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Tso - Trattamento sanitario obbligatorio

Legge 23 dicembre 1978 , n. 833

 

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE.

 

(G.U. Serie Pregressa , n. 360 del 28 dicembre 1978)

 

(…)

 

                              Art. 34.

(Accertamenti e trattamenti  sanitari  volontari  e  obbligatori  per

                          malattia mentale)

 

  La legge regionale, nell'ambito della unita' sanitaria locale e nel

complesso dei servizi generali per la tutela della salute, disciplina

l'istituzione  di  servizi  a  struttura  dipartimentale che svolgono

funzioni  preventive,  curative  e riabilitative relative alla salute

mentale.

  Le misure di cui al secondo comma dell'articolo precedente possono

  essere  disposte  nei  confronti  di  persone  affette  da malattia

  mentale.

Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle

malattie  mentali  sono  attuati  di  norma  dai  servizi  e  presidi

territoriali extraospedalieri di cui al primo comma.

  Il  trattamento  sanitario  obbligatorio  per malattia mentale puo'

prevedere  che  le  cure  vengano  prestate  in condizioni di degenza

ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere

urgenti  interventi  terapeutici, se gli stessi non vengano accettati

dall'infermo  e  se  non  vi siano le condizioni e le circostanze che

consentano   di   adottare  tempestive  ed  idonee  misure  sanitarie

extraospedaliere.   Il   provvedimento  che  dispone  il  trattamento

sanitario  obbligatorio  in  condizioni  di  degenza ospedaliera deve

essere preceduto dalla convalida della proposta di cui al terzo comma

dell'articolo  33 da parte di un medico della unita' sanitaria locale

e  deve  essere  motivato in relazione a quanto previsto nel presente

comma.

  Nei casi di cui al precedente comma il ricovero deve essere attuato

presso  gli  ospedali  generali, in specifici servizi psichiatrici di

diagnosi  e  cura  all'interno  delle strutture dipartimentali per la

salute   mentale   comprendenti   anche   i   presidi   e  i  servizi

extraospedalieri,  al fine di garantire la continuita' terapeutica. I

servizi  ospedalieri  di  cui  al presente comma sono dotati di posti

letto nel numero fissato dal piano sanitario regionale.

 

                              Art. 35.

(Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari

obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale

                      e tutela giurisdizionale)

 

  Il  provvedimento  con  il  quale il sindaco dispone il trattamento

sanitario  obbligatorio  in  condizioni  di  degenza  ospedaliera, da

emanarsi  entro 48 ore dalla convalida di cui all'articolo 34, quarto

comma,  corredato  dalla proposta medica motivata di cui all'articolo

33,  terzo  comma, e dalla suddetta convalida deve essere notificato,

entro  48  ore  dal  ricovero,  tramite  messo  comunale,  al giudice

tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune.

  Il  giudice  tutelare,  entro  le  successive  48  ore,  assunte le

informazioni  e  disposti  gli  eventuali  accertamenti, provvede con

decreto  motivato  a convalidare o non convalidare il provvedimento e

ne  da'  comunicazione  al  sindaco.  In caso di mancata convalida il

sindaco  dispone la cessazione del trattamento sanitario obbligatorio

in condizioni di degenza ospedaliera.

  Se  provvedimento  di  cui  al primo comma del presente articolo e'

disposto  dal  sindaco  di  un  comune diverso da quello di residenza

dell'infermo,  ne  va  data comunicazione al sindaco di questo ultimo

comune,  nonche' al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra

il comune di residenza.

  Se  il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo e'

adottato  nei  confronti  di  cittadini stranieri o di apolidi, ne va

data   comunicazione   al  Ministero  dell'interno,  e  al  consolato

competente, tramite il prefetto.

  Nei  casi  in  cui  il  trattamento  sanitario  obbligatorio  debba

protrarsi  oltre  il  settimo  giorno,  ed  in  quelli  di  ulteriore

prolungamento,  il  sanitario  responsabile del servizio psichiatrico

della  unita  sanitaria locale e' venuto a formulare, in tempo utile,

una  proposta  motivata  al  sindaco  che ha disposto il ricovero, il

quale  ne  da'  comunicazione al giudice tutelare, con le modalita' e

per  gli  adempimenti  di  cui  al primo e secondo comma del presente

articolo,  indicando  la ulteriore durata presumibile del trattamento

stesso.

  Il  sanitario  di cui al comma precedente o' tenuto a comunicare al

sindaco,  sia in caso di dimissione del ricoverato che in continuita'

di  degenza,  la cessazione delle condizioni che richiedono l'obbligo

del   trattamento   sanitario;   comunica   altresi'   la   eventuale

sopravvenuta  impossibilita'  a  proseguire il trattamento stesso. Il

sindaco,  entro  43  ore  dal  ricevimento  della  comunicazione  del

sanitario, ne da' notizia al giudice tutelare.

  Qualora  ne  sussista  la  necessita'  il giudice tutelare adotta i

provvedimenti  urgenti  che  possono  occorrere  per conservare e per

amministrare il patrimonio dell'infermo.

  La  omissione  delle comunicazioni di cui al primo, quarto e quinto

comma  del  presente articolo determina la cessazione di ogni effetto

del  provvedimento  e configura, salvo che non sussistano gli estremi

di un delitto piu' grave, il reato di omissione di atti di ufficio.

  Chi  e' sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque

vi  abbia  interesse,  puo'  proporre  al  tribunale  competente  per

territorio  ricorso  contro  il provvedimento convalidato dal giudice

tutelare.

  Entro  il  termine  di trenta giorni, decorrente dalla scadenza del

termine  di  cui  al  secondo comma del presente articolo, il sindaco

puo'  proporre  analogo  ricorso  avverso  la  mancata  convalida del

provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio.

  Nel  processo  davanti  al  tribunale  le  parti  possono  stare in

giudizio  senza  ministero  di  difensore  e  farsi  rappresentare da

persona  munita  di  mandato  scritto  in  calce al ricorso o in atto

separato.  Il  ricorso  puo'  essere presentato al tribunale mediante

raccomandata con avviso di ricevimento.

  Il  presidente  del tribunale fissa l'udienza di comparizione delle

parti con decreto in calce al ricorso che, a cura del cancelliere, e'

notificato alle parti nonche' al pubblico ministero.

  Il  presidente  del  tribunale,  acquisito  il provvedimento che ha

disposto  il trattamento sanitario obbligatorio e sentito il pubblico

ministero,  puo'  sospendere  il trattamento medesimo anche prima che

sia tenuta l'udienza di comparizione.

  Sulla  richiesta di sospensiva il presidente del tribunale provvede

entro dieci giorni.

  Il  tribunale  provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico

ministero,  dopo  avere  assunto  le informazioni e raccolto le prove

disposte di ufficio o richieste dalle parti.

  I  ricorsi  ed  i successivi procedimenti sono esenti da imposta di

bollo. La decisione del processo non e' soggetta a registrazione.

 

(…)

  

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