186_Forza alla giustizia sottoposta.jpg19-Bambini-aquilone.jpg21-Arcobaleno3.jpg5b-giustizia-aequam.jpga_regione2.jpgdea_giustizia1.jpggiustizia-dea-638x425.jpggiustizia-toghe.jpggiustizia.jpggiustizia99.jpgla_legge_uguale2.jpgmatite.jpgpal-giustizia-36.jpgprocura_repubblica.jpgregione3.jpgsostegno-39-1440x450.jpgy_regione.jpg

ISEE Sentenza Tar Veneto

Valutazione attuale:  / 0
ScarsoOttimo 

SUFFRAGANTE SENTENZA DEL TAR VENETO

Il TAR Veneto (Venezia) con la Sentenza n. 00628 del 09 maggio 2022 ha dichiarato INAMMISSIBILE il Ricorso Incidentale proposto dal Comune di L….. (VE) che in estrema sintesi contesta l'art. 6 DEL DPCM 159/2013 (*) con il quale si lascia facoltà al disabile (senza figli né coniuge e, quindi facente nucleo a sé ai fini ISEE) di chiedere l'ISEE ristretto, anziché inglobare i genitori.

Il TAR ha pienamente accolto, invece, il ricorso principale, proposto dall’Amministratore di Sostegno di un disabile grave inserito in una struttura residenziale, rappresentato e difeso dall’Avv. Maria Luisa Tezza, contro il Comune di L…. (VE), per l’annullamento del provvedimento che, disapplicando la normativa ISEE, definiva la compartecipazione della retta a carico del ricorrente in complessivi € 6.200.00 annui, facendo riferimento a quanto percepito a titolo di pensione di invalidità e indennità di accompagnamento. Nello specifico occorre ricordare l’ISEE del disabile era di euro 41,33.

Nelle motivazioni della sentenza si legge Appare, dunque, evidente che la suddetta determinazione della quota di compartecipazione –giova ribadirlo, pari ad euro 6.200,00 a fronte di un ISEE di euro 41,33 - è da ritenersi illegittima in quanto l’Amministrazione comunale, per individuare l’entità del contributo a suo carico e, conseguentemente, a carico dell’ospite, ha utilizzato dei criteri che, in relazione al risultato concreto ottenuto, appaiono evidentemente estranei all’ISEE e in contrasto con il quadro normativo nazionale e internazionale di riferimento.

Nel merito del ricorso principale il TAR ribadisce, dunque, il necessario rigoroso rispetto della disciplina ISEE ai fini compartecipativi

Al ricorso presentato dall’ADS, in particolare contro il ricorso incidentale del Comune, viste le conseguenze catastrofiche ai danni dei disabili e delle loro famiglie nella remota ipotesi di accoglimento, sono intervenuti ad adiuvandum 27 associazioni di portata Nazionale, tra le quali M.T.D., tutte rappresentate e difese dall’Avv. Francesco Trebeschi.

Precisiamo meglio cosa comportava la questione posta dal Comune (con il ricorso Incidentale) cioè la modifica o l’annullamento dell’art. 6 comma 2 del DPCM 159/2014 il quale era di estrema importanza per le ricadute che poteva avere, a livello nazionale, sulle spalle dei disabili (anche con redditi bassi o nulli) e dei loro congiunti.

In pratica tutte le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria per esempio:

  • Centri diurni per disabili e anziani non autosufficienti

  • Trasporto e servizi accessori

  • Servizi residenziali (RSA; RSD)

  • Servizi domiciliari etc.

sarebbero stati a pagamento per tutti se fosse stata accolta la tesi del Comune.

Indirizziamo i nostri ringraziamenti al TAR Veneto ed agli Avvocati Maria Luisa Tezza e Francesco Trebeschi per l’eccellente lavoro svolto nel difendere i diritti dei disabili e dei i loro congiunti.

 

(*) 2. Esclusivamente ai fini delle prestazioni di cui al presente articolo e fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 3, il nucleo familiare del beneficiario è composto dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché' dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 3.

 15 maggio 2022

ARTICOLO TRATTO DA
https://www.mtdonlus.org/home/index.php/43-notizie/496-sufragante-sentenza-del-tar-veneto

Joomla templates by a4joomla