’esercizio della funzione dell’ufficio provinciale da parte delle province è individuata dalla Giunta regionale nel provvedimento di riparto del fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali previsto all’art. 35, comma 8, della L.reg. n. 1/04 ed è contestuale all’attribuzione delle risorse necessarie allo svolgimento della nuova funzione, ai sensi dell’art. 16, commi 3 e 4, della L.reg. 20 novembre 1998, n. 34.
Nel medesimo provvedimento sono stabiliti:
a) l’ammontare annuale delle risorse assegnate complessivamente per gli uffici provinciali di pubblica tutela;
b) le modalità di riparto di tali risorse tra le province. 
Tali modalità devono comunque tener conto:
- b1- della previsione di una quota “una tantum” per provincia per finanziare le spese di avvio.
- b2-della previsione di una quota fissa per ogni provincia che garantisca l’operatività di un dipendente a tempo pieno e uno a tempo parziale. 
- b3- della previsione di una quota variabile per ogni provincia in funzione del numero dei provvedimenti pendenti presso ogni Tribunale alla data del 31-12-2004 e di ogni altro indicatore. Le quote provinciali sono determinate ed attribuite in via sperimentale per un periodo di due anni e sono soggette a revisione in presenza di fattori di valutazione. La quota assegnata alle province per l’istituzione dell’ufficio di pubblica tutela è vincolata a tale funzione. Le province forniscono gli elementi di conoscenza per la quantificazione delle risorse necessarie al nuovo servizio con un’analisi dettagliata della situazione sul proprio territorio, dei servizi che intendono attivare, delle risorse umane e finanziarie necessarie per tale attivazione, specificando quelle necessarie per la soddisfazione dello standard minimo di servizi come sopra definito. Le province adottano un proprio provvedimento per istituire l’ufficio provinciale di pubblica tutela che si configura come struttura, articolata e funzionante in conformità al regolamento organizzativo di ciascuna provincia, che svolge le attività previste dalla legge regionale secondo i criteri e le modalità stabiliti con la presente deliberazione. (...)

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